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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 989/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], cittadina italiana, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Donatella Baglio Partano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Caltanissetta nella Via E. De Nicola n. 17, e
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
Milanese, in via Don Primo Mazzolari n. 12 lett. A, C.F. , cittadino italiano, difeso C.F._2
e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizia Fascetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Garbagnate Mil.se (MI), via G. Garibaldi n.
50.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.6.2007, nel Comune di AN CA, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 24, anno 2007, serie A, parte II, ufficio 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi definita con sentenza di questo Tribunale resa in data 11.11.2020.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia, il 12.10.2007, che, nelle more della separazione, è divenuta maggiorenne, rispetto alla quale le parti hanno concordato condizioni di mantenimento in linea con l'interesse della predetta, avendo, tra l'altro, previsto l'obbligo del padre di corrispondere alla madre, che abita con la figlia, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, dettagliatamente elencate, e con l'Assegno Unico che verrà riscosso interamente dalla madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 3.6.2025, con la precisazione che restano escluse le condizioni di affidamento della figlia, divenuta nelle more maggiorenne.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 celebrato il 16 giugno 2007, in AN CA, tra e , come Parte_3 Parte_2 sopra generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 24, parte II, serie A, anno 2007, ufficio 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 3.6.2025, escluse le condizioni di affidamento della figlia, divenuta nelle more maggiorenne.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN CA di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 989/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], cittadina italiana, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Donatella Baglio Partano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Caltanissetta nella Via E. De Nicola n. 17, e
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
Milanese, in via Don Primo Mazzolari n. 12 lett. A, C.F. , cittadino italiano, difeso C.F._2
e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizia Fascetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Garbagnate Mil.se (MI), via G. Garibaldi n.
50.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.6.2007, nel Comune di AN CA, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 24, anno 2007, serie A, parte II, ufficio 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi definita con sentenza di questo Tribunale resa in data 11.11.2020.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia, il 12.10.2007, che, nelle more della separazione, è divenuta maggiorenne, rispetto alla quale le parti hanno concordato condizioni di mantenimento in linea con l'interesse della predetta, avendo, tra l'altro, previsto l'obbligo del padre di corrispondere alla madre, che abita con la figlia, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, dettagliatamente elencate, e con l'Assegno Unico che verrà riscosso interamente dalla madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 3.6.2025, con la precisazione che restano escluse le condizioni di affidamento della figlia, divenuta nelle more maggiorenne.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 celebrato il 16 giugno 2007, in AN CA, tra e , come Parte_3 Parte_2 sopra generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 24, parte II, serie A, anno 2007, ufficio 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 3.6.2025, escluse le condizioni di affidamento della figlia, divenuta nelle more maggiorenne.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN CA di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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