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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25224 R.G. 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. RANALLI
GIOVANNI con elezione di domicilio in Roma via Panama 86
Contro
rappresentata e difesa dagli avv. Ti Controparte_1
ENZO MORRICO e GIOSAFAT RIGANO' con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. Rg 25224/2023, Parte_1 conveniva in chiedendo al giudice adito di giudizio Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
- nel merito, in via principale, per le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'inclusione nella base di calcolo del TFR di tutte le voci ricorrenti nei cedolini paga ritenute imponibili ai fini dell'accantonamento del T.F.R., quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzione base CCNL, tredicesima mensilità, premio annuo, festività domenicali, lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro straordinario feriale e festivo, lavoro straordinario diurno e notturno, maggiorazioni straordinario, richiamo in servizio, indennità maneggio denaro, ore guida ed altre voci ricorrenti corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale svolte dal medesimo e come risultanti nelle buste paga allegate, e per l'effetto condannare parte resistente ad includere nella base di calcolo del T.F.R. le somme percepite dal ricorrente con riferimento alle voci suddette dalla mensilità di gennaio 2000 sino alla mensilità di ottobre 2019; - sempre nel merito, in via principale, per le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare, che il T.F.R. conteggiato dalla resistente per il ricorrente è errato per difetto essendo dovuta al medesimo, in aggiunta a quanto sino ad ora riconosciuto dalla società resistente a tale titolo, l'ulteriore somma di Euro 18.538,33 lordi conteggiata sino ad aprile 2023 (come risultante dalla differenza tra l'accantonamento annuo riconteggiato includendo le voci suddette e
l'accantonamento del T.F.R. risultante dai cedolini paga), ovvero, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto: condannare parte convenuta a corrispondere a titolo di TFR a favore del ricorrente l'ulteriore somma di Euro 18.538,33 lordi conteggiata sino ad aprile 2023 (come risultante dalla differenza tra l'accantonamento annuo riconteggiato includendo le voci suddette e l'accantonamento del T.F.R. risultante dai cedolini paga), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente della convenuta;
che alla cessazione del rapporto, all' esito della effettuazione di una perizia in cui erano stati presi in esame i cedolini di pagamento, era stato riscontrato un errore nell' importo corrisposto dalla convenuta a tiolo di TFR che, in particolare, i tecnici avevano verificato che il conteggio era stato effettuato senza tener conto di alcune voci quali, a titolo di esempio: retribuzione base CCNL, 13ma, premio annuo, festività domenicali, lavoro notturno e festivo, straordinario feriale e festivo, straordinario diurno e notturno, maggiorazioni straordinario, richiamo in servizio, indennità maneggio denaro, ore guida ed altre voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale;
che nel corso del rapporto il ricorrente non aveva ricevuto acconti sul tfr.
Tanto premesso in fatto, invocava l'applicazione dell' art. 40 ccnl di settore nonché l'art. 2120 c.c.; richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte sulla questione delle voci da computare ai fini del calcolo del TFR.
In ordine al quantum, si riportava alla perizia predisposta dai tecnici sulla base dei cedolini .
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso eccependo la carenza di prova in merito ai fatti costitutivi della domanda. Richiamava le norma contrattuali quali l' art. 43, punto 32 , CCNL, in cui '
le parti sociali avevano escluso dal computo del TFR le voci per cui è causa.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma su identica questione e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese. Il giudice, alla odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte come riportate nella
,
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2385 del 12.8.2024, relativa a fattispecie assolutamente identica e qui richiamata ai sensi dell'art. 118 Disp. Att
c.p.c..
l'art. 2120 cc, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina del t.f.r. e prevede al comma 1 che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al comma 2 specifica che “... salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 cc per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quello di
“continuità” di cui al previgente testo normativo. Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del t.f.r. attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n. 24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n. 6923/1996). La Suprema Corte ha pure chiarito che, se è vero che il criterio per individuare i compensi inseribili nella base di calcolo del t.f.r. è quello della onnicomprensività della retribuzione, è pur vero che eccezioni a tale criterio possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n. 26609/2019). Tale deroga, peraltro, può essere esercitata limitando la base di calcolo del t.f.r. anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n. 365/2010). Resta fermo che, al tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
Esaminando, allora, la questione controversa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva la Corte che il CCNL 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di CP_1 e trafori, prodotto dagli originari ricorrenti a fondamento delle loro ragioni, disciplina il trattamento di fine rapporto all'art. 40, stabilendo che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.".
Si deve quindi acclarare se nel caso di specie operi o meno la nozione di retribuzione onnicomprensiva di cui all'art. 2120 cpc.
Ebbene, l'art. 22, rubricato “Elementi della retribuzione”, dispone: "1.Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità); b) indennità di contingenza;
c) elemento differenziato dalla retribuzione.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43); b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”. È d'immediata evidenza che la nozione contrattuale di retribuzione c.d. "parametro” è stata circoscritta a un nucleo ristretto e tipico di emolumenti corrispettivi della normale prestazione di lavoro, tanto da considerare ulteriori, rispetto a tale nucleo, altri emolumenti pur sicuramente volti a compensare la detta prestazione in modo normale e con vincolo di sinallagmaticità.
Con riguardo ai predetti elementi aggiuntivi, osserva poi la Corte che l'art. 27, che disciplina la tredicesima mensilità, e l'art. 28, che disciplina il premio annuo, stabiliscono apertamente che detti compensi vadano computati nel t.f.r.. Al contrario,
l'art. 45, che disciplina il premio esazione pedaggi, non prevede che tale compenso sia computato nel t.f.r.. Analogamente, l'art. 19, che reca la "Classificazione del personale" elencando tutte le qualifiche professionali, il contenuto mansionariale e la relativa scala gerarchica, prevede che "A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo", attribuendo al personale così inquadrato un compenso inerente al valore professionale delle mansioni espletate, senza dubbio retributivo e non occasionale e, ciò nonostante, prevedendone l'incidenza sul t.f.r.. Di poi, l'art. 43 disciplina la categoria di indennità corrisposte ai lavoratori per le particolari modalità di adempimento della prestazione di lavoro, disponendo al punto 32 che “Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto". È evidente che le parti sociali, appunto perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel t.f.r., hanno nel contempo escluso le altre a contrario, dunque senza ritenere che la comune matrice degli emolumenti, espressa dalla rubrica dell'art. 43 (“Indennità”), assurga a unificante criterio discretivo al fine.
Di poi, l'articolo 11 del CCNL, che disciplina il lavoro straordinario, stabilisce: “1) si considera "lavoro straordinario ai soli fini contrattuali-quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo nove del presente contratto"; 2) si considera “lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero"; 3) si considera “lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanali di legge nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi". I punti 7 - 9 prevedono: "7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate: a) diurno feriale 30%; b) notturno feriale 50%; c) diurno festivo 65%; d) notturno festivo 85%. 8.
Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto
1 dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate: 21 a) diurno 50%; b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22." Le parti collettive hanno nondimeno previsto al punto 10 che “Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati a decorrere dal 1 marzo 2000 il lavoro notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della 13ª mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo
22. Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto. In relazione a quanto precede e con riferimento all'intervenuta definizione, con l'accordo di rinnovo contrattuale del 16 febbraio
2000, del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente punto definiscono trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro".
Dunque, anche in tal caso i contraenti collettivi hanno estrapolato, dalla congerie degli emolumenti erogabili a titolo di compenso per il lavoro prestato oltre il monte ore di lavoro ordinario dovuto, i soli che hanno ritenuto aver incidenza sul t.f.r., lasciando in tal modo gli altri al di fuori del perimetro di rilevanza al fine.
D'altro canto, la scelta non si appalesa illogica, in quanto l'art. 11, punto 18 del CCNL prevede che le eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti previsti danno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi, riposi che confluiscono nella
“banca ore" di cui all'art. 12, fattispecie questa che rileva secondo una disciplina ad hoc, che ha come dichiarato obiettivo quello per cui i permessi ivi confluiti a vario titolo trovano come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento. Previsioni di tenore equivalente sono contenute nell'art. 9, che disciplina l'orario di lavoro, stabilendone la durata ordinaria e regolando specificamente la prestazione del personale turnista. Al punto 11, l'art. 9 stabilisce: “Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle 17 giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche. Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91. Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3 dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo. L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo." Al punto 5, poi, l'art. 9 stabilisce “In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati 1 Pt_2 potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell'anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l'anno. Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12".
Dunque, anche in tal caso le parti sociali hanno previsto in modo dichiarato quale sia, tra le varie ipotesi di peculiare modalità oraria della prestazione del lavoro, l'unica il cui compenso incide sul t.f.r..
Portando a sintesi le osservazioni svolte, elaborate anche dall'appellante principale, si ricava allora che il CCNL non ripete ex art. 2120 cc la nozione di retribuzione onnicomprensiva, perché per la determinazione degli istituti retributivi differiti i contraenti collettivi hanno individuato la nozione di retribuzione "ristretta” recata dal comma 1 dell'art. 22 e hanno poi ritenuto di selezionare gli emolumenti da inserire nella base di computo del t.f.r. o individuandoli nominativamente, oppure escludendoli per implicito nel momento in cui, a fronte di una categoria di compensi omogenei, hanno esplicitato al suo interno i soli rilevanti. E che questa sia stata la loro comune volontà si trae ancor più considerando che i contraenti collettivi, pur a fronte di elementi retributivi sicuramente affini in quanto qualificati nello stesso art. 22 come a essa “aggiuntivi”, hanno ritenuto di stabilire al riguardo variegate regole, addirittura prevedendo in modo aperto che sul t.f.r. incida la tredicesima mensilità, nonostante si tratti, senza dubbio, di un compenso corrispettivo della prestazione di lavoro sulla cui natura retributiva e non occasionale non possono di certo nutrirsi dubbi.
Anche i CCNL di categoria del periodo 1990 2019, prodotti dalla società appellata nel fascicolo primo grado, sono di tenore sovrapponibile a quello esaminato, sì che le osservazioni svolte valgono anche in relazione ad essi.
Tanto accertato, incombeva ai ricorrenti..... l'onere di indicare le norme della contrattazione collettiva che dispongono l'incidenza delle voci indicate nel ricorso di primo grado nel calcolo del TRF, ma tale onere non è stato soddisfatto. Invero, i ricorrenti si erano risolti a sostenere che, nel caso di specie, la nozione di retribuzione rilevante ex art. 2120 cc sarebbe quella legale di “retribuzione onnicomprensiva" e che, comunque, l'incidenza sul t.f.r. delle voci oggetto di causa non era stata esplicitamente esclusa dal contratto collettivo, come affermato anche nella sentenza impugnata. Diversamente, però, da quanto ritenuto dal primo giudice i contraenti collettivi hanno esercitato la prerogativa attribuita loro dalla legge sancendo, quale criterio selettivo degli emolumenti diversi dalla retribuzione di cui all'art. 22,co. 1 e comunque utili per il calcolo del t.f.r., il criterio della previsione espressa, criterio che, laddove sia applicato a categorie di emolumenti omogenei, opera "per sottrazione".
In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio, non sono indicate le disposizioni del CCNL in forza delle quali poter dire, osservando il necessario rigore interpretativo, che il meccanismo selettivo de quo sarebbe unicamente quello della "espressa esclusione” di voci retributive dalla base di calcolo del t.f.r., oppure, specularmente, che il meccanismo selettivo sarebbe quello della "estensione”, tale da far applicare il regime inclusivo previsto in modo dichiarato per determinati trattamenti retributivi ad altri emolumenti corrisposti con finalità analoghe o, comunque, similari.
Resta quindi assorbita la questione inerente la correttezza o meno del riparto a carico dei lavoratori dell'onere di dimostrare la “non occasionalità” dei compensi che essi vorrebbero veder inseriti nella base di calcolo del t.f.r., trattandosi di questione che, nel contesto argomentativo descritto, è del tutto ultronea. Ad ogni buon conto, con specifico riguardo al compenso per straordinario, vi è dire che, proprio alla luce degli artt. 22 e 11 del CCNL, la computabilità di tale emolumento nel t.f.r. avrebbe piuttosto richiesto la prova che la prestazione di lavoro oltre il monte ore ordinario era avvenuta in modo “non eventuale”, tanto da costituire una costante nell'esecuzione del rapporto di lavoro e da essere così sottratta al regime complessivamente pattuito dalle parti sociali per l'istituto, dacché il CCNL contempla lo straordinario “eventuale" quale elemento aggiuntivo della retribuzione e l'art. 11 ne ammette l'incidenza sul t.f.r. soltanto per il personale turnista (v. in tal senso, proprio Cass. 6985/2008, citata). L'onere di provare questo fatto, che fonda un'eccezione rispetto alla regola stabilita in materia di t.f.r. dal CCNL, per come autorizzato dalla legge, incombeva senza dubbio ai lavoratori, i quali tuttavia non l'hanno assolto, ritenendo che l'onere fosse a carico del datore di lavoro, ma sull'abbrivio di una premessa argomentativa, per quanto esposto, fallace (la premessa, infatti, è che, essendosi al cospetto della retribuzione onnicomprensiva, sarebbe piuttosto toccato al datore di lavoro provare l'occasionalità dello straordinario e, quindi, del relativo compenso).
Come sostenuto dall'appellante principale non sono, comunque, idonee allo scopo le buste paga, prodotte da ciascun lavoratore in numero esiguo e a campione rispetto all'ampio periodo dedotto in giudizio, mentre neppure dal ricorso ex art. 414 cpc emerge la puntuale allegazione del dato di fatto d'interesse (ossia, per ciascun lavoratore, il monte ore di lavoro straordinario prestato nel periodo di riferimento, con evidenza mese per mese), risultando del tutto esplorativa l'istanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della Ctu contabile reiterata dagli appellanti incidentali nella presente fase di giudizio.>>
Per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra dalla parte questione, anche tenuto conto della giurisprudenza richiamata ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, vista l' esistenza di precedenti di segno contrario.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 6.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25224 R.G. 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. RANALLI
GIOVANNI con elezione di domicilio in Roma via Panama 86
Contro
rappresentata e difesa dagli avv. Ti Controparte_1
ENZO MORRICO e GIOSAFAT RIGANO' con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. Rg 25224/2023, Parte_1 conveniva in chiedendo al giudice adito di giudizio Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
- nel merito, in via principale, per le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'inclusione nella base di calcolo del TFR di tutte le voci ricorrenti nei cedolini paga ritenute imponibili ai fini dell'accantonamento del T.F.R., quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzione base CCNL, tredicesima mensilità, premio annuo, festività domenicali, lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro straordinario feriale e festivo, lavoro straordinario diurno e notturno, maggiorazioni straordinario, richiamo in servizio, indennità maneggio denaro, ore guida ed altre voci ricorrenti corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale svolte dal medesimo e come risultanti nelle buste paga allegate, e per l'effetto condannare parte resistente ad includere nella base di calcolo del T.F.R. le somme percepite dal ricorrente con riferimento alle voci suddette dalla mensilità di gennaio 2000 sino alla mensilità di ottobre 2019; - sempre nel merito, in via principale, per le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare, che il T.F.R. conteggiato dalla resistente per il ricorrente è errato per difetto essendo dovuta al medesimo, in aggiunta a quanto sino ad ora riconosciuto dalla società resistente a tale titolo, l'ulteriore somma di Euro 18.538,33 lordi conteggiata sino ad aprile 2023 (come risultante dalla differenza tra l'accantonamento annuo riconteggiato includendo le voci suddette e
l'accantonamento del T.F.R. risultante dai cedolini paga), ovvero, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto: condannare parte convenuta a corrispondere a titolo di TFR a favore del ricorrente l'ulteriore somma di Euro 18.538,33 lordi conteggiata sino ad aprile 2023 (come risultante dalla differenza tra l'accantonamento annuo riconteggiato includendo le voci suddette e l'accantonamento del T.F.R. risultante dai cedolini paga), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente della convenuta;
che alla cessazione del rapporto, all' esito della effettuazione di una perizia in cui erano stati presi in esame i cedolini di pagamento, era stato riscontrato un errore nell' importo corrisposto dalla convenuta a tiolo di TFR che, in particolare, i tecnici avevano verificato che il conteggio era stato effettuato senza tener conto di alcune voci quali, a titolo di esempio: retribuzione base CCNL, 13ma, premio annuo, festività domenicali, lavoro notturno e festivo, straordinario feriale e festivo, straordinario diurno e notturno, maggiorazioni straordinario, richiamo in servizio, indennità maneggio denaro, ore guida ed altre voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale;
che nel corso del rapporto il ricorrente non aveva ricevuto acconti sul tfr.
Tanto premesso in fatto, invocava l'applicazione dell' art. 40 ccnl di settore nonché l'art. 2120 c.c.; richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte sulla questione delle voci da computare ai fini del calcolo del TFR.
In ordine al quantum, si riportava alla perizia predisposta dai tecnici sulla base dei cedolini .
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso eccependo la carenza di prova in merito ai fatti costitutivi della domanda. Richiamava le norma contrattuali quali l' art. 43, punto 32 , CCNL, in cui '
le parti sociali avevano escluso dal computo del TFR le voci per cui è causa.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma su identica questione e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese. Il giudice, alla odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte come riportate nella
,
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2385 del 12.8.2024, relativa a fattispecie assolutamente identica e qui richiamata ai sensi dell'art. 118 Disp. Att
c.p.c..
l'art. 2120 cc, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina del t.f.r. e prevede al comma 1 che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al comma 2 specifica che “... salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 cc per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quello di
“continuità” di cui al previgente testo normativo. Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del t.f.r. attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n. 24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n. 6923/1996). La Suprema Corte ha pure chiarito che, se è vero che il criterio per individuare i compensi inseribili nella base di calcolo del t.f.r. è quello della onnicomprensività della retribuzione, è pur vero che eccezioni a tale criterio possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n. 26609/2019). Tale deroga, peraltro, può essere esercitata limitando la base di calcolo del t.f.r. anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n. 365/2010). Resta fermo che, al tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
Esaminando, allora, la questione controversa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva la Corte che il CCNL 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di CP_1 e trafori, prodotto dagli originari ricorrenti a fondamento delle loro ragioni, disciplina il trattamento di fine rapporto all'art. 40, stabilendo che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.".
Si deve quindi acclarare se nel caso di specie operi o meno la nozione di retribuzione onnicomprensiva di cui all'art. 2120 cpc.
Ebbene, l'art. 22, rubricato “Elementi della retribuzione”, dispone: "1.Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità); b) indennità di contingenza;
c) elemento differenziato dalla retribuzione.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43); b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”. È d'immediata evidenza che la nozione contrattuale di retribuzione c.d. "parametro” è stata circoscritta a un nucleo ristretto e tipico di emolumenti corrispettivi della normale prestazione di lavoro, tanto da considerare ulteriori, rispetto a tale nucleo, altri emolumenti pur sicuramente volti a compensare la detta prestazione in modo normale e con vincolo di sinallagmaticità.
Con riguardo ai predetti elementi aggiuntivi, osserva poi la Corte che l'art. 27, che disciplina la tredicesima mensilità, e l'art. 28, che disciplina il premio annuo, stabiliscono apertamente che detti compensi vadano computati nel t.f.r.. Al contrario,
l'art. 45, che disciplina il premio esazione pedaggi, non prevede che tale compenso sia computato nel t.f.r.. Analogamente, l'art. 19, che reca la "Classificazione del personale" elencando tutte le qualifiche professionali, il contenuto mansionariale e la relativa scala gerarchica, prevede che "A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo", attribuendo al personale così inquadrato un compenso inerente al valore professionale delle mansioni espletate, senza dubbio retributivo e non occasionale e, ciò nonostante, prevedendone l'incidenza sul t.f.r.. Di poi, l'art. 43 disciplina la categoria di indennità corrisposte ai lavoratori per le particolari modalità di adempimento della prestazione di lavoro, disponendo al punto 32 che “Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto". È evidente che le parti sociali, appunto perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel t.f.r., hanno nel contempo escluso le altre a contrario, dunque senza ritenere che la comune matrice degli emolumenti, espressa dalla rubrica dell'art. 43 (“Indennità”), assurga a unificante criterio discretivo al fine.
Di poi, l'articolo 11 del CCNL, che disciplina il lavoro straordinario, stabilisce: “1) si considera "lavoro straordinario ai soli fini contrattuali-quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo nove del presente contratto"; 2) si considera “lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero"; 3) si considera “lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanali di legge nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi". I punti 7 - 9 prevedono: "7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate: a) diurno feriale 30%; b) notturno feriale 50%; c) diurno festivo 65%; d) notturno festivo 85%. 8.
Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto
1 dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate: 21 a) diurno 50%; b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22." Le parti collettive hanno nondimeno previsto al punto 10 che “Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati a decorrere dal 1 marzo 2000 il lavoro notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della 13ª mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo
22. Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto. In relazione a quanto precede e con riferimento all'intervenuta definizione, con l'accordo di rinnovo contrattuale del 16 febbraio
2000, del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente punto definiscono trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro".
Dunque, anche in tal caso i contraenti collettivi hanno estrapolato, dalla congerie degli emolumenti erogabili a titolo di compenso per il lavoro prestato oltre il monte ore di lavoro ordinario dovuto, i soli che hanno ritenuto aver incidenza sul t.f.r., lasciando in tal modo gli altri al di fuori del perimetro di rilevanza al fine.
D'altro canto, la scelta non si appalesa illogica, in quanto l'art. 11, punto 18 del CCNL prevede che le eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti previsti danno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi, riposi che confluiscono nella
“banca ore" di cui all'art. 12, fattispecie questa che rileva secondo una disciplina ad hoc, che ha come dichiarato obiettivo quello per cui i permessi ivi confluiti a vario titolo trovano come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento. Previsioni di tenore equivalente sono contenute nell'art. 9, che disciplina l'orario di lavoro, stabilendone la durata ordinaria e regolando specificamente la prestazione del personale turnista. Al punto 11, l'art. 9 stabilisce: “Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle 17 giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche. Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91. Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3 dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo. L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo." Al punto 5, poi, l'art. 9 stabilisce “In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati 1 Pt_2 potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell'anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l'anno. Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12".
Dunque, anche in tal caso le parti sociali hanno previsto in modo dichiarato quale sia, tra le varie ipotesi di peculiare modalità oraria della prestazione del lavoro, l'unica il cui compenso incide sul t.f.r..
Portando a sintesi le osservazioni svolte, elaborate anche dall'appellante principale, si ricava allora che il CCNL non ripete ex art. 2120 cc la nozione di retribuzione onnicomprensiva, perché per la determinazione degli istituti retributivi differiti i contraenti collettivi hanno individuato la nozione di retribuzione "ristretta” recata dal comma 1 dell'art. 22 e hanno poi ritenuto di selezionare gli emolumenti da inserire nella base di computo del t.f.r. o individuandoli nominativamente, oppure escludendoli per implicito nel momento in cui, a fronte di una categoria di compensi omogenei, hanno esplicitato al suo interno i soli rilevanti. E che questa sia stata la loro comune volontà si trae ancor più considerando che i contraenti collettivi, pur a fronte di elementi retributivi sicuramente affini in quanto qualificati nello stesso art. 22 come a essa “aggiuntivi”, hanno ritenuto di stabilire al riguardo variegate regole, addirittura prevedendo in modo aperto che sul t.f.r. incida la tredicesima mensilità, nonostante si tratti, senza dubbio, di un compenso corrispettivo della prestazione di lavoro sulla cui natura retributiva e non occasionale non possono di certo nutrirsi dubbi.
Anche i CCNL di categoria del periodo 1990 2019, prodotti dalla società appellata nel fascicolo primo grado, sono di tenore sovrapponibile a quello esaminato, sì che le osservazioni svolte valgono anche in relazione ad essi.
Tanto accertato, incombeva ai ricorrenti..... l'onere di indicare le norme della contrattazione collettiva che dispongono l'incidenza delle voci indicate nel ricorso di primo grado nel calcolo del TRF, ma tale onere non è stato soddisfatto. Invero, i ricorrenti si erano risolti a sostenere che, nel caso di specie, la nozione di retribuzione rilevante ex art. 2120 cc sarebbe quella legale di “retribuzione onnicomprensiva" e che, comunque, l'incidenza sul t.f.r. delle voci oggetto di causa non era stata esplicitamente esclusa dal contratto collettivo, come affermato anche nella sentenza impugnata. Diversamente, però, da quanto ritenuto dal primo giudice i contraenti collettivi hanno esercitato la prerogativa attribuita loro dalla legge sancendo, quale criterio selettivo degli emolumenti diversi dalla retribuzione di cui all'art. 22,co. 1 e comunque utili per il calcolo del t.f.r., il criterio della previsione espressa, criterio che, laddove sia applicato a categorie di emolumenti omogenei, opera "per sottrazione".
In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio, non sono indicate le disposizioni del CCNL in forza delle quali poter dire, osservando il necessario rigore interpretativo, che il meccanismo selettivo de quo sarebbe unicamente quello della "espressa esclusione” di voci retributive dalla base di calcolo del t.f.r., oppure, specularmente, che il meccanismo selettivo sarebbe quello della "estensione”, tale da far applicare il regime inclusivo previsto in modo dichiarato per determinati trattamenti retributivi ad altri emolumenti corrisposti con finalità analoghe o, comunque, similari.
Resta quindi assorbita la questione inerente la correttezza o meno del riparto a carico dei lavoratori dell'onere di dimostrare la “non occasionalità” dei compensi che essi vorrebbero veder inseriti nella base di calcolo del t.f.r., trattandosi di questione che, nel contesto argomentativo descritto, è del tutto ultronea. Ad ogni buon conto, con specifico riguardo al compenso per straordinario, vi è dire che, proprio alla luce degli artt. 22 e 11 del CCNL, la computabilità di tale emolumento nel t.f.r. avrebbe piuttosto richiesto la prova che la prestazione di lavoro oltre il monte ore ordinario era avvenuta in modo “non eventuale”, tanto da costituire una costante nell'esecuzione del rapporto di lavoro e da essere così sottratta al regime complessivamente pattuito dalle parti sociali per l'istituto, dacché il CCNL contempla lo straordinario “eventuale" quale elemento aggiuntivo della retribuzione e l'art. 11 ne ammette l'incidenza sul t.f.r. soltanto per il personale turnista (v. in tal senso, proprio Cass. 6985/2008, citata). L'onere di provare questo fatto, che fonda un'eccezione rispetto alla regola stabilita in materia di t.f.r. dal CCNL, per come autorizzato dalla legge, incombeva senza dubbio ai lavoratori, i quali tuttavia non l'hanno assolto, ritenendo che l'onere fosse a carico del datore di lavoro, ma sull'abbrivio di una premessa argomentativa, per quanto esposto, fallace (la premessa, infatti, è che, essendosi al cospetto della retribuzione onnicomprensiva, sarebbe piuttosto toccato al datore di lavoro provare l'occasionalità dello straordinario e, quindi, del relativo compenso).
Come sostenuto dall'appellante principale non sono, comunque, idonee allo scopo le buste paga, prodotte da ciascun lavoratore in numero esiguo e a campione rispetto all'ampio periodo dedotto in giudizio, mentre neppure dal ricorso ex art. 414 cpc emerge la puntuale allegazione del dato di fatto d'interesse (ossia, per ciascun lavoratore, il monte ore di lavoro straordinario prestato nel periodo di riferimento, con evidenza mese per mese), risultando del tutto esplorativa l'istanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della Ctu contabile reiterata dagli appellanti incidentali nella presente fase di giudizio.>>
Per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra dalla parte questione, anche tenuto conto della giurisprudenza richiamata ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, vista l' esistenza di precedenti di segno contrario.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 6.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini