TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10857/2024 R.G.L. promossa
D A
- C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in CINISI (PA) via Taormina n. 18, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente
[...] CP_1 domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 25 luglio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la carenza di legittmazione passiva della CP_2
1 ❖ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-
Ingiunzione n. OI-000008760 (Protocollo n. .5500.14/06/2024.0520841). CP_1
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' - unnitamnete alla CP_1
- proponendo opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI- CP_2
000008760 (Protocollo n. .5500.14/06/2024.0520841) notificata il 24/06/2024 CP_1 con la quale l'ente previdenziale gli intimava il pagamento (entro 30 giorni), quale responsabile in solido della , del complessivo Controparte_3 importo di euro 17.321,05 (di cui € 17.312,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento al
2019 ed € 9,05 a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, tra l'altro, l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, nella fase di merito, l' , anche quale mandatario CP_1
della - si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_2
- il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione non sussistendo alcun litisconorsio necessario con quest'ultima;
- la carenza di interesse ad agire (o in subordine la cessazione della materia del contedere) stante l'intervenuto annullamento in via di autotutela della sanzione oggetto di causa di cui all'ordinanza opposta, come già statuito dal Tribunale di
Palermo, sez lavoro (dr. Lentini) con la sentenza emessa il 19.9.2024 nel procedimento introddotto dalla società Controparte_3
(obbligata principale) - di cui era il legale rappresentante - Parte_1 avverso la medesima sanzione per lo stesso periodo.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 25 luglio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc,
2 rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Anzittutto va dichiarata la carenza di legittimazione della società di cartolarizzazione.
Inoltre, sulla base di quanto allegato dalle parti (il provvedimento in autotutela riguardante tanto l'ordinanza ingiunzione notificata alla società CP_3
quanto quella notifcata al Plano quale obbligato solidale è
[...] intervenuto anche dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della peculiarità della situazione (si tratta di un'unica sanzione e di un'unica vicenda sostanziale pur con due ricorsi distinti) si ritiene ricorrano i gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 25 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
3