Art. 7.
E' data facolta' al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in
legge non piu' tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.
E' data facolta' al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in
legge non piu' tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.