Articolo 7 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 6Articolo 8
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10 agosto 1895
Art. 7.

E' data facolta' al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in

legge non piu' tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895