CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2024, n. 18455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18455 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FI AR, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Filomena Saccà, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18455 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/04/2024 . RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 3 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione al sodalizio 'ndranghetista denominato cosca Libri, attivo in Reggio Calabria e paesi limitrofi, e tentata estorsione aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi A ed S della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso nell'episodio estorsivo tentato ai danni di imprenditore edile del circondario, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale, attese le relazioni intessute con gli altri sodali locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo svolto nella organizzazione logistica delle estorsioni e nella coercizione al pagamento degli imprenditori estorti;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto e la messa a disposizione del sodalizio mafioso e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Inosservanza della legge penale processuale stabilità a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché la contestazione del fatto associativo in forma c.d. "aperta" difetta della indicazione del termine iniziale della permanenza, che il Tribunale della garanzia cautelare ha fatto decorrere di volta in volta dalla data (2021) di alcune delle conversazioni intercettate o dalla data (2018) del fatto estorsivo contestato al capo S;
2.2. violazione della legge incriminatrice e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la partecipazione associativa mafiosa del ricorrente, che, in assenza di episodi concreti di manifestazione di affectio, resta affidata a vuote formule lessicali, che fondano soprattutto sui rapporti di parentela dell'indagato; 2.3. ancora, i medesimi vizi sono denunziati in quanto nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto attivamente interessato alla estorsione di cui al capo (..) S, il deserto dimostrativo avvolge la condotta materiale di concorso, restando affidata la I gravità indiziaria alla mera congettura;
nessun elemento concreto induce a ritenere che 2 nel tentativo di tale estorsione sia stato usato un metodo mafioso o che si fosse agito con finalità mafiose;
2.4. esclusa la geometria mafiosa dell'agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto, per una condotta che non è dimostrata in tempi successivi all'anno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati, giacché inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium. 1.1. Il Tribunale, valorizzando anche gli aspetti relativi al fattivo intervento del ricorrente nella vicenda estorsiva (capo S, contributo nella coercizione della vittima per indurla all'adempimento non iure e contra ius), ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio e condividerne i ricavi. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti;
né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili nella fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) la storica incensuratezza del ricorrente, oltre al diverso significato delle conversazioni intercettate. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si 3 evince il. ruolo determinante ed efficace anche nella, imposizione del giogo estorsivo a soggetto non immediatamente condiscendente. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Né dalla morfologia della contestazione "aperta", che non reca indicazione del dies a quo della ritenuta permanenza nella partecipazione associativa, possono riverberare effetti invalidanti sul titolo cautelare adottato. Ai sensi di quanto dispone l'art. 292, comma 2, lett. b, cod. proc. pen., la descrizione del fatto contestato nell'incidente cautelare deve rivestire i caratteri della sommarietà, il che trova ratio giustificativa nella necessaria fluidità della imputazione che caratterizza la fase delle indagini preliminari, almeno fino all'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 2940 del 24/1/2012 n.m.; Sez. 2, n. 4299 del 22/08/2000, Rv. 217206; Sez. 2, n. 2750 del 16/04/1997, Rv. 207834: La disposizione di cui all'art. 292, secondo comma, lett. b), cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che applica la misura cautelare contiene «la descrizione sommaria del fatto», deve essere interpretata nel senso che è sufficiente un'indicazione dei fatti sintetica e schematica, senza alcuna specificazione di elementi di dettaglio;
è cioè bastevole, per la validità del provvedimento, che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l'interessato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui è applicata la misura e di poter approntare la propria difesa, riservata poi la precisa contestazione al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale. Ne consegue che l'indicazione della data in cui si assume essere iniziata la consumazione di un determinato reato non è elemento necessariamente indispensabile per la descrizione sommaria del fatto, tanto più quando si tratti di reato permanente che, come tale, non si è consumato in uno specifico momento ma copre un lungo arco di tempo. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento cautelare applicato per il delitto di associazione per delinquere, de/quale veniva indicata solo la data - «fino al ...» - di accertamento finale). )1 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argomentare indiziario in tema di aggravante "mafiosa" (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024. virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente posto a corollario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché il Tribunale ha tratto dalle stesse modalità delle articolate vicende estorsive il paradigma del "modo" mafioso e delle stesse "finalità" di un tale agire. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza del conato estorsivo contestato, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa. 1.3. Nondimeno per i ben rappresentati pericula libertatis, concretamente identificati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assoluta (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di aspecificità. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Filomena Saccà, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18455 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/04/2024 . RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 3 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione al sodalizio 'ndranghetista denominato cosca Libri, attivo in Reggio Calabria e paesi limitrofi, e tentata estorsione aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi A ed S della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso nell'episodio estorsivo tentato ai danni di imprenditore edile del circondario, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale, attese le relazioni intessute con gli altri sodali locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo svolto nella organizzazione logistica delle estorsioni e nella coercizione al pagamento degli imprenditori estorti;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto e la messa a disposizione del sodalizio mafioso e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Inosservanza della legge penale processuale stabilità a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché la contestazione del fatto associativo in forma c.d. "aperta" difetta della indicazione del termine iniziale della permanenza, che il Tribunale della garanzia cautelare ha fatto decorrere di volta in volta dalla data (2021) di alcune delle conversazioni intercettate o dalla data (2018) del fatto estorsivo contestato al capo S;
2.2. violazione della legge incriminatrice e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la partecipazione associativa mafiosa del ricorrente, che, in assenza di episodi concreti di manifestazione di affectio, resta affidata a vuote formule lessicali, che fondano soprattutto sui rapporti di parentela dell'indagato; 2.3. ancora, i medesimi vizi sono denunziati in quanto nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto attivamente interessato alla estorsione di cui al capo (..) S, il deserto dimostrativo avvolge la condotta materiale di concorso, restando affidata la I gravità indiziaria alla mera congettura;
nessun elemento concreto induce a ritenere che 2 nel tentativo di tale estorsione sia stato usato un metodo mafioso o che si fosse agito con finalità mafiose;
2.4. esclusa la geometria mafiosa dell'agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto, per una condotta che non è dimostrata in tempi successivi all'anno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati, giacché inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium. 1.1. Il Tribunale, valorizzando anche gli aspetti relativi al fattivo intervento del ricorrente nella vicenda estorsiva (capo S, contributo nella coercizione della vittima per indurla all'adempimento non iure e contra ius), ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio e condividerne i ricavi. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti;
né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili nella fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) la storica incensuratezza del ricorrente, oltre al diverso significato delle conversazioni intercettate. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si 3 evince il. ruolo determinante ed efficace anche nella, imposizione del giogo estorsivo a soggetto non immediatamente condiscendente. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Né dalla morfologia della contestazione "aperta", che non reca indicazione del dies a quo della ritenuta permanenza nella partecipazione associativa, possono riverberare effetti invalidanti sul titolo cautelare adottato. Ai sensi di quanto dispone l'art. 292, comma 2, lett. b, cod. proc. pen., la descrizione del fatto contestato nell'incidente cautelare deve rivestire i caratteri della sommarietà, il che trova ratio giustificativa nella necessaria fluidità della imputazione che caratterizza la fase delle indagini preliminari, almeno fino all'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 2940 del 24/1/2012 n.m.; Sez. 2, n. 4299 del 22/08/2000, Rv. 217206; Sez. 2, n. 2750 del 16/04/1997, Rv. 207834: La disposizione di cui all'art. 292, secondo comma, lett. b), cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che applica la misura cautelare contiene «la descrizione sommaria del fatto», deve essere interpretata nel senso che è sufficiente un'indicazione dei fatti sintetica e schematica, senza alcuna specificazione di elementi di dettaglio;
è cioè bastevole, per la validità del provvedimento, che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l'interessato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui è applicata la misura e di poter approntare la propria difesa, riservata poi la precisa contestazione al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale. Ne consegue che l'indicazione della data in cui si assume essere iniziata la consumazione di un determinato reato non è elemento necessariamente indispensabile per la descrizione sommaria del fatto, tanto più quando si tratti di reato permanente che, come tale, non si è consumato in uno specifico momento ma copre un lungo arco di tempo. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento cautelare applicato per il delitto di associazione per delinquere, de/quale veniva indicata solo la data - «fino al ...» - di accertamento finale). )1 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argomentare indiziario in tema di aggravante "mafiosa" (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024. virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente posto a corollario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché il Tribunale ha tratto dalle stesse modalità delle articolate vicende estorsive il paradigma del "modo" mafioso e delle stesse "finalità" di un tale agire. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza del conato estorsivo contestato, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa. 1.3. Nondimeno per i ben rappresentati pericula libertatis, concretamente identificati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assoluta (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di aspecificità. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.