Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 13339
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione clausola 4 Accordo Quadro Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ha ritenuto che la normativa interna di cui agli artt. 569 e 570 del D.Lgs. 297/1994, nella parte in cui prevede un riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo per il personale ATA, sia in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Pertanto, ha affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che le domande fondate sul principio di non discriminazione abbiano natura retributiva e siano soggette al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. Ha inoltre precisato che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione successivi al provvedimento di ricostruzione di carriera del 29.4.2014, i crediti maturati fino al 28.4.2009 si sono prescritti.

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, P. Farina, riguardante una controversia tra un dipendente del personale ATA e l'Amministrazione scolastica. La parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo, sostenendo che il parziale riconoscimento ricevuto fosse illegittimo e in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70/CE. L'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, eccependo anche l'avvenuta prescrizione.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la normativa italiana, in particolare l'art. 579 del d.lgs. n. 297/1994, prevede un riconoscimento limitato dell'anzianità di servizio per il personale ATA, in contrasto con le disposizioni europee. Tuttavia, ha riconosciuto che la ricorrente ha subito una discriminazione vietata dalla normativa comunitaria, poiché non sussistono ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Nonostante ciò, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione, ritenendo che i crediti maturati fossero prescritti, e ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 13339
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13339
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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