Ordinanza cautelare 1 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04800/2025REG.PROV.COLL.
N. 06372/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Pietro A. Siciliano e Domenico Formica, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Gregoris in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 43;
contro
Ministero della Difesa, Comando GE dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura GE dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando GE dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza del 6 novembre 2017 il sig. -OMISSIS-, graduato dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva il trasferimento definitivo dal reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri "Campania" per motivi assistenziali nei confronti di numerosi congiunti, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento GE per l’Arma dei Carabinieri (d’ora in poi “R.G.A.”), dopodiché, ricevuta comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il 5 settembre 2018 rappresentava che l’istanza doveva intendersi presentata per ottenere, in alternativa, l’assegnazione temporanea a reparti dislocati nell’ambito del Comando Provinciale di Caserta, ai sensi dell’art. 42 bis del D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per assistere il figlio minore di anni tre.
2. – Il Comando GE dell’Arma dei Carabinieri respingeva entrambe le istanze con due provvedimenti assunti il 14 novembre 2018 che l’interessato impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; nel corso del giudizio, a seguito del provvedimento cautelare di riesame adottato dal T.a.r., il Comando GE confermava il rigetto delle istanze con due determinazioni del 3 giugno 2019, a loro volta impugnate con motivi aggiunti.
3. – Il giudizio veniva definito, infine, con la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il T.a.r. dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, respingeva le censure articolate contro il diniego opposto alla domanda di trasferimento ex art. 398 R.G.A. e accoglieva i motivi aggiunti limitatamente all’impugnazione del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151 del 2001, perché gli elementi ostativi addotti dalla Amministrazione non risultavano idonei a costituire una valida motivazione per il rigetto dell’istanza.
4. – In esecuzione della sentenza il Comando GE assumeva un nuovo provvedimento per disporre il trasferimento temporaneo del ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis cit., per anni uno alla Stazione Carabinieri di S. Gregorio Matese (CE), con decorrenza dal 26 marzo 2021 e sino al 26 marzo 2022.
Ciò in ragione delle rappresentate scoperture di organico nel Comando Provinciale Carabinieri di Roma, nel Comando Gruppo Carabinieri di Roma e nella Compagnia Speciale Carabinieri di Roma in particolare (reparto di appartenenza del graduato), della ritenuta possibilità di concedere il beneficio in questione anche per un lasso temporale inferiore a quello massimo di tre anni previsto dalla legge e, quindi, in considerazione del fatto che « alla luce di quanto sopraindicato e nell’ottica di contemperare gli interessi in questione (esigenze dell’Amministrazione e quelle personali dell’interessato), è possibile individuare una soluzione mediata, concedendo il beneficio in esame per anni 1 (uno) … ».
5. – Avverso questo nuovo provvedimento il sig. -OMISSIS- ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che con ordinanza del 9 luglio 2021, n. 4735, declinava la propria competenza in favore del T.a.r. Lazio, davanti al quale il ricorso veniva riassunto dal sig. -OMISSIS- per essere, tuttavia, respinto con sentenza del -OMISSIS-.
6. – Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha proposto appello contro quest’ultima sentenza.
7. – Il Ministero della difesa e il Comando GE dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio con atto di forma per chiedere la reiezione del gravame.
8. – La domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’appellante, è stata respinta con ordinanza n. 4274 del 1° settembre 2022 di questa Sezione.
9. – Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. – Preliminarmente evidenziando che al provvedimento era già applicabile, ratione temporis, l’art. 45, co. 31-bis, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, recante una disciplina specifica per l’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, in deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dall’articolo 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, il T.a.r. ha giudicato la motivazione dell’atto impugnato adeguata e scevra dai dedotti profili di illegittimità, osservando che:
- « nel momento in cui l’assegnazione temporanea è stata disposta (in data 20.3.2021) era venuto meno (ormai da tempo), l’essenziale presupposto richiesto dall’art. 42-bis cit., costituito dall’avere il dipendente “figli minori fino a tre anni di età” »;
- « ove anche si voglia considerare l’originaria istanza di ricongiungimento familiare, datata … 5.9.2018, essa veniva presentata quando il minore aveva quasi due anni, il che significa che il requisito al momento ancora sussisteva ma si sarebbe tuttavia esaurito nell’arco di circa un anno (nel novembre del 2018) »;
- « poiché è pacifico che il trasferimento di cui all’art. 42-bis è un trasferimento temporaneo e a titolo provvisorio che può anche esser concesso in modo frazionato e per periodi inferiori al triennio, si può rilevare che l’assegnazione effettivamente goduta dal ricorrente, durata oltre un anno, oltre ad essere avvenuta quando ormai tutti i suoi figli erano ben oltre i tre anni di età, ha di fatto comportato una sorta di “risarcimento in forma specifica” rispetto all’annualità di cui il ricorrente avrebbe potuto godere quando presentò a suo tempo la domanda, ove questa fosse stata tempestivamente accolta »;
- « l’ampia motivazione fornita dal Comando GE … ha dimostrato l’effettività delle esigenze del reparto di appartenenza del ricorrente, in grave situazione di sottorganico ».
11. – In critica alla sentenza impugnata, con un primo motivo d’impugnazione l’appellante sostiene che:
- il compimento del terzo anno da parte del figlio minore identifica il dies ad quem per la proposizione della istanza e non quello per il godimento del beneficio, diversamente da quanto sarebbe indicato nella sentenza appellata;
- poiché il beneficio può essere goduto “anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”, secondo lo stesso dettato di legge, è ben possibile che il triennio di godimento si possa prolungare oltre il compimento del terzo anno di età e illegittimo, dunque, è il provvedimento che ne limiti la fruizione fino al compimento dei tre anni di età nell’erroneo presupposto che detto limite sia stabilito dalla norma.
Con un secondo motivo d’impugnazione, inoltre, torna a lamentare la disparità di trattamento derivante dal fatto che l’amministrazione avrebbe concesso trasferimenti in via definitiva a militari che si trovavano nelle sue stesse condizioni, la quale circostanza sarebbe stata ignorata dal T.a.r., e sostiene che, sebbene la recente novella abbia modificato la portata della disposizione invocata, resta fermo che per opporre il diniego a una istanza di trasferimento ex art. 42 bis cit. occorrono motivate esigenze di organico e di servizio che però, nel caso di specie, non sarebbero presenti in motivazione; anzi, lo stesso comportamento dell’amministrazione tenuto con riferimento ai predetti trasferimenti sarebbe oggettivo indice di insussistenza di reali esigenze ostative alla concessione di un periodo di trasferimento temporaneo più lungo.
12. – Entrambi i motivi sono infondati.
Il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado non ha affatto assunto che il compimento del terzo anno d’età del minore segnasse il limite di legge per il godimento del beneficio, bensì, sulla scorta dell’assunto incontestato che quel beneficio potesse essere riconosciuto anche per un periodo inferiore al triennio (come, del resto, persino negato del tutto nel caso di motivate esigenze organiche o di servizio, secondo l’art. 45, co. 31-bis, D.lgs. n. 95 del 2017 cit.), ha ritenuto semplicemente di contemperare le opposte esigenze attraverso una “soluzione mediata”.
Le esigenze di organico e di servizio che hanno indotto a tale soluzione compromissoria sono adeguatamente illustrate nel preambolo del provvedimento stesso, come il T.a.r. non ha mancato di rilevare (discorrendo al riguardo di «ampia motivazione fornita dal Comando GE»), e la contestazione del deficit organico che ha indotto l’amministrazione a limitare il trasferimento a un anno si basa su un assunto, specificato nel ricorso di primo grado (a pag. 11), che risulta indimostrato, poiché supportato da null’altro che dal richiamo al parere favorevole al trasferimento da parte del Comando Legione Carabinieri Lazio (doc. 4 della produzione di primo grado di parte ricorrente), il quale, però, si esprime sulla sola meritevolezza dei motivi assistenziali addotti a sostegno della domanda di trasferimento ex art. 398 RGA, e dalla indicazione dei nominativi di altri militari che sarebbero stati trasferiti nel medesimo arco temporale, senza però neppure fornire un inizio di prova al riguardo.
13. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
14. – Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della parziale novità delle questioni e della difesa di forma della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.