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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 5393/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati RODOLFI Parte_1 P.IVA_1
MA, ZA AU, NI IL, elettivamente domiciliata presso i difensori parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOGLI Controparte_1 P.IVA_2
ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 contumace parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4604/2023 depositata il 05.07.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante Parte_1
Come da atto di citazione in appello.
Parte appellata Controparte_1
Come da comparsa di costituzione in appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 11 conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, Controparte_1 CP_2 CP_2
e esponendo di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal Parte_1
nei confronti dei convenuti concernente i costi per pulizia e ripristino del manto Controparte_4 stradale, danneggiato in seguito a sinistro stradale, occorso in Milano l'11.01.2019 e ascrivibile alla responsabilità, quantomeno concorsuale, del conducente del veicolo tg. DJ124WB, di proprietà di
[...]
, assicurato con CP_2 Pt_1
La società attrice esponeva, in particolare, che in forza di convenzione di concessione di servizi, essa espletava, per conto del Comune di Milano, il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima veniva danneggiata in occasione di sinistri stradali (ad es. per detriti o spargimento di sostanze oleose) e il corrispettivo di tale servizio consisteva nella cessione del credito risarcitorio verso i responsabili (proprietario del veicolo e suo assicuratore), nei confronti dei quali, dunque, essa poteva rivalersi, anche in via giudiziale.
La società attrice, pertanto, rappresentava che, in seguito al predetto sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo del convenuto, aveva pulito e bonificato il manto stradale, come da verbale di incidente della polizia locale e resoconto servizio di sversamento in atti, e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 637,87, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei costi per le operazioni di pulizia.
Nella contumacia del proprietario del veicolo, si costituiva che eccepiva difetto di Parte_1 legittimazione della società attrice e infondatezza, a vario titolo, della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano accoglieva la domanda rilevando che risultava provata la cessione a del credito risarcitorio del in forza della Controparte_1 CP_4 concessione di servizi in atti, e che risultava altresì dimostrata, anche per non contestazione, la responsabilità del conducente del veicolo assicurato nella causazione del sinistro. Condannava pertanto i convenuti al pagamento di 638 euro, importo ritenuto congruo.
proponeva tempestivo appello avverso tale sentenza sulla base di quattro Parte_1 complessi e articolati motivi.
Con il primo motivo si doleva, sostanzialmente, dell'errata ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di servizi e del riconoscimento della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'attrice. Insisteva, dunque, per il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellata, non potendosi ravvisare alcuna cessione di credito.
Con il secondo motivo si doleva, sostanzialmente, dell'omesso rilievo della nullità dell'asserita cessione di credito per violazione dell'art. 8 d.l. 79/1997 e per incompetenza del Dirigente comunale che aveva stipulato la concessione di servizi.
Con il terzo motivo si doleva della qualificazione del credito di cui è causa in termini di credito per risarcimento del danno da circolazione stradale, anziché di incedibile credito per sanzione amministrativa.
Con il quarto motivo, infine, si doleva dell'accoglimento della domanda nonostante non vi fosse sufficiente prova della responsabilità dell'assicurato e del danno patito.
pagina 2 di 11 L'appellante chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'originaria domanda di Sicurezza e Ambiente, con condanna alle spese.
Nella contumacia di , si costituiva , la quale eccepiva Controparte_2 Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, ritenuta di ridotta complessità, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 01.10.2025, dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c.
La causa è matura per la decisione e l'appello è infondato, per le ragioni di cui appresso.
1) Appellabilità della sentenza
Deve, in primo luogo, premettersi – sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo – che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, c.p.c. e non tanto perché il valore della causa sarebbe indeterminabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c., quanto perché le censure dedotte concernono “violazioni delle norme sul procedimento”.
È noto a questo Tribunale il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Tuttavia, questo principio di diritto è condivisibile ove la controversia presenti effettivamente dei margini di incertezza in ordine alla quantificazione della somma richiesta che rendano possibile e verosimile il superamento del limite (ancora vigente ratione temporis) di 1.100 euro;
allorquando, tuttavia, parte attrice domandi in modo chiaro e preciso una somma inferiore a 1.100 euro e non offra specifici elementi da cui possa emergere il verosimile dubbio del riconoscimento di una somma superiore, la mera apposizione della clausola “maggiore o minore secondo giustizia” o similari non può essere ritenuta sufficiente a rendere la controversia di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. e dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c.
Deve, quindi, maggiormente condividersi il principio di diritto recentemente affermato, in questi termini, dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano
pagina 3 di 11 potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Nel caso di specie, la società attrice ha quantificato il risarcimento nella somma, precisa al centesimo, di 637,87 euro e non deduce specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura maggiore e financo superiore a 1.100 euro, con quasi duplicazione del petitum.
La causa deve dunque ritenersi di valore inferiore a 1.100 euro, sicché la sentenza del Giudice di pace è appellabile soltanto per i motivi di cui all'art. 339 terzo comma c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le censure dedotte dall'appellante con i motivi di appello ineriscano a violazioni delle norme sul procedimento. Ed infatti:
- la censura in ordine al riconoscimento della cessione del credito e alla legittimazione attiva dell'attrice contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi in via preliminare accertare se abbia agito vantando un diritto proprio e abbia dunque il Controparte_1 potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, esercitando l'azione risarcitoria, ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.;
- la sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam incide sul rispetto delle norme processuali e sui principi basilari del processo civile, in quanto afferisce alla possibilità stessa dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda risarcitoria nel merito.
2) Infondatezza dell'appello
L'appello è ammissibile avendo l'appellante indicato i capi impugnati e le censure proposte con sufficiente specificità, anche in relazione alle violazioni di legge denunziate.
I primi tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
2.1) Infondatezza dei primi tre motivi - Sussistenza della cessione del credito risarcitorio e della legittimazione ad agire di Controparte_1
Deve confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure in ordine all'accertamento della legittimazione attiva dell'attrice ad agire ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. nei confronti dei convenuti, in forza di cessione del relativo credito risarcitorio in seno alla concessione di servizi in atti.
Premette il Tribunale che il credito risarcitorio per danni derivanti da fatti illeciti, nella specie sinistri stradali, è liberamente cedibile dal titolare danneggiato (cfr. Cass. 27892/2023; Cass. 21765/2019) e deve altresì riconoscersi la cedibilità di un credito risarcitorio futuro, ove sia sufficientemente determinata la fonte di tale credito futuro ed eventuale.
Così si esprime, ad esempio, la Suprema Corte:
“Nell'ordinamento vigente, infatti, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata pagina 4 di 11 (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (Cass. 31896/2018).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la fonte dei crediti risarcitori era specificamente individuata in sinistri stradali che si sarebbero verificati in Milano e che avrebbero visto l'intervento della società appellante per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.
Deve dunque ritenersi che la fonte fosse ben determinata e fosse altresì sufficientemente determinato l'oggetto dei crediti e il loro potenziale ammontare, trattandosi di prevedibili modesti danni (valutati singolarmente) connessi al ripristino del manto stradale.
Sempre in via preliminare, osserva il Tribunale che il credito di cui è causa, originariamente sorto in capo al , è un credito di natura risarcitoria ed attiene a danni da circolazione stradale, Controparte_4 non convincendo la ricostruzione, propugnata dall'appellante nel terzo motivo, secondo cui il credito azionato da (e sorto originariamente in capo al non avrebbe ad oggetto Controparte_1 CP_4 il risarcimento di un danno da circolazione stradale bensì, sostanzialmente, una sanzione amministrativa e sarebbe, quindi, incedibile.
Se il responsabile di un sinistro stradale danneggia la sede stradale a causa della sua condotta negligente e imprudente, i costi per la pulizia e il ripristino del manto costituiscono una voce di danno emergente civilistico, che può formare oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'ente proprietario della strada (o del suo cessionario avente causa) (cfr., mutatis mutandis, Trib. Milano, sent. n. 38/2022 che ha accolto la domanda di di risarcimento del danno, consistente nei costi di Controparte_5 ripristino del manto, nei confronti di proprietario e assicuratore di un veicolo incendiatosi su un'autostrada).
Il fatto che la condotta di insudiciamento o imbrattamento della strada sia altresì sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. f) e comma 4, e dell'articolo 211 del codice della strada, con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, non esclude la rilevanza civilistica della condotta – in disparte la questione se i deterioramenti di cui è causa possano ricondursi effettivamente ad una condotta di insudiciamento/imbrattamento – sul piano distinto della responsabilità extracontrattuale per danno derivante dalla circolazione stradale.
Naturalmente, ove il danneggiante abbia già ripristinato la sede stradale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 comma 4 c.d.s. ciò renderebbe infondata la domanda risarcitoria per assenza di un danno-conseguenza residuo da risarcire ma se la strada non è stata ripristinata spontaneamente dal trasgressore, nulla impedisce all'ente danneggiato di esperire l'azione ordinaria aquiliana per il risarcimento del danno, sub specie dei costi per il ripristino della regolarità della sede stradale.
Nel caso di specie, non risulta né che siano state comminate sanzioni amministrative né tantomeno che il convenuto abbia ripristinato la strada a sue spese.
Pertanto, accertato che il credito risarcitorio di cui è causa attiene ad un danno derivante dalla circolazione stradale ed è astrattamente cedibile, occorre accertare se tale credito risarcitorio, sorto in capo al , sia stato effettivamente ceduto o meno all'odierna appellata. Controparte_4
pagina 5 di 11 Ritiene questo Tribunale che alla questione debba darsi risposta positiva, conformemente a quanto già ritenuto dal Giudice di prime cure.
Occorre muovere le mosse dal testo del “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali […]” concluso da e dal (rappresentato da direttore del Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 settore gare beni e servizi) il 26.02.2016 (doc. 1 primo grado attrice).
Tale contratto richiama nelle premesse:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.01.2015 con cui si sono stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto”;
- la determinazione dirigenziale n. 197 del 12.03.2015 con cui è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione dirigenziale n. 283 del 04.12.2015 con cui il Direttore ha Parte_2 aggiudicato la concessione a (doc 1 att. primo grado); Controparte_1
Le clausole più rilevanti del Contratto prevedono che:
“Il affida a quale capogruppo Controparte_4 Controparte_1 dell'associazione temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1);
“Il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario” (art. 2);
“Per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati il contraente avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, senza il diritto di esclusiva, come stabilito all'art.
1.4 del Capitolato speciale di concessione, applicando le seguenti tariffe unitarie:
[…]” (art. 3).
“Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:
1. il Capitolato Speciale di Concessione;
2. la Relazione Tecnica-Illustrativa;” (art. 11).
Questo essendo lo schema negoziale della concessione di servizi tra il e l'odierna appellata, CP_4 ritiene il Tribunale, in conformità all'articolo 1362 c.c. che impone l'interpretazione dei contratti secondo l'intenzione dei contraenti, che emerga chiaramente dal contratto di concessione la volontà delle parti e, in particolare, del di cedere al concessionario il credito risarcitorio per i danni CP_4 derivanti al sedime stradale dagli incidenti, con attribuzione, come naturale corollario della cessione, anche di tutte le azioni ad esso relative.
Il “diritto di rivalersi” sulle compagnie assicurative per “recuperare i costi” non può che essere interpretato come facoltà di Sicurezza e Ambiente di agire nei confronti dei responsabili e dei loro assicuratori per il risarcimento del danno, sub specie di costi per l'intervento di pulizia e ripristino. pagina 6 di 11 Pertanto, il contratto deve interpretarsi nel senso che le parti hanno pattuito che Controparte_1 acquisisse la piena legittimazione processuale e sostanziale ad agire contro responsabili e assicuratori per il recupero dei costi sostenuti e, dunque, per il risarcimento del danno, in termini di corollario di una vera e propria cessione del credito risarcitorio.
Non convince, in alternativa, né una ricostruzione dello schema negoziale in termini di mero mandato al recupero stragiudiziale dei costi né quella di un mandato con rappresentanza anche processuale per la promozione dell'azione giudiziale risarcitoria ma non accompagnato ad una cessione del credito (con la conseguenza, in tesi, che potrebbe agire, come mandataria, soltanto in nome e Controparte_1 per conto del per il risarcimento del danno ma la condanna dovrebbe essere disposta a favore CP_4 del Comune mandante e rappresentato).
L'interpretazione complessiva del rapporto negoziale impone di valutare con particolare attenzione, infatti, l'assenza di alcun pagamento da parte del al concessionario a titolo di corrispettivo per CP_4 gli interventi di ripristino, sicché è evidente, per elementari ragioni logiche, che i costi/danni che il concessionario recupera dai responsabili costituiscono essi stessi il corrispettivo del servizio reso in regime di concessione e le parti hanno chiaramente inteso che venissero acquisiti definitivamente dal Concessionario, senza né imputazione diretta ad un ipotetico mandante rappresentato né obbligo di retrocessione.
È evidente, dunque, che il ha inteso cedere integralmente il credito risarcitorio al CP_4 concessionario, con facoltà di costui di esercitare le azioni ritenute opportune, anche in sede giudiziale, non ostando a tale conclusione l'assenza dell'esplicita indicazione letterale di una “cessione del credito” o di altre formule sacramentali.
Per queste ragioni, pertanto, non convince nemmeno la ricostruzione in termini di mero mandato per il recupero esclusivamente stragiudiziale dei costi, in quanto, in tal modo, l'attività del Concessionario/mandatario non avrebbe alcuna remunerazione e ciò stride con qualunque logica economica sottesa alla complessiva operazione amministrativa.
Infine, deve precisarsi che la ravvisata cessione del credito risarcitorio non deriva naturaliter dallo schema normativo della concessione di servizi ma è una pattuizione aggiuntiva voluta dalle parti nella specifica concessione de qua, come specifica modalità di remunerazione e sfruttamento del servizio, accompagnata da trasferimento di rischio operativo (connesso in primis alle difficoltà di recupero dei crediti).
Deve dunque ritenersi, in conclusione, che sia pienamente legittimata, quale Controparte_1 cessionaria del credito originario del ad agire nei confronti dei convenuti per il risarcimento CP_4 del danno cagionato al manto stradale dal sinistro stradale che ha visto coinvolto il veicolo assicurato.
Non inficiano tale conclusione i pareri ANAC citati dall'appellante; detti pareri fanno riferimento, infatti, a convenzioni in cui si dava atto di accordi tra il concessionario e talune compagnie assicurative ma ciò non esclude che, pur in mancanza di accordi di tal genere nell'ambito della concessione affidata dal il credito risarcitorio possa essere ceduto secondo l'ordinaria disciplina Controparte_4 civilistica;
naturalmente, in assenza di preventivi accordi con le compagnie, come nei casi esaminati dall' (che, si immagina, vertessero altresì sulla preventiva quantificazione dei costi), il danno CP_6 dovrà essere quantificato e liquidato secondo le norme generali aquiliane, senza che possa applicarsi ai pagina 7 di 11 responsabili del sinistro e ai suoi assicuratori (terzi rispetto al contratto pubblico tra il Comune e Sicurezza e Ambiente) il tariffario previsto dalla concessione.
Anche i numerosi precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellante (e anche da parte appellata) rivestono una rilevanza relativa, in quanto riguardano rapporti di concessione con altri Comuni o enti pubblici locali, di cui non sono noti, in dettaglio, i precisi testi contrattuali e gli schemi negoziali.
Infine, quanto alla specifica doglianza del secondo motivo di appello, deve escludersi che l'accertata cessione del credito sia vietata dall'art. 8 d.l. 79/1997, che attiene alla diversa fattispecie della cessione in blocco dei crediti pecuniari “incagliati”, già liquidi ed esigibili, delle Pubbliche Amministrazioni a società di recupero crediti al fine di agevolare il recupero, anche parziale, delle somme spettanti agli enti pubblici. Tale disciplina speciale, introdotta nel 1997 per favorire il recupero di tali crediti e raggiungere obiettivi di risanamento della finanza pubblica, riguarda il caso particolare dei crediti di valuta già scaduti ma non incassati dagli enti pubblici e che la norma speciale de qua autorizza a cedere, anche a prezzo inferiore all'ammontare nominale del credito.
Ma tale norma speciale non esclude la possibilità per un Comune di cedere crediti al di fuori di questa particolare ipotesi e, in particolare, di cedere crediti di natura risarcitoria e, dunque, non liquidi, ponendosi dunque la fattispecie di cui è causa al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 d.l. 79/1997, concernente crediti “liquidi ed esigibili” (in termini analoghi, cfr. Trib. Napoli, 6 marzo 2024, RG 20285/2021).
Sempre nel secondo motivo, l'appellante reitera eccezione di invalidità dell'accertata cessione, per essere stato il contratto di concessione (contenente, in tesi, la cessione del credito) sottoscritto dal anziché dal Sindaco. Parte_3 Parte_2
L'eccezione è infondata.
È noto, infatti, che a partire dall'entrata in vigore del TUEL nel 2000 si è assistito ad un progressivo ampliamento delle attribuzioni della Dirigenza, a scapito degli organi politici di vertice;
a questi ultimi resta naturalmente demandata l'adozione degli atti di natura programmatica e di alto indirizzo, ferma restando la potestà attuativa, anche con potere di rappresentanza dell'ente, in capo ai dirigenti.
In particolare, ai sensi dell'art. 107 TUEL, ai dirigenti spettano tutti i compiti “compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente […]” nonché “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare… c) la stipulazione dei contratti;
”.
Il fatto che il Sindaco abbia, ex art. 50 TUEL, la rappresentanza generale del non esclude che CP_4 anche i dirigenti possano rappresentare, verso l'esterno, la volontà del nei limiti delle CP_4 competenze attribuite loro dalla legge, non essendo peraltro nel caso di specie stato dedotto alcunché rispetto ad un'eventuale diversa e più restrittiva disciplina statutaria comunale (peraltro estremamente improbabile, trattandosi del , tra i più popolosi e articolati d'Italia). Controparte_4
Deve dunque ritenersi che il mero fatto che un contratto relativo ad una concessione di servizi – contenente, al suo interno, pattuizione accessoria di cessione di un credito risarcitorio futuro – sia stato pagina 8 di 11 stipulato da un dirigente comunale non evidenzia vizi di legittimità, sub specie di incompetenza, in assenza di specifiche doglianze illustrative di eventuali motivi per cui, in seno al Comune di Milano, il Sindaco avrebbe dovuto firmare tale contratto o illustrative dell'eventuale ruolo che avrebbe dovuto avere, nell'iter amministrativo, il Consiglio Comunale (cui, come noto, sono riservate competenze tassative e circoscritte “agli atti fondamentali dell'Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo (...), nell'ambito, tuttavia, di un riparto di competenze tra organi politici e burocratici.” (Cons. Stato 5421/2013, che richiama anche Cons. Stato 4192/2013).
La competenza e la rappresentanza negoziale del Dirigente, naturalmente, presuppongono l'individuazione delle linee generali programmatiche di indirizzo da parte degli organi politici (giunta comunale in primis) e il mantenimento dell'operato dei dirigenti nell'ambito e nel rispetto di tali linee.
Nel caso di specie, il Contratto richiama chiaramente (pag. 2) la Delibera della Giunta comunale n. 33 del 16.01.2015 che ha stabilito “le linee di indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto” e non risultano dedotti specifici profili di mancato rispetto di tali linee guida o di esorbitanza del Dirigente da tali linee di indirizzo.
Deve, dunque, ritenersi che non emergano, nei limiti di quanto genericamente sollevato dall'odierna appellante, vizi di incompetenza funzionale del dirigente nella stipulazione del contratto Parte_2 pubblico de quo – contratto, lo si ricordi, inter alios rispetto alle parti in causa – atteso che egli ha concluso, in forma scritta e all'esito di un procedimento di evidenza pubblica, un contratto relativo ad una concessione di servizi nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge (art. 107 comma 3 lett. c) TUEL) e in attuazione di linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale.
2.2) Infondatezza del quarto motivo
È infondato anche il quarto motivo, in ordine alla prova della responsabilità del conducente del veicolo assicurato con e alla prova del danno patito. Pt_1
Risulta infatti provato (cfr. relazione incidente stradale della Polizia locale, prodotta con l'atto di citazione in primo grado sub doc. 2) che in data 11.01.2019 in Milano, si è verificato uno scontro tra tre veicoli, tra cui l'autovettura tg. DJ124WB di proprietà di , assicurata con Controparte_2 Pt_1
Non essendovi elementi per meglio ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei tre conducenti o per escludere tout court un quid di responsabilità del conducente del veicolo di , deve presumersi, ex art. 2054 comma 2 c.c., la responsabilità paritaria dei CP_2 CP_2 tre conducenti, con la conseguenza che il terzo danneggiato – nel caso di specie, l'attrice, quale avente causa del – può chiedere il risarcimento integrale del danno a ciascuno dei tre responsabili, ai CP_4 sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c.
Dalla relazione emerge prova documentale dell'intervento di Sicurezza e Ambiente (pagina 2).
La descrizione nel verbale dei danni ai veicoli (ammaccature e rotture di varie parti di carrozzeria) e la produzione da parte dell'attrice (doc. 4 primo grado) di un documento, pur di formazione interna, attestante la gestione di rifiuti solidi e liquidi e l'intervento per sversamento di rifiuti liquidi e solidi su un'ampia superficie (circa 15 mq) consentono di presumere che:
pagina 9 di 11 - l'incidente abbia rovinato e sporcato la strada con detriti e liquidi, determinando il sorgere di una voce di danno risarcibile in termini di costi necessari per pulizia e ripristino del manto stradale;
– il cui intervento è dimostrato dal verbale della polizia locale – abbia Controparte_1 curato essa stessa la pulizia del manto stradale e la rimozione dei detriti dell'incidente, in esecuzione della nota concessione;
Non vi sono documenti giustificativi di spesa in quanto il danno è stato riparato direttamente “in economia” da Sicurezza e Ambiente – che dunque non può chiedere il rimborso di spese sostenute per servizi di terzi – ma ciò non esclude che essa possa vedersi riconosciuto e liquidato un danno in misura pari al costo congruo delle attività svolte.
Il danno è dunque provato in quanto l'appellata ha svolto delle attività di pulizia e ripristino che hanno un costo (di manodopera, di trasporto, di gestione rifiuti etc.) ma risulta particolarmente difficile la precisa liquidazione del danno nel suo esatto ammontare, tenuto conto del fatto che trattasi di voci di costi interni e che sarebbe del tutto antieconomico, alla luce del valore della causa, lo svolgimento di una CTU estimativa, che peraltro non potrebbe che fornire stime prudenziali.
Soccorre, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno (cfr. Cass. 127/2016) sulla base di valori di mercato, secondo l'id quod plerumque accidit, di un servizio di pronto intervento per la pulizia della strada e la gestione dei rifiuti connessi nonché sulla base del tariffario previsto nel contratto di concessione che, pur chiaramente non opponibile agli appellati terzi, può costituire un ragionevole parametro indicativo del costo congruo per gli interventi previsti (art. 3 Contratto).
La valutazione del Giudice di prime cure è pertanto immune da censure, dovendosi condividere la valutazione di congruità, sulla base dei predetti parametri, della somma di 638 euro. Il fatto che sia pari (con mero arrotondamento) all'importo domandato non vale a ritenere la liquidazione effettuata in applicazione diretta del tariffario della concessione, trattandosi in ogni caso di liquidazione in via equitativa, al di là dell'esito quantificatorio (il Giudice di prime cure evoca espressamente, infatti, il parametro di congruità “tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e delle operazioni relative all'asporto degli idrocarburi eseguito come descritto nella documentazione allegata” (pag. 8 sentenza).
L'appello è dunque integralmente rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
3) Spese di lite
I contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa costituiscono grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite del solo grado di appello per metà, con la residua metà, nondimeno, a carico dell'appellante soccombente e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
In virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento da parte della parte appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA l'impugnata sentenza del Giudice di pace di Milano n. 4604/2023 depositata il 05.07.2023,
COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente grado per metà;
CONDANNA a rimborsare a la residua metà, che Parte_1 Controparte_1 si liquida in euro 250 per compensi (euro 75 per fase di studio;
euro 75 per fase introduttiva;
euro 100 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante
[...]
, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 Parte_1 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 5393/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati RODOLFI Parte_1 P.IVA_1
MA, ZA AU, NI IL, elettivamente domiciliata presso i difensori parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOGLI Controparte_1 P.IVA_2
ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 contumace parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4604/2023 depositata il 05.07.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante Parte_1
Come da atto di citazione in appello.
Parte appellata Controparte_1
Come da comparsa di costituzione in appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 11 conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, Controparte_1 CP_2 CP_2
e esponendo di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal Parte_1
nei confronti dei convenuti concernente i costi per pulizia e ripristino del manto Controparte_4 stradale, danneggiato in seguito a sinistro stradale, occorso in Milano l'11.01.2019 e ascrivibile alla responsabilità, quantomeno concorsuale, del conducente del veicolo tg. DJ124WB, di proprietà di
[...]
, assicurato con CP_2 Pt_1
La società attrice esponeva, in particolare, che in forza di convenzione di concessione di servizi, essa espletava, per conto del Comune di Milano, il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima veniva danneggiata in occasione di sinistri stradali (ad es. per detriti o spargimento di sostanze oleose) e il corrispettivo di tale servizio consisteva nella cessione del credito risarcitorio verso i responsabili (proprietario del veicolo e suo assicuratore), nei confronti dei quali, dunque, essa poteva rivalersi, anche in via giudiziale.
La società attrice, pertanto, rappresentava che, in seguito al predetto sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo del convenuto, aveva pulito e bonificato il manto stradale, come da verbale di incidente della polizia locale e resoconto servizio di sversamento in atti, e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 637,87, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei costi per le operazioni di pulizia.
Nella contumacia del proprietario del veicolo, si costituiva che eccepiva difetto di Parte_1 legittimazione della società attrice e infondatezza, a vario titolo, della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano accoglieva la domanda rilevando che risultava provata la cessione a del credito risarcitorio del in forza della Controparte_1 CP_4 concessione di servizi in atti, e che risultava altresì dimostrata, anche per non contestazione, la responsabilità del conducente del veicolo assicurato nella causazione del sinistro. Condannava pertanto i convenuti al pagamento di 638 euro, importo ritenuto congruo.
proponeva tempestivo appello avverso tale sentenza sulla base di quattro Parte_1 complessi e articolati motivi.
Con il primo motivo si doleva, sostanzialmente, dell'errata ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di servizi e del riconoscimento della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'attrice. Insisteva, dunque, per il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellata, non potendosi ravvisare alcuna cessione di credito.
Con il secondo motivo si doleva, sostanzialmente, dell'omesso rilievo della nullità dell'asserita cessione di credito per violazione dell'art. 8 d.l. 79/1997 e per incompetenza del Dirigente comunale che aveva stipulato la concessione di servizi.
Con il terzo motivo si doleva della qualificazione del credito di cui è causa in termini di credito per risarcimento del danno da circolazione stradale, anziché di incedibile credito per sanzione amministrativa.
Con il quarto motivo, infine, si doleva dell'accoglimento della domanda nonostante non vi fosse sufficiente prova della responsabilità dell'assicurato e del danno patito.
pagina 2 di 11 L'appellante chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'originaria domanda di Sicurezza e Ambiente, con condanna alle spese.
Nella contumacia di , si costituiva , la quale eccepiva Controparte_2 Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, ritenuta di ridotta complessità, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 01.10.2025, dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c.
La causa è matura per la decisione e l'appello è infondato, per le ragioni di cui appresso.
1) Appellabilità della sentenza
Deve, in primo luogo, premettersi – sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo – che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, c.p.c. e non tanto perché il valore della causa sarebbe indeterminabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c., quanto perché le censure dedotte concernono “violazioni delle norme sul procedimento”.
È noto a questo Tribunale il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Tuttavia, questo principio di diritto è condivisibile ove la controversia presenti effettivamente dei margini di incertezza in ordine alla quantificazione della somma richiesta che rendano possibile e verosimile il superamento del limite (ancora vigente ratione temporis) di 1.100 euro;
allorquando, tuttavia, parte attrice domandi in modo chiaro e preciso una somma inferiore a 1.100 euro e non offra specifici elementi da cui possa emergere il verosimile dubbio del riconoscimento di una somma superiore, la mera apposizione della clausola “maggiore o minore secondo giustizia” o similari non può essere ritenuta sufficiente a rendere la controversia di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. e dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c.
Deve, quindi, maggiormente condividersi il principio di diritto recentemente affermato, in questi termini, dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano
pagina 3 di 11 potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Nel caso di specie, la società attrice ha quantificato il risarcimento nella somma, precisa al centesimo, di 637,87 euro e non deduce specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura maggiore e financo superiore a 1.100 euro, con quasi duplicazione del petitum.
La causa deve dunque ritenersi di valore inferiore a 1.100 euro, sicché la sentenza del Giudice di pace è appellabile soltanto per i motivi di cui all'art. 339 terzo comma c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le censure dedotte dall'appellante con i motivi di appello ineriscano a violazioni delle norme sul procedimento. Ed infatti:
- la censura in ordine al riconoscimento della cessione del credito e alla legittimazione attiva dell'attrice contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi in via preliminare accertare se abbia agito vantando un diritto proprio e abbia dunque il Controparte_1 potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, esercitando l'azione risarcitoria, ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.;
- la sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam incide sul rispetto delle norme processuali e sui principi basilari del processo civile, in quanto afferisce alla possibilità stessa dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda risarcitoria nel merito.
2) Infondatezza dell'appello
L'appello è ammissibile avendo l'appellante indicato i capi impugnati e le censure proposte con sufficiente specificità, anche in relazione alle violazioni di legge denunziate.
I primi tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
2.1) Infondatezza dei primi tre motivi - Sussistenza della cessione del credito risarcitorio e della legittimazione ad agire di Controparte_1
Deve confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure in ordine all'accertamento della legittimazione attiva dell'attrice ad agire ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. nei confronti dei convenuti, in forza di cessione del relativo credito risarcitorio in seno alla concessione di servizi in atti.
Premette il Tribunale che il credito risarcitorio per danni derivanti da fatti illeciti, nella specie sinistri stradali, è liberamente cedibile dal titolare danneggiato (cfr. Cass. 27892/2023; Cass. 21765/2019) e deve altresì riconoscersi la cedibilità di un credito risarcitorio futuro, ove sia sufficientemente determinata la fonte di tale credito futuro ed eventuale.
Così si esprime, ad esempio, la Suprema Corte:
“Nell'ordinamento vigente, infatti, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata pagina 4 di 11 (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (Cass. 31896/2018).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la fonte dei crediti risarcitori era specificamente individuata in sinistri stradali che si sarebbero verificati in Milano e che avrebbero visto l'intervento della società appellante per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.
Deve dunque ritenersi che la fonte fosse ben determinata e fosse altresì sufficientemente determinato l'oggetto dei crediti e il loro potenziale ammontare, trattandosi di prevedibili modesti danni (valutati singolarmente) connessi al ripristino del manto stradale.
Sempre in via preliminare, osserva il Tribunale che il credito di cui è causa, originariamente sorto in capo al , è un credito di natura risarcitoria ed attiene a danni da circolazione stradale, Controparte_4 non convincendo la ricostruzione, propugnata dall'appellante nel terzo motivo, secondo cui il credito azionato da (e sorto originariamente in capo al non avrebbe ad oggetto Controparte_1 CP_4 il risarcimento di un danno da circolazione stradale bensì, sostanzialmente, una sanzione amministrativa e sarebbe, quindi, incedibile.
Se il responsabile di un sinistro stradale danneggia la sede stradale a causa della sua condotta negligente e imprudente, i costi per la pulizia e il ripristino del manto costituiscono una voce di danno emergente civilistico, che può formare oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'ente proprietario della strada (o del suo cessionario avente causa) (cfr., mutatis mutandis, Trib. Milano, sent. n. 38/2022 che ha accolto la domanda di di risarcimento del danno, consistente nei costi di Controparte_5 ripristino del manto, nei confronti di proprietario e assicuratore di un veicolo incendiatosi su un'autostrada).
Il fatto che la condotta di insudiciamento o imbrattamento della strada sia altresì sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. f) e comma 4, e dell'articolo 211 del codice della strada, con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, non esclude la rilevanza civilistica della condotta – in disparte la questione se i deterioramenti di cui è causa possano ricondursi effettivamente ad una condotta di insudiciamento/imbrattamento – sul piano distinto della responsabilità extracontrattuale per danno derivante dalla circolazione stradale.
Naturalmente, ove il danneggiante abbia già ripristinato la sede stradale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 comma 4 c.d.s. ciò renderebbe infondata la domanda risarcitoria per assenza di un danno-conseguenza residuo da risarcire ma se la strada non è stata ripristinata spontaneamente dal trasgressore, nulla impedisce all'ente danneggiato di esperire l'azione ordinaria aquiliana per il risarcimento del danno, sub specie dei costi per il ripristino della regolarità della sede stradale.
Nel caso di specie, non risulta né che siano state comminate sanzioni amministrative né tantomeno che il convenuto abbia ripristinato la strada a sue spese.
Pertanto, accertato che il credito risarcitorio di cui è causa attiene ad un danno derivante dalla circolazione stradale ed è astrattamente cedibile, occorre accertare se tale credito risarcitorio, sorto in capo al , sia stato effettivamente ceduto o meno all'odierna appellata. Controparte_4
pagina 5 di 11 Ritiene questo Tribunale che alla questione debba darsi risposta positiva, conformemente a quanto già ritenuto dal Giudice di prime cure.
Occorre muovere le mosse dal testo del “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali […]” concluso da e dal (rappresentato da direttore del Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 settore gare beni e servizi) il 26.02.2016 (doc. 1 primo grado attrice).
Tale contratto richiama nelle premesse:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.01.2015 con cui si sono stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto”;
- la determinazione dirigenziale n. 197 del 12.03.2015 con cui è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione dirigenziale n. 283 del 04.12.2015 con cui il Direttore ha Parte_2 aggiudicato la concessione a (doc 1 att. primo grado); Controparte_1
Le clausole più rilevanti del Contratto prevedono che:
“Il affida a quale capogruppo Controparte_4 Controparte_1 dell'associazione temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1);
“Il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario” (art. 2);
“Per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati il contraente avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, senza il diritto di esclusiva, come stabilito all'art.
1.4 del Capitolato speciale di concessione, applicando le seguenti tariffe unitarie:
[…]” (art. 3).
“Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:
1. il Capitolato Speciale di Concessione;
2. la Relazione Tecnica-Illustrativa;” (art. 11).
Questo essendo lo schema negoziale della concessione di servizi tra il e l'odierna appellata, CP_4 ritiene il Tribunale, in conformità all'articolo 1362 c.c. che impone l'interpretazione dei contratti secondo l'intenzione dei contraenti, che emerga chiaramente dal contratto di concessione la volontà delle parti e, in particolare, del di cedere al concessionario il credito risarcitorio per i danni CP_4 derivanti al sedime stradale dagli incidenti, con attribuzione, come naturale corollario della cessione, anche di tutte le azioni ad esso relative.
Il “diritto di rivalersi” sulle compagnie assicurative per “recuperare i costi” non può che essere interpretato come facoltà di Sicurezza e Ambiente di agire nei confronti dei responsabili e dei loro assicuratori per il risarcimento del danno, sub specie di costi per l'intervento di pulizia e ripristino. pagina 6 di 11 Pertanto, il contratto deve interpretarsi nel senso che le parti hanno pattuito che Controparte_1 acquisisse la piena legittimazione processuale e sostanziale ad agire contro responsabili e assicuratori per il recupero dei costi sostenuti e, dunque, per il risarcimento del danno, in termini di corollario di una vera e propria cessione del credito risarcitorio.
Non convince, in alternativa, né una ricostruzione dello schema negoziale in termini di mero mandato al recupero stragiudiziale dei costi né quella di un mandato con rappresentanza anche processuale per la promozione dell'azione giudiziale risarcitoria ma non accompagnato ad una cessione del credito (con la conseguenza, in tesi, che potrebbe agire, come mandataria, soltanto in nome e Controparte_1 per conto del per il risarcimento del danno ma la condanna dovrebbe essere disposta a favore CP_4 del Comune mandante e rappresentato).
L'interpretazione complessiva del rapporto negoziale impone di valutare con particolare attenzione, infatti, l'assenza di alcun pagamento da parte del al concessionario a titolo di corrispettivo per CP_4 gli interventi di ripristino, sicché è evidente, per elementari ragioni logiche, che i costi/danni che il concessionario recupera dai responsabili costituiscono essi stessi il corrispettivo del servizio reso in regime di concessione e le parti hanno chiaramente inteso che venissero acquisiti definitivamente dal Concessionario, senza né imputazione diretta ad un ipotetico mandante rappresentato né obbligo di retrocessione.
È evidente, dunque, che il ha inteso cedere integralmente il credito risarcitorio al CP_4 concessionario, con facoltà di costui di esercitare le azioni ritenute opportune, anche in sede giudiziale, non ostando a tale conclusione l'assenza dell'esplicita indicazione letterale di una “cessione del credito” o di altre formule sacramentali.
Per queste ragioni, pertanto, non convince nemmeno la ricostruzione in termini di mero mandato per il recupero esclusivamente stragiudiziale dei costi, in quanto, in tal modo, l'attività del Concessionario/mandatario non avrebbe alcuna remunerazione e ciò stride con qualunque logica economica sottesa alla complessiva operazione amministrativa.
Infine, deve precisarsi che la ravvisata cessione del credito risarcitorio non deriva naturaliter dallo schema normativo della concessione di servizi ma è una pattuizione aggiuntiva voluta dalle parti nella specifica concessione de qua, come specifica modalità di remunerazione e sfruttamento del servizio, accompagnata da trasferimento di rischio operativo (connesso in primis alle difficoltà di recupero dei crediti).
Deve dunque ritenersi, in conclusione, che sia pienamente legittimata, quale Controparte_1 cessionaria del credito originario del ad agire nei confronti dei convenuti per il risarcimento CP_4 del danno cagionato al manto stradale dal sinistro stradale che ha visto coinvolto il veicolo assicurato.
Non inficiano tale conclusione i pareri ANAC citati dall'appellante; detti pareri fanno riferimento, infatti, a convenzioni in cui si dava atto di accordi tra il concessionario e talune compagnie assicurative ma ciò non esclude che, pur in mancanza di accordi di tal genere nell'ambito della concessione affidata dal il credito risarcitorio possa essere ceduto secondo l'ordinaria disciplina Controparte_4 civilistica;
naturalmente, in assenza di preventivi accordi con le compagnie, come nei casi esaminati dall' (che, si immagina, vertessero altresì sulla preventiva quantificazione dei costi), il danno CP_6 dovrà essere quantificato e liquidato secondo le norme generali aquiliane, senza che possa applicarsi ai pagina 7 di 11 responsabili del sinistro e ai suoi assicuratori (terzi rispetto al contratto pubblico tra il Comune e Sicurezza e Ambiente) il tariffario previsto dalla concessione.
Anche i numerosi precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellante (e anche da parte appellata) rivestono una rilevanza relativa, in quanto riguardano rapporti di concessione con altri Comuni o enti pubblici locali, di cui non sono noti, in dettaglio, i precisi testi contrattuali e gli schemi negoziali.
Infine, quanto alla specifica doglianza del secondo motivo di appello, deve escludersi che l'accertata cessione del credito sia vietata dall'art. 8 d.l. 79/1997, che attiene alla diversa fattispecie della cessione in blocco dei crediti pecuniari “incagliati”, già liquidi ed esigibili, delle Pubbliche Amministrazioni a società di recupero crediti al fine di agevolare il recupero, anche parziale, delle somme spettanti agli enti pubblici. Tale disciplina speciale, introdotta nel 1997 per favorire il recupero di tali crediti e raggiungere obiettivi di risanamento della finanza pubblica, riguarda il caso particolare dei crediti di valuta già scaduti ma non incassati dagli enti pubblici e che la norma speciale de qua autorizza a cedere, anche a prezzo inferiore all'ammontare nominale del credito.
Ma tale norma speciale non esclude la possibilità per un Comune di cedere crediti al di fuori di questa particolare ipotesi e, in particolare, di cedere crediti di natura risarcitoria e, dunque, non liquidi, ponendosi dunque la fattispecie di cui è causa al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 d.l. 79/1997, concernente crediti “liquidi ed esigibili” (in termini analoghi, cfr. Trib. Napoli, 6 marzo 2024, RG 20285/2021).
Sempre nel secondo motivo, l'appellante reitera eccezione di invalidità dell'accertata cessione, per essere stato il contratto di concessione (contenente, in tesi, la cessione del credito) sottoscritto dal anziché dal Sindaco. Parte_3 Parte_2
L'eccezione è infondata.
È noto, infatti, che a partire dall'entrata in vigore del TUEL nel 2000 si è assistito ad un progressivo ampliamento delle attribuzioni della Dirigenza, a scapito degli organi politici di vertice;
a questi ultimi resta naturalmente demandata l'adozione degli atti di natura programmatica e di alto indirizzo, ferma restando la potestà attuativa, anche con potere di rappresentanza dell'ente, in capo ai dirigenti.
In particolare, ai sensi dell'art. 107 TUEL, ai dirigenti spettano tutti i compiti “compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente […]” nonché “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare… c) la stipulazione dei contratti;
”.
Il fatto che il Sindaco abbia, ex art. 50 TUEL, la rappresentanza generale del non esclude che CP_4 anche i dirigenti possano rappresentare, verso l'esterno, la volontà del nei limiti delle CP_4 competenze attribuite loro dalla legge, non essendo peraltro nel caso di specie stato dedotto alcunché rispetto ad un'eventuale diversa e più restrittiva disciplina statutaria comunale (peraltro estremamente improbabile, trattandosi del , tra i più popolosi e articolati d'Italia). Controparte_4
Deve dunque ritenersi che il mero fatto che un contratto relativo ad una concessione di servizi – contenente, al suo interno, pattuizione accessoria di cessione di un credito risarcitorio futuro – sia stato pagina 8 di 11 stipulato da un dirigente comunale non evidenzia vizi di legittimità, sub specie di incompetenza, in assenza di specifiche doglianze illustrative di eventuali motivi per cui, in seno al Comune di Milano, il Sindaco avrebbe dovuto firmare tale contratto o illustrative dell'eventuale ruolo che avrebbe dovuto avere, nell'iter amministrativo, il Consiglio Comunale (cui, come noto, sono riservate competenze tassative e circoscritte “agli atti fondamentali dell'Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo (...), nell'ambito, tuttavia, di un riparto di competenze tra organi politici e burocratici.” (Cons. Stato 5421/2013, che richiama anche Cons. Stato 4192/2013).
La competenza e la rappresentanza negoziale del Dirigente, naturalmente, presuppongono l'individuazione delle linee generali programmatiche di indirizzo da parte degli organi politici (giunta comunale in primis) e il mantenimento dell'operato dei dirigenti nell'ambito e nel rispetto di tali linee.
Nel caso di specie, il Contratto richiama chiaramente (pag. 2) la Delibera della Giunta comunale n. 33 del 16.01.2015 che ha stabilito “le linee di indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto” e non risultano dedotti specifici profili di mancato rispetto di tali linee guida o di esorbitanza del Dirigente da tali linee di indirizzo.
Deve, dunque, ritenersi che non emergano, nei limiti di quanto genericamente sollevato dall'odierna appellante, vizi di incompetenza funzionale del dirigente nella stipulazione del contratto Parte_2 pubblico de quo – contratto, lo si ricordi, inter alios rispetto alle parti in causa – atteso che egli ha concluso, in forma scritta e all'esito di un procedimento di evidenza pubblica, un contratto relativo ad una concessione di servizi nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge (art. 107 comma 3 lett. c) TUEL) e in attuazione di linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale.
2.2) Infondatezza del quarto motivo
È infondato anche il quarto motivo, in ordine alla prova della responsabilità del conducente del veicolo assicurato con e alla prova del danno patito. Pt_1
Risulta infatti provato (cfr. relazione incidente stradale della Polizia locale, prodotta con l'atto di citazione in primo grado sub doc. 2) che in data 11.01.2019 in Milano, si è verificato uno scontro tra tre veicoli, tra cui l'autovettura tg. DJ124WB di proprietà di , assicurata con Controparte_2 Pt_1
Non essendovi elementi per meglio ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei tre conducenti o per escludere tout court un quid di responsabilità del conducente del veicolo di , deve presumersi, ex art. 2054 comma 2 c.c., la responsabilità paritaria dei CP_2 CP_2 tre conducenti, con la conseguenza che il terzo danneggiato – nel caso di specie, l'attrice, quale avente causa del – può chiedere il risarcimento integrale del danno a ciascuno dei tre responsabili, ai CP_4 sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c.
Dalla relazione emerge prova documentale dell'intervento di Sicurezza e Ambiente (pagina 2).
La descrizione nel verbale dei danni ai veicoli (ammaccature e rotture di varie parti di carrozzeria) e la produzione da parte dell'attrice (doc. 4 primo grado) di un documento, pur di formazione interna, attestante la gestione di rifiuti solidi e liquidi e l'intervento per sversamento di rifiuti liquidi e solidi su un'ampia superficie (circa 15 mq) consentono di presumere che:
pagina 9 di 11 - l'incidente abbia rovinato e sporcato la strada con detriti e liquidi, determinando il sorgere di una voce di danno risarcibile in termini di costi necessari per pulizia e ripristino del manto stradale;
– il cui intervento è dimostrato dal verbale della polizia locale – abbia Controparte_1 curato essa stessa la pulizia del manto stradale e la rimozione dei detriti dell'incidente, in esecuzione della nota concessione;
Non vi sono documenti giustificativi di spesa in quanto il danno è stato riparato direttamente “in economia” da Sicurezza e Ambiente – che dunque non può chiedere il rimborso di spese sostenute per servizi di terzi – ma ciò non esclude che essa possa vedersi riconosciuto e liquidato un danno in misura pari al costo congruo delle attività svolte.
Il danno è dunque provato in quanto l'appellata ha svolto delle attività di pulizia e ripristino che hanno un costo (di manodopera, di trasporto, di gestione rifiuti etc.) ma risulta particolarmente difficile la precisa liquidazione del danno nel suo esatto ammontare, tenuto conto del fatto che trattasi di voci di costi interni e che sarebbe del tutto antieconomico, alla luce del valore della causa, lo svolgimento di una CTU estimativa, che peraltro non potrebbe che fornire stime prudenziali.
Soccorre, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno (cfr. Cass. 127/2016) sulla base di valori di mercato, secondo l'id quod plerumque accidit, di un servizio di pronto intervento per la pulizia della strada e la gestione dei rifiuti connessi nonché sulla base del tariffario previsto nel contratto di concessione che, pur chiaramente non opponibile agli appellati terzi, può costituire un ragionevole parametro indicativo del costo congruo per gli interventi previsti (art. 3 Contratto).
La valutazione del Giudice di prime cure è pertanto immune da censure, dovendosi condividere la valutazione di congruità, sulla base dei predetti parametri, della somma di 638 euro. Il fatto che sia pari (con mero arrotondamento) all'importo domandato non vale a ritenere la liquidazione effettuata in applicazione diretta del tariffario della concessione, trattandosi in ogni caso di liquidazione in via equitativa, al di là dell'esito quantificatorio (il Giudice di prime cure evoca espressamente, infatti, il parametro di congruità “tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e delle operazioni relative all'asporto degli idrocarburi eseguito come descritto nella documentazione allegata” (pag. 8 sentenza).
L'appello è dunque integralmente rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
3) Spese di lite
I contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa costituiscono grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite del solo grado di appello per metà, con la residua metà, nondimeno, a carico dell'appellante soccombente e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
In virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento da parte della parte appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA l'impugnata sentenza del Giudice di pace di Milano n. 4604/2023 depositata il 05.07.2023,
COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente grado per metà;
CONDANNA a rimborsare a la residua metà, che Parte_1 Controparte_1 si liquida in euro 250 per compensi (euro 75 per fase di studio;
euro 75 per fase introduttiva;
euro 100 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante
[...]
, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 Parte_1 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
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