CA
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/11/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. GI D'AN Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 734/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da nato a [...], il [...] C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Irene
SO ( - , presso il cui studio, sito a Palermo, C.F._2 Email_1
Via Roma n. 443, è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello
( - alermo.it), elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 CP_1
presso l'Avvocatura Comunale, sita a Palermo, Piazza Marina n. 39 appellato/appellante incidentale
***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
1 accogliere l'appello proposto dal sig. e, rigettare l'appello incidentale Parte_1
del e le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto, e, in riforma parziale della sentenza n. 3473/2020, resa inter partes dal Tribunale di Palermo, dott.ssa Monica Montante, pubblicata in data 30.10.2020, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del per le lesioni riportate dal Controparte_1 sig. in seguito al sinistro del 21.06.2015 e, per l'effetto condannare lo Parte_1
stesso , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
del sig. dell'importo di €14.041,00 a titolo di risarcimento il danno non Parte_1 patrimoniale e ad € 66,90 per quello patrimoniale conseguenti alle lesioni subite dallo stesso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale:
Voglia la Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Rigettare l'appello di parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Accogliere l'appello formulato dal riformando la predetta sentenza del CP_1
Tribunale di Palermo e così,
- Rigettare tutte le domande attrici formulate sia in primo grado che nel presente grado di appello, perché infondate in fatto ed in diritto e ritenere che la responsabilità del sinistro è da imputare esclusivamente alla condotta della stessa attrice.
- In subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione degli artt. 1227 e
2056 c.c. riconoscendo la responsabilità di parte attrice, nella misura maggiore, di quella riconosciuta nella sentenza impugnata, del 50%. Condannare l'odierna controparte in appello al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Ed in ultimo, ma non per ultimo,
- riformare la sentenza nella parte in cui si condanna il al Controparte_1
pagamento nei confronti dell'attrice dei danni subiti, riformando tale capo della decisione, in quanto non provate le domande attoree ed eventualmente, qualora si dovessero ritenere provate e confermate le pretese attoree ritenere l'Ente Locale indenne da ogni esborso a tale titolo, nella misura maggiore del 50%, così come riconosciuto dalla sentenza appellata.
2 - Riformare la sentenza nella parte in cui quantifica i danni subiti dall' attrice.
- Riformare la sentenza nella parte in cui condanna il al pagamento Controparte_1
delle spese di lite nei confronti di parte attrice, riformando tale capo della decisione e ritenendo l'Ente Locale indenne da ogni esborso a tale titolo.
- Condannare la odierna controparte alla restituzione al di tutte le Controparte_1 somme pagate o pagande al predetto soggetto in esecuzione della sentenza di primo grado di Tribunale, oggi impugnata, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorario.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 3473/2020 dei giorni 21-30 ottobre 2020, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha accolto parzialmente la domanda avanzata da
[...]
nei confronti del volta ad ottenere la condanna di Pt_1 Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro occorso all'attore il 21 giugno 2015, intorno alle ore
10.30, a Palermo, allorquando, mentre il si trovava a percorrere, a bordo della Pt_1
propria bicicletta, la pista ciclabile sita in via Margherita di Savoia, giunto all'altezza del civico n. 60, a causa del manto stradale dissestato, era caduto a terra riportando lesioni personali.
2. Il Tribunale adito, a seguito dell'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione di documentazione e assunzione di prova testimoniale, ha ritenuto provato il fatto storico così come allegato nell'atto di citazione e ha condannato il al Controparte_1
pagamento in favore del della complessiva somma di € 7.338,35, oltre interessi Pt_1 legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite, comprese quelle relative alla disposta consulenza tecnica.
A sostegno della decisione ha rilevato che:
- il teste aveva confermato i fatti prospettati dall'attore, avendo Testimone_1
riferito quanto verificatosi in sua presenza, nonché descritto la dinamica dell'evento dannoso, in modo corrispondente a quello narrato in atto di citazione;
- il nominato C.T.U. aveva accertato il nesso eziologica tra l'evento dannoso e le lesioni accertate in seguito al sinistro dai sanitari del P.S. dell'ospedale Villa Sofia di Palermo (“frattura e lussazione del capitello radiale”); queste ultime, in particolare,
3 avevano determinato allo stesso una inabilità temporanea assoluta di 20 giorni;
una inabilità temporanea relativa delle attitudini del soggetto al 75% per 10 giorni, al 50% per altri 20 giorni, al 25% per ulteriori 10 giorni;
infine, un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-fisica totale;
- l'attore aveva ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo stata raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad una strada di proprietà dell'ente comunale convenuto, che si presentava effettivamente in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza;
- il non aveva fornito prova dell'intervento, nel processo Controparte_1
causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
- era, tuttavia configurabile, nella specie, un concorso causale colposo del danneggiato, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c., tenuto conto delle concrete modalità di accadimento dell'incidente, avuto riguardo in particolare al giorno e all'orario di verificazione (il 21 giugno 2015 intorno alle 10:30 del mattino), circostanze che lasciavano presumere la presenza di condizioni di visibilità ottimali, nonché del fatto che il stava procedendo in bicicletta, e Pt_1 quindi ad una velocità certamente non elevata;
- doveva, pertanto, essere individuato un concorso di responsabilità a carico del in ordine alla causazione dell'evento lesivo, quantificabile nella misura del Pt_1
50%.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 16 aprile 2021 al . Controparte_1
4. Il , costituitosi con comparsa depositata in data 29.4.2021, ha Controparte_1
chiesto l'integrale rigetto dell'impugnazione formulata dal e, tramite il predetto Pt_1
atto, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 3473/2020 emessa dal
Tribunale di Palermo.
5. Rimesso all'udienza del giorno 1.10.2025, dopo taluni rinvii per ragioni d'ufficio e alla riassunzione intervenuta a seguito di interruzione dovuta alla collocazione in
4 quiescenza del procuratore del , il procedimento, svoltosi secondo Controparte_1
le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del giorno 8 ottobre 2025, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
***
6. Con un unico motivo di gravame la parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle circostanze del sinistro, censurando la sentenza nella parte in cui in
Tribunale ha riconosciuto la corresponsabilità del nella causazione del sinistro Pt_1 nella percentuale del 50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sulla base delle circostanze di tempo e di luogo che, secondo quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avrebbero consentito all'appellante di avvedersi dell'evidente dissesto, anche in considerazione delle apprezzabili dimensioni della pista ciclabile.
Al contrario, secondo l'appellante, proprio in considerazione delle concrete modalità di verificazione del sinistro, la responsabilità dello stesso sarebbe da addebitare interamente in capo al poiché lo stato dei luoghi, come Controparte_1
rappresentato dalle fotografie versate in atti, dimostra l'impossibilità di evitare la situazione di pericolo determinata dal manto stradale dissestato, poiché caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non riconoscibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo, non facilmente evitabile con l'adozione della normale accortezza.
Il ha, altresì, evidenziato un'ulteriore circostanza non presa in considerazione Pt_1 dal Tribunale e costituita dalla peculiarità del giorno in cui si eraverificato il sinistro
(21.06.2015), poiché in quella data il viale Margherita di Savoia era interessato da un grande afflusso di veicoli a causa di un evento sportivo che si svolgeva nella zona di
LO (“Windsurf World Festival on the beach” dal 20 al 27 giugno 2015), laddove appunto la grande affluenza di veicoli, che aveva raggiunto l'acme proprio domenica 21 giugno 2015, aveva reso il manto stradale non ben visibile, sicchè la disconnessione del manto stradale non sarebbe stata affatto facilmente evitabile e superabile con l'ordinaria attenzione esigibile da qualsiasi utente.
5 7. Il , costituitosi e chiesto il rigetto delle domande avverse, ha Controparte_1
proposto appello incidentale e, con un unico motivo di gravame, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto, seppur parzialmente, le richieste risarcitorie avanzate dal Pt_1
In particolare, l'ente comunale ha lamentato la mancata dimostrazione da parte del del nesso di causalità tra il danno subito e l'esistenza di un'anomalia sul tratto di Pt_1
strada interessato, oltreché dell'an e del quantum.
Invero, secondo il in disparte qualsivoglia accertamento di Controparte_1 responsabilità in capo all'ente, la condotta incauta posta in essere dal danneggiato era stata, in ogni caso, di per sé sola idonea a interrompere il nesso eziologico tra res e l'evento dannoso, con conseguente esenzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Secondo tale prospettazione, la condotta del sarebbe stata caratterizzata da Pt_1 disattenzione e dall'assoluta mancanza di prudenza nel procedere a bordo della propria bicicletta su un tratto di strada (rectius pista ciclabile) visibilmente dissestato, libero da impedimenti visivi, in una mattina di un giorno d'estate caratterizzato da ottima visibilità.
***
8. L'appello principale e l'appello incidentale, entrambi infondati, non meritano accoglimento per le ragioni meglio di seguito spiegate. Per esigenze di unitarietà logica i gravami interposti, le cui questioni risultano strettamente connesse, saranno trattati congiuntamente.
Orbene, al fine di vagliare l'attendibilità della ricostruzione prospettata dal Pt_1 con particolare riguardo al verificarsi dell'evento dannoso occorso in data 21.6.2015 e al nesso di causalità fra la presenza di buche e avvallamenti sulla pista ciclabile e la caduta subita dallo stesso, occorre partire dagli elementi probatori raccolti nel corso del primo grado di giudizio.
A tal riguardo, entrambi gli appellanti hanno criticato gli esiti cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto sussistere la responsabilità del CP_1
nella causazione del sinistro, nonché la corresponsabilità del nella stessa
[...] Pt_1
nella percentuale del 50%.
6 Ebbene, come già puntualmente evidenziato dal Tribunale, il teste , Testimone_1
che si trovava a percorrere la medesima via a bordo del proprio taxi, e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, ha descritto la dinamica del fatto asserendo di aver visto il dapprima, percorrere la pista ciclabile posta alla destra della Pt_1
propria corsia e poi, improvvisamente, “balzare dalla bicicletta e rovinare per terra” alla propria destra;
il teste ha, altresì, riferito che, fermatosi per prestare soccorso al danneggiato, quest'ultimo, che era dolorante ad un braccio, era stato portato via dall'ambulanza del 118.
Il teste ha, infine, dichiarato di riconoscere, nelle foto esibitegli, il punto esatto in cui il danneggiato era caduto (cfr. verbale del 9.5.2019).
Al coerente racconto del teste si aggiungono ulteriori elementi corroboranti la ricostruzione dei fatti accolta dal primo Giudice, che si rinvengono nella documentazione fotografica in atti, da cui si evince, senza alcun dubbio, la ricorrenza di un manto stradale ampiamente dissestato, caratterizzato, in particolar modo, nella porzione adibita a pista ciclabile, dalla presenza di buche, avvallamenti e sconnessioni dell'asfalto, idonei a provocare, secondo il criterio probabilistico che deve connotare l'accertamento causale in sede civile, la caduta de qua.
9. A parere di questa Corte deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata, così come correttamente ritenuto dal Tribunale, la dinamica del sinistro, così come offerta dal il quale ha effettivamente subito un danno a causa della caduta dalla propria Pt_1
bicicletta determinata dal manto stradale dissestato che interessava la pista ciclabile sita sulla via Margherita di Savoia. Tanto discende da quanto emerso dagli atti di causa, dalla prova testimoniale assunta, dalle foto allegate e, in ultimo, dalla relazione del
C.T.U. redatta nel primo giudizio, il quale ha ritenuto sussistere il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni accertate, nonché compatibile “in ordine sia alla dinamica prospettata che all'idoneità e compatibilità della vis lesiva” (cfr. relazione CTU all).
10. Ciò posto, è utile rammentare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o 7 adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr.
Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n. 2483/2018).
Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento ormai consolidato dei Giudici di Legittimità - al quale questa Corte, che la condivide, si è costantemente informata - secondo cui “sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n.
21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno” (Cass. civ. n. 29821/2024).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che,
8 quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
12. Tanto premesso, in applicazioni dei principi giurisprudenziali sopra esposti, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta compiutamente provato il nesso causale fra le condizioni della res in sé e l'evento, considerato che il fatto è avvenuto in circostanze di luogo caratterizzate da un evidente dissesto del manto stradale, il quale rendeva obiettivamente pericolosa la percorrenza per i ciclisti, e che il teste escusso ha confermato la dinamica dell'evento così come rappresentata in atto citazione.
Invero, le fotografie prodotte dall'appellante hanno evidenziato le effettive condizioni della pista ciclabile sita in via Margherita di Savoia, caratterizzata dalla presenza di buche, sconnessioni e avvallamenti particolarmente insidiosi, difficilmente evitabili e costituenti serio pericolo per il ciclista.
A tal riguardo, occorre aggiungere, il non ha affatto dato prova Controparte_1
del fortuito, ovverosia che il dissesto si fosse formato da un tempo talmente breve da impedire un tempestivo ed efficace intervento di ripristino o di adeguata segnalazione del pericolo, né del resto risulta che le buche e le sconnessioni fossero al di fuori dell'ordinaria traiettoria che i ciclisti sono costretti a percorrere nella già ristretta pista ciclabile, o che il abbia tenuto una condotta abnorme e imprevedibile. Pt_1
13. Tanto premesso, in merito ai profili di corresponsabilità ravvisati dal Tribunale, occorre ricordare che quest'ultimo ha ritenuto che la condotta dell'appellante abbia concorso a cagionare l'evento di danno ex art. 1227 c.c., stante un profilo di negligenza ravvisabile nel non aver usato l'ordinaria diligenza, in forza di un principio di autoresponsabilità imposto a ciascun utente della strada, avendo valorizzato,
l'oggettiva condizione di dissesto del manto stradale (estesa e particolarmente evidente), l'orario in cui è avvenuto il sinistro (intorno alle ore 10.30 del mese di giugno), l'assenza di materiali che potessero occultare il dissesto e, in assenza di prove a
9 supporto, l'assenza di un traffico tale da intasare la carreggiata, trattandosi, peraltro, nella fattispecie di sinistro avvenuto all'interno di una pista ciclabile.
14. In tema di corresponsabilità del danneggiato per il danno occorso durante la circolazione stradale, l'art. 1227 cod. civ. prevede che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite” (cfr., Cass. n. 23804/2024; Cass. n.
5594/2025).
L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice lo svolgimento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intendere – secondo la giurisprudenza consolidata – un
“comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza”.
Nella specie, il giudice di prime cure ha correttamente motivato il percorso logico- giuridico seguito che va, pertanto, confermato.
In particolare, l'istruttoria svolta rende evidente il fatto che se il avesse Pt_1
adottato una condotta di guida più cauta, come già opportunamente rilevato dal primo giudice, avrebbe potuto evitare l'evento per mezzo dell'adozione di tempestive manovre di emergenza idonee a tal fine, poste le condizioni di ottima visibilità della strada legate all'ora e alla condizione climatica, nonché alle condizioni di evidente dissesto della pista ciclabile, le quali non integravano affatto l'ipotesi di un pericolo non riconoscibile e non prevedibile e, quindi, non evitabile con l'adozione della normale accortezza.
10 A nulla rileva, in senso contrario, l'asserita presenza di particolare traffico veicolare, legata ad una manifestazione sportiva che si sarebbe svolta in quei giorni, essendo tale circostanza sprovvista di supporto probatorio e non potendosi ritenere dimostrative a tale fine le affermazioni rese del teste (“io infatti mi trovavo a pochissima distanza Tes_1
dall'attore” (cfr. verbale del 9.5.2019).
Nel caso in esame, pertanto, il primo Giudice ha compiutamente ponderato, ponendoli a confronto, gli elementi emersi e in particolare, per un verso, la piena visibilità connessa alle ottimali condizioni metereologiche nella stagione estiva e, per altro verso, le apprezzabili dimensioni del tratto stradale dissestato, non ricoperto da alcun materiale.
15. Sulla scorta dei medesimi elementi di giudizio disponibili deve poi ritenersi che quanto argomentato dal a sostegno dell'impugnazione incidentale, Controparte_1
con particolare riferimento al fatto che una maggiore prudenza e cautela del Pt_1 avrebbe evitato l'incidente occorso, anche in considerazione delle condizioni di buona visibilità, rilevi esclusivamente ai fini del concorso di colpa del danneggiato e non sia sufficiente, invece, ad elidere la responsabilità del in virtù dei sopra espressi CP_1 principi giurisprudenziali.
Gli assunti esposti dall'appellante incidentale in merito alla condotta incauta del non risultano, però, condivisibili, in quanto, se è pur vero che le condizioni di Pt_1 visibilità si presentavano buone, in virtù dell'orario e del periodo dell'anno, rimane da tenere in considerazione che la bicicletta, veicolo sul quale viaggiava il si Pt_1 presenta come mezzo di trasporto intrinsecamente instabile, difficile da governare e condurre, anche adottando un particolare grado di cautela, non potendosi escludere che, un ciclista mediamente prudente, costretto a percorrere una pista ciclabile interamente interessata da buche ed avvallamenti, non potesse restare vittima di una caduta.
Le precedenti considerazioni consentono, quindi, di superare tutti i rilievi mossi dalle parti relativamente all'an del verificarsi dell'evento e alla connessa responsabilità delle parti, che deve essere confermata nella misura del 50% con le conseguenze che ne rilevano in punto di quantificazione del danno e del relativo risarcimento.
In conclusione, la sentenza impugnata resiste a tutte le censure proposte da parte appellante e va pertanto confermata. 11 16. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
Alla declaratoria di rigetto delle impugnazioni proposte consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per gli appellanti, principale e incidentale, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza n. 3473/2020 dei giorni 21-30 ottobre 2020 del Tribunale di Palermo, appellata in via principale da
[...] nei confronti del con atto di citazione notificato il 16 Pt_1 Controparte_1
aprile 2021 e in via incidentale dal con comparsa depositata il 29 Controparte_1 aprile 2021; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni proposte, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 novembre 2025
Il Presidente est.
GI D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
12