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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/24
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni - Famiglia
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da
, elettivamente domiciliato in Voghera (PV), Via Cavour n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Wladimiro Meisina in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Alessandria, Corso Roma n. Controparte_1
35, presso lo studio dell'Avv. Guido Santagostino in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Alessandria n. 349/2024, pubblicata il 12.04.2024, resa con decisione del 10.04.2024 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2163/2021 per divorzio giudiziale;
dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza dell'11.7.2025, in particolare, Parte appellante: a Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza di primo grado per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto: In via preliminare:
Sospendere immediatamente la provvisoria esecutività della sentenza n. 349/2024 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in composizione Collegiale in data 10.04.2024 e pubblicata in data 12.04.2024, ad oggi non ancora notificata, ricorrendo gravi motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
In via principale nel merito:
- Dichiarare la nullità della sentenza di divorzio oggi impugnata in punto assegnazione della casa familiare stante il palese contrasto tra quanto indicato in parte motiva e quanto statuito nel dispositivo della sentenza, con conseguente rimessione della causa al Tribunale di primo grado;
Sempre in via principale nel merito:
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico del SI.
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 150,00 per ciascun figlio e, conseguentemente,
- disporre il mantenimento diretto ordinario in favore dei figli minori e Per_1
Giulia in considerazione del collocamento paritario presso i genitori e la pressoché equivalente condizione economica degli ex coniugi e la divisione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
In via subordinata nel merito:
- qualora non venisse ravvisata la nullità della sentenza in punto assegnazione della casa familiare, procedere con la riforma della sentenza impugnata, disponendo l'assegnazione della casa coniugale con ogni arredo e pertinenza al SI. stante il collocamento paritario dei Parte_1 minori, la proprietà esclusiva dell'immobile, nonché il volontario rilascio da parte della SI.ra . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali. C.p.A. e I.V.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- respingere l'interposto avversario appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Vinti il compenso professionale e le spese del presente grado di giudizio, oltre ad accessori e maggiorazioni di legge, con condanna dell'appellante soccombente al relativo pagamento a favore dello Stato, in vista dell'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra . Controparte_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO:
CHE il signor e la signora contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Frugarolo (AL) in data 22.10.2005, adottando un regime di separazione dei beni;
dall'unione nascevano due figli:
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_2 Persona_3
19.09.2012. Nell'anno 2018 i coniugi decidevano di separarsi a causa del venir meno della affectio coniugalis e, in data 16.03.2018, sottoscrivevano le condizioni di separazione personale consensuale innanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria. Con ricorso in data 12.07.2021 la signora chiedeva, al Tribunale di CP_1
Alessandria, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con il signor disporsi, inoltre, l'affidamento condiviso dei Pt_1 figli con collocamento prevalente presso lo stessa;
disporsi, altresì, a carico del signor un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 400,00 mensili, Pt_1 nonché una contribuzione pari al 50% delle spese straordinarie nell'interesse di e Giulia. Per_1
Il signor si costituiva in giudizio in data 25.10.2021, aderendo alla richiesta Pt_1 di scioglimento del matrimonio contratto con la signora chiedendo CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli ex art. 337 quater c.c. con conseguente collocamento dei minori presso di lui, nonché l'ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare le condizioni psicofisiche della signora e la sua CP_1 capacità genitoriale. Comparivano le parti all'udienza del 05.11.2021 e, esaminate le rispettive istanze e sciolta la conseguente riserva, il Primo Giudice nominava CTU la dott.ssa e, all'udienza del 17.12.2021, le sottoponeva il Persona_4 seguente quesito: “Accerti il CTU, la capacità genitoriale delle parti, avuto riguardo anche ai nuclei familiari o di convivenza di riferimento. Indichi, altresì, quali siano le più opportune condizioni di affidamento dei figli minori, di collocazione e di visita”. All'esito del deposito dell'elaborato peritale il Giudice di Prime Cure assumeva con decreto del 30.05.2022 provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole;
in particolare, confermava l'affidamento congiunto dei figli e disponeva la sospensione del contributo al mantenimento dei minori da parte del signor tenuto conto del suo stato di disoccupazione nonché della Pt_1 collocazione paritaria dei figli. Il Presidente, altresì, nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio;
CHE con la sentenza definitiva n. 349/2024 del 10.04.2024, qui appellata, il Tribunale di Alessandria dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora ed il signor affidava, inoltre, i figli minori ad CP_1 Pt_1 entrambi i genitori in modo condiviso, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, avrebbero potuto esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione paritaria (la collocazione dei minori presso ciascun genitore sarebbe avvenuta secondo le seguenti modalità: i minori sarebbero stati con la madre il lunedì e il martedì, il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì della settimana successiva mentre sarebbero stati con il padre dal mercoledì al sabato mattina oppure fino al lunedì mattina quando si aggiunge il weekend di sua competenza;
le vacanze scolastiche natalizie sarebbero state ad anni alterni, cioè dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore, le vacanze pasquali ad anni alterni e durante il periodo estivo una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto); assegnava, altresì, alla signora la casa coniugale con CP_1 ogni arredo e pertinenza;
disponeva, infine, a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 150,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori e previamente concordate tra i genitori;
compensava interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU. Nella parte motivazionale, il Giudice di primo grado rilevava, tra l'altro, in merito all'assegnazione della casa familiare che tale assegnazione era subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, e non poteva costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma poteva disporsi a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori. Precisava, pertanto, il Primo Giudice che nel caso di specie la signora aveva rilasciato volontariamente la casa CP_1 coniugale, assegnatale in sede di separazione (e usufruisce ora di una propria abitazione in locazione) e che, trattandosi di una scelta autonoma e liberamente assunta dalla stessa, ne conseguiva l'assegnazione della ex casa coniugale al signor che avrebbe continuato ad abitarla con i propri figli. In punto Pt_1 economico rilevava il Tribunale che la situazione reddituale dei due genitori era apparsa sostanzialmente equivalente;
in particolare, la signora percepiva CP_1 quale retribuzione la somma di € 650,00, mentre il signor in quanto Pt_1 disoccupato, percepiva € 130,00 quale canone di locazione derivante da un immobile in comproprietà con il fratello. Evidenziava, invece, la diversità della situazione patrimoniale dei due genitori;
in particolare, la signora non CP_1 aveva la disponibilità di alcun immobile o di capitali liquidi, mentre il signor Pt_1 era proprietario della casa coniugale e dell'immobile sopra indicato, nonché del 50% della somma di € 147.258,55 ricevuta in eredità dai genitori. Determinava, pertanto, un contributo di € 150,00 per ciascun figlio a carico del signor Pt_1 come in epigrafe;
CHE, contestualmente all'appello avverso tale sentenza (sulle conclusioni di cui in epigrafe), il sig. formulava istanza, chiedendo sospendersi l'efficacia Pt_1 esecutiva della sentenza medesima sia in punto assegnazione della casa familiare alla sig.ra alla luce della parte motivazionale della sentenza in cui si CP_1 dava atto, viceversa, della assegnazione della stessa al sig. avendo la Pt_1 signora già rilasciato volontariamente l'abitazione ex coniugale (di proprietà del e usufruendo adesso di un proprio alloggio in locazione sia in punto Pt_1 contributo mensile del padre per i figli, alla luce della paritaria condizione economica delle parti, dovendosi disporre il solo mantenimento diretto di ciascun genitore quando li tiene con sé, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie degli stessi;
CHE si costituiva in giudizio la signora chiedendo respingersi l'interposto CP_1 appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, assegnando la casa coniugale al signor anziché alla stessa, nonché rigettarsi l'istanza di Pt_1 sospensiva non sussistendo né l'elemento del fumus boni iuris, né il requisito del periculum in mora.
All'udienza del 7.2.2025 la Corte si riservava di decidere sull'istanza di sospensiva.
Con ordinanza in pari data così decideva:
“L'istanza di sospensiva non può essere accolta.
In primo luogo, deve osservarsi che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza appellata l'abitazione è stata assegnata alla “ricorrente” ossia alla sig.ra anziché al CP_1
“resistente”, sig. alla luce del tenore del tutto pacifico della parte motivazionale sul punto Pt_1 (ut supra) e dello stesso riconoscimento della sussistenza di un mero errore materiale da parte della attuale convenuta avendo peraltro ribadito la stessa di non avere alcuna pretesa CP_1 su detto alloggio ex coniugale “pacificamente rientrante nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. (cfr. comparsa di costituzione pag. 7). Deve procedersi pertanto, come da Pt_1 CP_1 dispositivo che segue, alla mera correzione dell'errore materiale de quo.
Quanto alla richiesta di sospensiva in relazione al contributo mensile dovuto dal padre per i due figli (€ 150,00 per ciascuno) deve osservarsi, invero, che la stessa risulta infondata, attesa la motivazione addotta dal Giudice a quo, motivazione prima facie priva di vizi argomentativi e logici (a cui deve aggiungersi in questa sede anche la considerazione, non esplicitata dal Giudice di Prime Cure, della necessità per la sig.ra di versare € 300,00 mensili a titolo di locazione CP_1 dell'alloggio di abitazione), difettando, quindi, il fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento dell'invocata sospensiva (tenuto anche presente che l'attuale formulazione dell'art. 283 c.p.c. richiede la “manifesta fondatezza” dell'impugnazione ai fini della sospensiva stessa, risultando così ancor più ristretto l'ambito di operatività dell'istanza cautelare in oggetto).
Carente risulta poi il lamentato profilo del periculum in mora, stante la genericità del paventato grave ed irreparabile danno economico, essendosi limitata la Difesa ad una generica doglianza inerente le asserite eventuali difficoltà di recupero nei confronti della convenuta.
Deve concludersi, quindi, impregiudicata la fase di merito, che non sussistono, quanto alla richiesta di sospensiva, fondati profili né circa il fumus boni iuris, non presentando il provvedimento reclamato vizi motivazionali evidenti, né circa la sussistenza di un periculum in mora, per le ragioni sopra evidenziate.
Riserva alla fase di merito la decisione in punto spese.
Fissa udienza di precisazione delle conclusioni allì 11.7.2025, ore 10,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza appellata, laddove nel dispositivo si legge
“assegna al ricorrente la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza”, dovendosi, viceversa, leggere “assegna al resistente la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza” e non altrimenti;
dichiara infondata la richiesta di sospensiva proposta da , in relazione alla sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 10.4.2024.
Riserva alla fase di merito la decisione in punto spese. Fissa udienza di precisazione delle conclusioni allì 11.7.2025, ore 10,00”.
Nel merito, l'appellante lamentava l'incongruità della sentenza nella parte in cui aveva disposto a suo carico un mantenimento a favore dei figli. Evidenziava lo squilibrio della situazione reddituale delle parti (la signora percepiva € CP_1
650,00 mensili, mentre lo stesso percepiva € 130,00 mensili). Precisava che le somme ricevute in eredità dai suoi genitori risalivano all'anno 2014, che si era licenziato nel 2017 e che aveva utilizzato tali somme liquide per far fronte alle spese ordinarie. Sottolineava, inoltre, di essere stato costretto a far ricorso al fratello avendo disponibilità liquide minime. Rilevava, infine, il signor che Pt_1 anche considerando l'ipotetica rendita da investimento calcolata dal Primo Giudice rispetto al denaro ereditato, lo stesso sarebbe arrivato ad un reddito mensile di € 300,00 cioè esattamente quanto era stato onerato di versare per il mantenimento dei figli. Nel merito, l'appellata dichiarava di condividere la posizione assunta dal Tribunale in punto di mantenimento dei figli, ravvisando tra i coniugi una situazione reddituale sostanzialmente equivalente, a fronte di una situazione patrimoniale complessiva sbilanciata in favore del signor disponeva, Pt_1 pertanto, il Giudice di Prime Cure la corresponsione al coniuge economicamente più debole di un assegno periodico pari a € 150,00 per ciascun minore. Invero, la signora percepiva uno stipendio pari a € 650,00 mensili (operaia addetta CP_1 alle pulizie), ma era tenuta a corrispondere un canone di locazione mensile per la casa in cui risiedeva con i figli (€ 300,00), mentre il signor era disoccupato Pt_1
(aveva rassegnato volontarie dimissioni nel 2017), ma risiedeva in un'abitazione di proprietà, aveva un'entrata mensile sicura pari ad € 130,00 a titolo di canone di locazione e poteva contare sulle rendite ereditate dai genitori pari al 50% dell'importo complessivo di € 147.258,55 (rendite che avrebbe potuto incrementare con investimenti).
Alla fissata udienza dell'11.7.2025 entrambe le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello è infondato e deve essere quindi respinto.
Confermata in primo luogo, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale (ut supra in narrativa) emessa in data 7.2.2025, nel merito, si osserva che, pur a fronte di una permanenza sostanzialmente paritaria dei figli con i due genitori (aspetto non contestato e già chiarito in esito alla CTU disposta in primo grado), alcuni indici sorreggono e giustificano la statuizione del Giudice a quo di disporre un contributo di mantenimento del padre in favore dei figli di € 150,00 per ciascuno.
In primo luogo, non è contestato ed è documentalmente provato che la sig.ra percepisca un reddito mensile modesto (€ 650,00) dalla propria attività CP_1 di operaia addetta alle pulizie. La stessa è altresì onerata da un canone di locazione per l'alloggio ove abita (ove vivono anche i minori quando sono presso di lei) di € 300,00 mensili (cfr. doc. 8 di parte appellata), diversamente dal pregresso ossia quando la stessa viveva nell'alloggio ex coniugale, di proprietà del sig. Pt_1 alla stessa assegnato secondo le condizioni della separazione consensuale del 2018). La sig.ra non gode di proprietà immobiliari, ciò a differenza del CP_1 sig. il quale è pieno titolare dell'alloggio ex coniugale e di altro alloggio in Pt_1 comproprietà con il fratello (da cui ricava un canone di locazione di € 130,00 mensili).
Non è neppure contestato che il sig. abbia ereditato il 50% di € 147.258,00 Pt_1 di eredità paterna (padre deceduto nel 2014).
Altro elemento non irrilevante risulta essere la circostanza (non contestata) che il sig. si è volontariamente licenziato nel 2017 da un'attività lavorativa Pt_1 subordinata, con contratto a tempo indeterminato presso una fabbrica di Tortona: tale dato induce a ritenere che l'attuale sua disoccupazione trovi ragionevoli spiegazioni alternative, non essendo altrimenti comprensibile la volontaria scelta dell'autolicenziamento.
Si tenga, infine, conto che non risulta neppure verosimile un potenziale incremento dell'attività lavorativa (e del conseguente reddito) della sig.ra CP_1 la quale, oltre ad essere, almeno parzialmente, gravata dall'onere di accudimento dei figli, risulta aver, almeno in passato, sofferto di significativi disturbi psicologici (fenomeni depressivi e disturbi dell'umore) per i quali è stata sostenuta da terapia farmacologica, psicologica e ha subito ricoveri ospedalieri, con non escludibilità di possibili ricadute (cfr. CTU psicologica effettuata in primo grado).
Alla luce del complesso di questi dati fattuali l'an ed il quantum del contributo mensile del padre per i figli stabilito dal Giudice a quo, tenuto conto di tutti gli indici indicati, appare congruo e da confermarsi, con consequenziale rigetto dell'appello proposto dal sig. Pt_1
Deve pertanto respingersi l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata (salva la correzione dell'errore materiale, già disposta con l'ordinanza 7.2.2025), anche in punto spese di lite del primo grado.
In punto spese del presente grado la parte appellante, sig. , Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 300,00 x 24 = 7.200,00), da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.010,50 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 955,50 per fase decisoria ossia €1.911/2, attesa la semplicità della memoria conclusionale e assenza di memoria di replica), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, somma da versarsi all'Erario, attesa l'ammissione della sig.ra al Patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia processuale sia di merito sia istruttoria;
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Alessandria n. 349/2024, pubblicata il 12.04.2024, resa con decisione del 10.04.2024 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2163/2021 per divorzio giudiziale;
preliminarmente richiamata e confermata l'ordinanza per correzione dell'errore materiale emessa da questa Corte in data 7.2.2025 laddove così recita: dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza appellata, laddove nel dispositivo si legge “assegna al ricorrente la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza”, dovendosi, viceversa, leggere “assegna al resistente la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza” e non altrimenti;
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata, anche in punto spese di lite del grado.
Condanna la parte appellante, sig. , a rifondere le spese sostenute Parte_1 per la lite nel presente grado dall'appellata, sig.ra , spese che Controparte_1 vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 300,00 x 24 = 7.200,00), da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.010,50 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 955,50 per fase decisoria ossia €1.911/2, attesa la semplicità della memoria conclusionale e assenza di memoria di replica), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, somma da versarsi all'Erario, attesa l'ammissione della sig.ra CP_1 al Patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Così deciso in data 21.11.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO