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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale, dottoressa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato nella pubblica udienza del 07 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1758 del R.A.C.L. dell'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giorgio Deiana che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao con l'avvocato Stefania
Sotgia, in virtù di procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale della
Sede provinciale;
CONVENUTO
La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui al verbale odierno.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 02 maggio 2019 ha chiesto il riconoscimento del diritto Parte_1 ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' ex art. 2 L. 297/82 l'erogazione del trattamento CP_1 di fine rapporto, pari alla somma lorda di € 6.463,63, da lui ritenuti dovuti in relazione all'attività lavorativa svolta, alle dipendenze della Società Mazzoni S.p.A. con sede in Roma dall'8 novembre 2011 al 19 aprile 2016.
Ha precisato che in relazione a tale credito, a seguito della dichiarazione di fallimento della Società in data 19 ottobre 2016, con sentenza del Tribunale di Roma Fall. 788/2016, è stato ammesso al passivo fallimentare, previa domanda di insinuazione.
Il 16.11.2018 il ricorrente ha presentato domanda per il pagamento del TFR da parte del Fondo di
Garanzia istituito ex L. 29.5.1982 n. 297 e D.lgs. n. 80 del 1992 e gestito dall' senza ottenere alcun CP_1 riscontro e il ricorso amministrativo è stato rigettato in data 23 marzo 2019. In data 02.05.2019 ha, perciò, agito in giudizio perché venisse accertato nei confronti dell' il CP_1 suo diritto di percepire dal Fondo di Garanzia il trattamento di fine rapporto nella misura di lorda €
6.463,63, oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto.
L ha resistito in giudizio con memoria del 26 giugno 2019. Controparte_2
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha dato atto di aver depositato il 19 dicembre 2022 domanda anche al Fondo di Tesoreria nella sede di Quartu Sant'Elena via pec e di aver ottenuto da CP_ parte dell' il pagamento della somma dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, tuttavia non risultano corrisposti gli accessori e gli interessi dalla data della suindicata domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo. Conseguentemente, il ricorrente ha concluso chiedendo che il Giudice Voglia CP_ condannare l' al pagamento di dette somme, con vittoria di spese.
La causa istruita con prova documentale è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui all'odierna udienza.
*** CP_ Preso atto che il ricorrente, per sua stessa ammissione, nelle more del giudizio ha ottenuto dall' la somma capitale dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto e che, tuttavia, non risultano corrisposti interessi ed accessori dalla data della domanda amministrativa depositata via pec in data 19 dicembre 2022.
Orbene, ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accessori da ritardo nella corresponsione delle somme spettanti al lavoratore costituiscono componente necessaria del credito originario ed entrano, pertanto, nel patrimonio del creditore indipendentemente dall'effettività del danno e dalla sussistenza di una qualche responsabilità del soggetto tenuto a CP_ corrisponderle, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto di ad ottenere dall Parte_1 gli accessori e interessi sulla somma versata a titolo di trattamento di fine rapporto da calcolarsi in misura di legge, decorrenti dalla maturazione del diritto, individuata con riferimento alla data del 19 dicembre 2022 fino all'effettivo soddisfo con conseguente, condanna dell' alla corresponsione CP_1 della somma come sopra individuata. CP_ Le spese di lite, tenuto conto della leale condotta processuale tenuta dall' possono essere opportunamente compensate nella misura della metà.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), così come aggiornato dal decreto n. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, secondo lo scaglione del valore, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: CP_ in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente condanna l' alla Parte_1 rifusione nei suoi confronti degli accessori e interessi da calcolarsi in misura di legge, decorrenti dalla maturazione del diritto, individuata con riferimento alla data del 19 dicembre 2022 fino all'effettivo soddisfo;
CP_ Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna l' alla rifusione del restante 50% pari ad € 932,00 oltre spese generali e accessori come per legge in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cagliari il 7 marzo 2025 Il Giudice Onorario
Dr.ssa Silvia Sotgia