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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Donatella CASABLANCA - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 19/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11993/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
RA RI ed elettivamente domiciliata in Taviano, Via Montessori n. 51; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Perris, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4215/2024 emesso, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del 19/7/2023, dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 21.6.2024 la intimava alla il Controparte_1 Parte_2 pagamento, in favore della stessa , della somma di € 18.802,87, oltre spese e CP_1 accessori, a titolo di contributi e sanzioni per il periodo dall'1.04.2018 al 31.03.2023. Così il giudice di primo grado: “La ha Parte_3 convenuto in giudizio [dinnanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ndr] la formulando nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Previo, occorrendo, l'annullamento dell'originario Verbale NA del 19.07.2023, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme preventivamente accertate dal verbale conclusivo ispettivo del 16.07.2023- oggi oggetto di ingiunzione;
b) Ove occorra, in subordine, disporre e/o autorizzare la chiamata in causa dei sigg.ri
, residente in [...] CP_3
, residente in [...] affinchè rispondano e/o comunque
[...] tengano indenne, anche manlevandola, la cooperativa opponente per la quota accertata di contribuzione di loro eventuale pertinenza (pari alla metà, quindi CP_1 all'8,5% sul 17% dell'aliquota contributiva determinata dall e posta a carico CP_1 dell'opponente, quindi il 50% su tutte le voci di cui al verbale, oltre le relative sanzioni); c) Condannare l'opposta al pagamento, nei confronti della opponente, al pagamento di spese e compensi di lite”. La , dal canto suo, si è costituita Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: ”accertata e dichiarata la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia ex artt. 1742 e segg. c.c. tra la Parte_2 ed i sigg. e , respingere integralmente la Controparte_2 Controparte_3 domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4215/2024, R.G. n. 23077/2024, emesso il 21.06.2024 e notificato il 19.07.2024 e condanna della Società ricorrente al pagamento delle somme ingiunte, nonché alle spese, competenze ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio, ed oneri riflessi come per legge (trattandosi di Avvocatura interna)”. Il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n. 4215/2024), condannando la a Parte_2 rifondere alla le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre Controparte_1 spese generali (15%) e “oneri riflessi”.
Con ricorso depositato il 3.1.2025 la ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale. Si è costituita la opponendosi e preliminarmente eccependo Controparte_1 la inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello.
Invero, con l'atto di gravame la censura la Parte_2 decisione del giudice di primo grado per 1. “I.- ERRONEA O PARZIALE VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE CIRCA L'INSUSSISTENZA DEI RAPPORTI DI AGENZIA PER COME CONTESTATI E DEL RELATIVO OBBLIGO CONTRIBUTIVO”. Deduce l'appellante che: “il Tribunale ha omesso di considerare totalmente che sig. , nel quinquennio oggetto di Controparte_2 accertamento nel periodo 2018/2023, non ha intrattenuto rapporto alcuno con l'opponente per gli anni 2020 e 2021, come agevolmente riscontrabile dalle stesse fatture sottoposte all'Ispettore, pure in questa sede depositate: vi è pertanto per tale soggetto una evidente discontinuità, una interruzione altrettanto evidente del rapporto intercorso;
c.- Entrambe le figure di procacciatori collaboravano con l'opponente solo per brevi periodi mensili, nell'arco dell'intera annualità, come pure agevolmente riscontrabile dalle fatture già visionate ed oggi versate in atti: quindi mesi che andavano tendenzialmente da febbraio a maggio, non risultando, per gli ulteriori otto mesi, di tutti gli anni oggetto di accertamento, alcuna attività tantomeno stabile e continuativa nei rapporti con la … non è mai esistita la Pt_2 formalizzazione di contratto alcuno (sia di procacciamento, tantomeno di agenzia)… è assolutamente certo che non solo il rapporto di agenzia, bensì anche quello di procacciamento d'affari comporta un riconoscimento provvigionale calcolato in ragione percentuale, e non certamente in differenti modalità. Anche detto elemento, pertanto, non puo9 essere idoneo nè sufficiente per determinare la trasformazione del rapporto intercorso ed identificare la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti (ex art 1742 cc, anziché quello previsto dall'art. 2222 cc), con ogni conseguenza anche sul piano economico contributivo”; 2. “II.- ERRATA OD OMESSA VALUTAZIONE DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: RICONDUCIBILITA' AL PROCACCIAMENTO DI AFFARI E NON AL CONTRATTO DI AGENZIA DEI SUE RAPPORTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO”. Afferma, in particolare, l'appellante che “Il rapporto di agenzia ha dunque per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari (Tribunale di Roma, sezione lavoro, 1 marzo 2023, n. 2123). Il rapporto di lavoro del procacciatore di affari si concretizza nella più limitata attività di chi (come nel nostro caso) senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni (proposte di contratto) dei clienti trasmettendole al Preponente da cui ha ricevuto l9incarico senza mai poter disporre del potere di rappresentanza. Mentre la prestazione dell9agente è stabile, essendo obbligato a svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale in quanto dipende esclusivamente dalla sua iniziativa
… Il preponente sarà sempre libero di accettare o no gli ordini o le manifestazioni d'interesse trasmessi dal procacciatore. Nel caso in cui il proponente non accetti gli ordini ricevuti, il procacciatore non riceverà alcuna provvigione. Ebbene, il Giudice di prima istanza ha totalmente omesso di considerare e motivare la sua decisione conclusiva anche su tale argomento di domanda: né ha valutato di compiere i necessari approfondimenti attraverso la compita valutazione delle allegazioni come pure delle istanze di carattere istruttorio”;
“NULLITA' ED ILLEGIMITA' DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO GIA' COMPIUTO - ERRONEO OPERATO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI VERBALIZZANTI Assenza di CP_4 preventiva obbligatoria diffida od invito bonario”. Afferma l'appellante che: “la legge di riforma dei servizi ispettivi del 2004 ha radicalmente mutato l'istituto prevedendo l'obbligatoria adozione della diffida preventiva da parte del personale ispettivo. Gli organi di vigilanza dell devono applicare l'istituto della diffida CP_4 anche per la fattispecie in esame, ma in tal senso la società opponente non è mai stata destinataria di una preventiva. Si è vista invece applicare l'addebito contributivo a immediata e contestuale revoca dei benefici contributivi, con relative sanzioni. Il potere di diffida è un provvedimento che va obbligatoriamente adottato dal personale ispettivo e rappresenta una condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio: se essa non viene adottata il procedimento risulta viziato e i relativi provvedimenti sanzionatori divengono nulli. Con esso si ripristina la legalità violata mediante l'adozione, da parte del trasgressore, della condotta prevista dalla legge”;
“NULLITA' ED ILLEGIMITA' DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO GIA' COMPIUTO - ERRONEO OPERATO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEL VERBALIZZANTE”. Dice appellante: “Le novità già introdotte dalla Legge n.183/10, oltre a prevederne l'obbligo di utilizzo, si spingono, anche in questo caso, a prevedere anche il contenuto che il verbale deve necessariamente riportare. Difatti il nuovo 4° comma dell9art.13 del D.Lgs. n.124/04 prevede che il verbale unico debba dettagliatamente indicare, tra l'altro: gli esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
si tratta, in sintesi, della ricostruzione dell9iter operativo, logico e giuridico che il personale ispettivo ha svolto nel corso dell9accertamento cui il verbale si riferisce;
tramite la lettura di questa ricostruzione il trasgressore deve essere messo in condizione di comprendere in maniera chiara e precisa quali sono le condotte illecite da lui commesse e quali sono le fonti, raccolte nel corso dell9accertamento, che le provano. Conseguentemente, ad esempio, occorrerà indicare: il numero e, ove possibile sempre e comunque nel rigoroso ed assoluto rispetto del diritto alla riservatezza, i contenuti delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori e dai terzi;
la documentazione (fiscale, lavoristica, i brogliacci, le rilevazioni anche informali e/o fotografiche, ecc.) nella quale trovano riscontro le condotte illecite del trasgressore. Fanno eccezione le fonti di prova che riguardano le violazioni di natura penale per le quali, trattandosi di atti connessi all'istruttoria penale, si applica l'art.329 c.p.p. secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono divulgare - fino al termine delle indagini preliminari - il contenuto degli atti compresi nel fascicolo del Pubblico Ministero”; 3. “II.-OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELL'ULTERIORE MOTIVO DI OPPOSIZIONE: DETRAZIONE DI PARTE DEGLI EVENTUALI ADDEBITI DI CUI ALL'ACCERTAMENTO, IN OGNI CASO NON DI PERTINENZA DELLA SOCIETA' OPPONENTE- QUOTE PARTE DA PORRE A CARICO DEI PRESUNTI AGENTI”. Afferma l'appellante: “In tal senso, il Tribunale ha del tutto omesso di disporre la pure richiesta di chiamata in causa dei sigg.ri , da Bisceglie e Controparte_2 CP_3
, da Gallipoli, affinchè rispondano direttamente di eventuali importi posti a
[...] carico della società opponente;
o affinchè siano tenuti a manlevare/rimborsare gli importi dalla stessa eventualmente dichiarati dovuti in pagamento. Richiesta che anche in questa sede si reitera e nella quale si insiste, con riserva altresì, in ogni caso, di occorrenda rivalsa in altra sede. Ciò ha determinato altresì una ERRATA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO OGGETTO PER RICORSO A DECRETO INGIUNTIVO”; 4. “III.- OMESSA AMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI IN RICORSO DA PARTE DEL TRIBUNALE”. Dice appellante: “Il Tribunale, al fine della sua decisione, ha considerato sufficiente ed esaustiva solo ed esclusivamente la prova offerta dall9a CP_1 opposta, omettendo totalmente di considerare quando addotto, allegato e documentato e chiesto anche di provare dall'opponente … -. Il Tribunale non ha altresì valutato neppure di disporre la richiesta CTU al fine di eventualmente verificare la effettiva consistenza delle ragioni creditorie mosse dalla opposta, come pure al fine esattamente determinare e quantificare gli importi da eventualmente porre a carico dei due procacciatori/agenti: richiesta che pure in questa sede si reitera”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione. Né è dato rinvenire elementi per valutare in termini di manifesta infondatezza del proposto gravame. Nel merito, comunque, l'appello è infondato. E' noto, peraltro, che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_4 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014. Del pari, è altrettanto noto che “Nel giudizio promosso dal contribuente per CP_ l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo”. Tuttavia, la CP_5 stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012. Certamente, “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024. S'impone, da subito, di richiamare la S.C., che, occupandosi della differenza tra agente e procacciatore d'affari ha sempre distinto detti concetti, affermando che
“caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass 13629/2005). Del pari, la medesima Corte di legittimità ha rilevato che “Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto”, v. Cass. n. 6482/2004, (in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra la società avente quale attività il servizio CP_6 di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, e i soggetti da essa incaricati della vendita del servizio stesso, attribuendo rilievo a circostanze, quali la predisposizione delle tariffe e la individuazione dei requisiti previsti agli utenti del servizio da parte della società, di per sé non indispensabili per la configurazione di un rapporto di agenzia, ed escludendo invece, senza logica e congrua motivazione, un collegamento diretto tra la conclusione dei contratti e il complesso dell'opera svolta dagli incaricati, omettendo altresì di considerare se questi avessero o meno svolto un'azione efficiente nella promozione e incremento degli affari della società). Più di recente, poi, la stessa Corte di cassazione (Cass. n. 12776/2012) ha evidenziato che ha premesso che i “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto) (cfr. Cass. 24.6.2005 n. 13629). La configurabilità del contratto di agenzia non trova, tuttavia, ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano (cfr. Cass.
4.11.1994 n. 9063 e, con riguardo al carattere di elemento naturale e non essenziale del diritto di esclusiva nel contratto di agenzia, Cass.
5.8.2011 n. 17063). Ha precisato, inoltre, il Supremo Collegio che “l'esiguità dei compensi percepiti dai soggetti ai quali si riferiscono i verbali di accertamento non è affatto incompatibile con il rapporto di agenzia. Ed intatti, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, con orientamento giurisprudenziale consolidato, nel rapporto di agenzia le parti "possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso)" (Cass. 9 ottobre 1991, n. 1588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346 del 1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34 del 1980”). Ha proseguito la Corte nel rilevare, tra l'altro, che “il basso costo dei prodotti commercializzati aveva una incidenza sull'ammontare dei compensi, ritenuti immotivatamente esigui, caratterizzati da un sistema di acconti mensili dello stesso importo, con successivi conguagli a fine anno, incompatibile anzi, in via astratta, con l'occasionalità ed episodicità delle prestazioni … Al riguardo, sia pure ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, è stato affermato che non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, che, se pure sotto questo profilo va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista e che, pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr. Cass 2.4.2002 n. 4682) …”. Inoltre, la Corte di legittimità ha osservato che “nella sua determinazione il Giudice a quo avrebbe dovuto tener conto, ai fini di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità", e considerare se” coloro che erano considerati procacciatori di affari “fossero preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l'attività del preponente, circostanze” che “unitamente” a quella “dell'erogazione di acconti fissi mensili con conguagli a fine anno ed alla considerazione che l'incarico era riferito a tutti i possibili affari perseguiti dalla” preponente “e non già ad un singolo e determinato affare” sono “incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che
- secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569 e Cass. 9686/2009)”. Vero è che la giurisprudenza di legittimità rileva che “le controversie relative al cosiddetto. "procacciamento d'affari" - contratto atipico che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente - sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenze che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una "necessita" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie” (cfr. Cass. n. 7799/1998). E' altrettanto vero, però, che la detta pronuncia, peraltro più datata nel tempo delle altre più recenti sopra richiamate, tutte concordi nel ritenere sia la stabilità che la continuità come caratteristiche proprie del contratto di agenzia, si riferisce, piuttosto a profili processuali circa l'applicabilità o meno del rito lavoro alle controversie relative ai rapporti di procacciamento d'affari. Invero, Cass. sez. L, Sentenza n. 18303 del 30/08/2007 ha precisato che “Pur essendo irrilevante il "nomen iuris" assegnato dalle parti ad un contratto, nondimeno ai fini della ricostruzione dell'intento degli stipulanti, secondo le norme degli art. 1362 cod. civ. e seguenti, anche la qualificazione è parte delle parole usate e contribuisce ad offrire elementi per ricostruire la comune intenzione dei contraenti;
in particolare, dovendosi procedere a verificare la corrispondenza del "nomen" con il contenuto negoziale, va ritenuta compatibile con la nozione legale di agenzia sia la previsione dello svolgimento dell'attività di promozione svolta dall'agente avvalendosi, a sua volta, di altri agenti coordinati e controllati, sia la carenza di una formale ed espressa indicazione della zona di espletamento dell'incarico, allorché tale indicazione sia per altro verso evincibile dal riferimento all'ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell'instaurazione del rapporto”. Vi sono poi fatture del nell'arco di non meno di un quinquennio – dal CP_2 2017 a fine 2021 (con cadenza quasi mensile)e della di almeno un triennio – dal 2017 CP_3 a fine 2019 , l'entità delle stesse (né, peraltro, l'esiguità degli importi comporta necessariamente l'inesistenza del vincolo agenziale), la continuità del rapporto con la società appellata, l'assenza di prova di diverse formalizzati rapporti con la medesima da parte di altri enti o società evidenziano la sussistenza di quel rapporto di agenzia sostenuto dall'appellante , così come appare irrilevante, proprio per quanto detto dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità e anche in considerazione del fatto che alle parti è precluso ogni diversa valutazione dinanzi ad un obbligo contributivo, la necessità della forma scritta, al più richiesta a solo titolo di prova, di certo non impedita dalla detta assenza. Sulla zona, poi, è sufficiente richiamare Cass. Sez. L, Sentenza n. 20322 del 04/09/2013, che ha precisato che “La configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano”.
Giova, da ultimo, osservare che non risulta espressamente censurato quanto appresso indicato nella sentenza impugnata secondo cui “Per quanto riguarda, invece, la contestazione in ordine ai “brevi periodi mensili” di collaborazione con la società, […] nonché alla presunta “discontinuità” (rispetto al ), si rileva che il sig. e CP_2 CP_2 la sig.ra come si legge anche in ricorso, svolgevano la propria attività relativamente CP_3 alla commercializzazione delle patate novelle, che ovviamente sono presenti unicamente in quel periodo dell'anno. Ciò a dimostrazione del fatto che in altri periodi dell'anno tale attività non poteva essere svolta poiché il prodotto trattato non è presente in natura. La presunta interruzione/sospensione del rapporto del per gli anni 2020/21 non CP_2 esclude affatto l'esistenza del rapporto di agenzia rispetto ad un arco di tempo quinquennale.”
Risulta accertato, inoltre, già nelle impugnata sentenza, senza che ciò, anche in tal caso, sia stato espressamente censurato da parte appellante che “il sig. CP_2
, titolare della ditta individuale Omnia International di AL OM, dal
[...] 2018 al 2023, ha rilasciato n. 20 fatture alla società, consegnate dalla società stessa all'ispettore durante l'accertamento effettuato (doc. 08 del fascicolo di primo grado); - l'ispettore, sulla base dell'analisi delle fatture, ha calcolato che, nel quinquennio di accertamento, l'importo globale dei compensi provvigionali del sig. Controparte_2 è stato pari ad € 15.511,91 (cfr. distinte annesse al verbale, doc. 02 del fascicolo di primo grado); - la sig.ra , titolare della ditta individuale Polodor di IN AR Controparte_3 Rosaria, dal 2018 al 2023 ha rilasciato n. 37 fatture alla società, consegnate dalla società stessa all'ispettore durante l'accertamento effettuato (doc. 09 del fascicolo di primo grado); - l'ispettore, sulla base dell'analisi delle fatture, ha calcolato che, nel quinquennio di accertamento, l'importo globale dei compensi provvigionali della sig.ra CP_3
è stato pari ad € 41.981,75 (cfr. distinte annesse al verbale, doc. 02)”.
[...]
Inoltre, va osservato che la diffida ex D.Lgs. n. 2004, n. 124 è prevista dall'art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) secondo cui
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5.
((L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3))
Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.
E' pertanto corretto quanto dice parte appellata: “Ne deriva che la constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo può costituire il presupposto dell'esercizio del potere di diffida solamente quando dà luogo ad un illecito amministrativo sanzionato con una sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 … Ne consegue che il personale degli enti previdenziali non è tenuto ad esercitare il potere di diffida attribuitogli, nei casi in cui le sanzioni irrogate siano sanzioni civili e non amministrative. Risulta ictu oculi evidente che la sopra richiamata norma, disciplinante il potere di diffida, non è applicabile alle sanzioni di cui al verbale del 19.07.2023, essendo le stesse sanzioni civili derivanti dall'omissione totale o parziale del versamento di contributi e non più sanzioni amministrative”.
Infine, sulla chiamata in causa di e non può non ribadirsi la CP_7 CP_8 correttezza di quanto dice il Tribunale al riguardo: “se è vero che l'art. 4 del Regolamento delle Attività Istituzionali della prevede che il contributo è a carico Controparte_1 del preponente e dell'agente in misura paritetica, è altrettanto vero che, in relazione alla modalità di versamento dei contributi alla , l'art. 8, comma 4 del Controparte_1
Regolamento stabilisce che: L'obbligo di versamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi”.
Nessuna istruttoria testimoniale e nessuna CTU devono essere espletate per quanto già precisato e risultante dal verbale ispettivo e dalla omessa contestazione dei conteggi da parte dell'appellante, come già risultante dal ricorso di primo grado.
Ne consegue il rigetto dell'appello. In considerazione della soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della società appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 9.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste