Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3598/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, rappresentato e difeso dall'avv. CASSARO ELISABETTA, presso la stessa PA elettivamente domiciliato, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. GUARDA CLAUDIO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliata, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile.
2) A modifica delle condizioni di cui alla separazione, revocarsi l'assegnazione della residenza familiare alla sig.ra e disporre l'assegnazione della stessa, sita in Chioggia via Parte_2
Sottomarina n. 424, al sig. che vi abiterà dal mese di luglio 2024 insieme alla figlia PA
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
3) Disporsi, con decorrenza dal mese di aprile 2024, l'obbligo in capo alla sig.ra di Parte_2 versare direttamente alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 100,00 mensili, e ciò solo nei periodi in cui la medesima percepirà retribuzione lavorativa o
Naspi, assegno che verrà rideterminato in euro 200,00 mensili nel caso in cui la sig.ra percepirà Pt_2 una retribuzione di somma uguale o maggiore ad euro 1.000,00 mensili. Detti assegni verranno rivalutati annualmente ai sensi dell'indice ISTAT-FOI.
5) I genitori sosterranno nella percentuale del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie o extra assegno ordinario della figlia, conformemente a quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di
Venezia del 2019.
6) Le parti hanno concordato di porre in vendita l'immobile di cui alla residenza familiare;
tale vendita sarà possibilmente effettuata entro l'anno solare 2024 e il ricavato sarà diviso al 50% tra i medesimi con l'impegno della sig.ra di accantonare parte dello stesso a favore della figlia per Pt_2 il suo percorso universitario.”
Per il P.M. intervenuto
“Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 11.09.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 25.07.2003 a Chioggia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 47,
Parte I, anno 2003 del Comune di Chioggia;
che da tale unione era nata il [...], Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale in data 24.10.2014 nella procedura di separazione, omologata con decreto cron. n. 9680/2015 del 08.06.2015.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
10.12.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 15.10.2024, lette le note depositate il 27.11.2024 con le quali le parti congiuntamente insistevano nell'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente delegato del
Tribunale avvenuta il 24.10.2014 nel procedimento di separazione giudiziale e poi consensualizzata, omologata con decreto del 08.06.2015 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
la regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.07.2003 con rito religioso/concordatario da e , trascritto nel registro atti di PA Parte_2 matrimonio (alla parte I, n. 47, dell'anno 2003) del Comune di Chioggia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile.
2) A modifica delle condizioni di cui alla separazione, si revoca l'assegnazione della residenza familiare alla sig.ra e si dispone l'assegnazione della stessa, sita in Chioggia via Parte_2
Sottomarina n. 424, al sig. che vi abiterà dal mese di luglio 2024 insieme alla figlia PA
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
3) Si dispone, con decorrenza dal mese di aprile 2024, l'obbligo in capo alla sig.ra di Parte_2 versare direttamente alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 100,00 mensili, e ciò solo nei periodi in cui la medesima percepirà retribuzione lavorativa o
Naspi, assegno che verrà rideterminato in euro 200,00 mensili nel caso in cui la sig.ra percepirà Pt_2 una retribuzione di somma uguale o maggiore ad euro 1.000,00 mensili. Detti assegni verranno rivalutati annualmente ai sensi dell'indice ISTAT-FOI.
4) Si revoca l'obbligo posto a carico del sig. di versare il contributo al mantenimento per la Pt_1 figlia e per la moglie sig.ra con decorrenza rispettivamente dal mese di marzo 2024 e Per_1 Pt_2 dal mese di aprile 2024. Il sig. provvederà al mantenimento della figlia in modalità diretta. Pt_1
5) I genitori sosterranno nella percentuale del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie o extra assegno ordinario della figlia, conformemente a quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di
Venezia del 2019.
6) Le parti hanno concordato di porre in vendita l'immobile di cui alla residenza familiare;
tale vendita sarà possibilmente effettuata entro l'anno solare 2024 e il ricavato sarà diviso al 50% tra i medesimi con l'impegno della sig.ra di accantonare parte dello stesso a favore della figlia per Pt_2 il suo percorso universitario;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6 marzo 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero