TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Disconoscimento
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno del figlio
19/02/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 156/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato PIERRO PIETRO, C.F._1
contro
quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1
minore nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
, con l'avvocato TORSELLO MARIELLA, C.F._2
in contraddittorio con avv. URGA ROSA MARIA, costituita in proprio , in qualità di curatore speciale della minore , nata in [...] l'[...]; Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Disconoscimento del figlio
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 2 febbraio 2024, proponeva Parte_1
ricorso ottenere il disconoscimento della paternità della minore Persona_1 Assumeva li ricorrente di essere unito in matrimonio con e che Controparte_1
in costanza del vincolo coniugale era nato la minore predetta, di cui però egli era certo di non essere padre. Chiedeva perciò che fosse pronunciata sentenza di disconoscimento della sua paternità.
Disposta la comparizione delle parti si costituiva la resistente, la quale non contraddiceva gli assunti dell'atto introduttivo e si rimetteva alla richiesta di accertamento peritale sulle compatibilità genetica fra i due.
In effetti in sede di prima comparizione, l'istruttore disponeva la consulenza tecnica che si concludeva con la non compatibilità genetica fra la minore e il ricorrente.
Precisate le conclusioni la causa era rimessa a sentenza, ma con provvedimento del 9 ottobre 2024, il collegio ne disponeva la remissione in istruttoria rilevando la necessità di integrazione del contraddittorio con il curatore speciale della minore appositamente nominato.
Si costituiva dunque anche il curatore speciale che faceva sue le conclusioni della perizia e aggiungendo una valutazione dell'interesse specifico della minore, concludeva ugualmente per il disconoscimento di paternità e proponeva anche una domanda diretta alla perdita del cognome paterno.
Nuovamente precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza.
Il P.M. concludeva in senso favorevole al ricorso.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, sussistendo tutti i presupposti di legge per emettere la chiesta pronunzia di disconoscimento della paternità. Dagli esiti dell'espletata CTU genetica risulta acclarato che il ricorrente non
è padre biologico della minore Il consulente ha dato precisamente conto delle Per_1
procedure adottate utilizzando protocolli che consentono di dare sicurezza sulle modalità del prelievo dei reperti biologici e della comparazione e quindi non pongono dubbi sull'esito degli esami. Questi hanno consentito di accertare che l'esclusione di paternità è certa, con una probabilità pari allo “zero” che il ricorrente sia padre della minore. Ciò perché i profili genetici indagati differiscono per ben “18 loci” tra quelli considerati così facendo acquisire elementi di indubbia sicurezza. A riguardo di tali risultanze non ci sono state contestazioni né della madre, né del curatore speciale della minore. Quest'ultimo che pure si è soffermato sull'interesse della minore al disconoscimento di paternità, ha anche chiesto che la pronuncia sullo stato sia accompagnata dalla sostituzione del cognome, mediante la perdita di quello paterno e l'acquisizione di quello materno.
In conformità alle considerazioni del curatore speciale va osservato che “il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non prevede una prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento concreto tra il diritto all'identità personale legato alla verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, con particolare riferimento ai legami affettivi sviluppatisi all'interno della famiglia” (Cass. n. 30403 del 2021), con una valutazione in concreto.
Nel caso di specie, emerge chiaramente anche l'interesse della minore, sia per la compromissione degli affetti familiari che hanno allontanato il presunto padre da qualsiasi senso di responsabilità, sia per la possibilità di accedere alla ricostruzione di un rapporto genitoriale con l'effettivo padre, altrimenti impedito dallo stato attuale di figlio.
Conseguentemente va accolta anche la domanda del curatore speciale di sostituzione del cognome paterno con quello materno, sia per le ragioni appena dette, ma anche per la tenera età della minore che induce a escludere che il cognome attuale sia diventato elemento identificativo della persona.
L'interesse comune delle parti e il valore preminente dell'interesse della minore a cui ha dato corso la domanda, consente che le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 02/02/2024 da e Parte_1 CP_1
, in contraddittorio con la curatrice speciale della minore URGA avv.
[...]
ROSA MARIA accoglie la domanda e per l'effetto: 1) dichiara che la minore nata in [...] l'11 febbraio Persona_1
2023 non è figlia di;
Parte_1
2) dispone che la minore perda il cognome paterno e che, per l'effetto, il cognome ia sostituito con il cognome della madre così che la minore Pt_1
venga a identificarsi in CP_2
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montalbano Jonico di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di nascita dell'anno 2023, parte I, serie A, n. 6;
4) dichiara compensate le spese del giudizio fra le parti ponendo definitivamente a carico dell'erario le spese di CTU, come da ordinanza di liquidazione in atti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/02/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco