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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3348/2023 R.G. sul ricorso depositato il 06/07/2023 proposto da (difesa dall' avv. Salvatore RIJLI) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Luigi De Feo) Controparte_1
e nei confronti di Controparte_2
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le resistenti e , CP_1
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1
complessivamente in 5600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore dell' CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi per i motivi di fatto e di diritto suesposti e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme iscritte.
1 Parte ricorrente deduceva di agire avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420239003387035000, notificata in data 23.06.2023 dall' Controparte_1
limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, che di seguito
[...]
verranno analiticamente descritti.
1) Avviso di addebito n. 39420112000179336000 per , somme , oltre CP_4 CP_5 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 6.666,20, asseritamente notificata in data 21/09/2011, di fatto mai ricevuta;
2) Avviso di addebito n. 39420112000657373000 per somme , oltre CP_4 CP_5 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 5.908,05, asseritamente notificata in data 02/11/2011, di fatto mai ricevuta;
3) Avviso di addebito n. 39420112000868849000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 8.406,86, asseritamente notificato in data 13/01/2012, di fatto mai ricevuta;
4) Avviso di addebito n. 39420120000115150000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 5.800,65, asseritamente notificato in data 23/03/2012, di fatto mai ricevuto;
5) Avviso di addebito n. 39420120000178028000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 2.884,19, asseritamente notificato in data 23/03/2012, di fatto mai ricevuto;
6) Avviso di addebito n. 39420120000830038000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 8.103,77, asseritamente notificato in data 11/05/2012, di fatto mai ricevuto;
2 7) Avviso di addebito n. 39420120002083417000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2012, per un ammontare totale di € 5.683,80, asseritamente notificato in data 26/09/2012, di fatto mai ricevuto;
8) Avviso di addebito n. 39420120002407402000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2012, per un ammontare totale di € 9.079,85, asseritamente notificato in data 05/10/2012, di fatto mai ricevuto.
Si costituiva altresì l' e contestava la domanda , evidenziando che i titoli in esame erano: CP_2
1. 39420112000179336000 – periodi 2-3/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 21.09.2011
– credito non ceduto
2. 39420112000657373000 – periodi 4-5/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 02.11.2011
– credito non ceduto
3. 39420112000868849000 – periodi 6-7/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 13.01.2012
– credito non ceduto
4. 39420120000115150000 – periodi 8-9/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 23.03.2012
– credito non ceduto
5. 39420120000178028000 – periodo 10/2011 (dm insoluto) – avviso notificato il
23.03.2012 – credito non ceduto
6. 39420120000830038000 – periodi 11-12/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il
11.05.2012 – credito non ceduto
7. 39420120002083417000 – periodi 1-2/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 26.09.2012
– credito non ceduto
8. 39420120002407402000 – periodi 3-4/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 05.10.2012
– credito non ceduto.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA CP_3
Nessuna prova delle cessione del credito verso la è stata offerta CP_3
Pertanto sussiste il difetto di legittimazione passiva della CP_3
3 OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è tempestivo ex art 617 cpc ma infondato. CP_ L' prova infatti la notifica di tutti gli avvisi di addebito a mezzo degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.
CP_ Parte ricorrente nessuna contestazione muove alle risultanze offerte dall' in ordine alle notifiche concernenti gli avvisi di addebito.
Dunque può ritenersi che gli avvisi sono stati notificati nelle seguenti date :
39420112000179336000 – periodi 2-3/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 21.09.2011 –
39420112000657373000 – periodi 4-5/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 02.11.2011 –
39420112000868849000 – periodi 6-7/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 13.01.2012 –
39420120000115150000 – periodi 8-9/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 23.03.2012
39420120000178028000 – periodo 10/2011 (dm insoluto) – avviso notificato il 23.03.2012
39420120000830038000 – periodi 11-12/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 11.05.2012
39420120002083417000 – periodi 1-2/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 26.09.2012
39420120002407402000 – periodi 3-4/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 05.10.2012
PRESCRIZIONE
Il legittimato passivo sul detto motivo è l'ente creditore ( Cass SU 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
4 Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Dato per accertate le notifiche degli avvisi di addebito, deve verificarsi la sussistenza di atti interruttivi intermedi tra le dette notifiche e l'intimazione opposta notificata il 23.6.2023.
Orbene l' deduce l'interruzione a mezzo ed esponeva : CP_1
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543564000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420112000179336000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543665000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420112000657373000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543766000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420112000868849000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543867000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420120000115150000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543968000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420120000178028000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046544069000 in data 11.07.2013, presso la sede della all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. 39420120000830038000; CP_2
- l'intimazione di pagamento n. 09420169008677044000 in data 01.12.2016, a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultato non valido, ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR
600/1973, a mezzo deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, con successiva spedizione della raccomandata informativa al destinatario,
5 firmata per ricevuta. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui agli otto avvisi di addebito impugnati;
CP_2
- l'intimazione di pagamento n. 09420199006835686000 in data 26.06.2019, a mezzo PEC. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui agli otto avvisi di addebito impugnati;
CP_2
- l'intimazione di pagamento n. 09420229004239218000 in data 08.06.2022, a mezzo PEC. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui agli otto avvisi di addebito
impugnati; CP_2
- l'impugnata intimazione di pagamento n. 09420239003387035000 in data 23.06.2023 a mezzo
PEC.>
L depositava ulteriore documentazione , nel rispetto del termine ex art 416 cpc e CP_1
deduceva: < presentazione in data 13.05.2013 da parte della società Parte_1
dell'istanza di rateizzazione n. 77856 con la quale la società ricorrente, nel
[...]
riconoscere, tra tanti, anche il credito portato dagli otto avvisi di addebito sottesi CP_2 all'impugnata intimazione di pagamento ne chiedeva il pagamento rateale.
La predetta istanza veniva accolta dall' con provvedimento del Controparte_1
19.06.2013 con il quale veniva accordata la suddivisione del pagamento del debito in 72 rate mensili.
La concessa rateizzazione veniva poi revocata in data 12.03.2014 per inadempimento della società
;>. Parte_1
Quanto alle contestazioni mosse dalla parte ricorrente ossia < Ed infatti, non vi è chi non veda come gli asseriti atti interruttivi, allegati alla memoria di costituzione dell'agente della riscossione, siano affetti da radicale nullità essendo stata la notifica degli stessi effettuata in mani di un soggetto diverso senza tuttavia avere fornito prova della ricevuta di ritorno della CAN per notiziare il destinatario dell'avvenuta notifica.
Ed infatti, nell'ipotesi in cui la notifica sia effettuata direttamente dal messo, è necessario l'invio della CAN, a differenza dell'ipotesi di notifica a mezzo del Servizio postale.> non solo sono generiche contestazioni che non individuano quale atto specifico sia stato contestato ma pure infondate poiché trattasi di atti notificati con il servizio postale e non con il messo .Alcune peraltro sono a mezzo della posta elettronica .
Orbene analizzando la documentazione emerge quanto segue :
6 l'accoglimento della istanza di rateizzazione nel giugno 2013 dimostrava aveva interrotto comunque il termine . inoltre sono state notificate varie intimazioni nel 2013 e valevoli per singoli avvisi
l'assunto dell' è comprovato dalle intimazioni e dalle prove della consegna ordinaria CP_1 postale ( come la notifica dell'intimazione il 6.12.2016 per tutti gli avvisi di addebito ) e quelle a mezzo posta elettronica come l'intimazione notificata il 26.6.2019 e l'intimazione notificata il
8.6.2022 ( entrambi per tutti gli avvisi di addebito ).
Al momento della intimazione opposta non era dunque maturato il quinquennio di prescrizione .
Le pretese contributive contestate non sono dunque prescritte.
La domanda va integralmente rigettata
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 26.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3348/2023 R.G. sul ricorso depositato il 06/07/2023 proposto da (difesa dall' avv. Salvatore RIJLI) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Luigi De Feo) Controparte_1
e nei confronti di Controparte_2
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le resistenti e , CP_1
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1
complessivamente in 5600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore dell' CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi per i motivi di fatto e di diritto suesposti e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme iscritte.
1 Parte ricorrente deduceva di agire avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420239003387035000, notificata in data 23.06.2023 dall' Controparte_1
limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, che di seguito
[...]
verranno analiticamente descritti.
1) Avviso di addebito n. 39420112000179336000 per , somme , oltre CP_4 CP_5 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 6.666,20, asseritamente notificata in data 21/09/2011, di fatto mai ricevuta;
2) Avviso di addebito n. 39420112000657373000 per somme , oltre CP_4 CP_5 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 5.908,05, asseritamente notificata in data 02/11/2011, di fatto mai ricevuta;
3) Avviso di addebito n. 39420112000868849000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 8.406,86, asseritamente notificato in data 13/01/2012, di fatto mai ricevuta;
4) Avviso di addebito n. 39420120000115150000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 5.800,65, asseritamente notificato in data 23/03/2012, di fatto mai ricevuto;
5) Avviso di addebito n. 39420120000178028000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 2.884,19, asseritamente notificato in data 23/03/2012, di fatto mai ricevuto;
6) Avviso di addebito n. 39420120000830038000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2011, per un ammontare totale di € 8.103,77, asseritamente notificato in data 11/05/2012, di fatto mai ricevuto;
2 7) Avviso di addebito n. 39420120002083417000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2012, per un ammontare totale di € 5.683,80, asseritamente notificato in data 26/09/2012, di fatto mai ricevuto;
8) Avviso di addebito n. 39420120002407402000 per somme aggiuntive, oltre CP_4 interessi e sanzioni, per l'annualità 2012, per un ammontare totale di € 9.079,85, asseritamente notificato in data 05/10/2012, di fatto mai ricevuto.
Si costituiva altresì l' e contestava la domanda , evidenziando che i titoli in esame erano: CP_2
1. 39420112000179336000 – periodi 2-3/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 21.09.2011
– credito non ceduto
2. 39420112000657373000 – periodi 4-5/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 02.11.2011
– credito non ceduto
3. 39420112000868849000 – periodi 6-7/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 13.01.2012
– credito non ceduto
4. 39420120000115150000 – periodi 8-9/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 23.03.2012
– credito non ceduto
5. 39420120000178028000 – periodo 10/2011 (dm insoluto) – avviso notificato il
23.03.2012 – credito non ceduto
6. 39420120000830038000 – periodi 11-12/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il
11.05.2012 – credito non ceduto
7. 39420120002083417000 – periodi 1-2/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 26.09.2012
– credito non ceduto
8. 39420120002407402000 – periodi 3-4/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 05.10.2012
– credito non ceduto.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA CP_3
Nessuna prova delle cessione del credito verso la è stata offerta CP_3
Pertanto sussiste il difetto di legittimazione passiva della CP_3
3 OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è tempestivo ex art 617 cpc ma infondato. CP_ L' prova infatti la notifica di tutti gli avvisi di addebito a mezzo degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.
CP_ Parte ricorrente nessuna contestazione muove alle risultanze offerte dall' in ordine alle notifiche concernenti gli avvisi di addebito.
Dunque può ritenersi che gli avvisi sono stati notificati nelle seguenti date :
39420112000179336000 – periodi 2-3/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 21.09.2011 –
39420112000657373000 – periodi 4-5/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 02.11.2011 –
39420112000868849000 – periodi 6-7/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 13.01.2012 –
39420120000115150000 – periodi 8-9/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 23.03.2012
39420120000178028000 – periodo 10/2011 (dm insoluto) – avviso notificato il 23.03.2012
39420120000830038000 – periodi 11-12/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 11.05.2012
39420120002083417000 – periodi 1-2/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 26.09.2012
39420120002407402000 – periodi 3-4/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 05.10.2012
PRESCRIZIONE
Il legittimato passivo sul detto motivo è l'ente creditore ( Cass SU 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
4 Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Dato per accertate le notifiche degli avvisi di addebito, deve verificarsi la sussistenza di atti interruttivi intermedi tra le dette notifiche e l'intimazione opposta notificata il 23.6.2023.
Orbene l' deduce l'interruzione a mezzo ed esponeva : CP_1
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543564000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420112000179336000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543665000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420112000657373000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543766000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420112000868849000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543867000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420120000115150000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046543968000 in data 11.07.2013, presso la sede della società a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi addetta all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. CP_2
39420120000178028000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420139046544069000 in data 11.07.2013, presso la sede della all'azienda. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui all'avviso di addebito n. 39420120000830038000; CP_2
- l'intimazione di pagamento n. 09420169008677044000 in data 01.12.2016, a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultato non valido, ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR
600/1973, a mezzo deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, con successiva spedizione della raccomandata informativa al destinatario,
5 firmata per ricevuta. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui agli otto avvisi di addebito impugnati;
CP_2
- l'intimazione di pagamento n. 09420199006835686000 in data 26.06.2019, a mezzo PEC. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui agli otto avvisi di addebito impugnati;
CP_2
- l'intimazione di pagamento n. 09420229004239218000 in data 08.06.2022, a mezzo PEC. Con la notifica di tale atto è stato richiesto il pagamento del credito di cui agli otto avvisi di addebito
impugnati; CP_2
- l'impugnata intimazione di pagamento n. 09420239003387035000 in data 23.06.2023 a mezzo
PEC.>
L depositava ulteriore documentazione , nel rispetto del termine ex art 416 cpc e CP_1
deduceva: < presentazione in data 13.05.2013 da parte della società Parte_1
dell'istanza di rateizzazione n. 77856 con la quale la società ricorrente, nel
[...]
riconoscere, tra tanti, anche il credito portato dagli otto avvisi di addebito sottesi CP_2 all'impugnata intimazione di pagamento ne chiedeva il pagamento rateale.
La predetta istanza veniva accolta dall' con provvedimento del Controparte_1
19.06.2013 con il quale veniva accordata la suddivisione del pagamento del debito in 72 rate mensili.
La concessa rateizzazione veniva poi revocata in data 12.03.2014 per inadempimento della società
;>. Parte_1
Quanto alle contestazioni mosse dalla parte ricorrente ossia < Ed infatti, non vi è chi non veda come gli asseriti atti interruttivi, allegati alla memoria di costituzione dell'agente della riscossione, siano affetti da radicale nullità essendo stata la notifica degli stessi effettuata in mani di un soggetto diverso senza tuttavia avere fornito prova della ricevuta di ritorno della CAN per notiziare il destinatario dell'avvenuta notifica.
Ed infatti, nell'ipotesi in cui la notifica sia effettuata direttamente dal messo, è necessario l'invio della CAN, a differenza dell'ipotesi di notifica a mezzo del Servizio postale.> non solo sono generiche contestazioni che non individuano quale atto specifico sia stato contestato ma pure infondate poiché trattasi di atti notificati con il servizio postale e non con il messo .Alcune peraltro sono a mezzo della posta elettronica .
Orbene analizzando la documentazione emerge quanto segue :
6 l'accoglimento della istanza di rateizzazione nel giugno 2013 dimostrava aveva interrotto comunque il termine . inoltre sono state notificate varie intimazioni nel 2013 e valevoli per singoli avvisi
l'assunto dell' è comprovato dalle intimazioni e dalle prove della consegna ordinaria CP_1 postale ( come la notifica dell'intimazione il 6.12.2016 per tutti gli avvisi di addebito ) e quelle a mezzo posta elettronica come l'intimazione notificata il 26.6.2019 e l'intimazione notificata il
8.6.2022 ( entrambi per tutti gli avvisi di addebito ).
Al momento della intimazione opposta non era dunque maturato il quinquennio di prescrizione .
Le pretese contributive contestate non sono dunque prescritte.
La domanda va integralmente rigettata
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 26.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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