CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1598/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: APRILE STEFANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19012/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO IRES-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1247/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste.
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza presentata in data 28.11.2024, la Ricorrente_1 ha chiesto il rimborso di € 911.173 a titolo di IRES indebitamente versata per gli anni d'imposta 2020- 2021-2022, in applicazione della riduzione alla metà prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601. La ricorrente espone di avere versato l'imposta in via prudenziale e di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
L'Agenzia delle Entrate - DP II Napoli si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso: in via preliminare per inammissibilità dell'istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. 602/1973, poiché volta a rettificare una scelta dichiarativa;
nel merito, per asserita insussistenza o comunque mancata prova dei presupposti
-
-
dell'agevolazione, con particolare riguardo allo svolgimento in concreto di attività meritorie in gestione propria e alla natura non imprenditoriale della gestione patrimoniale, oltre che alla verifica di partecipazioni, eventuali patti parasociali e compensi.
La Ricorrente 1, con memorie, ha insistito sull'ammissibilità del rimedio restitutorio (rimborso ex art. 38), ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra dichiarazione integrativa e rimborso e, nel merito, ha fatto leva su Cass., Sez. V, 5 marzo 2025, n. 5915, sottolineando che la 'gestione in proprio' richiesta dall'art. 6 d.P.R. 601/1973 comprende anche il controllo e la supervisione di progetti realizzati da terzi, e ha ribadito la destinazione degli avanzi annuali ai settori tutelati, il divieto statutario di controllo su imprese bancarie e il rispetto dei limiti MEF-ACRI per i compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Oggetto della lite e quadro normativo essenziale
L'oggetto della controversia concerne il diritto al rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2020-
2022 in applicazione della riduzione d'imposta prevista dall'art. 6, d.P.R. 601/1973, norma che — secondo le parti richiede, ai fini dell'agevolazione, la compresenza di un requisito soggettivo (appartenenza ad una delle categorie indicate e personalità giuridica) e di un requisito oggettivo (svolgimento in concreto di attività di interesse pubblico/utile sociale, non imprenditoriale).
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'istanza di rimborso La Ricorrente 1 sostiene la ammissibilità. Non è stata presentata dichiarazione integrativa, ma istanza di rimborso per recuperare l'imposta versata in eccedenza;
l'istanza è tempestiva (termine 48 mesi dall'ultimo versamento). La dichiarazione dei redditi, ove produca un pregiudizio economico non dovuto, è emendabile e il rimborso è un rimedio autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa. È richiamata, tra le altre, Cass. SS.UU. 13378/2016 e la più recente Cass. 25598/2025, che afferma la distinzione e non interferenza tra i rimedi (dichiarazione integrativa vs. istanza di rimborso) per il recupero di agevolazioni non fruite;
si richiama, altresì, Risoluzione AE 58/E/2016 e un orientamento di legittimità che ammette la tutela "ora per allora❞ via rimborso. La scelta prudenziale di non applicare subito l'agevolazione non costituisce opzione irretrattabile, mancando un atto negoziale a formazione progressiva come nelle ipotesi di rivalutazione (per le quali la giurisprudenza esclude il rimborso).
L'Agenzia sostiene la inammissibilità. L'istanza di rimborso è inammissibile perché tende a rettificare una scelta consapevole compiuta in dichiarazione (applicazione dell'aliquota piena anziché ridotta). In tali casi, la dichiarazione assume natura di manifestazione di volontà (non di scienza) e non è emendabile, se non nei limiti dell'errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 ss. c.c., qui non dedotto né ricorrente. Si richiama giurisprudenza sul tema delle opzioni fiscali irretrattabili e, in particolare, Cass. 619/2024 (rivalutazione ex
I. 448/2001), nonché arresti che escludono l'applicazione del principio di emendabilità a specifiche opzioni di regime agevolativo;
si sottolinea l'allineamento dei termini tra integrativa “a favore" e rimborso ex art. 38,
a conferma della non eludibilità dei limiti temporali.
Il Collegio ritiene infondata l'eccezione.
In materia di recupero di imposte indebitamente versate, la tutela per rimborso ex art. 38 del d.P.R. 602/1973
è rimedio autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa ex art. 2 del d.P.R. 322/1998. Quando - come nel caso di specie si deduce la mancata fruizione di un beneficio fiscale non subordinato a procedimenti autorizzativi, la giurisprudenza di legittimità consente il recupero 'ora per allora' mediante istanza di rimborso entro quarantotto mesi dall'ultimo versamento, non essendo applicabili i principi sull'irretrattabilità di specifiche opzioni negoziali (ad es. rivalutazioni).
Il ricorso, pertanto, è ammissibile.
Presupposti dell'agevolazione ex art. 6 d.P.R. 601/1973 e onere della prova.
La Ricorrente_1 sostiene quanto segue. È una fondazione di origine bancaria con personalità giuridica privata, senza fine di lucro, iscritta nel Registro Persone Giuridiche, con statuto adeguato al d.lgs. 153/1999 e conforme al Protocollo MEF-ACRI 2015; persegue fini di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico e culturale (art. 3 statuto), operando nei settori: ricerca scientifica e tecnologica, educazione/ istruzione/formazione, arte e beni culturali, volontariato/filantropia/beneficenza; dal 2020 è stato aggiunto il settore sanità e assistenza a categorie sociali deboli. L'ente non può detenere partecipazioni di controllo in banche né esercitare funzioni creditizie. Tali elementi collocano la Ricorrente_1 tra i soggetti di cui alle lett.
b) e c) dell'art.
6. Viene richiamata la Circolare AE 15/E/2022, nonché precedenti decisioni favorevoli della
CGT Campania (4808/2024) sul triennio 2016-2019, nelle quali sarebbe stato riconosciuto anche il requisito soggettivo.
Quanto al requisito oggettivo (attività concretamente svolta;
natura non imprenditoriale), la Ricorrente_1 sostiene quanto segue. L'attività istituzionale è svolta con modello erogativo e, in parte, con approccio ibrido di promozione, progettazione, co-gestione e supervisione dei progetti finanziati;
ciò è conforme al modello "grant-making" delineato dal d.lgs. 153/1999 e al Protocollo MEF-ACRI 2015. La Ricorrente_1 non esercita funzioni creditizie né attività d'impresa; destina gli avanzi (al netto di spese e imposte) a riserve obbligatorie e ai settori di intervento;
ha effettuato erogazioni 2020-2022 per circa € 3,97 mln su ricerca, istruzione, cultura, volontariato e sanitario;
sostiene l'Archivio Storico (bene culturale aperto al pubblico con esenzione ex art.
5-bis d.P.R. 601/1973). Richiama giurisprudenza che considera agevolabili anche le fondazioni che operano mediante finanziamento di terzi con ruolo di controllo/supervisione, nonché Cass. 33105/2023 sull'impostazione "soggettiva" del beneficio, e decisioni di merito favorevoli.
In replica alla tesi "operativa vs. erogativa" evocata dall'Ufficio (Cass. 5916/2025), la Ricorrente_1 richiama la coeva Cass. 5915/2025, secondo cui la "gestione in proprio" compatibile con l'art. 6 ricomprende anche l'ipotesi di progetti realizzati da terzi purché la fondazione mantenga controllo o supervisione su destinazione dei fondi e obiettivi sociali;
la Ricorrente 1 assume di conformarsi a tali canoni.
L'Agenzia replica quanto segue. Il requisito soggettivo, pur necessario, non è sufficiente: la norma è di stretta interpretazione e richiede, oltre alla qualificazione formale/statutaria, la verifica sostanziale delle attività concretamente svolte, da cui desumere la reale riconducibilità ad una delle categorie dell'art.
6. Si richiama la prassi (Circolare 15/E/2022) e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 16906/2020) sul primato del dato sostanziale rispetto allo status formale. Quanto al requisito oggettivo, l'Agenzia replica quanto segue:
i redditi 2020-2022 derivano prevalentemente da capitale (utili/partecipazioni, interessi) e locazioni, attività che non presentano strumentalità diretta e immediata con le finalità protette dall'art. 6; i progetti risultano per lo più svolti da terzi, laddove la giurisprudenza richiederebbe lo svolgimento diretto delle attività sociali (fondazione "operativa”, non “meramente erogativa"); si richiama, tra l'altro, Cass. 5916/2025 sul punto, nonché il principio (anche in prassi e giurisprudenza) per cui l'agevolazione non spetta per il solo status del soggetto, ma per l'effettività dell'attività socialmente rilevante nell'anno d'imposta. L'Ufficio segnala anche la necessità di verifiche puntuali su partecipazioni e compensi (rispetto dei parametri di “modica entità" del Protocollo MEF-ACRI, art. 9).
Il Collegio ritiene quanto segue.
L'agevolazione richiede la compresenza di: (i) un requisito soggettivo (appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 6 e personalità giuridica) e (ii) un requisito oggettivo, costituito dallo svolgimento in concreto di attività di interesse pubblico/utilità sociale in assenza di natura imprenditoriale.
Per le fondazioni bancarie, Cass., Sez. V, 5 marzo 2025, n. 5915 ha chiarito che la fruizione dell'art. 6 presuppone la prova, gravante sulla fondazione e da rendere anno per anno: (a) dell'assenza di partecipazioni di controllo, anche indirette, o di patti idonei a determinare influenza dominante;
(b) del perseguimento delle finalità benefiche tipizzate dall'art. 6 tramite gestione propria;
precisando che la gestione propria comprende anche il controllo e la supervisione di progetti realizzati da terzi. Non è sufficiente lo status formale né la mera destinazione delle risorse.
La richiamata Cass. n. 5915/2025 ha chiarito quanto segue: le fondazioni bancarie possono beneficiare dell'art. 6, d.P.R. 601/1973 se dimostrano due cose: (i) di non essere dedite alla gestione di partecipazioni di controllo, dirette o indirette, in società commerciali;
(ii) di aver perseguito le finalità benefiche tipizzate dall'art. 6 tramite gestione propria;
e la gestione propria comprende anche il "controllo e la supervisione" di progetti altrui fondati su tali finalità. In particolare, si è chiarito che l'onere della prova grava sulla fondazione, attore in senso sostanziale in causa di rimborso;
essa deve dimostrare anno per anno la ricorrenza dei presupposti;
non basta lo status né la mera destinazione delle risorse a finalità sociali. Occorre provare lo svolgimento in concreto di attività “meritorie" in gestione propria. La Corte di legittimità ha anche chiarito che la "gestione in proprio" non coincide con la sola esecuzione diretta: è compatibile che il progetto sia realizzato da terzi, purché la fondazione mantenga controllo o supervisione su destinazione dei fondi e su obiettivi/risultati. La Corte di legittimità ha anche escluso la gestione "imprenditoriale" del patrimonio (p.es. trading sistematico); è viceversa legittima la gestione statica/conservativa dei titoli finalizzata a ricavi da destinare alle finalità istituzionali;
va provata l'assenza di controllo (anche parasociale) su società, nonché
l'assenza di influenza dominante. La Corte di legittimità ha infine precisato che è venuto meno il "meccanismo automatico" e si applica l'art. 6 d.P.R. 601/1973 nella sua portata generale, con onere probatorio rinforzato. Applicazione al caso concreto
Requisito soggettivo. La personalità giuridica della Ricorrente_1 e l'adeguamento statutario al d.lgs. 153/1999 risultano documentati in atti (statuto e riferimenti al Protocollo MEF-ACRI). L'inquadramento astratto nelle categorie dell'art. 6 può ritenersi sussistente;
l'Agenzia incentra, del resto, le proprie contestazioni sul profilo oggettivo.
Requisito oggettivo: gestione in proprio (anche via controllo/supervisione) e natura non imprenditoriale.
Erra l'Agenzia, nelle sue controdeduzioni, a pretendere che la fondazione sia "operativa" e non meramente erogativa, perchè la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la gestione in proprio include il controllo/ supervisione di progetti realizzati da terzi. Questo è il modello grant-making/ibrido come descritto negli atti della fondazione (erogazioni programmate + progettazione/co-gestione + governance dei progetti).
Ciò non di meno, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, la prova richiesta alla Ricorrente_1
è specifica e concreta. Occorre, per ciascun anno, dimostrare: selezione programmata dei progetti (bandi/ avvisi e criteri), delibere con obiettivi e KPI, convenzioni con partner attuatori che attribuiscano poteri di indirizzo, monitoraggio, sospensione/revoca e audit, verbali di controllo e report conclusivi;
nonché, sul versante patrimoniale, l'assenza di patti parasociali o altri strumenti di influenza e la natura conservativa/ non speculativa della gestione.
Nel fascicolo la Ricorrente_1 ha prodotto bilanci ed elenchi degli interventi con riparto per settori e numero di iniziative, ha descritto un modello operativo di tipo grant-making/ibrido e ha richiamato il sostegno all'Archivio Storico e iniziative ACRI. Tuttavia, tali allegazioni, per quanto coerenti con la missione, non sono accompagnate ai fini probatori rilevanti in causa da specifiche delibere, convenzioni, verbali di monitoraggio, clausole di controllo e report di esito per progetti-campione riferiti agli anni 2020-2022.
Parimenti, con riguardo alla natura non imprenditoriale/assenza di controllo, non sono stati prodotti documenti idonei a comprovare l'assenza di patti parasociali o di poteri di influenza, né policy di investimento, indicatori di bassa rotazione o altre evidenze della gestione statico-conservativa.
Ne consegue che, pur in presenza del requisito soggettivo, non risulta assolto l'onere della prova del requisito oggettivo nei termini rafforzati delineati dalla giurisprudenza di legittimità: difetta la dimostrazione della 'gestione in proprio' (anche come controllo/supervisione effettivi) delle attività meritorie e della non imprenditorialità della gestione patrimoniale per ciascuna delle annualità 2020-2022.
Il parere pro veritate è, sul punto, ininfluente.
Spese.
Tenuto conto della complessità della materia e del recente consolidamento giurisprudenziale, compensa integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRES per gli anni 2020-2022, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: APRILE STEFANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19012/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO IRES-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1247/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste.
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza presentata in data 28.11.2024, la Ricorrente_1 ha chiesto il rimborso di € 911.173 a titolo di IRES indebitamente versata per gli anni d'imposta 2020- 2021-2022, in applicazione della riduzione alla metà prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601. La ricorrente espone di avere versato l'imposta in via prudenziale e di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
L'Agenzia delle Entrate - DP II Napoli si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso: in via preliminare per inammissibilità dell'istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. 602/1973, poiché volta a rettificare una scelta dichiarativa;
nel merito, per asserita insussistenza o comunque mancata prova dei presupposti
-
-
dell'agevolazione, con particolare riguardo allo svolgimento in concreto di attività meritorie in gestione propria e alla natura non imprenditoriale della gestione patrimoniale, oltre che alla verifica di partecipazioni, eventuali patti parasociali e compensi.
La Ricorrente 1, con memorie, ha insistito sull'ammissibilità del rimedio restitutorio (rimborso ex art. 38), ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra dichiarazione integrativa e rimborso e, nel merito, ha fatto leva su Cass., Sez. V, 5 marzo 2025, n. 5915, sottolineando che la 'gestione in proprio' richiesta dall'art. 6 d.P.R. 601/1973 comprende anche il controllo e la supervisione di progetti realizzati da terzi, e ha ribadito la destinazione degli avanzi annuali ai settori tutelati, il divieto statutario di controllo su imprese bancarie e il rispetto dei limiti MEF-ACRI per i compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Oggetto della lite e quadro normativo essenziale
L'oggetto della controversia concerne il diritto al rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2020-
2022 in applicazione della riduzione d'imposta prevista dall'art. 6, d.P.R. 601/1973, norma che — secondo le parti richiede, ai fini dell'agevolazione, la compresenza di un requisito soggettivo (appartenenza ad una delle categorie indicate e personalità giuridica) e di un requisito oggettivo (svolgimento in concreto di attività di interesse pubblico/utile sociale, non imprenditoriale).
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'istanza di rimborso La Ricorrente 1 sostiene la ammissibilità. Non è stata presentata dichiarazione integrativa, ma istanza di rimborso per recuperare l'imposta versata in eccedenza;
l'istanza è tempestiva (termine 48 mesi dall'ultimo versamento). La dichiarazione dei redditi, ove produca un pregiudizio economico non dovuto, è emendabile e il rimborso è un rimedio autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa. È richiamata, tra le altre, Cass. SS.UU. 13378/2016 e la più recente Cass. 25598/2025, che afferma la distinzione e non interferenza tra i rimedi (dichiarazione integrativa vs. istanza di rimborso) per il recupero di agevolazioni non fruite;
si richiama, altresì, Risoluzione AE 58/E/2016 e un orientamento di legittimità che ammette la tutela "ora per allora❞ via rimborso. La scelta prudenziale di non applicare subito l'agevolazione non costituisce opzione irretrattabile, mancando un atto negoziale a formazione progressiva come nelle ipotesi di rivalutazione (per le quali la giurisprudenza esclude il rimborso).
L'Agenzia sostiene la inammissibilità. L'istanza di rimborso è inammissibile perché tende a rettificare una scelta consapevole compiuta in dichiarazione (applicazione dell'aliquota piena anziché ridotta). In tali casi, la dichiarazione assume natura di manifestazione di volontà (non di scienza) e non è emendabile, se non nei limiti dell'errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 ss. c.c., qui non dedotto né ricorrente. Si richiama giurisprudenza sul tema delle opzioni fiscali irretrattabili e, in particolare, Cass. 619/2024 (rivalutazione ex
I. 448/2001), nonché arresti che escludono l'applicazione del principio di emendabilità a specifiche opzioni di regime agevolativo;
si sottolinea l'allineamento dei termini tra integrativa “a favore" e rimborso ex art. 38,
a conferma della non eludibilità dei limiti temporali.
Il Collegio ritiene infondata l'eccezione.
In materia di recupero di imposte indebitamente versate, la tutela per rimborso ex art. 38 del d.P.R. 602/1973
è rimedio autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa ex art. 2 del d.P.R. 322/1998. Quando - come nel caso di specie si deduce la mancata fruizione di un beneficio fiscale non subordinato a procedimenti autorizzativi, la giurisprudenza di legittimità consente il recupero 'ora per allora' mediante istanza di rimborso entro quarantotto mesi dall'ultimo versamento, non essendo applicabili i principi sull'irretrattabilità di specifiche opzioni negoziali (ad es. rivalutazioni).
Il ricorso, pertanto, è ammissibile.
Presupposti dell'agevolazione ex art. 6 d.P.R. 601/1973 e onere della prova.
La Ricorrente_1 sostiene quanto segue. È una fondazione di origine bancaria con personalità giuridica privata, senza fine di lucro, iscritta nel Registro Persone Giuridiche, con statuto adeguato al d.lgs. 153/1999 e conforme al Protocollo MEF-ACRI 2015; persegue fini di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico e culturale (art. 3 statuto), operando nei settori: ricerca scientifica e tecnologica, educazione/ istruzione/formazione, arte e beni culturali, volontariato/filantropia/beneficenza; dal 2020 è stato aggiunto il settore sanità e assistenza a categorie sociali deboli. L'ente non può detenere partecipazioni di controllo in banche né esercitare funzioni creditizie. Tali elementi collocano la Ricorrente_1 tra i soggetti di cui alle lett.
b) e c) dell'art.
6. Viene richiamata la Circolare AE 15/E/2022, nonché precedenti decisioni favorevoli della
CGT Campania (4808/2024) sul triennio 2016-2019, nelle quali sarebbe stato riconosciuto anche il requisito soggettivo.
Quanto al requisito oggettivo (attività concretamente svolta;
natura non imprenditoriale), la Ricorrente_1 sostiene quanto segue. L'attività istituzionale è svolta con modello erogativo e, in parte, con approccio ibrido di promozione, progettazione, co-gestione e supervisione dei progetti finanziati;
ciò è conforme al modello "grant-making" delineato dal d.lgs. 153/1999 e al Protocollo MEF-ACRI 2015. La Ricorrente_1 non esercita funzioni creditizie né attività d'impresa; destina gli avanzi (al netto di spese e imposte) a riserve obbligatorie e ai settori di intervento;
ha effettuato erogazioni 2020-2022 per circa € 3,97 mln su ricerca, istruzione, cultura, volontariato e sanitario;
sostiene l'Archivio Storico (bene culturale aperto al pubblico con esenzione ex art.
5-bis d.P.R. 601/1973). Richiama giurisprudenza che considera agevolabili anche le fondazioni che operano mediante finanziamento di terzi con ruolo di controllo/supervisione, nonché Cass. 33105/2023 sull'impostazione "soggettiva" del beneficio, e decisioni di merito favorevoli.
In replica alla tesi "operativa vs. erogativa" evocata dall'Ufficio (Cass. 5916/2025), la Ricorrente_1 richiama la coeva Cass. 5915/2025, secondo cui la "gestione in proprio" compatibile con l'art. 6 ricomprende anche l'ipotesi di progetti realizzati da terzi purché la fondazione mantenga controllo o supervisione su destinazione dei fondi e obiettivi sociali;
la Ricorrente 1 assume di conformarsi a tali canoni.
L'Agenzia replica quanto segue. Il requisito soggettivo, pur necessario, non è sufficiente: la norma è di stretta interpretazione e richiede, oltre alla qualificazione formale/statutaria, la verifica sostanziale delle attività concretamente svolte, da cui desumere la reale riconducibilità ad una delle categorie dell'art.
6. Si richiama la prassi (Circolare 15/E/2022) e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 16906/2020) sul primato del dato sostanziale rispetto allo status formale. Quanto al requisito oggettivo, l'Agenzia replica quanto segue:
i redditi 2020-2022 derivano prevalentemente da capitale (utili/partecipazioni, interessi) e locazioni, attività che non presentano strumentalità diretta e immediata con le finalità protette dall'art. 6; i progetti risultano per lo più svolti da terzi, laddove la giurisprudenza richiederebbe lo svolgimento diretto delle attività sociali (fondazione "operativa”, non “meramente erogativa"); si richiama, tra l'altro, Cass. 5916/2025 sul punto, nonché il principio (anche in prassi e giurisprudenza) per cui l'agevolazione non spetta per il solo status del soggetto, ma per l'effettività dell'attività socialmente rilevante nell'anno d'imposta. L'Ufficio segnala anche la necessità di verifiche puntuali su partecipazioni e compensi (rispetto dei parametri di “modica entità" del Protocollo MEF-ACRI, art. 9).
Il Collegio ritiene quanto segue.
L'agevolazione richiede la compresenza di: (i) un requisito soggettivo (appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 6 e personalità giuridica) e (ii) un requisito oggettivo, costituito dallo svolgimento in concreto di attività di interesse pubblico/utilità sociale in assenza di natura imprenditoriale.
Per le fondazioni bancarie, Cass., Sez. V, 5 marzo 2025, n. 5915 ha chiarito che la fruizione dell'art. 6 presuppone la prova, gravante sulla fondazione e da rendere anno per anno: (a) dell'assenza di partecipazioni di controllo, anche indirette, o di patti idonei a determinare influenza dominante;
(b) del perseguimento delle finalità benefiche tipizzate dall'art. 6 tramite gestione propria;
precisando che la gestione propria comprende anche il controllo e la supervisione di progetti realizzati da terzi. Non è sufficiente lo status formale né la mera destinazione delle risorse.
La richiamata Cass. n. 5915/2025 ha chiarito quanto segue: le fondazioni bancarie possono beneficiare dell'art. 6, d.P.R. 601/1973 se dimostrano due cose: (i) di non essere dedite alla gestione di partecipazioni di controllo, dirette o indirette, in società commerciali;
(ii) di aver perseguito le finalità benefiche tipizzate dall'art. 6 tramite gestione propria;
e la gestione propria comprende anche il "controllo e la supervisione" di progetti altrui fondati su tali finalità. In particolare, si è chiarito che l'onere della prova grava sulla fondazione, attore in senso sostanziale in causa di rimborso;
essa deve dimostrare anno per anno la ricorrenza dei presupposti;
non basta lo status né la mera destinazione delle risorse a finalità sociali. Occorre provare lo svolgimento in concreto di attività “meritorie" in gestione propria. La Corte di legittimità ha anche chiarito che la "gestione in proprio" non coincide con la sola esecuzione diretta: è compatibile che il progetto sia realizzato da terzi, purché la fondazione mantenga controllo o supervisione su destinazione dei fondi e su obiettivi/risultati. La Corte di legittimità ha anche escluso la gestione "imprenditoriale" del patrimonio (p.es. trading sistematico); è viceversa legittima la gestione statica/conservativa dei titoli finalizzata a ricavi da destinare alle finalità istituzionali;
va provata l'assenza di controllo (anche parasociale) su società, nonché
l'assenza di influenza dominante. La Corte di legittimità ha infine precisato che è venuto meno il "meccanismo automatico" e si applica l'art. 6 d.P.R. 601/1973 nella sua portata generale, con onere probatorio rinforzato. Applicazione al caso concreto
Requisito soggettivo. La personalità giuridica della Ricorrente_1 e l'adeguamento statutario al d.lgs. 153/1999 risultano documentati in atti (statuto e riferimenti al Protocollo MEF-ACRI). L'inquadramento astratto nelle categorie dell'art. 6 può ritenersi sussistente;
l'Agenzia incentra, del resto, le proprie contestazioni sul profilo oggettivo.
Requisito oggettivo: gestione in proprio (anche via controllo/supervisione) e natura non imprenditoriale.
Erra l'Agenzia, nelle sue controdeduzioni, a pretendere che la fondazione sia "operativa" e non meramente erogativa, perchè la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la gestione in proprio include il controllo/ supervisione di progetti realizzati da terzi. Questo è il modello grant-making/ibrido come descritto negli atti della fondazione (erogazioni programmate + progettazione/co-gestione + governance dei progetti).
Ciò non di meno, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, la prova richiesta alla Ricorrente_1
è specifica e concreta. Occorre, per ciascun anno, dimostrare: selezione programmata dei progetti (bandi/ avvisi e criteri), delibere con obiettivi e KPI, convenzioni con partner attuatori che attribuiscano poteri di indirizzo, monitoraggio, sospensione/revoca e audit, verbali di controllo e report conclusivi;
nonché, sul versante patrimoniale, l'assenza di patti parasociali o altri strumenti di influenza e la natura conservativa/ non speculativa della gestione.
Nel fascicolo la Ricorrente_1 ha prodotto bilanci ed elenchi degli interventi con riparto per settori e numero di iniziative, ha descritto un modello operativo di tipo grant-making/ibrido e ha richiamato il sostegno all'Archivio Storico e iniziative ACRI. Tuttavia, tali allegazioni, per quanto coerenti con la missione, non sono accompagnate ai fini probatori rilevanti in causa da specifiche delibere, convenzioni, verbali di monitoraggio, clausole di controllo e report di esito per progetti-campione riferiti agli anni 2020-2022.
Parimenti, con riguardo alla natura non imprenditoriale/assenza di controllo, non sono stati prodotti documenti idonei a comprovare l'assenza di patti parasociali o di poteri di influenza, né policy di investimento, indicatori di bassa rotazione o altre evidenze della gestione statico-conservativa.
Ne consegue che, pur in presenza del requisito soggettivo, non risulta assolto l'onere della prova del requisito oggettivo nei termini rafforzati delineati dalla giurisprudenza di legittimità: difetta la dimostrazione della 'gestione in proprio' (anche come controllo/supervisione effettivi) delle attività meritorie e della non imprenditorialità della gestione patrimoniale per ciascuna delle annualità 2020-2022.
Il parere pro veritate è, sul punto, ininfluente.
Spese.
Tenuto conto della complessità della materia e del recente consolidamento giurisprudenziale, compensa integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRES per gli anni 2020-2022, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.