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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 12 del ruolo generale appelli dell'anno 2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv.to Giampiero De Iacovo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Pignola, alla Via F.lli Perito, n. 36;
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'avv.to Giuseppe Spirito, presso il cui studio in Potenza, al Piazzale Luigi Rizzo, n. 12, è elettivamente domiciliata;
RECLAMATA
OGGETTO: licenziamento per giusta causa - appello avverso la sentenza n. 631/2023, del 15.12.2023 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott.ssa R. De Bonis.
CONCLUSIONI
Per il reclamante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente reclamo: a) in via preliminare, ritenere e dichiarare il licenziamento comminato dalla
, nei confronti del , di cui alla comunicazione dell'8.10.2019, Controparte_2 Parte_1 pervenuta il 17.10.2019, illegittimo, nullo, annullabile e, comunque, inefficace, per mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo e per inesistenza assoluta dei presupposti di legge e per insussistenza del fatto contestato ex art. 18, co. 4, della L. n. 300/1970 e successive modifiche;
b) in via subordinata, dichiarare invalido il licenziamento per inosservanza delle formalità e procedure di cui all'art. 7 della L. n.
300/1970; c) in via ancora più gradata, dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il licenziamento comminato per violazione dell'art. 2106 c.c., per assoluta sproporzionalità tra la mancanza e la sanzione;
d) per l'effetto, in via princiaple, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della L. n. 300/1970, annullare il licenziamento intimato al ricorrente con la lettara dell'8-17.10.2019 e condannare la società , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria comminata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a tale titolo, in linea capitale, oltre a rivalutazione moneraria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato, dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 17.09.2019 fino al giorno dell'effettiva reintegrazione;
e) in via subordinata, ai sensi dell'art. 18, co. 5, della L. n. 300/1970, come richiamato dal co. 7, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicompresiva, determinata da un minimo di dodici mensilità e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a tale titolo, in linea capitale, oltre a rivalutazione moneraria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del 7.10.2019 al saldo effettivo;
condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribursi al procuratore per dichiarato anticipo".
Per la società reclamata: “Voglia la Corte d'Appello adita, rigettare il reclamo e le conclusioni formulate dal ricorrente, siccome inammissibili ed infondate, dichiarando la legittimità del licenziamento intimato, con ristoro di spese e competenze di giudizio;
in via gradata e per l'ipotesi di annullamento, declaratoria di nullità od inefficacia del licenziamento e della condanna al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970, che sia disposta la deduzione di quanto percepito dal lavoratore nel perioso di estromissione per lo svoglimento di atre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non dovrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, tenendo in ogni caso conto delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 631/2023, pubblicata il 11.12.2023, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di
Potenza, oggetto dell'odierno gravame, veniva rigettato il ricorso in opposizione all'ordinanza cautelare proposto dal , condannandolo al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Ha ritenuto il primo giudice di dover rigettare l'opposizione proposta dal lavoratore contro l'ordinanza con la quale non era stato accolto, nella fase cautelare, il ricorso da lui proposto avverso il licenziamento con preavviso, comminatogli con nota dell'8.10.2029, ricevuta il 17.10.2019, non ritenendo, per un verso, violato il requisito della specificità della contestazione né violato l'art. 7 della L. n. 300 del 1970 per omessa individuazione, nel CCNL di riferimento, delle infrazioni disciplinari ipotizzate e, per l'altro verso,
l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata affisione del codice disciplinare come anche di quelle relative alla violazione del principio di immediatezza della contestazione. Con riferimento, più specifico, al merito della vicenda, sempre il primo giudice ha ritenuto che le prove testimoniali avevano permesso di accertare la responsabilità di posizione del il ruolo svolto nella vicenda, l'esistenza di Pt_1 problematiche e criticità per la sicurezza dei luoghi di lavoro e nel rispetto della normativa antincendio.
Concludeva, pertanto, nel senso che, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti, poteva ritenersi la sussistenza del fatto contestato, la sua riconducibilità all'opponente, la legittimità della misura nonchè la sua proporzionalità, attese le mansioni ed il ruolo ricoperto dal lavoratore e l'importanza della prova di evacuazione nella compagine sociataria datoriale.
Con reclamo depositato il 23 febbraio 2024, il lavoratore ha impugnato la sentenza n. 631/2023, pubblicata il 11.12.2023, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, chiedendo che la stessa venisse riformata e che, in via preliminare, venisse ritenuto e dichiarato il licenziamento comminato dalla
, nei confronti del , di cui alla comunicazione dell'8.10.2019, Controparte_2 Parte_1 pervenuta il 17.10.2019, illegittimo, nullo, annullabile e, comunque, inefficace, per mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo e per inesistenza assoluta dei presupposti di legge e per insussistenza del fatto contestato ex art. 18, co. 4, della L. n. 300/1970 e successive modifiche. Chiedeva che, in via subordinata, venisse dichiarato invalido il licenziamento per inosservanza delle formalità e procedure di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e che, in via ancora più gradata, venisse dichiarato illegittimo, nullo ed inefficace il licenziamento comminato per violazione dell'art. 2106 c.c., per assoluta sproporzionalità tra la mancanza e la sanzione. Aggiungeva che, per l'effetto, in via princiaple, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della L. n.
300/1970, venisse annullato il licenziamento intimato al ricorrente con la lettera dell'8-17.10.2019 e che venisse condannata la società , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_2 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria comminata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a tale titolo, in linea capitale, oltre a rivalutazione moneraria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato, dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal
17.09.2019 fino al giorno dell'effettiva reintegrazione. Chiedeva ancora che, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 18, co. 5, della L. n. 300/1970, come richiamato dal co. 7, venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro, con effetto dalla data del licenziamento e che venisse condannata la società
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di Controparte_2 un'indennità risarcitoria omnicompresiva, determinata da un minimo di dodici mensilità e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a tale titolo, in linea capitale, oltre a rivalutazione moneraria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del 7.10.2019 al saldo effettivo, con condanna della società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribursi al procuratore per dichiarato anticipo.
Con memoria difensiva ex art. 1, co. 53 e 60, della L. n. 92/2012, depositata in data 21.05.2024, si costituiva in giudizio la società reclamata, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza n. 631/2023, pubblicata il 11.12.2023.
Con decreto presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 11 luglio 2024 e, dopo diversi rinvii per motivi organizzativi, all'udienza dell'11.09.2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e deve essere accolto, sulla scorta delle considerazioni di cui si va a dire. Oggetto dell'odierno gravame è la sentenza n. 631/2023, pubblicata il 11.12.2023, con la quale il giudice del lavoro presso il tribunale di Potenza rigettava l'opposizione ex lege RO proposta dal Parte_1
rispetto all'ordinanza cautelare che aveva accertato la legittimità dell'impugnato licenziamento
[...] comminatogli, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Ha ritenuto il primo giudice di dover rigettare l'opposizione proposta dal lavoratore, avverso l'ordinanza con la quale era stato rigettato, in via monitoria, il ricorso dello stesso avverso il licenziamento per giusta causa, con preavviso, comminatogli con nota dell'8.10.2029, ricevuta il 17.10.2019, non ritenendo, per un verso, violato il requisito della specificità della contestazione né violato l'art. 7 della L. n. 300 del 1970 per omessa individuazione, nel CCNL di riferimento, delle infrazioni disciplinari ipotizzate e, per l'altro verso,
l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata affisione del codice disciplinare come anche di quelle relative alla violazione del principio di immediatezza della contestazione.
Con riferimento, più specifico, al merito della vicenda, sempre il primo giudice ha ritenuto che le prove testimoniali avevano permesso di accertare la responsabilità di posizione del il ruolo da lui Pt_1 svolto nella vicenda, l'esistenza di problematiche e criticità per la sicurezza dei luoghi di lavoro ed il mancato rispetto della normativa antincendio. Più in particolare, i testi sentiti avevano confermato la responsabilità del ell'attuazione delle misure di sicurezza previste dal piano, in vista della prova Pt_1 di evacuazione e, pertanto, a detta del primo giudice, apparteneva a lui la responsabilità dell'effettuazione di quest'ultima, per come verificatasi in data 17.09.2019. Precisava il giudicante che, nonostante la responsabilità primaria nella redazione del piano di sicurezza appartenesse ai consulenti esterni, quella della sua attuazione ed osservanza apparteneva, in misura diversa, a addetto alla struttura, in CP_3 funzione del compito specifico attribuitogli dalle mansioni assegnate dall'azienda e della responsabilità individuata dal contratto di lavoro del settore. Aggiungeva che il inquadrato nel sesto livello, Pt_1 aveva anche frequentato corsi di formazione abilitanti all'esercizio delle funzioni, partecipando alle precedenti prove di evacuazione come docente. A lui spettava, pertanto, rendere attuabili le misure previste nel piano di sicurezza, informandone anche il direttore di stabilimento, circostanze delle quali non vi era prova. Ed invero, sempre secondo il primo giudice, compito precipuo del ricorrente era la predisposizione delle misure di sicurezza in quanto la prova di evacuazione doveva essere preparata in precedenza e non certo nella mattinata della sua esecuzione. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che spettasse al i attuare la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, di provvedere Pt_1 all'identificazione ed alla scelta dei luoghi sicuri, di provvedere alla sistemazione del numero giusto e nella correlata ubicazione degli estintori e, inoltre, di provvedere all'installazione dei segnali di allarme acustico.
In ragione di tutte queste asserite mancanze, concludeva il primo giudice nel senso che, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti, poteva ritenersi la sussistenza del fatto contestato, la sua riconducibilità all'opponente, la legittimità della misura, nonché, la sua proporzionalità, attese le mansioni ed il ruolo ricoperto dal lavoratore e l'importanza della prova di evacuazione nella compagine societaria datoriale.
Sulla scorta di tutti gli elementi sopra esplicitati, in definitiva, il ricorso in opposizione proposto dal veniva rigettato, confermando l'ordinanza cautelare opposta. Parte_1
Queste le statuizioni di primo grado, ritiene questa corte che le stesse non possano essere condivise e che, pertanto, fondate debbano ritenersi le doglianze rappresentate con l'odierno reclamo dal Parte_1
, per i motivi di cui al seguito.
[...]
Punctum movens del ragionamento di cui si tratta non può che essere il tenore della contestazione disciplinare, per come poi trasfuso nella lettera di licenziamento dell'8-17.10.2019.
Si riporta, dunque, qui di seguito, il contenuto testuale della predetta, per come contenuta nella lettera raccomandata a.r. del 23.09.2019, ricevuta il 27.09.2019, con la quale la società reclamata muoveva al proprio dipendente, , le seguenti censure: “In data 17 settembre 2019 è stata effettuata Parte_1 la programata prova di evacuazione in tutto lo stabilimento. Come a lei noto, detta prova di evacuazione è prevista nei luoghi di lavoro ove, ai sensi delle norme previste in materia, ricorre l'obbligo della redazione del “piano di emergenza”. L'esercitazione della prova di evacuazione deve essere effettuata almento una volta all'anno per mettere in pratica “le procedure di esodo e di primo intervento” e devono partecipare tutti i lavoratori. Tali procedure di esodo e di primo intervento costituiscono l'elemento essenziale della corretta impostazione e gestione di un “piano di emergenza” e sono soggette al controllo da parte dei
Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.. Questa norma e le altre alla medesima correlate, sono a Lei ben note, in quanto referente aziendale per la stesura del certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) e referente nei rapporti contrattuali con i professionisti consulenti esterni all'azienda che su hanno lavorato e stanno ancora lavorando. Ci riferiamo principalmente agli Pt_2 ingegneri e A tal proposito, le ricordiamo che lei nell'organigramma Persona_1 Persona_2 aziendale per la sicurezza (dvr) ha il ruolo di incaricato delle misure antincendio, fa parte del servizio di protezione e prevenzione in qualità di addetto già dall'8.06.2011 e ha anche la nomina di responsabile amianto (nomina del 18.07.2014). Lei, oltre che persona formata ed informata in materia, è anche persona di fiducia della direzione sulle attività da seguire per il consegumento delle certificazioni, ciò, per mettere in sicurezza lo stabilimento nell'osservanza delle disposizioni di legge. Durante la procedura di evacuazione del 17.09.2019 è stato riscontrato che le molte attività non sono state affatto completate, sono state fatte male, sono state fatte in maniera superficiale e senza il dovuto controllo sulla corretta esecuzione delle opere.
Tra la documentazione in suo possesso e solo in suo possesso, verificata a posteriori della prova di evacuazione dalla Direzione, in particolare dalle relazioni tecniche dei progetti di riordino ai fini della sicurezza antincendio dei capannoni A, B, C, C1, D, a firma dell'ingegnere , tecnico a cui tali Persona_1 progetti sono stati commissionati, datata febbraio 2019, è risultato che lei non ha provveduto ad informare la direzione sulla messa in opera di quanto indicato nelle stesse relazioni tecniche, né ha informato la direzione sulle attività che non riguardavano solo lei ma che prevedono anche il coinvolgimento dei suoi colleghi. A solo titolo di esempio sul punto A.
3 - adeguatezza delle misure di sicurezza, il paragrafo riferito ad informazioni e formazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 sull'adeguamento delle vie di esodo di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sui mezzi ed impianti di spegnimento 1, 2 sulla rilevazione, segnalazione ed allarme antincendio di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5. Argomenti tenuti per sé dei quali la
Direzione non è stata informata né tantomeno sono stati coinvolti colleghi che materialmente dovevano seguire, in collaborazione con Lei, le attività di loro specifica competenza. Lei ha quindi omesso completamente quelle azioni di adeguata e piena e tempestiva informazione nonché coinvolgimento della Direzione aziendale che sono elementi alla base e fondamento del rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. Peraltro, le attività che lei ha seguito o che ha eseguito non correttamente hanno esposto ed espongono la direzione che le ha conferito detta fiducia e la stessa azienda al non ottenimento delle prescritte certificazioni, oltre che alle sanzioni previste in caso di inottemperanza.
Comportamento incomprensibile ed irresponsabile che, appunto, le contestiamo”.
A seguito delle giustificazioni rese dal lavoratore, sia per iscritto che verbalmente, con missiva datata
18.10.2019, ricevuta il 17.10.2019, il datore di lavoro così si esprimeva: premettendo che: “valutate compiutamente le sue giustificazioni, le comunichiamo che le stesse non possono essere accolte e che, considerata la gravità delle condotte a lei contestate, nel rispetto dell'art. 1 della L. n. 604/1966 e dell'art. 7 della L. n. 300/1970, le viene applicata la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, ai sensi di legge e dell'art. 16, lett. a), sezione IV, titolo VII, del vigente CCNL - Industria Metalmeccanica e della
Installazione degli impianti -, per infrazione alla disciplina ed alla diligenza sul lavoro. Il licenziamento avrà effetto immediato e le verrà corrisposta l'indennità di mancato preavviso”. Orbene, tanto premesso, bisogna porre specifica attenzione su quello che viene contestato al n Pt_1 termini di inadempienze di gravità tale da avere posto nel nulla il rapporto fiduciario esistente tra lui e la società datrice di lavoro.
All'uopo, a parere di questa Corte, al fine di meglio articolare il ragionamento che sarà posto alla base della pronuncia di accoglimento del proposto reclamo, nei termini di cui meglio, di seguito, si dirà, è necessario parcellizzare la ridondante contestazione disciplinare sopra riportata, operazione che, una volta eseguita, fa sì che la stessa si riduca, sostanzialmente, a sole due mancanze.
In primo luogo, a detta del datore di lavoro, il arebbe stato inadempiente rispetto ai suoi doveri Pt_1 inerenti allo svolgimento della procedura di evacuazione del 17.09.2029 (recita specificamente la contestazione disciplinare che “durante la procedura di evacuazione del 17.09.2019 è stato riscontrato che le molte attività non sono state affatto completate, sono state fatte male, sono state fatte in maniera superficiale e senza il dovuto controllo sulla corretta esecuzione delle opere).
A fronte di una contestazione del tenore siffatto, ritiene questa Corte che non vi sia stato il rispetto, da parte del datore di lavoro, della norma di cui all'art. 7, co. 2, dello Statuto dei Lavoratori, stante la genericità della predetta, laddove si attribuisce al na condotta omissiva rispetto alle attività Pt_1 funzionali al corretto scolgimento della prova di evacuazione del 17.09.2019, senza individuarne la tipologia e, soprattutto, senza specificare in cosa si sarebbero concretate le contestate mancanze od incompletezze rispetto ad esse, oppure, in cosa sarebbero consistiti i paventati vizi di realizzazione. In assenza di tali doverose specificazioni, anche l'ascritta omissione di controllo sulla corretta esecuzione delle non meglio precisate opere, risulta assolutamente fumosa ed evanescente.
Se così è, ritiene questa Corte che, rispetto a questa prima parte della contestazione disciplinare di cui si tratta, sia stato assolutamente frustrato il diritto di difesa del lavoratore che non è stato messo nella condizione di confutare le accuse mossegli, essendo difficilmente contestualizzabili le predette e, conseguentemente, le argomentazioni difensive adottabili per sconfessarle.
Tale violazione integra, a parere di questa Corte, la previsione di cui all'art. 18, co. 6, dello Statuto dei
Lavoratori, a mente del quale, “nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, si applica il regime di cui al comma 5, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria omnicompresiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità della retribuazione globale di fatto, con onere di specifica motivazione al riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste nel presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto e settimo” (cfr. Cassazione n. 19632, del 24.07.2018, secondo cui se la contestazione disciplinare è generica anche in ordine ad uno solo degli addebiti mossi al lavoratore, il licenziamento è illegittimo).
Ebbene, ritiene questa Corte che l'assoluta genericità di cui sopra, oltre ad avere reso impossibile il diritto di difesa da parte del lavoratore, si è senz'altro tradotta in un difetto di giustificazione del licenziamento intimato, con la conseguente applicabilità delle tutele di cui al comma 4 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, di cui a breve meglio si dirà.
Tanto premesso e tornando al tenore della contestazione disciplinare, sempre secondo la prospettazione della ditta datrice di lavoro, deve evidenziarsi come nella seconda parte della stessa veniva ascritto al nche il venire meno ad un obbligo di informazione nei confronti di quest'ultima, obbligo Pt_1 disatteso che, coinvolgendo la direzione aziendale, si sarebbe riverberato sulla protrazione del rapporto fiduciario, anche per questo, venuto meno (si legge specificamente nella seconda parte della contestazione disciplinare che “è risultato che lei non ha provveduto ad informare la direzione sulla messa in opera di quanto indicato nelle stesse relazioni tecniche, né ha informato la direzione sulle attività che non riguardavano solo lei ma che prevedono anche il coinvolgimento dei suoi colleghi…. Argomenti tenuti per sé dei quali la Direzione non è stata informata né tantomeno sono stati coinvolti colleghi che materialmente dovevano seguire, in collaborazione con Lei, le attività di loro specifica competenza. Lei ha quindi omesso completamente quelle azioni di adeguata e piena e tempestiva informazione nonché di coinvolgimento della Direzione aziendale che sono elementi alla base e fondamento del rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro”).
Orbene, a prescindere dalla sussistenza o meno delle ascritte mancanze in capo al ritiene questa Pt_1
Corte, anche in ragione di quanto verrà successivamente indicato dalla società datrice di lavoro, quale supporto normativo dell'intimato licenziamento, che non sussista alcuna infrazione alla disciplina ed alla diligenza sul lavoro posta in essere dal reclamante.
Ed invero, con la lettera di licenziamento datata 18.10.2019, ricevuta il 17.10.2019, quale conseguenza delle contestazioni disciplinari di cui sopra, veniva applicata al NC “la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, ai sensi di legge e dell'art. 16, lett. a), sezione IV, titolo VII, del vigente CCNL -
Industria Metalmeccanica e della Installazione degli impianti -, per infrazione alla disciplina ed alla diligenza sul lavoro.
Dal punto di vista normativo, dunque, venendo in rilievo un licenziamento con preavviso, deve ritenersi che la norma invocata dalla ditta datrice di lavoro, ad onta dell'indicazione erronea che si legge nella lettera di recesso del 18.10.2019, non sia l'art. 16, lettera a), quanto, piuttosto, l'art. 10 intitolato, appunto,
“licenziamenti per mancanze” che, per quanto di più immediato interesse, alla lettera a), testualmente recita: “licenziamento con preavviso: in tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.
9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B. A titolo indicativo, rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
c) esecuzione, senza permesso, di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi di lieve entità, senza impiego di materiale dell'azienda; d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività od alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro che leda la figura morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8”.
Se così è, posto che il dovere di informazione asseritamente disatteso (a detta del reclamante, invece, ottemperato) non rientra in alcuna previsione normativa di tipo contrattuale né, tantomeno, può dirsi sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 10 (tutte quelle esemplificativamente indicate integrano violazioni evidentemente più gravi di quelle ascritte al non può dirsi in alcun modo venuta in essere una Pt_1 condotta da parte del lavoratore che integri astrattamente “un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro”, con la conseguenza che, anche da questo punto di vista, il licenziamento comminato non ha ragione di essere.
A ciò deve aggiungersi, dal punto di vista probatorio, che nessuno dei testi escussi esclusivamente nell'ambito della fase cautelare del giudizio di primo grado ha riferito di una doverosità, proprio in capo al in ordine agli obblighi di informazione alla direzione societaria asseritamente disattesi, Pt_1 essendosi limitati, per un verso, a descrivere gli adempimenti necessari ai fini della redazione del progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e, per l'altro, all'individuazione, di quelli che sarebbero stati i compiti propri più che del reclamante, dell'ingegnere , superiore in grado e competenze Tes_1 rispetto a quest'ultimo e più volte citato come referente (compiti tra i quali non veniva espressamente citato quello di informazione della direzione aziendale della cui omissione si tratta).
A fronte di tutto quanto sopra esplicitato, ritiene questa Corte che debba trovare applicazione la previsione di cui al co. 4 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, a norma della quale: “il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”.
Se così è, tenuto conto di quanto fin'ora esplicitato, il reclamo proposto deve essere accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il licenziamento comminato all'appellante con nota dell'8-17.10.2019 e condannata la società appellata alla reintegrazione del nel Parte_1 posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva rentegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo.
Quanto alla richiesta datoriale relativa all'espunzione di quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svoglimento di atre attività lavorative, ritiene questa Corte che, trattandosi di mera allegazione della reclamata, anche piuttosto generica, avulsa da qualsivoglia prova al riguado idonea a suffragarla, non possa essere presa in considerazione.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza, condannando la società reclamata al pagamento delle stesse in favore del reclamante, spese che vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e che devono essere immediatamente corrisposte nei confronti del procuratore del er dichiarato anticipo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo iscritto al n.
12 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il licenziamento comminato all'appellante con nota dell'8-17.10.2019 e condanna la società appellata alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva rentegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante che liquida, per intero, in complessivi euro 16.203,00 (euro 9.257,00 per il primo grado ed euro 6.946,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da attribursi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo