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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1064/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prata Di Principato Ultra - Viale Municipio 83030 Prata Di Principato Ultra AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TEFA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbali di causa
Resistente: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3/10/2025 e depositato il successivo 28/10 la Ricorrente_1 , in pers del l.r. p.t., rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso a questa Corte per domandare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 290 del 30.06.2025, notificato a mezzo posta raccomandata in data 07/08/2025, con cui il Comune di Prata Principato Ultra le ha contestato l'omesso/parziale pagamento della TARI relativa agli anni di imposta 2020 e 2021, ingiungendo il pagamento dell'importo pari ad € 8.927,12 oltre interessi e sanzioni.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento:- per violazione e falsa applicazione dell'art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 in quanto non preceduto, a pena di annullabilità, da alcuna forma di contraddittorio informato ed effettivo;
-per difetto di motivazione;
-per mancata indicazione dei criteri di calcolo della pretesa e degli accessori. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito il Comune di Prata P.U., in pers del Sindaco p.t, rappresentato e difeso come in atti, che nel contestare ogni deduzione ed eccezione ex adverso formulate, ha precisato che l'avviso di accertamento ha ad oggetto l'omesso pagamento della TARI che è stata liquidata sulla base della dichiarazione resa dalla stessa contribuente per cui alcun contraddittorio preventivo andava instaurato;
che l'atto impositivo risulta adeguatamente motivato con dettagliata descrizione dei criteri di calcolo della pretesa impositiva , degli interessi e sanzioni. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte, previa audizione delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha censurato l'operato del Comune per il fatto che l'avviso di accertamento, con cui le è stato contestato l'omesso pagamento della Tari/2020-2011, non è stato preceduto da alcuna forma di contraddittorio endoprocedimentale e sotto il citato profilo ha eccepito il vizio procedurale che comporta l' annullabilità dell'atto ai sensi dell'art 6 bis L 212/2000.
In ordine alla questione dei limiti e delle condizioni perché si attivi, a carico dell'amministrazione, l'obbligo di preventiva interlocuzione strumentale alla adozione dell'atto impositivo, la Corte osserva che ai sensi del citato art. 6 bis, comma secondo, non è previsto il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come dettagliatamente elencati in base alle citate categorie con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.100 del 30-04-2024).
In particolare, va precisato che per atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, vengono intesi quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in "banche dati" nella disponibilità della amministrazione finanziaria quindi, tra gli altri, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento.
Vero è che il citato decreto del MEF individua i soli atti dell'Amministrazione Finanziaria senza far menzione degli atti dei Comuni, con ciò confermando la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art.
6-bis: infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi
3-bis e 3-ter dell'art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Va da sé che, in mancanza di diversa regolamentazione, non possono che trovare applicazione i principi generali e pertanto gli avvisi di accertamento che siano riconducibili alla categoria degli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati;
di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, cui fa riferimento il precitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche se emessi dagli enti locali non debbono essere preceduti dal contraddittorio informativo con il contribuente.
In definitiva, nella fattispecie in esame non si appalesa alcuna violazione dell'obbligo del contraddittorio anticipato in quanto si versa in ipotesi di omesso versamento dell'imposta che è stata accertata in modalità automatica, senza esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'ente impositore che in effetti non ha fatto altro che prendere a base del suo operato la stessa dichiarazione presentata dalla ricorrente adottando una procedura priva di discrezionalità amministrativa.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
2) Anche l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione ad avviso di questa
Corte si appalesa infondata. Conferente nel senso detto basti la mera osservazione che dall'avviso di accertamento si evince in modo intelligibile la parte motiva dell'atto stesso che non risulta affatto apparente, ma chiara e ben circostanziata, da rendere percepibile il fondamento della pretesa quanto alla individuazione degli immobili oggetto di accertamento, che risultano adeguatamente descritti con i relativi dati catastali;
alle superfici tassate con le connesse categorie tariffarie;
agli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tali elementi in aggiunta agli atti generali richiamati (regolamenti e delibere comunali ) integrano appieno le ragioni della pretesa tributaria.
L'obbligo di motivazione deve ritenersi correttamente adempiuto da parte dell'amministrazione anche con riferimento agli interessi richiesti e alla sanzione irrogata in quanto l'atto, oltre all'importo monetario richiesto, contiene dettagliate descrizioni riguardo alla base normativa e in relazione agli interessi segnala anche la decorrenza dalla quale gli stessi interessi sono dovuti, senza che sia necessaria alcuna specificazione delle modalità di calcolo.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso sub RG n.1064/2025 proposto dalla Ricorrente_1 srls contro il Comune di Prata P.U. così provvede:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , nei confronti del Comune di Prata Principato
Ultra, delle spese di lite liquidate in € 1.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva
e CPA se dovuti come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Difensore_2.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1064/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prata Di Principato Ultra - Viale Municipio 83030 Prata Di Principato Ultra AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 290/2025 TEFA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbali di causa
Resistente: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3/10/2025 e depositato il successivo 28/10 la Ricorrente_1 , in pers del l.r. p.t., rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso a questa Corte per domandare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 290 del 30.06.2025, notificato a mezzo posta raccomandata in data 07/08/2025, con cui il Comune di Prata Principato Ultra le ha contestato l'omesso/parziale pagamento della TARI relativa agli anni di imposta 2020 e 2021, ingiungendo il pagamento dell'importo pari ad € 8.927,12 oltre interessi e sanzioni.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento:- per violazione e falsa applicazione dell'art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 in quanto non preceduto, a pena di annullabilità, da alcuna forma di contraddittorio informato ed effettivo;
-per difetto di motivazione;
-per mancata indicazione dei criteri di calcolo della pretesa e degli accessori. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito il Comune di Prata P.U., in pers del Sindaco p.t, rappresentato e difeso come in atti, che nel contestare ogni deduzione ed eccezione ex adverso formulate, ha precisato che l'avviso di accertamento ha ad oggetto l'omesso pagamento della TARI che è stata liquidata sulla base della dichiarazione resa dalla stessa contribuente per cui alcun contraddittorio preventivo andava instaurato;
che l'atto impositivo risulta adeguatamente motivato con dettagliata descrizione dei criteri di calcolo della pretesa impositiva , degli interessi e sanzioni. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte, previa audizione delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha censurato l'operato del Comune per il fatto che l'avviso di accertamento, con cui le è stato contestato l'omesso pagamento della Tari/2020-2011, non è stato preceduto da alcuna forma di contraddittorio endoprocedimentale e sotto il citato profilo ha eccepito il vizio procedurale che comporta l' annullabilità dell'atto ai sensi dell'art 6 bis L 212/2000.
In ordine alla questione dei limiti e delle condizioni perché si attivi, a carico dell'amministrazione, l'obbligo di preventiva interlocuzione strumentale alla adozione dell'atto impositivo, la Corte osserva che ai sensi del citato art. 6 bis, comma secondo, non è previsto il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come dettagliatamente elencati in base alle citate categorie con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.100 del 30-04-2024).
In particolare, va precisato che per atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, vengono intesi quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in "banche dati" nella disponibilità della amministrazione finanziaria quindi, tra gli altri, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento.
Vero è che il citato decreto del MEF individua i soli atti dell'Amministrazione Finanziaria senza far menzione degli atti dei Comuni, con ciò confermando la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art.
6-bis: infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi
3-bis e 3-ter dell'art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Va da sé che, in mancanza di diversa regolamentazione, non possono che trovare applicazione i principi generali e pertanto gli avvisi di accertamento che siano riconducibili alla categoria degli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati;
di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, cui fa riferimento il precitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche se emessi dagli enti locali non debbono essere preceduti dal contraddittorio informativo con il contribuente.
In definitiva, nella fattispecie in esame non si appalesa alcuna violazione dell'obbligo del contraddittorio anticipato in quanto si versa in ipotesi di omesso versamento dell'imposta che è stata accertata in modalità automatica, senza esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'ente impositore che in effetti non ha fatto altro che prendere a base del suo operato la stessa dichiarazione presentata dalla ricorrente adottando una procedura priva di discrezionalità amministrativa.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
2) Anche l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione ad avviso di questa
Corte si appalesa infondata. Conferente nel senso detto basti la mera osservazione che dall'avviso di accertamento si evince in modo intelligibile la parte motiva dell'atto stesso che non risulta affatto apparente, ma chiara e ben circostanziata, da rendere percepibile il fondamento della pretesa quanto alla individuazione degli immobili oggetto di accertamento, che risultano adeguatamente descritti con i relativi dati catastali;
alle superfici tassate con le connesse categorie tariffarie;
agli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tali elementi in aggiunta agli atti generali richiamati (regolamenti e delibere comunali ) integrano appieno le ragioni della pretesa tributaria.
L'obbligo di motivazione deve ritenersi correttamente adempiuto da parte dell'amministrazione anche con riferimento agli interessi richiesti e alla sanzione irrogata in quanto l'atto, oltre all'importo monetario richiesto, contiene dettagliate descrizioni riguardo alla base normativa e in relazione agli interessi segnala anche la decorrenza dalla quale gli stessi interessi sono dovuti, senza che sia necessaria alcuna specificazione delle modalità di calcolo.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso sub RG n.1064/2025 proposto dalla Ricorrente_1 srls contro il Comune di Prata P.U. così provvede:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , nei confronti del Comune di Prata Principato
Ultra, delle spese di lite liquidate in € 1.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva
e CPA se dovuti come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Difensore_2.