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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2023 promossa da:
Con
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
EV STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
UN LI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2 CP_2
con addebito a carico del SI. per i gravi e riprovevoli comportamenti
[...] CP_2 assunti nel corso della vita coniugale, in violazione del dovere di fedeltà scaturente dal matrimonio, e che hanno determinato il fallimento del matrimonio stesso;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale con tutti gli arredi alla SI.ra , proprietaria dell'immobile, che vi abiterà unitamente ai Parte_2 figli, e;
Per_1 Per_2
3) disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla ricorrente Per_2 Parte_2
, con collocamento presso la residenza della madre;
[...]
4) disporre modalità e tempi in cui il SI. dovrà tenere con sé la figlia minore CP_2
, lasciando alla predetta ampi margini di decisione, in considerazione dell'età della Per_2 ragazza, anche compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, sportive e ricreative;
5) tenuto conto di quanto evidenziato nella narrativa del presente atto stabilire l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente a titolo di mantenimento dei CP_2 figli la somma di € 1.200,00 (mille/00), pari ad € 600,00 per ciascun figlio, somma di rivalutare annualmente in base agli indici Istat, con richiesta subordinata (formulata nell'ultima udienza) di disporre contributo al mantenimento del figlio primogenito in misura ridotta;
6) disporre che per le spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative ad ambedue i figli i coniugi concorrano nella misura del 50% cadauno sulla base dei criteri contenuti nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni.
Con condanna del SI. al pagamento delle spese e competenze legali della parte CP_2 ricorrente.
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.”
Per parte resistente:
“A) rigettare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
B) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento della stessa presso la madre.
C) Stabilire le modalità di visita e frequentazione della figlia con il padre tali da consentire alla minore il diritto alla bigenitorialità e comunque almeno due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati con la madre, oltre alle vacanze estive, nel rispetto della volontà della minore. D) Fissare in Euro 450,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla madre a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie. Nulla sarà dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio , ormai trentenne e Per_1 economicamente autosufficiente.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha chiesto la pronuncia Parte_2 della separazione dal coniuge, , esponendo che in data 29.04.1995 le parti CP_2 contraevano matrimonio concordatario in Terni, e che da tale unione nascevano in Terni in data 13.09.1995 ed in Narni (TR) in data 27.02.2008 e Parte_3 Persona_3 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di condotte del resistente poste in essere in violazione di doveri coniugali, avendo il istaurato relazione con altra donna da cui nasceva una figlia. La ricorrente CP_2 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, con assegnazione a sé della casa coniugale, con affido esclusivo della figlia minore alla ricorrente e Per_2 disciplina delle frequentazioni padre figlia, tenendo conto della delicata situazione affrontata dalla ragazza, con imposizione a carico del resistente di contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento della prole, pari ad € 600,00 per ciascun figlio, somma di rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese.
Si è costituito dichiarando di non opporsi alla separazione, contestando CP_2 le allegazioni della controparte e formulando proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie, aderendo alla domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con affido condiviso della minore con collocamento abitativo presso la madre, e modalità di visita e frequentazione della figlia tali da consentire alla minore il diritto alla bigenitorialità e comunque per due pomeriggi a settimana e per fine settimana alternati con la madre, oltre alle vacanze estive, con determinazione del contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con impegno del a provvedere al CP_2 pagamento della sua quota parte di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà della
[...]
e alla rifusione in favore della della somma di Euro 250,00 Parte_2 Parte_2 mensili, quale rata di finanziamento acceso dalla ricorrente per il pagamento dell'indennità di sopraelevazione che ha interessato la casa coniugale. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 15.5.2023 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di dimorare in Terni, in immobile di proprietà, gravato da pendenze giudiziarie, con rata di mutuo di 1600 euro pagato al 50% dalle parti, di percepire come farmacista ospedaliera, reddito mensile netto di euro 2500 per 13 mensilità e mezzo, di essere proprietaria della casa familiare e di un miniappartamento soggetto ad esecuzione immobiliare;
il resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 900 mensili (importo corrisposto dalla società), di percepire come direttore tecnico dipendente dell'azienda di cui è proprietario pro quota (97% delle quote del resistente), reddito mensile netto di euro 2400/2500 euro per 13 mensilità, di non aver proprietà immobiliari, di essere gravato da esposizioni debitorie per pregresso fallimento.
Preso atto della dichiarata assenza di relazioni tra la figlia minore ed il padre è stata disposta l'audizione del figlio maggiorenne e l'ascolto della figlia minore.
All'esito sono stati adottati i seguenti provvedimenti presidenziali:
“ affida la figlia minore , alla madre attribuendo l'esercizio Per_2 Parte_2 esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti la minore (sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche) da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo qualora ciò risulti conforme all'interesse della minore previo percorso psicologico, al quale il padre è onerato di sottoporsi per rafforzare le capacità genitoriali rivelatisi deficitarie, rivolgendosi al Servizio Sociale del Comune di Terni ovvero a diversi professionisti individuati dalle parti, con riserva di nominare CTU per ulteriori valutazioni;
4) assegna alla madre la casa familiare con quanto in essa contenuto;
5) determina in 1.200,00 euro il contributo mensile dovuto da per il CP_2 mantenimento dei figli e , da corrispondere a presso il Per_2 Per_1 Parte_2 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2023 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, precisando che il contributo per il figlio maggiorenne
non dovrà essere corrisposto qualora il ragazzo svolga attività lavorativa retribuita e Per_1 non dimori nella abitazione materna;
6) dispone che i genitori contribuiscano il padre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in motivazione, e fermo restando per il figlio
quanto indicato al punto 5).” Per_1
Con sentenza parziale n. 35/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
Acquisiti i documenti prodotti, ammesse le prove ed escussi i testi sulle circostanze ammesse, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preso atto della sopravvenienza, rappresentata dalla parte resistente nelle comparse conclusionali, della raggiunta indipendenza economica del figlio primogenito la causa è stata rimessa sul ruolo.
Acquisita documentazione sull'attività lavorativa svolta dal figlio e disposta Per_1
l'audizione del ragazzo la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Dato atto che con sentenza parziale n. 35/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti devono essere decise le ulteriori domande. Addebito separazione
La parte ricorrente ha formulato richiesta di addebito al cui accoglimento il resistente si è opposto.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, lamentando la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, che avrebbe istaurato relazione extraconiugale dalla quale nel 2014, è nata una figlia, circostanza taciuta alla stessa ricorrente ed ai figli delle parti fino al raggiungimento dell'ottavo anno della figlia terzogenita del resistente, scoperta che avrebbe generato forte turbamento nella e soprattutto nella figlia minore delle CP_3 parti.
Il resistente ha contestato la domanda della ricorrente, affermando che, per scelta condivisa dai coniugi, entrambi conducevano vite autonome e totalmente indipendenti l'uno dall'altra, confermando tuttavia di aver rivelato alla moglie la nascita della figlia terzogenita, avvenuta nell'ambito di una relazione non stabile, solo molti anni dopo l'evento.
I testi escussi hanno confermato che prima della conoscenza da parte della ricorrente della nascita della terza figlia del resistente da una relazione extraconiugale le parti, pur impegnate nelle rispettive attività lavorative conducevano una regolare vita familiare, con vacanze insieme, uscite e cene anche con amici nel fine settimana, e che solo dopo la conoscenza da parte della ricorrente della presenza di un terza figlia del marito nata da diversa relazione, la ha deciso di interrompere la relazione coniugale. CP_3
All'esito del giudizio deve essere accolta la addebito della ricorrente.
La presenza di una relazione extraconiugale del resistente con nascita della terza figlia, evento taciuto sia alla moglie sia ai figli nati dal matrimonio, fino al raggiungimento di otto anni della terzogenita è circostanza confermata dallo stesso resistente (cfr. interrogatorio libero reso dal che in parte si riporta: “La mia terza figlia è nata da una relazione non stabile, ci CP_2 vedevamo ma non con regolarità. Quando è nata la bambina io non sapevo che fare, non l'ho detto alla mia famiglia e non ho riconosciuto la bambina perché era nata nel 2008 e Per_2
nel 2014. Ho riconosciuto nel 2019, frequentavo la mamma ma poco la
Per_4 Per_4 bambina anche se sapeva che ero suo padre. La madre di non mi ha mai chiesto nulla
Per_4 per la bambina né di interrompere il mio matrimonio. Nel 2019 ha iniziato a
Per_4 frequentare la prima elementare e non avendo un cognome la madre mi ha chiesto di riconoscerla. Io l'ho fatto perché mi sentivo in debito con loro ma mi sentivo anche in difficoltà con la mia famiglia. Io telefono a anche due o tre volte al giorno senza Per_2 avere risposta, sto cercando di trovare la maniera di avere un rapporto con lei. Io ho difficoltà a parlare con per la sua opposizione ma sono disponibile a recarmi presso uno Per_2 psicologo per facilitare la ripresa del rapporto. Con mio figlio ho un rapporto stupendo anche dopo i fatti accaduti, non ha rapporti con che, invece, vorrebbe conoscere i Per_1 Per_4 fratelli. Quando è nata io ero nel mezzo del fallimento della mia società con
Per_4 procedimenti penali in corso nei miei confronti. Questo mi ha frenato nel rivelare la nascita di .”)
Per_4
Dalle risultanze acquisite risulta provata la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte del dal momento antecedente alla nascita della terza figlia nel 2014, ma soprattutto CP_2 risulta incontestato che il resistente ha taciuto la circostanza della nascita della figlia sia alla moglie sia ai figli fino al 2022, pur avendo riconosciuto la bambina nel 2019.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà per consolidata giurisprudenza: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.” (Cass. 8929/2013).
Nella specie non risulta provata la sola violazione del dovere di fedeltà, ma anche e soprattutto la violazione del dovere di rispetto reciproco nei confronti della coniuge, oltre alla violazione degli obblighi genitoriali che impongono ai genitori di tutelare i figli da eventi (quali certamente è la nascita di una sorella) che qualora scoperti tardivamente e con modalità non congrue, potrebbero produrre un indubbio turbamento nella vita della prole (conseguenze negative in concreto realizzatesi per la figlia secondogenita del resistente cfr. infra)
Il resistente quindi non solo ha violato il dovere di fedeltà, ma tacendo la circostanza della nascita della figlia terzogenita ha violato il dovere di fiducia reciproca e di rispetto dovuto sia alla moglie sia ai figli nati dall'unione matrimoniale.
Né può dirsi provata l'allegazione del resistente di una compromissione dell' affectio coniugalis in un momento antecedente a tali eventi, poiché i testi escussi hanno confermato che le parti si recavano insieme in vacanza e avevano normale vita di relazione, prima della rivelazione della nascita della terza figlia alla CP_3
Sul punto giova richiamare la consolidata giurisprudenza che quanto alla ripartizione dell'onere della prova prevede: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. 2059/2012).
Dalle prove acquisite è stata accertata la violazione del dovere di fedeltà da parte del Listante, il quale non ha dimostrato l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Affidamento della figlia minore
Il resistente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento in essere dal momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale nella quale è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, riservando alla stessa le scelte di maggiore rilevanza per la figlia, mentre la resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti. Nell'ordinanza presidenziale è stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, in considerazione della incontestata circostanza della conoscenza da parte della minore della presenza di una sorella quando quest'ultima aveva già otto anni e all'esito dell'ascolto diretto della minore,. La minore nell'ascolto ha dichiarato:
“Frequento il primo anno del liceo scientifico Galilei, sono brava a scuola, mi piace molto la matematica. Ho scelto il Galilei per stare con delle mie amiche che lo frequentano. Mi trovo abbastanza bene a scuola, ho trovato alcuni miei vecchi compagni di scuola con cui non vado troppo d'accordo ma va bene. Vivo con mamma e mio fratello, con mamma abbiamo un rapporto bellissimo, mi dà tutto l'amore e l'affetto di cui ho bisogno;
con papà invece il contrario, non ne ho mai ricevuto troppo. Fin da piccola lui trascorreva poco tempo in casa, tornava tardi, non mi accompagnava agli allenamenti né veniva alle mie partite. Ora mi chiama poco spesso, non tutte le sere e nel weekend scompare del tutto. A volte durante la settimana non va nemmeno a me di rispondergli perché non sento così tanto il bisogno di parlare con lui. Lo sento due o tre volte a settimana per telefono, prima si offriva di accompagnarmi a pallavolo ma io ho sempre rifiutato perché lui guida senza patente e preferisco evitare situazioni spiacevoli se dovessero fermarci. Io non lo vedo quasi mai, a volte lo incontro per strada o nei bar con l'altra figlia e se posso cambio strada. Ho scoperto di questa bambina poco più di un anno fa: io ero uscita da scuola con le mie amiche, ho visto questa bambina sul motorino di papà e non ci ho fatto molto caso ma poi l'estate scorsa, il 2 giugno, siamo usciti con papà per prendere un gelato e lui mi ha confessato di questa bambina. Erano i venti giorni precedenti al mio esame di terza media e quindi è stato un periodo molto particolare. Quando papà mi ha confessato questa cosa poi ha aggiunto “ora lo dici a mamma?” e mi è sembrato molto strano che mi abbia chiesto questo. Mamma già lo sapeva ed è rimasta sorpresa del modo in cui papà mi ha confessato questa cosa. A scuola mi sono sempre impegnata, sono sempre andata bene e anche ora il mio rendimento è buono, quado parlo con papà a volte mi chiede i voti: ad esempio qualche mese fa gli ho detto che avevo preso alla verifica di scienze e lui mi ha solo chiesto “perché il meno?”, questo mi è rimasto molto impresso, lui non mi ha mai aiutato a studiare o preparare i compiti. Lo scorso inverno a volte si offriva di accompagnarmi a casa da scuola ma io volevo stare con i miei amici, avrei preferito che me lo avesse chiesto più spesso magari in casi in cui piove o ho lo zaino particolarmente pesante. Al momento non ho il desiderio di frequentare più spesso papà, non mi va tanto. Preferisco non pensare a questa bambina, l'ho vista solo una volta e nemmeno me la immagino, preferisco pensare ad altro. Quando andavamo in Sardegna papà scendeva in spiaggia alle 12:30, io a quell'ora risalivo e idem la sera papà scendeva in spiaggia alle 20 quindi non ho mai fatto bagni con papà oppure a Riccione papà non è venuto a vedere i delfini ma ha preferito fare shopping. Prima dell'inizio della scuola papà mi aveva chiesto di parlare ma alla fine non abbiamo più parlato, lui non si è più offerto e io non gliel'ho ricordato. Non so se voglio un aiuto per affrontare questa situazione, dovrei pensarci. Sono arrabbiata con lui ma ci voglio pensare un po' perché non mi sono mai aperta con grande facilità agli altri. Non sempre rispondo al telefono a papà perché ci ha raccontato molte bugie e ci ha fatto stare male, mi sembra un po' falso l'amore che mi dimostra. Forse vorrei chiedere a papà perché è successo tutto questo ma ho paura di scoprire cose che non vorrei sapere per paura che mi feriscano di più. Da grande mi piacerebbe fare la farmacista
o qualcosa che comunque riguardi la chimica o la biologia.”. La condotta del padre ha profondamente ferito la figlia, esponendola al trauma di apprendere della nascita di una sorella a più di otto anni dall'evento, senza alcuna congrua preparazione quanto alla rilevazione di questo fatto, ed esponendola al concreto rischio di apprendere nel contesto sociale quanto accaduto, non avendo il resistente adottato precauzioni neppure per evitare di essere visto dalla figlia quando si trovava con la figlia Per_2 Per_4
Inoltre, la minore ha evidenziato l'assenza di colloquio con il padre, e la mancata attiva partecipazione del resistente alla sua vita anche prima di questi difficili eventi.
Acquisiti tutti gli elementi sopra riportati deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le scelte di maggiore rilevanza per la figlia.
In punto di diritto il regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori può essere derogato, in favore dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., qualora il giudice “ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie sia la pressoché totale assenza di colloquio tra il padre e la figlia, sia la presenza di elevata conflittualità tra le parti sono da ostacolo a disporre l'affidamento condiviso.
In punto di prova ogni decisione relativa all'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori “deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. n. 2554526/2010).
Pertanto, la valutazione sulle capacità genitoriali delle parti risulta essere “comparativa” nel senso che occorre verificare le capacità di entrambi e porle a confronto. Nella specie, il padre ha evidenziato elevate carenze genitoriali: nel corso del matrimonio non partecipava alla vita della figlia, non si interessava alle sue attività scolastiche e sociali, ma soprattutto tacendole la nascita della sorella ha gravemente minato il rapporto di fiducia con la ragazza. Al contrario la madre ha dimostrato di essere il genitore di riferimento, accudendo adeguatamente la figlia e sostenendola nel difficilissimo momento successivo alla scoperta della nascita della sorella, evitando che la ragazza a causa di questa rivelazione precipitasse in una situazione di possibile crisi esistenziale. Nel corso del giudizio la ragazza, in presenza di affidamento super esclusivo alla madre ha avuto positivi risultati scolastici e ha continuato la regolare vita di relazione, non essendo emerse (neppure su segnalazione del padre) particolari criticità.
Al contrario del padre, la madre ha dimostrato di essere capace di porsi in ascolto della figlia, di condividere con la stessa le più profonde esigenze, di metterla a suo agio nel colloquio e nell'esprimere i bisogni affettivi. La presenza di valido colloquio tra il figlio e il genitore, soprattutto in presenza di c.d. grandi minori come è è elemento dal quale non si può Per_2 prescindere per disporre l'affidamento condivido;
poiché solo un genitore che ascolta il figlio è in grado di adottare le scelte relative alla prole. In assenza di colloquio, circostanza rilevata nel caso di specie, il genitore che non dialoga con il figlio, non è in grado di conoscerne le aspettative e le esigenze, né può delegare tale importante compito all'altro genitore che si troverebbe a dover veicolare all'altro la propria percezione dei bisogni del minore, con sostanziale vanificazione della stessa essenza dell'affidamento condiviso.
La minore nell'ascolto ha riferito della difficoltà di relazione con il padre, rappresentando di avere pieno colloquio con la madre capace di ascoltarlo.
Infine, l'aver “testato” per la durata del giudizio (quasi 3 anni) tale modalità di affidamento con positivi riscontri, sia in termini di inserimento sociale della minore, perfettamente integrata nel gruppo dei pari, sia quanto a risultati scolastici impone di confermare l'assetto dell'affidamento in essere. Disporre l'affidamento condiviso, come richiesto dalla difesa del resistente, preso atto del permanere della incomunicabilità tra le parti, ma soprattutto verificata la perdurante difficoltà di colloquio padre-figlia, potrebbe compromettere l'equilibrio faticosamente raggiunto, essendo pressoché certo l'aumento della conflittualità e la sicura triangolazione della minore per l'assunzione delle scelte che la riguardano.
Pertanto deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, che potrà adottare tutte le scelte anche quelle di maggiore rilevanza relative alla figlia, in assenza del consenso paterno.
Parimenti devono essere confermati i provvedimenti presidenziali quanto alle modalità di frequentazione padre figlia. Deve, infatti, tenersi conto delle oggettive difficoltà presenti, da imputare esclusivamente alla condotta del padre;
pertanto ogni relazione dovrà essere preceduta da un serio impegno del padre a rielaborare le condotte poste in essere e a confrontarsi con operatori specializzati per la individuazione delle corrette modalità di comunicazione con la figlia, al fine di evitare con condotte non ponderate (analoghe a quelle che hanno contraddistinto la scelta di non comunicare la nascita della sorella per otto anni, e di rivelarla poi improvvisamente senza alcuna preparazione o intermediazione anche con l'aiuto di professionalità specializzate) possano reiterare turbamenti in capo alla figlia.
Per quanto esposto devono essere confermate le modalità di affidamento in essere e di frequentazione padre figlia, come precisate in dispositivo, tenendo conto che la imminente maggiore età della figlia (che diverrà maggiorenne nel febbraio 2026) impone di Per_2 tenere in considerazione il di lei consenso per ogni incontro padre figlia.
Assegnazione della casa familiare
La domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare deve essere accolta stante la convivenza della ricorrente con la figlia minore delle parti.
Contributo al mantenimento della prole.
Con riferimento al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli occorre diversificare la posizione del figlio primogenito da quelle della figlia secondogenita.
Il resistente ha allegato il raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio che nel settembre scorso ha compiuto trenta anni, depositando documentazione Per_1 attestante che il ragazzo ha assunto la qualifica di amministratore della CEM ENERGIA S.r.l. di cui detiene il 95% delle quote societarie, con compenso mensile base di Euro 1.300,00.
Per accertare tali circostanze è stata disposta l'audizione del ragazzo che ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare come amministratore di azienda di impianti elettrici CEM Energia;
è un lavoro a tempo pieno, dovrei percepire 1.200 euro ma trattandosi di società appena avviata ho percepito ad ora (da marzo 2025) euro 600 mensili. Vivo con mia madre. all'inizio questa somma non mi è stata sufficiente, sono stato aiutato economicamente da mia madre e anche da mio padre attraverso il contributo al mantenimento che mi padre corrisponde a mia madre. I soci della società sono io al 95% e un altro socio estraneo alla famiglia al 5%. Da mese di giugno percepisco 1.200 come amministratore. Inoltre, ho anche percepito rimborsi chilometrici che fanno parte del compenso collegati alle trasferte come previsto nel mandato. Continuo a vivere da mia madre.”
Alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal ragazzo, considerata l'età dello stesso, e la conclusione da tempo del ciclo di studi, deve ritenersi provata la indipendenza economica dello stesso, con conseguente revoca, a decorrere dalla emissione della presente decisione, del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Con riferimento alla quantificazione del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia occorre ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come già emersa nel corso del giudizio e indicata nella ordinanza presidenziale che in parte si riporta.
La ricorrente, farmacista, percepisce reddito di circa € 3500,00, e' stata colpita da grave patologia con conseguenti costi per cure, è gravata dal 50% dell'onere per il pagamento della rata di mutuo sulla casa familiare (pari a complessivi € 1600 mensili, e pertanto ad € 800 mensili circa pro quota),; è gravata da altre esposizioni debitorie.
Il resistente ha dichiarato, all'inizio del procedimento, di percepire come amministratore di società reddito mensile medio di € 3500,00 netti, vive in immobile in locazione senza costi in quanto l'elevato canone di € 900,00 è corrisposto dalla società datrice di lavoro, paga il 50% della rata del mutuo gravante sulla casa familaire, ulteriore rata di € 250,00 per debito contratto dalla ricorrente ma riconducibile al (oneri che si è impegnato a continuare ad onorare), è Pt_4 gravato da ulteriori esposizioni debitorie.
Come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, che il Collegio condivide, dall'esame dei conti correnti mentre per la ricorrente le entrate sono congruenti con i redditi dichiarati (entrate medie di € 12.000/13.000 per trimestre comprensive del contributo di € 600 per il mantenimento dei figli corrisposto dal resistente dal momento della cessazione della convivenza), le entrate medie del resistente sono molto superiori a quanto dichiarato (dagli estratti di conto corrente emergono entrate medie trimestrali per importi oscillanti tra 18.000 ed € 25.000). Inoltre, dalle dichiarazioni emerse nel corso dell'udienza presidenziale quando il resistente non ha negato di avere una collaboratrice domestica filippina (anche se ha dichiarato di utilizzarla per poche ore) e di disporre di auto di elevata fascia di mercato (BMWX6) non negando di fare uso (seppure saltuario) per la sua utilizzazione di un autista in considerazione della sospensione della patente, emergono spese non congrue rispetto ai redditi dichiarati, non risultando conforme ad un ragionevole uso delle risorse economiche disporre di un'auto dai rilevanti cosi di manutenzione in presenza di suo uso scarso e discontinuo (circostanza, peraltro, negata dalla ricorrente che ha affermato un uso costante dell'automobile con ricorso all'autista). Nell'ultima udienza e nelle comparse conclusionali il resistente ha rappresentato di avere subito una contrazione reddituale (“attualmente percepisco 1.200 euro mensili come dipendente di società di cui è amministratore mio figlio. sono amministratore dell'altra società che non ha dipendenti e non ha attività, è prossima alla liquidazione. Ho svincolato una polizza per 16.700 euro, somma necessaria per chiudere il fallimento della Tecno Impianti con conseguente cessazione della revocatoria e la casa coniugale al momento non ha piu oneri;
continuo a pagare il mutuo di euro 500 mensili per la casa coniugale, che non è di mia proprietà.”). Le incongruenze già rilevate nella ordinanza presidenziale, e rilevabili anche nella documentazione bancaria da ultimo depositata non consentono di ritenere credibili le affermazioni del resistente di riduzione dei redditi percepiti.
Per quanto esposto, considerati i presunti redditi del resistente, le necessità della figlia prossima al raggiungimento della maggiore età, la pressoché totale assenza di frequentazioni padre figlia, con conseguente onere per il mantenimento ordinario della ragazza totalmente a carico della madre, fanno ritenere congruo confermare il contributo a carico del Listante per il mantenimento della figlia già disposto nei provvedimenti presidenziali, quantificandolo in
€ 600,00 mensili, oltre ISTAT annuale, importo dovuto dalla data della domanda e da corrispondere con le modalità indicate in dispositivo.
Come noto, l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie per la figlia minore devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo della minore la madre sarà la sola madre a decidere l'effettuazione delle spese che sono escluse dal consenso paterno (cfr. supra) e il padre dovrà corrispondere metà della spesa sostenuta previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione con soccombenza del resistente su tutte le domande formulate dalla ricorrente (poiché con riferimento alla revoca del contributo al mantenimento del figlio la stessa deriva da recente sopravvenienza) devono essere poste integralmente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 35/2024 è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_2 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in TERNI - TR in data 29/04/1995, così CP_2 provvede:
-accoglie la domanda di addebito della separazione a;
CP_2
-affida la figlia minore alla madre attribuendo l'esercizio Per_2 Parte_2 esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti la minore (sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche) da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo qualora ciò risulti conforme all'interesse della minore previo percorso psicologico, al quale il padre è onerato di sottoporsi per rafforzare le capacità genitoriali rivelatisi deficitarie, e comunque acquisito il consenso della figlia, prossima al raggiungimento della maggiore età;
- assegna alla madre la casa familiare;
- determina in 600,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_2 della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro Per_2 Parte_2 il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2023 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
-dispone che i genitori contribuiscano il padre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia minore, secondo quanto indicato in motivazione;
-revoca il contributo ordinario e straordinario per il figlio posto a carico del resistente, Per_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2025;
-condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 Parte_5 che si liquidano in € 6.500,00 oltre accessori di legge;
[...]
Così deciso nella camera di consiglio in data 3.12.2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2023 promossa da:
Con
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
EV STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
UN LI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2 CP_2
con addebito a carico del SI. per i gravi e riprovevoli comportamenti
[...] CP_2 assunti nel corso della vita coniugale, in violazione del dovere di fedeltà scaturente dal matrimonio, e che hanno determinato il fallimento del matrimonio stesso;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale con tutti gli arredi alla SI.ra , proprietaria dell'immobile, che vi abiterà unitamente ai Parte_2 figli, e;
Per_1 Per_2
3) disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla ricorrente Per_2 Parte_2
, con collocamento presso la residenza della madre;
[...]
4) disporre modalità e tempi in cui il SI. dovrà tenere con sé la figlia minore CP_2
, lasciando alla predetta ampi margini di decisione, in considerazione dell'età della Per_2 ragazza, anche compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, sportive e ricreative;
5) tenuto conto di quanto evidenziato nella narrativa del presente atto stabilire l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente a titolo di mantenimento dei CP_2 figli la somma di € 1.200,00 (mille/00), pari ad € 600,00 per ciascun figlio, somma di rivalutare annualmente in base agli indici Istat, con richiesta subordinata (formulata nell'ultima udienza) di disporre contributo al mantenimento del figlio primogenito in misura ridotta;
6) disporre che per le spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative ad ambedue i figli i coniugi concorrano nella misura del 50% cadauno sulla base dei criteri contenuti nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni.
Con condanna del SI. al pagamento delle spese e competenze legali della parte CP_2 ricorrente.
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.”
Per parte resistente:
“A) rigettare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
B) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento della stessa presso la madre.
C) Stabilire le modalità di visita e frequentazione della figlia con il padre tali da consentire alla minore il diritto alla bigenitorialità e comunque almeno due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati con la madre, oltre alle vacanze estive, nel rispetto della volontà della minore. D) Fissare in Euro 450,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla madre a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie. Nulla sarà dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio , ormai trentenne e Per_1 economicamente autosufficiente.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha chiesto la pronuncia Parte_2 della separazione dal coniuge, , esponendo che in data 29.04.1995 le parti CP_2 contraevano matrimonio concordatario in Terni, e che da tale unione nascevano in Terni in data 13.09.1995 ed in Narni (TR) in data 27.02.2008 e Parte_3 Persona_3 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di condotte del resistente poste in essere in violazione di doveri coniugali, avendo il istaurato relazione con altra donna da cui nasceva una figlia. La ricorrente CP_2 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, con assegnazione a sé della casa coniugale, con affido esclusivo della figlia minore alla ricorrente e Per_2 disciplina delle frequentazioni padre figlia, tenendo conto della delicata situazione affrontata dalla ragazza, con imposizione a carico del resistente di contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento della prole, pari ad € 600,00 per ciascun figlio, somma di rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese.
Si è costituito dichiarando di non opporsi alla separazione, contestando CP_2 le allegazioni della controparte e formulando proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie, aderendo alla domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con affido condiviso della minore con collocamento abitativo presso la madre, e modalità di visita e frequentazione della figlia tali da consentire alla minore il diritto alla bigenitorialità e comunque per due pomeriggi a settimana e per fine settimana alternati con la madre, oltre alle vacanze estive, con determinazione del contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con impegno del a provvedere al CP_2 pagamento della sua quota parte di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà della
[...]
e alla rifusione in favore della della somma di Euro 250,00 Parte_2 Parte_2 mensili, quale rata di finanziamento acceso dalla ricorrente per il pagamento dell'indennità di sopraelevazione che ha interessato la casa coniugale. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 15.5.2023 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di dimorare in Terni, in immobile di proprietà, gravato da pendenze giudiziarie, con rata di mutuo di 1600 euro pagato al 50% dalle parti, di percepire come farmacista ospedaliera, reddito mensile netto di euro 2500 per 13 mensilità e mezzo, di essere proprietaria della casa familiare e di un miniappartamento soggetto ad esecuzione immobiliare;
il resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 900 mensili (importo corrisposto dalla società), di percepire come direttore tecnico dipendente dell'azienda di cui è proprietario pro quota (97% delle quote del resistente), reddito mensile netto di euro 2400/2500 euro per 13 mensilità, di non aver proprietà immobiliari, di essere gravato da esposizioni debitorie per pregresso fallimento.
Preso atto della dichiarata assenza di relazioni tra la figlia minore ed il padre è stata disposta l'audizione del figlio maggiorenne e l'ascolto della figlia minore.
All'esito sono stati adottati i seguenti provvedimenti presidenziali:
“ affida la figlia minore , alla madre attribuendo l'esercizio Per_2 Parte_2 esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti la minore (sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche) da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo qualora ciò risulti conforme all'interesse della minore previo percorso psicologico, al quale il padre è onerato di sottoporsi per rafforzare le capacità genitoriali rivelatisi deficitarie, rivolgendosi al Servizio Sociale del Comune di Terni ovvero a diversi professionisti individuati dalle parti, con riserva di nominare CTU per ulteriori valutazioni;
4) assegna alla madre la casa familiare con quanto in essa contenuto;
5) determina in 1.200,00 euro il contributo mensile dovuto da per il CP_2 mantenimento dei figli e , da corrispondere a presso il Per_2 Per_1 Parte_2 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2023 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, precisando che il contributo per il figlio maggiorenne
non dovrà essere corrisposto qualora il ragazzo svolga attività lavorativa retribuita e Per_1 non dimori nella abitazione materna;
6) dispone che i genitori contribuiscano il padre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in motivazione, e fermo restando per il figlio
quanto indicato al punto 5).” Per_1
Con sentenza parziale n. 35/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
Acquisiti i documenti prodotti, ammesse le prove ed escussi i testi sulle circostanze ammesse, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preso atto della sopravvenienza, rappresentata dalla parte resistente nelle comparse conclusionali, della raggiunta indipendenza economica del figlio primogenito la causa è stata rimessa sul ruolo.
Acquisita documentazione sull'attività lavorativa svolta dal figlio e disposta Per_1
l'audizione del ragazzo la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Dato atto che con sentenza parziale n. 35/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti devono essere decise le ulteriori domande. Addebito separazione
La parte ricorrente ha formulato richiesta di addebito al cui accoglimento il resistente si è opposto.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, lamentando la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, che avrebbe istaurato relazione extraconiugale dalla quale nel 2014, è nata una figlia, circostanza taciuta alla stessa ricorrente ed ai figli delle parti fino al raggiungimento dell'ottavo anno della figlia terzogenita del resistente, scoperta che avrebbe generato forte turbamento nella e soprattutto nella figlia minore delle CP_3 parti.
Il resistente ha contestato la domanda della ricorrente, affermando che, per scelta condivisa dai coniugi, entrambi conducevano vite autonome e totalmente indipendenti l'uno dall'altra, confermando tuttavia di aver rivelato alla moglie la nascita della figlia terzogenita, avvenuta nell'ambito di una relazione non stabile, solo molti anni dopo l'evento.
I testi escussi hanno confermato che prima della conoscenza da parte della ricorrente della nascita della terza figlia del resistente da una relazione extraconiugale le parti, pur impegnate nelle rispettive attività lavorative conducevano una regolare vita familiare, con vacanze insieme, uscite e cene anche con amici nel fine settimana, e che solo dopo la conoscenza da parte della ricorrente della presenza di un terza figlia del marito nata da diversa relazione, la ha deciso di interrompere la relazione coniugale. CP_3
All'esito del giudizio deve essere accolta la addebito della ricorrente.
La presenza di una relazione extraconiugale del resistente con nascita della terza figlia, evento taciuto sia alla moglie sia ai figli nati dal matrimonio, fino al raggiungimento di otto anni della terzogenita è circostanza confermata dallo stesso resistente (cfr. interrogatorio libero reso dal che in parte si riporta: “La mia terza figlia è nata da una relazione non stabile, ci CP_2 vedevamo ma non con regolarità. Quando è nata la bambina io non sapevo che fare, non l'ho detto alla mia famiglia e non ho riconosciuto la bambina perché era nata nel 2008 e Per_2
nel 2014. Ho riconosciuto nel 2019, frequentavo la mamma ma poco la
Per_4 Per_4 bambina anche se sapeva che ero suo padre. La madre di non mi ha mai chiesto nulla
Per_4 per la bambina né di interrompere il mio matrimonio. Nel 2019 ha iniziato a
Per_4 frequentare la prima elementare e non avendo un cognome la madre mi ha chiesto di riconoscerla. Io l'ho fatto perché mi sentivo in debito con loro ma mi sentivo anche in difficoltà con la mia famiglia. Io telefono a anche due o tre volte al giorno senza Per_2 avere risposta, sto cercando di trovare la maniera di avere un rapporto con lei. Io ho difficoltà a parlare con per la sua opposizione ma sono disponibile a recarmi presso uno Per_2 psicologo per facilitare la ripresa del rapporto. Con mio figlio ho un rapporto stupendo anche dopo i fatti accaduti, non ha rapporti con che, invece, vorrebbe conoscere i Per_1 Per_4 fratelli. Quando è nata io ero nel mezzo del fallimento della mia società con
Per_4 procedimenti penali in corso nei miei confronti. Questo mi ha frenato nel rivelare la nascita di .”)
Per_4
Dalle risultanze acquisite risulta provata la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte del dal momento antecedente alla nascita della terza figlia nel 2014, ma soprattutto CP_2 risulta incontestato che il resistente ha taciuto la circostanza della nascita della figlia sia alla moglie sia ai figli fino al 2022, pur avendo riconosciuto la bambina nel 2019.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà per consolidata giurisprudenza: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.” (Cass. 8929/2013).
Nella specie non risulta provata la sola violazione del dovere di fedeltà, ma anche e soprattutto la violazione del dovere di rispetto reciproco nei confronti della coniuge, oltre alla violazione degli obblighi genitoriali che impongono ai genitori di tutelare i figli da eventi (quali certamente è la nascita di una sorella) che qualora scoperti tardivamente e con modalità non congrue, potrebbero produrre un indubbio turbamento nella vita della prole (conseguenze negative in concreto realizzatesi per la figlia secondogenita del resistente cfr. infra)
Il resistente quindi non solo ha violato il dovere di fedeltà, ma tacendo la circostanza della nascita della figlia terzogenita ha violato il dovere di fiducia reciproca e di rispetto dovuto sia alla moglie sia ai figli nati dall'unione matrimoniale.
Né può dirsi provata l'allegazione del resistente di una compromissione dell' affectio coniugalis in un momento antecedente a tali eventi, poiché i testi escussi hanno confermato che le parti si recavano insieme in vacanza e avevano normale vita di relazione, prima della rivelazione della nascita della terza figlia alla CP_3
Sul punto giova richiamare la consolidata giurisprudenza che quanto alla ripartizione dell'onere della prova prevede: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. 2059/2012).
Dalle prove acquisite è stata accertata la violazione del dovere di fedeltà da parte del Listante, il quale non ha dimostrato l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Affidamento della figlia minore
Il resistente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento in essere dal momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale nella quale è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, riservando alla stessa le scelte di maggiore rilevanza per la figlia, mentre la resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti. Nell'ordinanza presidenziale è stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, in considerazione della incontestata circostanza della conoscenza da parte della minore della presenza di una sorella quando quest'ultima aveva già otto anni e all'esito dell'ascolto diretto della minore,. La minore nell'ascolto ha dichiarato:
“Frequento il primo anno del liceo scientifico Galilei, sono brava a scuola, mi piace molto la matematica. Ho scelto il Galilei per stare con delle mie amiche che lo frequentano. Mi trovo abbastanza bene a scuola, ho trovato alcuni miei vecchi compagni di scuola con cui non vado troppo d'accordo ma va bene. Vivo con mamma e mio fratello, con mamma abbiamo un rapporto bellissimo, mi dà tutto l'amore e l'affetto di cui ho bisogno;
con papà invece il contrario, non ne ho mai ricevuto troppo. Fin da piccola lui trascorreva poco tempo in casa, tornava tardi, non mi accompagnava agli allenamenti né veniva alle mie partite. Ora mi chiama poco spesso, non tutte le sere e nel weekend scompare del tutto. A volte durante la settimana non va nemmeno a me di rispondergli perché non sento così tanto il bisogno di parlare con lui. Lo sento due o tre volte a settimana per telefono, prima si offriva di accompagnarmi a pallavolo ma io ho sempre rifiutato perché lui guida senza patente e preferisco evitare situazioni spiacevoli se dovessero fermarci. Io non lo vedo quasi mai, a volte lo incontro per strada o nei bar con l'altra figlia e se posso cambio strada. Ho scoperto di questa bambina poco più di un anno fa: io ero uscita da scuola con le mie amiche, ho visto questa bambina sul motorino di papà e non ci ho fatto molto caso ma poi l'estate scorsa, il 2 giugno, siamo usciti con papà per prendere un gelato e lui mi ha confessato di questa bambina. Erano i venti giorni precedenti al mio esame di terza media e quindi è stato un periodo molto particolare. Quando papà mi ha confessato questa cosa poi ha aggiunto “ora lo dici a mamma?” e mi è sembrato molto strano che mi abbia chiesto questo. Mamma già lo sapeva ed è rimasta sorpresa del modo in cui papà mi ha confessato questa cosa. A scuola mi sono sempre impegnata, sono sempre andata bene e anche ora il mio rendimento è buono, quado parlo con papà a volte mi chiede i voti: ad esempio qualche mese fa gli ho detto che avevo preso alla verifica di scienze e lui mi ha solo chiesto “perché il meno?”, questo mi è rimasto molto impresso, lui non mi ha mai aiutato a studiare o preparare i compiti. Lo scorso inverno a volte si offriva di accompagnarmi a casa da scuola ma io volevo stare con i miei amici, avrei preferito che me lo avesse chiesto più spesso magari in casi in cui piove o ho lo zaino particolarmente pesante. Al momento non ho il desiderio di frequentare più spesso papà, non mi va tanto. Preferisco non pensare a questa bambina, l'ho vista solo una volta e nemmeno me la immagino, preferisco pensare ad altro. Quando andavamo in Sardegna papà scendeva in spiaggia alle 12:30, io a quell'ora risalivo e idem la sera papà scendeva in spiaggia alle 20 quindi non ho mai fatto bagni con papà oppure a Riccione papà non è venuto a vedere i delfini ma ha preferito fare shopping. Prima dell'inizio della scuola papà mi aveva chiesto di parlare ma alla fine non abbiamo più parlato, lui non si è più offerto e io non gliel'ho ricordato. Non so se voglio un aiuto per affrontare questa situazione, dovrei pensarci. Sono arrabbiata con lui ma ci voglio pensare un po' perché non mi sono mai aperta con grande facilità agli altri. Non sempre rispondo al telefono a papà perché ci ha raccontato molte bugie e ci ha fatto stare male, mi sembra un po' falso l'amore che mi dimostra. Forse vorrei chiedere a papà perché è successo tutto questo ma ho paura di scoprire cose che non vorrei sapere per paura che mi feriscano di più. Da grande mi piacerebbe fare la farmacista
o qualcosa che comunque riguardi la chimica o la biologia.”. La condotta del padre ha profondamente ferito la figlia, esponendola al trauma di apprendere della nascita di una sorella a più di otto anni dall'evento, senza alcuna congrua preparazione quanto alla rilevazione di questo fatto, ed esponendola al concreto rischio di apprendere nel contesto sociale quanto accaduto, non avendo il resistente adottato precauzioni neppure per evitare di essere visto dalla figlia quando si trovava con la figlia Per_2 Per_4
Inoltre, la minore ha evidenziato l'assenza di colloquio con il padre, e la mancata attiva partecipazione del resistente alla sua vita anche prima di questi difficili eventi.
Acquisiti tutti gli elementi sopra riportati deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le scelte di maggiore rilevanza per la figlia.
In punto di diritto il regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori può essere derogato, in favore dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., qualora il giudice “ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie sia la pressoché totale assenza di colloquio tra il padre e la figlia, sia la presenza di elevata conflittualità tra le parti sono da ostacolo a disporre l'affidamento condiviso.
In punto di prova ogni decisione relativa all'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori “deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. n. 2554526/2010).
Pertanto, la valutazione sulle capacità genitoriali delle parti risulta essere “comparativa” nel senso che occorre verificare le capacità di entrambi e porle a confronto. Nella specie, il padre ha evidenziato elevate carenze genitoriali: nel corso del matrimonio non partecipava alla vita della figlia, non si interessava alle sue attività scolastiche e sociali, ma soprattutto tacendole la nascita della sorella ha gravemente minato il rapporto di fiducia con la ragazza. Al contrario la madre ha dimostrato di essere il genitore di riferimento, accudendo adeguatamente la figlia e sostenendola nel difficilissimo momento successivo alla scoperta della nascita della sorella, evitando che la ragazza a causa di questa rivelazione precipitasse in una situazione di possibile crisi esistenziale. Nel corso del giudizio la ragazza, in presenza di affidamento super esclusivo alla madre ha avuto positivi risultati scolastici e ha continuato la regolare vita di relazione, non essendo emerse (neppure su segnalazione del padre) particolari criticità.
Al contrario del padre, la madre ha dimostrato di essere capace di porsi in ascolto della figlia, di condividere con la stessa le più profonde esigenze, di metterla a suo agio nel colloquio e nell'esprimere i bisogni affettivi. La presenza di valido colloquio tra il figlio e il genitore, soprattutto in presenza di c.d. grandi minori come è è elemento dal quale non si può Per_2 prescindere per disporre l'affidamento condivido;
poiché solo un genitore che ascolta il figlio è in grado di adottare le scelte relative alla prole. In assenza di colloquio, circostanza rilevata nel caso di specie, il genitore che non dialoga con il figlio, non è in grado di conoscerne le aspettative e le esigenze, né può delegare tale importante compito all'altro genitore che si troverebbe a dover veicolare all'altro la propria percezione dei bisogni del minore, con sostanziale vanificazione della stessa essenza dell'affidamento condiviso.
La minore nell'ascolto ha riferito della difficoltà di relazione con il padre, rappresentando di avere pieno colloquio con la madre capace di ascoltarlo.
Infine, l'aver “testato” per la durata del giudizio (quasi 3 anni) tale modalità di affidamento con positivi riscontri, sia in termini di inserimento sociale della minore, perfettamente integrata nel gruppo dei pari, sia quanto a risultati scolastici impone di confermare l'assetto dell'affidamento in essere. Disporre l'affidamento condiviso, come richiesto dalla difesa del resistente, preso atto del permanere della incomunicabilità tra le parti, ma soprattutto verificata la perdurante difficoltà di colloquio padre-figlia, potrebbe compromettere l'equilibrio faticosamente raggiunto, essendo pressoché certo l'aumento della conflittualità e la sicura triangolazione della minore per l'assunzione delle scelte che la riguardano.
Pertanto deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, che potrà adottare tutte le scelte anche quelle di maggiore rilevanza relative alla figlia, in assenza del consenso paterno.
Parimenti devono essere confermati i provvedimenti presidenziali quanto alle modalità di frequentazione padre figlia. Deve, infatti, tenersi conto delle oggettive difficoltà presenti, da imputare esclusivamente alla condotta del padre;
pertanto ogni relazione dovrà essere preceduta da un serio impegno del padre a rielaborare le condotte poste in essere e a confrontarsi con operatori specializzati per la individuazione delle corrette modalità di comunicazione con la figlia, al fine di evitare con condotte non ponderate (analoghe a quelle che hanno contraddistinto la scelta di non comunicare la nascita della sorella per otto anni, e di rivelarla poi improvvisamente senza alcuna preparazione o intermediazione anche con l'aiuto di professionalità specializzate) possano reiterare turbamenti in capo alla figlia.
Per quanto esposto devono essere confermate le modalità di affidamento in essere e di frequentazione padre figlia, come precisate in dispositivo, tenendo conto che la imminente maggiore età della figlia (che diverrà maggiorenne nel febbraio 2026) impone di Per_2 tenere in considerazione il di lei consenso per ogni incontro padre figlia.
Assegnazione della casa familiare
La domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare deve essere accolta stante la convivenza della ricorrente con la figlia minore delle parti.
Contributo al mantenimento della prole.
Con riferimento al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli occorre diversificare la posizione del figlio primogenito da quelle della figlia secondogenita.
Il resistente ha allegato il raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio che nel settembre scorso ha compiuto trenta anni, depositando documentazione Per_1 attestante che il ragazzo ha assunto la qualifica di amministratore della CEM ENERGIA S.r.l. di cui detiene il 95% delle quote societarie, con compenso mensile base di Euro 1.300,00.
Per accertare tali circostanze è stata disposta l'audizione del ragazzo che ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare come amministratore di azienda di impianti elettrici CEM Energia;
è un lavoro a tempo pieno, dovrei percepire 1.200 euro ma trattandosi di società appena avviata ho percepito ad ora (da marzo 2025) euro 600 mensili. Vivo con mia madre. all'inizio questa somma non mi è stata sufficiente, sono stato aiutato economicamente da mia madre e anche da mio padre attraverso il contributo al mantenimento che mi padre corrisponde a mia madre. I soci della società sono io al 95% e un altro socio estraneo alla famiglia al 5%. Da mese di giugno percepisco 1.200 come amministratore. Inoltre, ho anche percepito rimborsi chilometrici che fanno parte del compenso collegati alle trasferte come previsto nel mandato. Continuo a vivere da mia madre.”
Alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal ragazzo, considerata l'età dello stesso, e la conclusione da tempo del ciclo di studi, deve ritenersi provata la indipendenza economica dello stesso, con conseguente revoca, a decorrere dalla emissione della presente decisione, del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Con riferimento alla quantificazione del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia occorre ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come già emersa nel corso del giudizio e indicata nella ordinanza presidenziale che in parte si riporta.
La ricorrente, farmacista, percepisce reddito di circa € 3500,00, e' stata colpita da grave patologia con conseguenti costi per cure, è gravata dal 50% dell'onere per il pagamento della rata di mutuo sulla casa familiare (pari a complessivi € 1600 mensili, e pertanto ad € 800 mensili circa pro quota),; è gravata da altre esposizioni debitorie.
Il resistente ha dichiarato, all'inizio del procedimento, di percepire come amministratore di società reddito mensile medio di € 3500,00 netti, vive in immobile in locazione senza costi in quanto l'elevato canone di € 900,00 è corrisposto dalla società datrice di lavoro, paga il 50% della rata del mutuo gravante sulla casa familaire, ulteriore rata di € 250,00 per debito contratto dalla ricorrente ma riconducibile al (oneri che si è impegnato a continuare ad onorare), è Pt_4 gravato da ulteriori esposizioni debitorie.
Come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, che il Collegio condivide, dall'esame dei conti correnti mentre per la ricorrente le entrate sono congruenti con i redditi dichiarati (entrate medie di € 12.000/13.000 per trimestre comprensive del contributo di € 600 per il mantenimento dei figli corrisposto dal resistente dal momento della cessazione della convivenza), le entrate medie del resistente sono molto superiori a quanto dichiarato (dagli estratti di conto corrente emergono entrate medie trimestrali per importi oscillanti tra 18.000 ed € 25.000). Inoltre, dalle dichiarazioni emerse nel corso dell'udienza presidenziale quando il resistente non ha negato di avere una collaboratrice domestica filippina (anche se ha dichiarato di utilizzarla per poche ore) e di disporre di auto di elevata fascia di mercato (BMWX6) non negando di fare uso (seppure saltuario) per la sua utilizzazione di un autista in considerazione della sospensione della patente, emergono spese non congrue rispetto ai redditi dichiarati, non risultando conforme ad un ragionevole uso delle risorse economiche disporre di un'auto dai rilevanti cosi di manutenzione in presenza di suo uso scarso e discontinuo (circostanza, peraltro, negata dalla ricorrente che ha affermato un uso costante dell'automobile con ricorso all'autista). Nell'ultima udienza e nelle comparse conclusionali il resistente ha rappresentato di avere subito una contrazione reddituale (“attualmente percepisco 1.200 euro mensili come dipendente di società di cui è amministratore mio figlio. sono amministratore dell'altra società che non ha dipendenti e non ha attività, è prossima alla liquidazione. Ho svincolato una polizza per 16.700 euro, somma necessaria per chiudere il fallimento della Tecno Impianti con conseguente cessazione della revocatoria e la casa coniugale al momento non ha piu oneri;
continuo a pagare il mutuo di euro 500 mensili per la casa coniugale, che non è di mia proprietà.”). Le incongruenze già rilevate nella ordinanza presidenziale, e rilevabili anche nella documentazione bancaria da ultimo depositata non consentono di ritenere credibili le affermazioni del resistente di riduzione dei redditi percepiti.
Per quanto esposto, considerati i presunti redditi del resistente, le necessità della figlia prossima al raggiungimento della maggiore età, la pressoché totale assenza di frequentazioni padre figlia, con conseguente onere per il mantenimento ordinario della ragazza totalmente a carico della madre, fanno ritenere congruo confermare il contributo a carico del Listante per il mantenimento della figlia già disposto nei provvedimenti presidenziali, quantificandolo in
€ 600,00 mensili, oltre ISTAT annuale, importo dovuto dalla data della domanda e da corrispondere con le modalità indicate in dispositivo.
Come noto, l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie per la figlia minore devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo della minore la madre sarà la sola madre a decidere l'effettuazione delle spese che sono escluse dal consenso paterno (cfr. supra) e il padre dovrà corrispondere metà della spesa sostenuta previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione con soccombenza del resistente su tutte le domande formulate dalla ricorrente (poiché con riferimento alla revoca del contributo al mantenimento del figlio la stessa deriva da recente sopravvenienza) devono essere poste integralmente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 35/2024 è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_2 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in TERNI - TR in data 29/04/1995, così CP_2 provvede:
-accoglie la domanda di addebito della separazione a;
CP_2
-affida la figlia minore alla madre attribuendo l'esercizio Per_2 Parte_2 esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti la minore (sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche) da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo qualora ciò risulti conforme all'interesse della minore previo percorso psicologico, al quale il padre è onerato di sottoporsi per rafforzare le capacità genitoriali rivelatisi deficitarie, e comunque acquisito il consenso della figlia, prossima al raggiungimento della maggiore età;
- assegna alla madre la casa familiare;
- determina in 600,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_2 della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro Per_2 Parte_2 il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2023 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
-dispone che i genitori contribuiscano il padre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia minore, secondo quanto indicato in motivazione;
-revoca il contributo ordinario e straordinario per il figlio posto a carico del resistente, Per_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2025;
-condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 Parte_5 che si liquidano in € 6.500,00 oltre accessori di legge;
[...]
Così deciso nella camera di consiglio in data 3.12.2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti