Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 781 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11436/22, pubblicata il 22
Dicembre 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 26 Novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 17 Febbraio 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Scolamiero ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._2
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ope Legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639), con la quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
1
concluso riportandosi all'atto di appello, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata al il 22 Luglio 2021, (nato il Controparte_1 Parte_1
Primo Luglio 1996) esponeva di essere figlio di , deceduto il 12 Maggio Persona_1
2006.
Il de cuius si era sottoposto ad emotrasfusioni fin dai quattro anni di età, in quanto affetto dalla nascita da Talassemia major.
Nell'Ottobre del 1990 il suddetto aveva scoperto di essere positivo al virus HCV. Per_1
La Commissione Medica Ospedaliera (nell'ambito della procedura per l'erogazione dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92) aveva affermato la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e l'epatopatia cronica HCV correlata.
Le condizioni di salute di si erano progressivamente aggravate;
ed infatti Persona_1
costui era deceduto il 12 Maggio 2006, per adinamia cardiaca, in corso di insufficienza epatica, renale e respiratoria.
Orbene a mezzo della citazione notificata il 22 Luglio 2021, conveniva in Parte_1
giudizio il , invocando il risarcimento dei danni patiti jure proprio, da Controparte_1
perdita del rapporto parentale.
Quindi l'attore chiedeva, in accoglimento della domanda, previa declaratoria di responsabilità del , di condannarsi quest'ultimo al risarcimento dei danni non CP_1
patrimoniali da lui patiti jure proprio, nella misura prevista dalle Tabelle milanesi aggiornate al 2021, oppure in alternativa nella misura prevista dalle Tabelle romane, anche a seguito di espletanda CTU medico-legale;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Giusta comparsa depositata il 29 Ottobre 2021, si costituiva il convenuto Controparte_1
.
[...]
Il eccepiva in primis la maturata prescrizione decennale. CP_1
Infatti – una volta determinato il dies a quo nel 12 Maggio 2006, data del decesso di Per_1
– il primo atto interruttivo da parte di era intervenuto soltanto il 15
[...] Parte_1
Dicembre 2017 (vale a dire oltre dieci anni dopo).
Nulla quaestio sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione, sollevata con la comparsa del
29 Ottobre 2021, considerato che, nella citazione notificata il 22 Luglio 2021, la vocatio in jus era stata fissata al 30 Novembre 2021…..
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11436/22, pubblicata il 22 Dicembre 2022.
Il primo Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal convenuto . Controparte_1
In particolare il Tribunale ha aderito all'insegnamento di cui alla pronuncia della Cassazione
n. 7553/12:…in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio,…la prescrizione è decennale per il danno subìto dai congiunti della vittima “jure proprio”, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)…
Appunto, nel caso di specie, alla data della notifica della citazione di primo grado (22 Luglio
2021), era ampiamente maturata la prescrizione decennale, decorrente dal 12 Maggio 2006, data del decesso di . Persona_1
Nulla quaestio sul fatto che il primo atto interruttivo sia intervenuto soltanto il 15 Dicembre
2017, a più di dieci anni di distanza dal 12 Maggio 2006.
Nell'ottica del primo Giudice, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha avuto valenza assorbente, rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito.
3 Quindi il Tribunale ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto – spese liquidate in CP_1
euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione notificata in data 9 Parte_1
Febbraio 2023 nei confronti del . Controparte_1
Il in primis pone in evidenza le sofferenze da lui patite, a seguito del decesso del Pt_1
padre . Per_1
Altresì l'impugnante sottolinea di essere divenuto maggiorenne soltanto il Primo Luglio
2014, e quindi di avere conseguito la capacità di agìre soltanto in quella data.
Vale a dire, soltanto dal Primo Luglio 2014 in poi egli avrebbe acquisito la consapevolezza di poter agìre per i patiti danni jure proprio (benchè il padre fosse deceduto Persona_1
già il 12 Maggio 2006).
In definitiva reitera la domanda risarcitoria già proposta in primo grado, Parte_1
ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Controparte_1
Quindi chiede, in accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo Parte_1
grado, di condannarsi il al risarcimento dei danni da lui patiti jure proprio, nella CP_1
misura di euro 168.250,00 (sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano), ovvero nella misura di euro 294.201,00 (importo tratto dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma),
o ancora nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e congrua.
Giusta comparsa depositata il 30 Maggio 2023, si è costituito l'appellato Controparte_1
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
Giusta ordinanza comunicata il 29 Novembre 2024 – all'esito dell'udienza del 26 Novembre
2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte del solo appellante , la causa è stata dalla Corte Parte_1
riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
4 In particolare, il solo appellante ha depositato la comparsa conclusionale, in data 28 Gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dell'interposto gravame sono infondati.
In sostanza l'impugnante invoca la disposizione di cui all'art. 2942 n. 1 cc., in Parte_1
base alla quale il decorso della prescrizione (contro il minore) rimane sospeso, per il tempo in cui il minore è rimasto privo della rappresentanza legale.
L'argomento dell'odierno appellante ha ad oggetto il lasso temporale compreso tra il 12
Maggio 2006 (data del decesso di ) ed il Primo Luglio 2014 (data in cui il Persona_1
medesimo è divenuto maggiorenne). Parte_1
Il motivo di gravame è infondato, considerato che – nel lasso temporale in oggetto – Parte_1
ha sempre avuto, quale sua rappresentante legale, la madre , appunto
[...] Persona_2
vedova di . Persona_1
Qui si innesta un'ulteriore considerazione.
Già in primo grado è stata prodotta in copia la sentenza del Tribunale di Napoli, Quarta sezione civile, n. 1391/19, pubblicata il 6 Febbraio 2019 (munita di attestazione di passaggio in giudicato del 20 Settembre 2019) – sentenza definitoria del procedimento n. 33925/14
RG.
Ebbene, con tale sentenza è stata accolta la domanda risarcitoria per i danni jure proprio, patiti dalla suddetta , vedova di , nonchè madre di Persona_2 Persona_1 Parte_1
[...]
Dunque, a mezzo della sentenza n. 1391/19, il è stato condannato al Controparte_1
risarcimento danni, in favore di (per i danni jure proprio patiti soltanto da Persona_2
costei, a seguito del decesso di ), nella misura di euro 261.966,00 oltre Persona_1
accessori – il tutto, in accoglimento della domanda introdotta da , a mezzo Persona_2
della citazione notificata nell'anno 2014.
5 Nulla quaestio sullo status di rappresentante legale del minore in capo a Parte_1
; ergo, non può revocarsi in dubbio che la prescrizione decennale sia decorsa Persona_2
“contro , fin dal 12 Maggio 2006, anche nel lasso temporale in cui Parte_1 Parte_1
è rimasto minorenne (e cioè fino al Primo Luglio 2014).
[...]
In definitiva, non può che confermarsi la conclusione raggiunta dal primo Giudice, per cui
(partendo dal 12 Maggio 2006, data del decesso di ), alla data del primo Persona_1
atto interruttivo (15 Dicembre 2017) era ampiamente maturata la prescrizione decennale –
a fortiori maturata alla data del 22 Luglio 2021, di notifica della citazione proposta da
Parte_1
Si è sopra accennato alla citazione notificata da nel corso dell'anno 2014 Persona_2
(introduttiva del giudizio n. 33925/14 RG), con la quale la ha invocato il Per_2
risarcimento dei danni da lei patiti jure proprio.
Non è dato di sapere se la suddetta abbia introdotto il suddetto giudizio prima o Per_2
dopo il Primo Luglio 2014, data in cui l'odierno appellante è divenuto maggiorenne.
Certamente, non può dubitarsi del fatto che , prima del Primo Luglio 2014, Persona_2
fosse consapevole (quale rapp.te legale di della facoltà di agìre in giudizio per Parte_1
i danni jure proprio patiti dal medesimo a seguito del decesso del padre . Pt_1 Per_1
Successivamente al Primo Luglio 2014, poteva senz'altro agìre avendo ormai Parte_1
conseguito la maggiore età.
Ed invece tardivamente ha posto in essere il primo atto interruttivo soltanto il Parte_1
15 Dicembre 2017, quando era ormai maturata la prescrizione decennale.
In ordine alla consapevolezza (in capo alla rappresentante legale ) di poter Persona_2
agìre per i danni jure proprio patiti dal figlio minore è illuminante la seguente Parte_1
circostanza.
Orbene la , quando il figlio era ancora minorenne (e prima di introdurre la sua Per_2 Pt_1
domanda risarcitoria), ha presentato domanda amministrativa di erogazione, in suo favore, dell'indennizzo “una tantum” previsto dalla Legge n. 210/92 (circostanza di pregnante
6 rilievo, eccepita dall'appellato nella sua comparsa di costituzione, e Controparte_1
non contestata).
Il primo Giudice, nella sentenza n. 11436/22 oggi impugnata, ha citato l'insegnamento di cui alla pronuncia della Cassazione n. 7553/12.
Ebbene, anche in tempi più recenti la Suprema Corte ha costantemente ribadito il succitato insegnamento.
In particolare,….la prescrizione è decennale per il danno subìto dai congiunti della vittima
“jure proprio” in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)….(cfr. Cass. civ., n.
20882/18).
Ed ancora…..in tema di responsabilità del per i danni da trasfusione di Controparte_1
sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto “jure proprio”, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il “dies a quo” va individuato alla data della morte della vittima…(Cass. civ., n.
19568/23).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado (pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
essendo maturata la descritta prescrizione decennale).
A questo punto, resta da pronunciarsi sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante pertanto esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Parte_1
In ordine al valore della causa, è d'uopo aderire all'indicazione espressa dall'impugnante nell'atto di gravame (indicazione, del resto, coerente con gli importi invocati a titolo Pt_1
7 di risarcimento danni).
Quindi, il valore rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
E' d'uopo seguire le vigenti tabelle parametriche di cui al D.M. n. 147/22.
Si provvede di ufficio, in mancanza di nota specifica.
Per quel che concerne la quantificazione del compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, trovandoci dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Né può trascurarsi la peculiarità della fattispecie concreta, considerato che l'appellato si è limitato a costituirsi con la comparsa del 30 Maggio 2023; dopodichè non è CP_1
comparso alla prima udienza del 20 Giugno 2023; non ha concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Novembre 2024; né ha depositato la comparsa conclusionale.
Pertanto – anche considerata la mancanza di qualsivoglia attività rientrante nel genus delle attività istruttorie – è d'uopo sommare i compensi specifici previsti per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (senza riconoscere invece anche il compenso previsto per la fase istruttoria).
In definitiva, a titolo di compenso professionale per il presente grado, si addiviene alla liquidazione dell'importo di euro 4.997,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11436/22, pubblicata il 22 Dicembre 2022,
[...]
così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1
8 – spese che liquida in euro 4.997,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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