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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9096/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. ALI' PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villastellone il Parte_1 Parte_2
16/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villastellone (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: AL, in data 27.01.2017.
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villastellone di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
DÀ ATTO che il figlio minore AL avrà la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre in Villastellone, Via Alloatti n. 4; i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
AFFIDA il figlio AL, minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il signor salvo diverso accordo con la signora potrà Parte_2 Parte_1 vedere e tenere con sé il figlio AL: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 18,30 sino alla domenica alle h. 21,00 dopo cena quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. - Nella settimana in cui terrà il figlio minore nel fine settimana, egli lo terrà con sé anche nella giornata del martedì, dalle 17,30 fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. - Nella settimana in cui non terrà il figlio nel weekend, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio AL due Pt_2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle 17,30 sino al mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola. - Durante le vacanze estive (periodo compreso tra il 10/06 e il 10/09) due settimane consecutive con il padre ed altrettante con la madre. Detti periodi verranno concordati entro il 31.05 di ciascun anno. I coniugi concordano che quando prenderanno il figlio per andare in vacanza, quest'ultimo dovrà trovarsi a Villastellone, a casa della mamma.
- Durante le vacanze estive, posto quanto definito sopra circa i rispettivi periodi di permanenza, nei restanti giorni la gestione del bambino seguirà il normale calendario di visita.
- In ogni caso i genitori dovranno informarsi vicendevolmente sul luogo in cui i periodi di vacanza verranno trascorsi e sui recapiti telefonici e indirizzi utili per poter agevolmente raggiungere il minore. -
Per una settimana nelle vacanze natalizie (un anno dal 26 al 01 gennaio ed un anno dal 01 pomeriggio al
06 gennaio). Il giorno di Natale e quello della Vigilia ad anni alterni. Il giorno di Natale 2024 AL starà con la mamma. - Pasqua e TA saranno alternati di anno in anno. AL trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con il papà e TA con la mamma.
- In occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi tra i genitori. - In caso di malattia, sciopero scolastico o altre circostanze imprevedibili che impediscono al minore la frequentazione della scuola, egli sarà accudito, se non disponibile uno dei genitori (con prevalenza del genitore a cui spettano pagina 2 di 3 nei giorni assegnati) dai nonni. Solo in caso di indisponibilità anche dei nonni, si potrà valutare una soluzione alternativa (amici, baby sitter ecc)
- In caso di eventi rilevanti per il figlio come, per esempio, eventi scolastici (esami, feste, recite, riunioni, ecc) feste di compleanno del figlio AL, eventi sportivi (gare, allenamenti, esami ecc) vi potranno assistere/partecipare entrambi i genitori (e i corrispondenti nonni) indipendentemente dal calendario di visite descritto;
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario, la somma mensile di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT fino a quando il figlio non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
Le spese straordinarie, ludiche, sportive, ricreative e scolastiche straordinarie del figlio saranno sopportate al 50% da entrambi i coniugi e, al fine di limitare il più possibile qualsiasi contenzioso, per la disciplina delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino che gli stessi dichiarano di aver letto e accettato.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla signora Pt_1
[...]
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato totalmente e definitivamente con il presente ricorso ogni questione economica, di essere economicamente indipendenti e di non aver diritto reciprocamente ad alcun assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con iscrizione del figlio minore.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data.10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. AL Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9096/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. ALI' PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villastellone il Parte_1 Parte_2
16/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villastellone (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: AL, in data 27.01.2017.
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villastellone di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
DÀ ATTO che il figlio minore AL avrà la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre in Villastellone, Via Alloatti n. 4; i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
AFFIDA il figlio AL, minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il signor salvo diverso accordo con la signora potrà Parte_2 Parte_1 vedere e tenere con sé il figlio AL: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 18,30 sino alla domenica alle h. 21,00 dopo cena quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. - Nella settimana in cui terrà il figlio minore nel fine settimana, egli lo terrà con sé anche nella giornata del martedì, dalle 17,30 fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. - Nella settimana in cui non terrà il figlio nel weekend, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio AL due Pt_2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle 17,30 sino al mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola. - Durante le vacanze estive (periodo compreso tra il 10/06 e il 10/09) due settimane consecutive con il padre ed altrettante con la madre. Detti periodi verranno concordati entro il 31.05 di ciascun anno. I coniugi concordano che quando prenderanno il figlio per andare in vacanza, quest'ultimo dovrà trovarsi a Villastellone, a casa della mamma.
- Durante le vacanze estive, posto quanto definito sopra circa i rispettivi periodi di permanenza, nei restanti giorni la gestione del bambino seguirà il normale calendario di visita.
- In ogni caso i genitori dovranno informarsi vicendevolmente sul luogo in cui i periodi di vacanza verranno trascorsi e sui recapiti telefonici e indirizzi utili per poter agevolmente raggiungere il minore. -
Per una settimana nelle vacanze natalizie (un anno dal 26 al 01 gennaio ed un anno dal 01 pomeriggio al
06 gennaio). Il giorno di Natale e quello della Vigilia ad anni alterni. Il giorno di Natale 2024 AL starà con la mamma. - Pasqua e TA saranno alternati di anno in anno. AL trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con il papà e TA con la mamma.
- In occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi tra i genitori. - In caso di malattia, sciopero scolastico o altre circostanze imprevedibili che impediscono al minore la frequentazione della scuola, egli sarà accudito, se non disponibile uno dei genitori (con prevalenza del genitore a cui spettano pagina 2 di 3 nei giorni assegnati) dai nonni. Solo in caso di indisponibilità anche dei nonni, si potrà valutare una soluzione alternativa (amici, baby sitter ecc)
- In caso di eventi rilevanti per il figlio come, per esempio, eventi scolastici (esami, feste, recite, riunioni, ecc) feste di compleanno del figlio AL, eventi sportivi (gare, allenamenti, esami ecc) vi potranno assistere/partecipare entrambi i genitori (e i corrispondenti nonni) indipendentemente dal calendario di visite descritto;
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario, la somma mensile di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT fino a quando il figlio non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
Le spese straordinarie, ludiche, sportive, ricreative e scolastiche straordinarie del figlio saranno sopportate al 50% da entrambi i coniugi e, al fine di limitare il più possibile qualsiasi contenzioso, per la disciplina delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino che gli stessi dichiarano di aver letto e accettato.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla signora Pt_1
[...]
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato totalmente e definitivamente con il presente ricorso ogni questione economica, di essere economicamente indipendenti e di non aver diritto reciprocamente ad alcun assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con iscrizione del figlio minore.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data.10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. AL Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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