Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1313/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1313 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sassari, Via Mazzini n.1 presso lo studio dell'avv.to Sonia Meloni che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare anche con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di dichiarazione della separazione, 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino in data 22.05.88, trascritto con atto n. 00786., Uff. 1, parte 2, serie A, anno 1988 Sassari, con atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari anno 2009, atto n. 8, parte 2 serie A;
2) Ordinarsi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torino l'annotazione del relativo provvedimento giudiziale a
1
margine dell'atto di matrimonio, emettersi ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 6.8.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unito in matrimonio in Torino il 18.7.1993 con e che dall'unione non sono Controparte_1 nati figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 26.2.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dallo stesso riferito nel proprio atto di costituzione e ribadito all'udienza del 26.2.2025
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 22.5.1957 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Torino il 18.7.1993:
2 N. 1313/2024 R.G.A.C.C.
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 7.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3 N. 1313/2024 R.G.A.C.C.
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