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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1100/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) in giudizio in proprio e Parte_1 C.F._1 personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. in quanto iscritto all'Albo degli Avvocati del
Foro di Savona appellante contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Matteo Caniglia Cogliolo, appellato
(P.Iva: in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1
ad negotia Dott. convenuta, con sede in Milano, Corso Como, 17, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Carassale appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, in riforma dell'ordinanza n.
261/2023, emessa il 16/11/2023 e pubblicata il 17/11/2023 dal Tribunale di Savona in composizione Collegiale nel giudizio ivi iscritto al R.G. n. 106/2023, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il 17/11/2023, non notificata ex adverso, e, in ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto dal concludente e delle domande proposte in prime cure da quest'ultimo, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale dell'appellato dedotti in atto di appello Controparte_1
(al capo VI, pag. 21), ritenendoli indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. previgente, applicabile al presente giudizio ratione temporis: 1) provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'appellante concludente dall'appellato
, anche in qualità di erede di , in Controparte_1 Persona_1
relazione al giudizio meglio descritto nelle premesse del ricorso introduttivo del
16/01/2023 del procedimento di prime cure, nella misura minima risultante dal preavviso di parcella del 18/10/2022, allegato alla lettera racc. in pari data (in atti come doc. B.37) così dettagliato: a) Euro 1.688,00 per esborsi non imponibili, b) Euro
171,00 per esborsi imponibili, c) Euro 15.000,00, ovvero comunque l'importo meglio ritenuto e liquidando, per compenso professionale, oltre spese generali al 15% sulla voce 'c)' e C.P.Avv. e I.V.A. come per legge, il tutto già al netto dell'acconto ricevuto dalla defunta come da fattura n. 33 del 13/05/2021, pure in atti Persona_1
(doc. B.42); 2) maggiorare l'importo dovuto degli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod. civ., dalla data della proposizione della domanda giudiziale di prime cure a quella del pagamento effettivo;
3) dichiarare tenuto e condannare l'appellato a provvedere al pagamento immediato in Controparte_1 favore dell'appellante concludente di tutti gli importi di cui sopra, per capitale, interessi, accessori, oneri previdenziali e fiscali, etc., con ogni ulteriore pronunzia necessaria ovvero utile al fine;
4) respingere tutte le domande riconvenzionali e tutte le eccezioni proposte dall'appellato nei confronti del concludente in Controparte_1
quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e temerarie, assolvendo in toto il concludente da ogni avversa domanda e/o pretesa;
5) dichiarare tenuto e condannare l'appellato a ripetere e/o Controparte_1
pag. 2/8 restituire all'appellante concludente l'importo di Euro 8.831,08, versatogli per compulsum da quest'ultimo in adempimento delle statuizioni dell'ordinanza di primo grado (non sospesa in appello), con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata dalla data del relativo versamento (avvenuto il
6/09/2024 - vedi doc. D in atti) a quella dell'effettiva ripetizione e/o restituzione;
6) porre a carico dell'appellato le spese processuali del primo Controparte_1
grado del giudizio, dichiarandolo tenuto e condannandolo a pagarle al concludente nella misura liquidanda, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge;
7) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle suddette domande riconvenzionali di controparte, confermare che la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, deve tenere Controparte_2
indenne, garantire e/o manlevare in toto il concludente da ogni pagamento al riguardo
(per capitale, interessi, accessori tutti e spese anche processuali) in forza della polizza assicurativa in atti;
8) respingere, in ogni caso, l'impugnazione incidentale condizionata proposta ex adverso in relazione alle spese legali poste in primo grado a carico dell'appellante concludente, perché destituita di giuridico e fattuale fondamento;
9) con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa del giudizio di appello, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge. La parte appellante concludente dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su eventuali nuove, tardive, inammissibili, decadute e/o precluse istanze, eccezioni, deduzioni, allegazioni documentali e/o fattuali, nonché domande delle controparti.”
per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, PRELIMI N ARME N T
E dichiarare inammissibile l'appello proposto;
IN SUBORDINE, respingere le istanze istruttorie dell'appellante, in quanto inammissibili, nonché l'appello tutto, perché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente il provvedimento impugnato, salvo – in punto spese - quanto appena infra;
C ONDIZIONATAMENT E ALLA M
ANCATA DECLARATORIA D I INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO, statuire in via pag. 3/8 incidentale che l'importo delle spese legali poste a carico dell'avv. dal Pt_1
Tribunale di Savona ammonta ad € 5.810, 00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per Legge e rimborso forfettario per spese generali al 15% sui soli onorari di causa;
IN ULTERIORE, GRADATO SUBORDINE, contenere al minimo le somme che il sig. fosse chiamato a corrispondere all'appellante e nulla in punto CP_1
interessi; IN OGNI CASO, con la vittoria delle competenze professionali dei due gradi giudizio.”
per parte appellata : Controparte_2
“si chiede alla Corte di Appello di Genova di 1) respingere tutte le domande riconvenzionali e tutte le eccezioni proposte dall'appellato Sig. Controparte_1 nei confronti dell'Avv. di in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, Pt_1
comunque, non provate e temerarie e, di conseguenza, assolvere;
2) CP_4 porre a carico dell'appellato le spese processuali del primo Controparte_1
grado del giudizio, dichiarandolo tenuto e condannandolo a pagarle anche alla conchiudente nella misura liquidanda, comprese tutte le attività svolte, CP_4
nonché il 15% per spese generali, per la fase di studio e per gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge;
3) dichiarare tenuto e condannare l'appellato a restituire alla conchiudente tutto quanto medio tempore Controparte_1 corrispostogli per compulsum (€ 32.731) da quest'ultima in forza dell'impugnata ordinanza per capitale, interessi, spese e quant'altro; 4) con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa anche per il giudizio di appello, comprese tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con ordinanza 16 novembre 2023 pronunciata nel giudizio rg 106/2023, promosso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di liquidazione del compenso professionale svolta dal ricorrente e, in accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale svolta dal resistente , condannava Controparte_1
pag. 4/8 al pagamento della somma di € 31.260,19, oltre interessi come disposti con Pt_1
l'ordinanza, a titolo di risarcimento del danno subito dal resistente in conseguenza dell'inadempimento all'incarico professionale ricevuto dall'Avv. Pt_1
Condannava inoltre il ricorrente alla restituzione della somma di € 4.860,00 già percepita a titolo di compenso professionale, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Condannava infine la terza chiamata in garanzia a manlevare il Controparte_2
ricorrente di quanto lo stesso era tenuto a pagare per effetto dell'ordinanza, nei limiti della franchigia, e ad eccezione dell'imposto costituente restituzione dell'acconto sul compenso ricevuto. Il Tribunale di Savona dava preliminarmente atto che la controversia doveva “… essere interamente trattata nell'alveo dell'art. 14 D.lgs.
150/2011, che detta una disciplina speciale per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati. Infatti, alla luce di quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 si applica a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori, anche ove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.496; SS.UU. n. 4485 del 2018). Dunque, è pacifico che il caso di specie rientri nel campo di applicazione della normativa appena citata”. Nel merito, con l'ordinanza appellata, il Tribunale di
Savona riteneva accertata la responsabilità professionale dell'Avv. nella difesa Pt_1 di nell'ambito del giudizio civile rg 567/2021 del Tribunale di Controparte_1
Savona, definito con sentenza n.582/2022, che, tra le altre pronunce, condannava l'allora interveniente al pagamento delle spese di lite. Riteneva Controparte_1 inoltre non maturato il diritto del pagamento al compenso professionale in capo all'Avv.
. Riteneva inoltre pacificamente operante, in ordine al risarcimento del danno, Pt_1
la polizza assicurativa azionata, con i limiti della franchigia pattuita.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti tre motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto la violazione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di diligenza sotto il profilo della carente opera di informazione o dissuasione del cliente in ordine all'azione da intraprendersi;
pag. 5/8 ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine al rigetto della richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata nella causa rg 567/2021 del
Tribunale di Savona, e alla condanna del ricorrente alla restituzione di quanto ricevuto in acconto nel corso del mandato;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver accolto la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal resistente, per assenza di prova.
3- L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_5 preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in quanto la controversia “è regolata dall'art. 14 D.lgs.
1.9.2011 n. 150, il cui ultimo comma, nella formulazione vigente prima della riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, prevedeva l'inappellabilità dell'ordinanza conclusiva del procedimento (la norma, sostanzialmente immutata, prevede oggi l'inappellabilità della «sentenza»). In subordine chiedeva respingersi l'appello contestando la fondatezza di tutti i motivi d'appello.
4- L'appellata si costituiva nel giudizio svolgendo appello Controparte_2 incidentale adesivo a quello dell'appellante principale adesivo e riproponendo Pt_1
le domande svolte innanzi il Tribunale di Savona. Nel corso del giudizio dava atto di aver corrisposto all'appellato l'importo di € 32.731,00, oltre al pagamento CP_1
delle spese di lite, in esecuzione della pronuncia del Tribunale di Savona.
5- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 26 maggio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
6- Questa Corte non può che rilevare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellato . Il ricorso introduttivo del giudizio CP_1
innanzi il Tribunale di Savona è stato proposto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Il
Tribunale di Savona, con l'ordinanza impugnata, ha dato atto di applicare il previsto rito di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, con conseguente assoggettamento al relativo regime pag. 6/8 impugnatorio. Le parti resistente e intervenuta hanno svolto le loro difese in tale ambito procedimentale senza sollevare alcuna contestazione al riguardo. E' principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione quello secondo cui, “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (Cass.Sez.2, 14 dicembre 2023,
n.35026). Inoltre, il regime impugnatorio del provvedimento consegue alla consapevole scelta del rito – desumibile anche implicitamente – per il principio della cosiddetta apparenza ed ultrattività del rito (Cass.Sez.2, 6 dicembre 2024, n.31431, ove, in motivazione, è stato ricordato che, “nel momento in cui la decisione di prime cure è stata emessa, l'impugnazione doveva essere regolata secondo il principio della cd. apparenza del rito, ovverosia in base alla regola generale per cui, quando il giudice di prima istanza sceglie consapevolmente un determinato rito, il regime delle impugnazioni avverso la decisione conclusiva del grado è regolato dalle norme applicabili a quello specifico rito, a prescindere dalla correttezza della scelta operata”;
v. anche Cass.Sez.2, 4 settembre 2024, n.23740). Nel caso il Tribunale di Savona ha espressamente ritenuto di applicare per tutte le domande svolte nel giudizio il rito di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, in assenza di alcuna contestazione delle parti, che hanno pertanto accettato di svolgere le proprie difese in tale ambito procedimentale, con i conseguenti limiti impugnatori.
7- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale adesivo Controparte_2 nei confronti di entrambi dell'appellato e sono liquidate, secondo i valori CP_1
medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00,
pag. 7/8 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, a favore di ciascuno degli appellati.
9- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020) per l'inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale adesivo svolto da . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale adesivo
[...]
al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in Controparte_2 favore dell'appellato , che liquida in € 9.991,00 oltre 15 Controparte_1
% per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1100/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) in giudizio in proprio e Parte_1 C.F._1 personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. in quanto iscritto all'Albo degli Avvocati del
Foro di Savona appellante contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Matteo Caniglia Cogliolo, appellato
(P.Iva: in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1
ad negotia Dott. convenuta, con sede in Milano, Corso Como, 17, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Carassale appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, in riforma dell'ordinanza n.
261/2023, emessa il 16/11/2023 e pubblicata il 17/11/2023 dal Tribunale di Savona in composizione Collegiale nel giudizio ivi iscritto al R.G. n. 106/2023, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il 17/11/2023, non notificata ex adverso, e, in ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto dal concludente e delle domande proposte in prime cure da quest'ultimo, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale dell'appellato dedotti in atto di appello Controparte_1
(al capo VI, pag. 21), ritenendoli indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. previgente, applicabile al presente giudizio ratione temporis: 1) provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'appellante concludente dall'appellato
, anche in qualità di erede di , in Controparte_1 Persona_1
relazione al giudizio meglio descritto nelle premesse del ricorso introduttivo del
16/01/2023 del procedimento di prime cure, nella misura minima risultante dal preavviso di parcella del 18/10/2022, allegato alla lettera racc. in pari data (in atti come doc. B.37) così dettagliato: a) Euro 1.688,00 per esborsi non imponibili, b) Euro
171,00 per esborsi imponibili, c) Euro 15.000,00, ovvero comunque l'importo meglio ritenuto e liquidando, per compenso professionale, oltre spese generali al 15% sulla voce 'c)' e C.P.Avv. e I.V.A. come per legge, il tutto già al netto dell'acconto ricevuto dalla defunta come da fattura n. 33 del 13/05/2021, pure in atti Persona_1
(doc. B.42); 2) maggiorare l'importo dovuto degli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod. civ., dalla data della proposizione della domanda giudiziale di prime cure a quella del pagamento effettivo;
3) dichiarare tenuto e condannare l'appellato a provvedere al pagamento immediato in Controparte_1 favore dell'appellante concludente di tutti gli importi di cui sopra, per capitale, interessi, accessori, oneri previdenziali e fiscali, etc., con ogni ulteriore pronunzia necessaria ovvero utile al fine;
4) respingere tutte le domande riconvenzionali e tutte le eccezioni proposte dall'appellato nei confronti del concludente in Controparte_1
quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e temerarie, assolvendo in toto il concludente da ogni avversa domanda e/o pretesa;
5) dichiarare tenuto e condannare l'appellato a ripetere e/o Controparte_1
pag. 2/8 restituire all'appellante concludente l'importo di Euro 8.831,08, versatogli per compulsum da quest'ultimo in adempimento delle statuizioni dell'ordinanza di primo grado (non sospesa in appello), con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata dalla data del relativo versamento (avvenuto il
6/09/2024 - vedi doc. D in atti) a quella dell'effettiva ripetizione e/o restituzione;
6) porre a carico dell'appellato le spese processuali del primo Controparte_1
grado del giudizio, dichiarandolo tenuto e condannandolo a pagarle al concludente nella misura liquidanda, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge;
7) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle suddette domande riconvenzionali di controparte, confermare che la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, deve tenere Controparte_2
indenne, garantire e/o manlevare in toto il concludente da ogni pagamento al riguardo
(per capitale, interessi, accessori tutti e spese anche processuali) in forza della polizza assicurativa in atti;
8) respingere, in ogni caso, l'impugnazione incidentale condizionata proposta ex adverso in relazione alle spese legali poste in primo grado a carico dell'appellante concludente, perché destituita di giuridico e fattuale fondamento;
9) con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa del giudizio di appello, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge. La parte appellante concludente dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su eventuali nuove, tardive, inammissibili, decadute e/o precluse istanze, eccezioni, deduzioni, allegazioni documentali e/o fattuali, nonché domande delle controparti.”
per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, PRELIMI N ARME N T
E dichiarare inammissibile l'appello proposto;
IN SUBORDINE, respingere le istanze istruttorie dell'appellante, in quanto inammissibili, nonché l'appello tutto, perché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente il provvedimento impugnato, salvo – in punto spese - quanto appena infra;
C ONDIZIONATAMENT E ALLA M
ANCATA DECLARATORIA D I INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO, statuire in via pag. 3/8 incidentale che l'importo delle spese legali poste a carico dell'avv. dal Pt_1
Tribunale di Savona ammonta ad € 5.810, 00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per Legge e rimborso forfettario per spese generali al 15% sui soli onorari di causa;
IN ULTERIORE, GRADATO SUBORDINE, contenere al minimo le somme che il sig. fosse chiamato a corrispondere all'appellante e nulla in punto CP_1
interessi; IN OGNI CASO, con la vittoria delle competenze professionali dei due gradi giudizio.”
per parte appellata : Controparte_2
“si chiede alla Corte di Appello di Genova di 1) respingere tutte le domande riconvenzionali e tutte le eccezioni proposte dall'appellato Sig. Controparte_1 nei confronti dell'Avv. di in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, Pt_1
comunque, non provate e temerarie e, di conseguenza, assolvere;
2) CP_4 porre a carico dell'appellato le spese processuali del primo Controparte_1
grado del giudizio, dichiarandolo tenuto e condannandolo a pagarle anche alla conchiudente nella misura liquidanda, comprese tutte le attività svolte, CP_4
nonché il 15% per spese generali, per la fase di studio e per gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge;
3) dichiarare tenuto e condannare l'appellato a restituire alla conchiudente tutto quanto medio tempore Controparte_1 corrispostogli per compulsum (€ 32.731) da quest'ultima in forza dell'impugnata ordinanza per capitale, interessi, spese e quant'altro; 4) con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa anche per il giudizio di appello, comprese tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con ordinanza 16 novembre 2023 pronunciata nel giudizio rg 106/2023, promosso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di liquidazione del compenso professionale svolta dal ricorrente e, in accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale svolta dal resistente , condannava Controparte_1
pag. 4/8 al pagamento della somma di € 31.260,19, oltre interessi come disposti con Pt_1
l'ordinanza, a titolo di risarcimento del danno subito dal resistente in conseguenza dell'inadempimento all'incarico professionale ricevuto dall'Avv. Pt_1
Condannava inoltre il ricorrente alla restituzione della somma di € 4.860,00 già percepita a titolo di compenso professionale, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Condannava infine la terza chiamata in garanzia a manlevare il Controparte_2
ricorrente di quanto lo stesso era tenuto a pagare per effetto dell'ordinanza, nei limiti della franchigia, e ad eccezione dell'imposto costituente restituzione dell'acconto sul compenso ricevuto. Il Tribunale di Savona dava preliminarmente atto che la controversia doveva “… essere interamente trattata nell'alveo dell'art. 14 D.lgs.
150/2011, che detta una disciplina speciale per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati. Infatti, alla luce di quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 si applica a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori, anche ove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.496; SS.UU. n. 4485 del 2018). Dunque, è pacifico che il caso di specie rientri nel campo di applicazione della normativa appena citata”. Nel merito, con l'ordinanza appellata, il Tribunale di
Savona riteneva accertata la responsabilità professionale dell'Avv. nella difesa Pt_1 di nell'ambito del giudizio civile rg 567/2021 del Tribunale di Controparte_1
Savona, definito con sentenza n.582/2022, che, tra le altre pronunce, condannava l'allora interveniente al pagamento delle spese di lite. Riteneva Controparte_1 inoltre non maturato il diritto del pagamento al compenso professionale in capo all'Avv.
. Riteneva inoltre pacificamente operante, in ordine al risarcimento del danno, Pt_1
la polizza assicurativa azionata, con i limiti della franchigia pattuita.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti tre motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto la violazione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di diligenza sotto il profilo della carente opera di informazione o dissuasione del cliente in ordine all'azione da intraprendersi;
pag. 5/8 ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine al rigetto della richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata nella causa rg 567/2021 del
Tribunale di Savona, e alla condanna del ricorrente alla restituzione di quanto ricevuto in acconto nel corso del mandato;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver accolto la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal resistente, per assenza di prova.
3- L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_5 preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in quanto la controversia “è regolata dall'art. 14 D.lgs.
1.9.2011 n. 150, il cui ultimo comma, nella formulazione vigente prima della riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, prevedeva l'inappellabilità dell'ordinanza conclusiva del procedimento (la norma, sostanzialmente immutata, prevede oggi l'inappellabilità della «sentenza»). In subordine chiedeva respingersi l'appello contestando la fondatezza di tutti i motivi d'appello.
4- L'appellata si costituiva nel giudizio svolgendo appello Controparte_2 incidentale adesivo a quello dell'appellante principale adesivo e riproponendo Pt_1
le domande svolte innanzi il Tribunale di Savona. Nel corso del giudizio dava atto di aver corrisposto all'appellato l'importo di € 32.731,00, oltre al pagamento CP_1
delle spese di lite, in esecuzione della pronuncia del Tribunale di Savona.
5- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 26 maggio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
6- Questa Corte non può che rilevare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellato . Il ricorso introduttivo del giudizio CP_1
innanzi il Tribunale di Savona è stato proposto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Il
Tribunale di Savona, con l'ordinanza impugnata, ha dato atto di applicare il previsto rito di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, con conseguente assoggettamento al relativo regime pag. 6/8 impugnatorio. Le parti resistente e intervenuta hanno svolto le loro difese in tale ambito procedimentale senza sollevare alcuna contestazione al riguardo. E' principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione quello secondo cui, “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (Cass.Sez.2, 14 dicembre 2023,
n.35026). Inoltre, il regime impugnatorio del provvedimento consegue alla consapevole scelta del rito – desumibile anche implicitamente – per il principio della cosiddetta apparenza ed ultrattività del rito (Cass.Sez.2, 6 dicembre 2024, n.31431, ove, in motivazione, è stato ricordato che, “nel momento in cui la decisione di prime cure è stata emessa, l'impugnazione doveva essere regolata secondo il principio della cd. apparenza del rito, ovverosia in base alla regola generale per cui, quando il giudice di prima istanza sceglie consapevolmente un determinato rito, il regime delle impugnazioni avverso la decisione conclusiva del grado è regolato dalle norme applicabili a quello specifico rito, a prescindere dalla correttezza della scelta operata”;
v. anche Cass.Sez.2, 4 settembre 2024, n.23740). Nel caso il Tribunale di Savona ha espressamente ritenuto di applicare per tutte le domande svolte nel giudizio il rito di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, in assenza di alcuna contestazione delle parti, che hanno pertanto accettato di svolgere le proprie difese in tale ambito procedimentale, con i conseguenti limiti impugnatori.
7- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale adesivo Controparte_2 nei confronti di entrambi dell'appellato e sono liquidate, secondo i valori CP_1
medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00,
pag. 7/8 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, a favore di ciascuno degli appellati.
9- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020) per l'inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale adesivo svolto da . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale adesivo
[...]
al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in Controparte_2 favore dell'appellato , che liquida in € 9.991,00 oltre 15 Controparte_1
% per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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