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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1823/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari - Corso De Tullio 3 70122 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206722804202541778334875 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato con spese Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ,difesa tecnicamente in giudizio,impugna nei termini “l'avviso di accertamento suppletivo e di irrogazione sanzioni”del 28 4 2025,-in atti-,conseguenziale al verbale di revisione notificato il 21 3 2025 dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli DT VIII Puglia Molise e Basilicata sede di Bari
Con l'atto impugnato si richiedeva ala parte ricorrente il pagamento della somma di E. 248.607,69 circa per dazi antidumping,dazi compensativi,iva interessi e sanzioni sul presupposto che avesse importato dalla Repubblica Popolare Cinese e.byke solo assemblate in Turchia,e quindi inidonee a conferire alle stesse la dichiarata origine Turca,Paese da cui venivano importate in Italia,scontando dazi doganali più favorevoli.
La parte sviluppava quattro motivi di ricorso,tra cui violazione del diritto di difesa, violazione dello Statuto del Contribuente,infondatezza dell'atto impugnato, illegittimità delle sanzioni irrogate anche considerata la esclusione da responsabilità per avere agito in buona fede.
Chiedeva in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato, o in via subordinata,l'annullamento delle sanzioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando la domanda e concludendo per il rigetto della stessa con rifusione delle spese processuali.
La parte depositava memorie nei termini ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Esaurita la discussione orale alla udienza de 12 gennaio 2026,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto e va rigettato.
Va precisato che la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento consolidato di rigetto delle richieste di parte ricorrente Ricorrente_1 srl.
Assume particolare rilievo la decisione n 1719/2024 emessa dalla Sez 8 in data 3 9 2024 (Presidente Dott
Picuno e relatore dott Mitola)che ha rigettato il ricorso della società Ricorrente_1, decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte
La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Decisione confermata da altro arresto di questa stessa Corte di Giustizia sentenza n2381/2025 Sez 6
Relatore dott Giovanni Anglana.
Quindi, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nei precedenti giudiziarii di questa Corte , con motivazioni ampie ed esaurienti cui questa Sezione fa espresso rinvio
Motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
Per tutto quanto premesso ,rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ala pagamento delle spese processuali che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente costituita che liquida in E. 5.000,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1823/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari - Corso De Tullio 3 70122 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206722804202541778334875 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato con spese Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ,difesa tecnicamente in giudizio,impugna nei termini “l'avviso di accertamento suppletivo e di irrogazione sanzioni”del 28 4 2025,-in atti-,conseguenziale al verbale di revisione notificato il 21 3 2025 dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli DT VIII Puglia Molise e Basilicata sede di Bari
Con l'atto impugnato si richiedeva ala parte ricorrente il pagamento della somma di E. 248.607,69 circa per dazi antidumping,dazi compensativi,iva interessi e sanzioni sul presupposto che avesse importato dalla Repubblica Popolare Cinese e.byke solo assemblate in Turchia,e quindi inidonee a conferire alle stesse la dichiarata origine Turca,Paese da cui venivano importate in Italia,scontando dazi doganali più favorevoli.
La parte sviluppava quattro motivi di ricorso,tra cui violazione del diritto di difesa, violazione dello Statuto del Contribuente,infondatezza dell'atto impugnato, illegittimità delle sanzioni irrogate anche considerata la esclusione da responsabilità per avere agito in buona fede.
Chiedeva in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato, o in via subordinata,l'annullamento delle sanzioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando la domanda e concludendo per il rigetto della stessa con rifusione delle spese processuali.
La parte depositava memorie nei termini ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Esaurita la discussione orale alla udienza de 12 gennaio 2026,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto e va rigettato.
Va precisato che la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento consolidato di rigetto delle richieste di parte ricorrente Ricorrente_1 srl.
Assume particolare rilievo la decisione n 1719/2024 emessa dalla Sez 8 in data 3 9 2024 (Presidente Dott
Picuno e relatore dott Mitola)che ha rigettato il ricorso della società Ricorrente_1, decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte
La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Decisione confermata da altro arresto di questa stessa Corte di Giustizia sentenza n2381/2025 Sez 6
Relatore dott Giovanni Anglana.
Quindi, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nei precedenti giudiziarii di questa Corte , con motivazioni ampie ed esaurienti cui questa Sezione fa espresso rinvio
Motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
Per tutto quanto premesso ,rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ala pagamento delle spese processuali che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente costituita che liquida in E. 5.000,00, oltre accessori se dovuti.