Articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 18Articolo 20
Versione
6 marzo 1992
Art. 19. (Altre provvidenze). 1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, puo' disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 17.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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