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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/10/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 1716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1716/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
ZAFFERANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA ANTONELLA CP_1 C.F._2
FERRARIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 16/09/2024, di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque ed altrove la propria residenza ma con l'obbligo, tuttavia, di darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza; Per_
- le figlie minori , e saranno affidate, secondo i principi dell'affidamento condiviso, ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, i quali daranno loro in ugual misura cura, educazione ed istruzione. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a salute, istruzione ed educazione delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e si impegnano a mantenersi informati reciprocamente, anche in relazione all'andamento educativo-didattico delle figlie. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità separatamente, mentre per le decisioni di straordinaria amministra-zione sarà necessario l'accordo di entrambi i coniugi;
- le minori avranno residenza e collocamento stabile presso la madre;
pagina 1 di 3 - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, ogni qual volta lo vorrà – con possibilità di pernotto presso la propria abitazione, previo tempestivo (di almeno 24 ore) accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori, ed in ogni caso nel rispetto delle sue turnazioni lavorative che gli consentano di sfruttare le giornate di riposo ed i fine settimana in cui ciò sarà possibile;
entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo di pernottamento delle figlie qualora, in via eccezionale,
sia differente da quello abituale (ad esempio in caso di pernottamento presso nonni, zii, parenti o amici).
- le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza ed anch'esse dovranno tener conto dei turni lavorativi del padre;
- Le vacanze estive dei minori con i genitori saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi per un periodo complessivo, ciascuno, di almeno 15 giorni consecutivi. Le parti si impegnano a comunicare, ove possibile, entro e non oltre la metà del mese di febbraio di ogni anno i calendari delle rispettive vacanze, con indicazione della destinazione, dei recapiti telefoni e delle date di partenza e rientro a mezzo raccomandata/mail/sms;
- Il signor provvederà al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 400,00 Pt_1
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, che verserà, en-tro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; CP_1
- Per accordo tra le parti, l'Assegno Unico Universale, verrà trattenuto nella misura del 100% alla IG.ra
, come peraltro già percepito;
CP_1
- Le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo quanto indicato nel Protocollo Cnf del 29/11/2017 - a cui si fa pieno riferimento per la contribuzione delle spese ordinarie e straordinarie - che si allega.
Si precisa a tal riguardo che, in deroga a quanto indicato nel predetto Protocollo, le spese scolastiche di cancelleria saranno da intendersi quali “spese extra assegno”, da sostenersi pertanto, previo consenso di entrambi i coniugi, secondo le necessità delle figlie, previa considerazione e scorporo dal totale delle spese affrontate, dell'eventuale “bonus libri scolastici” erogato dal comune di Sassari e percepito dal genitore che ne faccia eventualmente richiesta.
- Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti,
e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo in tal senso;
- I ricorrenti si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali che dei figli minori, oltre che per l'inserimento degli stessi nei documenti dei genitori.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970. pagina 2 di 3 In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI in data 19/10/2013.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 16/09/2024 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
30/05/2024 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, in SASSARI (SS) in data 19/10/2013 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
SASSARI (SS) per l'Anno 2013 – Atto 188 – Parte II – Serie A ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note di trattazione scritta del 16/09/2024
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 17 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1716/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
ZAFFERANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA ANTONELLA CP_1 C.F._2
FERRARIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 16/09/2024, di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque ed altrove la propria residenza ma con l'obbligo, tuttavia, di darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza; Per_
- le figlie minori , e saranno affidate, secondo i principi dell'affidamento condiviso, ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, i quali daranno loro in ugual misura cura, educazione ed istruzione. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a salute, istruzione ed educazione delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e si impegnano a mantenersi informati reciprocamente, anche in relazione all'andamento educativo-didattico delle figlie. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità separatamente, mentre per le decisioni di straordinaria amministra-zione sarà necessario l'accordo di entrambi i coniugi;
- le minori avranno residenza e collocamento stabile presso la madre;
pagina 1 di 3 - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, ogni qual volta lo vorrà – con possibilità di pernotto presso la propria abitazione, previo tempestivo (di almeno 24 ore) accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori, ed in ogni caso nel rispetto delle sue turnazioni lavorative che gli consentano di sfruttare le giornate di riposo ed i fine settimana in cui ciò sarà possibile;
entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo di pernottamento delle figlie qualora, in via eccezionale,
sia differente da quello abituale (ad esempio in caso di pernottamento presso nonni, zii, parenti o amici).
- le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza ed anch'esse dovranno tener conto dei turni lavorativi del padre;
- Le vacanze estive dei minori con i genitori saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi per un periodo complessivo, ciascuno, di almeno 15 giorni consecutivi. Le parti si impegnano a comunicare, ove possibile, entro e non oltre la metà del mese di febbraio di ogni anno i calendari delle rispettive vacanze, con indicazione della destinazione, dei recapiti telefoni e delle date di partenza e rientro a mezzo raccomandata/mail/sms;
- Il signor provvederà al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 400,00 Pt_1
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, che verserà, en-tro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; CP_1
- Per accordo tra le parti, l'Assegno Unico Universale, verrà trattenuto nella misura del 100% alla IG.ra
, come peraltro già percepito;
CP_1
- Le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo quanto indicato nel Protocollo Cnf del 29/11/2017 - a cui si fa pieno riferimento per la contribuzione delle spese ordinarie e straordinarie - che si allega.
Si precisa a tal riguardo che, in deroga a quanto indicato nel predetto Protocollo, le spese scolastiche di cancelleria saranno da intendersi quali “spese extra assegno”, da sostenersi pertanto, previo consenso di entrambi i coniugi, secondo le necessità delle figlie, previa considerazione e scorporo dal totale delle spese affrontate, dell'eventuale “bonus libri scolastici” erogato dal comune di Sassari e percepito dal genitore che ne faccia eventualmente richiesta.
- Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti,
e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo in tal senso;
- I ricorrenti si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali che dei figli minori, oltre che per l'inserimento degli stessi nei documenti dei genitori.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970. pagina 2 di 3 In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI in data 19/10/2013.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 16/09/2024 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
30/05/2024 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, in SASSARI (SS) in data 19/10/2013 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
SASSARI (SS) per l'Anno 2013 – Atto 188 – Parte II – Serie A ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note di trattazione scritta del 16/09/2024
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 17 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3