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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
14.02.2025, nella causa avente n. 390/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Argine dx Annunziata, presso lo studio degli avv.ti Stefania
Cogliandro ed Elisa Alecci dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, CP_1 C.F._2 alla via Contrada Livari n. 22, presso lo studio dell'avv. Abramo Maria Antonietta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione promossa dalla sig. Parte_1
avverso l'atto di precetto, notificato in data 30.01.2024, con il quale il sig.
[...] CP_1
ha intimato nei confronti di quest'ultima il rilascio dell'immobile sito in Reggio Calabria
[...]
Via Cavour 19 (identificato in catasto con i seguenti dati: sez Urbana RC, Foglio 127, Particella
95 sub. 4) libero da persone e cose. Si premette che detto cespite è stato trasferito dalla sig.ra in favore del sig. con Pt_1 CP_1
atto di compravendita rogitato in data 08.09.2023 pattuendo il differimento dell'immissione in possesso dell'acquirente ad un momento successivo alla stipula con l'obbligo per la venditrice di corrispondere a titolo di penale, la somma di € 650,00 al mese, a partire dal settembre 2023
(qui di seguito si riporta la clausola contrattuale: “La parte venditrice, avvalendosi di quanto previsto da specifica clausola inserita nel contratto preliminare del 1° agosto 2022 Rep. 9613
Racc. n. 7451 di cui infra, dichiara– e la parte acquirente accetta - che il possesso materiale del cespite venduto non viene trasferito in data odierna e che, fino alla data dell'immissione della parte acquirente nel possesso corrisponderà, a titolo di penale, la somma di Euro 650,00
(seicentocinquanta virgola zero zero) al mese a partire dal presente mese di settembre 2023
(duemilaventitre). La parte venditrice dichiara e garantisce che la parte acquirente sarà immessa nel possesso materiale del cespite venduto entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre.
Il predetto immobile, all'epoca del perfezionamento del contratto, era occupato dall'Avv.
[...]
la quale ivi esercitava la professione legale unitamente al padre Avv. Diego Parte_1
IU, che occupava una sola stanza dell'appartamento nonché dal Consulente del Lavoro,
Dott. . 2023 (duemilaventitre), termine essenziale nell'interesse della Persona_1
parte acquirente.”.
A fronte dell'inadempimento dell'obbligo, gravante sulla venditrice, di rilasciare il bene libero da cose e persone il sig. ha notificato nei confronti della prima una formale intimazione ad CP_1
adempiere.
Avverso tale intimazione la sig.ra ha formulato opposizione. Pt_1
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
1) La nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
2) La propria carenza di legittimazione passiva avendo provveduto al rilascio del bene (sul punto, l'odierna opponente ha osservato che tale legittimazione spetterebbe esclusivamente al sig. Diego IU ancora nella detenzione bene).
In data 10.04.2024 si è costituito l'odierno opposto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
§ 2. La prima udienza si è celebrata il 29.10.2025.
Il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale avanzata dall'attrice in quanto inammissibile ed irrilevante ai fini del decidere (cfr.
Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8459 secondo cui: “La valutazione circa l'ammissione dei mezzi di prova rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale non è tenuto ad ammetterli qualora li ritenga superflui”) e ha rinviato alla data del 12.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con ordinanza del
14.02.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che la prima doglianza in quanto concernente il quomodo rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., mentre la seconda doglianza concernente l'an rientra nell'alveo dell'art 615 c.p.c.
§ 4. Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr.
12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Giova preliminarmente chiarire che nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito da un atto pubblico redatto da notaio.
La controversia in esame attiene all'efficacia di tale atto, se limitata alle parti contraenti, ovvero estensibile anche a terzi ed, in particolare, a coloro che si trovano nella disponibilità del bene oggetto di rilascio.
Ebbene, la Giurisprudenza, che si è a lungo occupata della problematica in esame soprattutto con riferimento alla ipotesi del titolo esecutivo giudiziale, ha ripetutamente affermato che la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo se occupante senza titolo, o se il titolo in base al quale si trova nella detenzione del bene deriva da quello dell'esecutato, in quanto egli solo è in grado di adempiere l'obbligazione di rilascio (cfr., tra le altre, Cass. n. 15083/00, n.
16566/02, n. 3183/03, n. 9024/05, n.2279/2005 n.3087/07, n. 20053/13).
Dunque, soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio (che è species delle esecuzioni in forma specifica in quanto mira ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto rispecchiata nel titolo esecutivo) non può che essere colui che, nel momento in cui il titolo è eseguito coattivamente, si trova a detenere il bene.
Tale dictum è compendiato nella massima della Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
"Nell'esecuzione forzata in forma specifica la qualità di parte del processo esecutivo è collegata agli effetti dell'esecuzione, sicché, sia nell'esecuzione per obblighi di fare, sia nell'esecuzione per consegna e rilascio, la parte nei cui confronti va rivolta l'azione esecutiva è il soggetto che si trova rispetto al bene nella situazione di possesso o di detenzione che gli consente di adempiere al comando contenuto nella sentenza di condanna. Pertanto, soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio non può che essere colui che, nel momento in cui la sentenza è eseguita coattivamente, si trova a detenere il bene." (Cassazione civile, sez. III, 18 Agosto 2017,
n. 20167).
Detto principio vale anche nella controversia in esame nella quale il titolo non è rappresentato da una sentenza, bensì da un atto negoziale, ricevuto da notaio, intercorso inter alios, rispetto al detentore del bene oggetto di rilascio.
E' evidente, infatti, che la sig.ra non possa rilasciare un bene attualmente Parte_1
detenuto da un terzo soggetto, quale è il sig. Diego IU.
Ne discende che la legittimazione passiva dell'azione esecutiva spetta esclusivamente a quest'ultimo.
In conclusione, l'opposizione va accolta.
Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.
§ 6. Le spese devono essere compensate in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale tenuto conto dei contrasti rinvenibili in giurisprudenza sulla opponibilità a terzi estranei anche dei titoli esecutivi di rilascio non giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione; per l'effetto annulla il precetto impugnato.
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 23/04/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
14.02.2025, nella causa avente n. 390/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Argine dx Annunziata, presso lo studio degli avv.ti Stefania
Cogliandro ed Elisa Alecci dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, CP_1 C.F._2 alla via Contrada Livari n. 22, presso lo studio dell'avv. Abramo Maria Antonietta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione promossa dalla sig. Parte_1
avverso l'atto di precetto, notificato in data 30.01.2024, con il quale il sig.
[...] CP_1
ha intimato nei confronti di quest'ultima il rilascio dell'immobile sito in Reggio Calabria
[...]
Via Cavour 19 (identificato in catasto con i seguenti dati: sez Urbana RC, Foglio 127, Particella
95 sub. 4) libero da persone e cose. Si premette che detto cespite è stato trasferito dalla sig.ra in favore del sig. con Pt_1 CP_1
atto di compravendita rogitato in data 08.09.2023 pattuendo il differimento dell'immissione in possesso dell'acquirente ad un momento successivo alla stipula con l'obbligo per la venditrice di corrispondere a titolo di penale, la somma di € 650,00 al mese, a partire dal settembre 2023
(qui di seguito si riporta la clausola contrattuale: “La parte venditrice, avvalendosi di quanto previsto da specifica clausola inserita nel contratto preliminare del 1° agosto 2022 Rep. 9613
Racc. n. 7451 di cui infra, dichiara– e la parte acquirente accetta - che il possesso materiale del cespite venduto non viene trasferito in data odierna e che, fino alla data dell'immissione della parte acquirente nel possesso corrisponderà, a titolo di penale, la somma di Euro 650,00
(seicentocinquanta virgola zero zero) al mese a partire dal presente mese di settembre 2023
(duemilaventitre). La parte venditrice dichiara e garantisce che la parte acquirente sarà immessa nel possesso materiale del cespite venduto entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre.
Il predetto immobile, all'epoca del perfezionamento del contratto, era occupato dall'Avv.
[...]
la quale ivi esercitava la professione legale unitamente al padre Avv. Diego Parte_1
IU, che occupava una sola stanza dell'appartamento nonché dal Consulente del Lavoro,
Dott. . 2023 (duemilaventitre), termine essenziale nell'interesse della Persona_1
parte acquirente.”.
A fronte dell'inadempimento dell'obbligo, gravante sulla venditrice, di rilasciare il bene libero da cose e persone il sig. ha notificato nei confronti della prima una formale intimazione ad CP_1
adempiere.
Avverso tale intimazione la sig.ra ha formulato opposizione. Pt_1
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
1) La nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
2) La propria carenza di legittimazione passiva avendo provveduto al rilascio del bene (sul punto, l'odierna opponente ha osservato che tale legittimazione spetterebbe esclusivamente al sig. Diego IU ancora nella detenzione bene).
In data 10.04.2024 si è costituito l'odierno opposto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
§ 2. La prima udienza si è celebrata il 29.10.2025.
Il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale avanzata dall'attrice in quanto inammissibile ed irrilevante ai fini del decidere (cfr.
Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8459 secondo cui: “La valutazione circa l'ammissione dei mezzi di prova rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale non è tenuto ad ammetterli qualora li ritenga superflui”) e ha rinviato alla data del 12.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con ordinanza del
14.02.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che la prima doglianza in quanto concernente il quomodo rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., mentre la seconda doglianza concernente l'an rientra nell'alveo dell'art 615 c.p.c.
§ 4. Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr.
12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Giova preliminarmente chiarire che nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito da un atto pubblico redatto da notaio.
La controversia in esame attiene all'efficacia di tale atto, se limitata alle parti contraenti, ovvero estensibile anche a terzi ed, in particolare, a coloro che si trovano nella disponibilità del bene oggetto di rilascio.
Ebbene, la Giurisprudenza, che si è a lungo occupata della problematica in esame soprattutto con riferimento alla ipotesi del titolo esecutivo giudiziale, ha ripetutamente affermato che la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo se occupante senza titolo, o se il titolo in base al quale si trova nella detenzione del bene deriva da quello dell'esecutato, in quanto egli solo è in grado di adempiere l'obbligazione di rilascio (cfr., tra le altre, Cass. n. 15083/00, n.
16566/02, n. 3183/03, n. 9024/05, n.2279/2005 n.3087/07, n. 20053/13).
Dunque, soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio (che è species delle esecuzioni in forma specifica in quanto mira ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto rispecchiata nel titolo esecutivo) non può che essere colui che, nel momento in cui il titolo è eseguito coattivamente, si trova a detenere il bene.
Tale dictum è compendiato nella massima della Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
"Nell'esecuzione forzata in forma specifica la qualità di parte del processo esecutivo è collegata agli effetti dell'esecuzione, sicché, sia nell'esecuzione per obblighi di fare, sia nell'esecuzione per consegna e rilascio, la parte nei cui confronti va rivolta l'azione esecutiva è il soggetto che si trova rispetto al bene nella situazione di possesso o di detenzione che gli consente di adempiere al comando contenuto nella sentenza di condanna. Pertanto, soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio non può che essere colui che, nel momento in cui la sentenza è eseguita coattivamente, si trova a detenere il bene." (Cassazione civile, sez. III, 18 Agosto 2017,
n. 20167).
Detto principio vale anche nella controversia in esame nella quale il titolo non è rappresentato da una sentenza, bensì da un atto negoziale, ricevuto da notaio, intercorso inter alios, rispetto al detentore del bene oggetto di rilascio.
E' evidente, infatti, che la sig.ra non possa rilasciare un bene attualmente Parte_1
detenuto da un terzo soggetto, quale è il sig. Diego IU.
Ne discende che la legittimazione passiva dell'azione esecutiva spetta esclusivamente a quest'ultimo.
In conclusione, l'opposizione va accolta.
Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.
§ 6. Le spese devono essere compensate in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale tenuto conto dei contrasti rinvenibili in giurisprudenza sulla opponibilità a terzi estranei anche dei titoli esecutivi di rilascio non giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione; per l'effetto annulla il precetto impugnato.
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 23/04/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone