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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.1624/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ato in Salerno, alla Via R. De Fug dall'avv. Celestina Battifarano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...][...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno alla Via Raffael studio dell'avv. Anna Saviello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2022, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con CP_1 marzo 2004 nel Comune di Salerno e che dall'unione co ati due figli,
(04.11.2003) e (14.10.2007), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Parte_2 ione dal coniuge. In particolare, il ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e di contrasti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale con la previsione dell'affidamento congiunto del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento del solo figlio e di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie. Parte_2
Instaurat ddittorio, si costituiva la quale, aderendo alla CP_1 domanda di separazione, di affido condivis 'assegnazione a sé della casa familiare, contestava la richiesta economica del ricorrente, precisando di non svolgere alcuna attività lavorativa e chiedendo la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli e di € 200,00 per il suo mantenimento.
2. In data 17 maggio 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1006/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Innanzitutto, giova sottolineare che, con ordinanza del 24 maggio 2022, a seguito della prima comparizione delle parti, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, , Parte_2 con residenza prevalente presso la madre;
- i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Michele Peluso n. 18, a in ragione della convivenza prevalente con il figlio CP_1 minore;
- ferma restando un diverso accordo tra il padre e il figlio minore in merito ai tempi di permanenza, trascorrera con il padre due pomeriggi alla Parte_2 settimana (in mancan rdo il martedì e il giovedì ), nonche a week end alternati dal sabato fino alla domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale si seguira il criterio dell'alternanza per le diverse festivita;
durante le vacanze estive il figlio trascorrera con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze del figlio e a quelle lavorative dei genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione annuale CP_1 secondo AT, a titolo di mantenimento del figlio minore;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 150,00, oltre rivalutazione annuale CP_1 secondo , per il suo mantenimento. Affidamento del figlio minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, , con residenza Parte_2 prevalente presso la madre. A tale ultimo proposito, occorre precisare come lo spostamento della residenza presso quella del padre non aiuterebbe che, al contrario, ha bisogno di Parte_2 stabilità, garantita, in questo momento, o rapporto che ha con la madre e la sorella più grande. A ben vedere, un rapporto continuativo con il padre prescinde dalla residenza prevalente del figlio, dipendendo, al contrario, dalla capacità del genitore nel rapportarsi con il minore che, tra l'altro, è prossimo al raggiungimento della maggiore età Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto da ultimo disposto, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Michele Peluso nr. 18, a CP_1 per ivi convivere in maniera prevalente con il figlio. Tempi di permanenza presso il padre Per ciò che concerne i tempi di permanenza del minore presso il padre, in ragione delle difficoltà comunicative tra le parti, oltre che dell'età di (prossimo Parte_2 alla maggiore età), si dispone che gli incontri avvengano in b ro accordo tra il padre e il figlio. Mantenimento del figlio minore Al riguardo, per ciò che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che, all'udienza del 17.05.2022, il ricorrente ha dichiarato di essere disposto a corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento del figlio, precisando di vivere con il padre e di essere tenuto al versamento mensile di €350,00 per i prestiti contratti per la famiglia, confermati dalla resistente. Ascoltato nuovamente all'udienza del 30.01.2024, il ha dichiarato di Parte_1 guadagnare € 1.100,00 al mese e di percepire €300,00 di assegno unico, mentre, all'udienza del 17.05.2022 la sig.ra ha dichiarato di lavorare come CP_1 collaboratrice domestica. (cfr. ver udienza del 17.05.2022 e del 30.01.2024). Inoltre, dalla C.U. 2024 relativa all'anno 2023, risulta che il ricorrente ha percepito, quale reddito di lavoro dipendente, € 15.374,17, dalla C.U. del 2023, invece, risulta la percezione nel 2022 di un reddito pari ad € 13.769,95 e nel 2021, invece, ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari ad € 13.235,85 (cfr. documentazione in atti). La posizione economica della resistente, invece, non appare chiara, atteso che la ha depositato solamente l'ISEE relativo alla famiglia, oltre che l'estratto CP_1 conto previdenziale, dal quale può desumersi il mancato versamento all'INPS dei contributi previdenziali ma non l'assenza di un'entrata mensile;
nè a ciò può contribuire l'estratto conto della Postepay Evolution nr. 5333. 1711. 7945. 0701 che è limitato al periodo che va dall'11.11.2022 al 28.4.2023. Pertanto, tenuto conto della condizione economico-reddituale delle parti e della mancanza di elementi sopravvenuti modificativi della situazione preesistente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a 300,00 oltre rivalutazione CP_1 secondo gli indici ISTAT, tenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Posti i principi generali in materia di mantenimento del coniuge, occorre precisare, nel caso di specie, che parte ricorrente ha contestato nel corso del giudizio la domanda avanzata dalla resistente in ragione di una stabile relazione con un altro uomo. Al riguardo, si precisa che il diritto del coniuge al mantenimento non è escluso per il sorgere di una relazione sentimentale atteso che va escluso ogni automatismo tra l'instaurazione di una relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, tenuto conto della necessità di considerare la stabilità e la continuità dello stesso. In particolare, ciò che rileva è l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l'esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l'assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio. Nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre. Nel caso di specie, si evidenzia che la stessa ricorrente ha dichiarato di avere una nuova relazione che, sebbene non caratterizzata dalla convivenza, è connotata da una certa stabilità e dalla condivisione di un progetto comune (cfr. verbale di udienza “sto con un'altra persona ma non convivo (…) “capita che dormiamo a casa del mio nuovo compagno ma non viviamo da lui”), come tra l'altro riscontrato nel rapporto informativo depositato dal ricorrente che, sebbene riguardi un periodo di osservazione di circa dieci giorni, in quanto prova atipica, conferma quanto dichiarato dalla . CP_1
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente con conseguente revoca dell'obbligo di
[...] di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
0,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indi suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Parte_2
di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
b. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla via Michele Peluso nr. 8, a per ivi convivere in maniera prevalente con il CP_1 figlio minore;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione CP_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
d. rigetta la domanda avanzata dalla resistente per il suo mantenimento con conseguente revoca dell'obbligo di di corrispondere, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a di € 150,00, oltre CP_1 rivalutazione annuale secondo gl per il suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia.; e. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ato in Salerno, alla Via R. De Fug dall'avv. Celestina Battifarano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...][...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno alla Via Raffael studio dell'avv. Anna Saviello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2022, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con CP_1 marzo 2004 nel Comune di Salerno e che dall'unione co ati due figli,
(04.11.2003) e (14.10.2007), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Parte_2 ione dal coniuge. In particolare, il ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e di contrasti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale con la previsione dell'affidamento congiunto del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento del solo figlio e di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie. Parte_2
Instaurat ddittorio, si costituiva la quale, aderendo alla CP_1 domanda di separazione, di affido condivis 'assegnazione a sé della casa familiare, contestava la richiesta economica del ricorrente, precisando di non svolgere alcuna attività lavorativa e chiedendo la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli e di € 200,00 per il suo mantenimento.
2. In data 17 maggio 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1006/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Innanzitutto, giova sottolineare che, con ordinanza del 24 maggio 2022, a seguito della prima comparizione delle parti, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, , Parte_2 con residenza prevalente presso la madre;
- i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Michele Peluso n. 18, a in ragione della convivenza prevalente con il figlio CP_1 minore;
- ferma restando un diverso accordo tra il padre e il figlio minore in merito ai tempi di permanenza, trascorrera con il padre due pomeriggi alla Parte_2 settimana (in mancan rdo il martedì e il giovedì ), nonche a week end alternati dal sabato fino alla domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale si seguira il criterio dell'alternanza per le diverse festivita;
durante le vacanze estive il figlio trascorrera con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze del figlio e a quelle lavorative dei genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione annuale CP_1 secondo AT, a titolo di mantenimento del figlio minore;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 150,00, oltre rivalutazione annuale CP_1 secondo , per il suo mantenimento. Affidamento del figlio minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, , con residenza Parte_2 prevalente presso la madre. A tale ultimo proposito, occorre precisare come lo spostamento della residenza presso quella del padre non aiuterebbe che, al contrario, ha bisogno di Parte_2 stabilità, garantita, in questo momento, o rapporto che ha con la madre e la sorella più grande. A ben vedere, un rapporto continuativo con il padre prescinde dalla residenza prevalente del figlio, dipendendo, al contrario, dalla capacità del genitore nel rapportarsi con il minore che, tra l'altro, è prossimo al raggiungimento della maggiore età Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto da ultimo disposto, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Michele Peluso nr. 18, a CP_1 per ivi convivere in maniera prevalente con il figlio. Tempi di permanenza presso il padre Per ciò che concerne i tempi di permanenza del minore presso il padre, in ragione delle difficoltà comunicative tra le parti, oltre che dell'età di (prossimo Parte_2 alla maggiore età), si dispone che gli incontri avvengano in b ro accordo tra il padre e il figlio. Mantenimento del figlio minore Al riguardo, per ciò che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che, all'udienza del 17.05.2022, il ricorrente ha dichiarato di essere disposto a corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento del figlio, precisando di vivere con il padre e di essere tenuto al versamento mensile di €350,00 per i prestiti contratti per la famiglia, confermati dalla resistente. Ascoltato nuovamente all'udienza del 30.01.2024, il ha dichiarato di Parte_1 guadagnare € 1.100,00 al mese e di percepire €300,00 di assegno unico, mentre, all'udienza del 17.05.2022 la sig.ra ha dichiarato di lavorare come CP_1 collaboratrice domestica. (cfr. ver udienza del 17.05.2022 e del 30.01.2024). Inoltre, dalla C.U. 2024 relativa all'anno 2023, risulta che il ricorrente ha percepito, quale reddito di lavoro dipendente, € 15.374,17, dalla C.U. del 2023, invece, risulta la percezione nel 2022 di un reddito pari ad € 13.769,95 e nel 2021, invece, ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari ad € 13.235,85 (cfr. documentazione in atti). La posizione economica della resistente, invece, non appare chiara, atteso che la ha depositato solamente l'ISEE relativo alla famiglia, oltre che l'estratto CP_1 conto previdenziale, dal quale può desumersi il mancato versamento all'INPS dei contributi previdenziali ma non l'assenza di un'entrata mensile;
nè a ciò può contribuire l'estratto conto della Postepay Evolution nr. 5333. 1711. 7945. 0701 che è limitato al periodo che va dall'11.11.2022 al 28.4.2023. Pertanto, tenuto conto della condizione economico-reddituale delle parti e della mancanza di elementi sopravvenuti modificativi della situazione preesistente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a 300,00 oltre rivalutazione CP_1 secondo gli indici ISTAT, tenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Posti i principi generali in materia di mantenimento del coniuge, occorre precisare, nel caso di specie, che parte ricorrente ha contestato nel corso del giudizio la domanda avanzata dalla resistente in ragione di una stabile relazione con un altro uomo. Al riguardo, si precisa che il diritto del coniuge al mantenimento non è escluso per il sorgere di una relazione sentimentale atteso che va escluso ogni automatismo tra l'instaurazione di una relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, tenuto conto della necessità di considerare la stabilità e la continuità dello stesso. In particolare, ciò che rileva è l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l'esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l'assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio. Nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre. Nel caso di specie, si evidenzia che la stessa ricorrente ha dichiarato di avere una nuova relazione che, sebbene non caratterizzata dalla convivenza, è connotata da una certa stabilità e dalla condivisione di un progetto comune (cfr. verbale di udienza “sto con un'altra persona ma non convivo (…) “capita che dormiamo a casa del mio nuovo compagno ma non viviamo da lui”), come tra l'altro riscontrato nel rapporto informativo depositato dal ricorrente che, sebbene riguardi un periodo di osservazione di circa dieci giorni, in quanto prova atipica, conferma quanto dichiarato dalla . CP_1
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente con conseguente revoca dell'obbligo di
[...] di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
0,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indi suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Parte_2
di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
b. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla via Michele Peluso nr. 8, a per ivi convivere in maniera prevalente con il CP_1 figlio minore;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione CP_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
d. rigetta la domanda avanzata dalla resistente per il suo mantenimento con conseguente revoca dell'obbligo di di corrispondere, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a di € 150,00, oltre CP_1 rivalutazione annuale secondo gl per il suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia.; e. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario.