Sentenza breve 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03732/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2026, proposto da DA Nocera, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via di Villa Ada n. 57;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28/10/2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento sul sito INPA del 29/10/2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30/07/2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,75 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nel quesito n.14 e n.31 del proprio questionario;
- del Bando di concorso pubblicato sul INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento del quiz n.14 e n.31 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al TEST e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidoneo all’esito della prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 20,75, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21/30.
2. In questa sede, il candidato lamenta l’illegittimità della valutazione ricevuta con riguardo ai quesiti n. 14 ( Un'enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono contando tutte le pagine nell'intervallo fra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo volume? Risposte: a) 1.600; b) 1.800 (risposta prescelta dal candidato; c) 2.400 (risposta ritenuta corretta dalla commissione) e n. 31 ( In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), il termine per l'assunzione delle funzioni di magistrato può essere prorogato? Risposte: a) Sì, per gravi ragioni; b) Sì, per una sola volta (risposta opzionata dal candidato); c) No, non può (risposta ritenuta corretta dalla commissione), sostenendo la loro erronea formulazione.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
6. Nel merito, il ricorso è infondato, posto che su entrambi i quesiti la Sezione si è già pronunciata circa la loro corretta formulazione nonché l’esattezza della risposta individuata dall’amministrazione.
6.1. Quanto al quesito n. 14, l’unica risposta possibile secondo criteri di logica è quella individuata come corretta dall’Amministrazione, partendo dalla disposizione dei volumi dell'enciclopedia all'interno della libreria, con il dorso rivolto verso l’esterno e, perciò, con la prima pagina posizionata verso destra e l'ultima invece verso sinistra, e dalla composizione stessa dell'enciclopedia, come precisato nel quesito: 8 volumi in totale, ciascuno lungo 600 pagine: in tal modo si contano tutte le pagine dei volumi dal quinto (l’ultima pagina, come indicato nel quesito, è quella a sinistra del volume) all’ottavo (la prima pagina, come indicato nel quesito, è quella più a destra), per un totale di 2400 pagine.
6.2. Per quanto conderne il quesito non 31 è possibile rinviare, a norma dell’art. 74 c.p.a., alla sentenza n. 1202/26.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro,.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | TA IC |
IL SEGRETARIO