Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Decreto presidenziale 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Questore di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. ET NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, disponendone l’archiviazione, in quanto “ Tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023…il titolo di soggiorno in possesso del richiedente non rientra tra le tipologie di permessi di soggiorno indicati nell’art. 6 co. 1 bis D.Lgs 286/98 per i quali è possibile la conversione a motivi di lavoro ”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 326/2024 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e con successiva ordinanza n. 352/2025 ha disposto adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’interpretazione e l’applicazione che la Questura ha dato della normativa transitoria relativa alla riforma legislativa intervenuta con il d.l. n. 20/2023.
Il ricorso è fondato.
L’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, nel disporre l’abrogazione dell’art. 6, comma 1 bis , lett. h- bis ), d.lgs. n. 286/1998, ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In particolare, il citato art. 7 d.l. n. 20/2023 ha previsto la seguente disciplina transitoria: “ 2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Nell’interpretare tale disciplina transitoria, il Consiglio di Stato, in una fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, ha affermato quanto segue: “ La sentenza qui impugnata ha dichiarato irricevibile detta istanza di conversione del titolo di soggiorno, sul rilievo che il richiedente aveva inoltrato l’istanza in data 21.10.2023, vale a dire in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 50/2023 che ne avrebbe impedito la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche. 4.2. Da questa considerazione il primo giudice ha tratto l’inferenza secondo cui non potrebbe trovare applicazione il regime transitorio dell’art. 7 d.l. 20/2023, per entrambe le ipotesi previste dai successivi commi e precisamente (sia nella ipotesi di cui al comma 2, che del comma 3). 4.3. La sentenza impugnata non risulta aver fatto buon governo delle norme applicabili in materia, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., da ultimo, Cons. St., sez. III, 5 29 agosto 2024, n. 3314; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2319/2024) e le indicazioni di recente non contraddette dalla stessa Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024. 4.4. In senso contrario a quanto ha affermato il primo giudice si deve, anzitutto, rilevare che il fattore preclusivo individuato dal Tribunale non risulta, in realtà, ricavabile – né testualmente, né sul piano funzionale – dalla surrichimata disposizione di cui all’ art. 7, comma 2 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge 5 maggio 2023 n.50, relativa alla disciplina intertemporale da applicare alla istanza prodotta dal cittadino senegalese. 4.5. Più nel dettaglio, il citato comma 2 ha previsto che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Si tratta di una disposizione in cui la locuzione “istanze” deve essere interpretata con riguardo al comma 1 che ha stabilito una pluralità di modifiche (anche di carattere abrogativo) al d.lgs. n. 286/1998 con la conseguenza che qualora le “istanze” si riferiscano a disposizioni incise dalla novella normativa, le stesse dovranno essere decise dall’Amministrazione mediante l’applicazione della disciplina previgente […] 4.7. È stato ulteriormente chiarito che la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto […] ” (Cons. di Stato, sent. n. 5666/2025, cfr. nello stesso senso Tar Veneto, sent. n. 2326/2024 e Tar Piemonte, sent. n. 1338/2025).
Il Collegio ritiene di dovere aderire a tale orientamento giurisprudenziale onde addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata ed evitare, in una materia di così rilevante incidenza sulla vita degli interessati, una disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari in ragione del diverso momento di conclusione dei procedimenti e del rilascio dei permessi dei quali viene chiesta la conversione, ovvero di circostanze estranee al loro controllo (al riguardo, questo Tribunale, sent. n. 818/2025, ha evidenziato che “ …può ben darsi la posizione di due soggetti che hanno richiesto il primo titolo di soggiorno in tempi coevi e ricevuto una risposta in tempi anche ampiamente disallineati tra loro, per effetto dell’organizzazione e tempistiche dei singoli uffici competenti; il disallineato momento del rilascio condiziona poi a cascata il momento di scadenza e quindi il momento di possibile richiesta di rinnovo, con l’effetto paradossale che chi ha scontato maggiori inefficienze all’atto del primo rilascio potrebbe poi essere ulteriormente penalizzato con la perdita della facoltà di conversione… ”).
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, il ricorrente aveva già presentato (in data 1° luglio 2022) l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche del quale è stata poi richiesta la conversione, con la conseguenza che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con obbligo per l’Amministrazione resistente di esaminare nel merito l’istanza di conversione presentata dal ricorrente.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione e della oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina normativa applicabile.
Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto presidenziale verrà liquidato il compenso spettante al suo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Rinvia a separato decreto presidenziale la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE PE, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET NO | AE PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.