Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 138
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità per decorso del termine per la rettifica

    Il termine di cui all'art. 1 c. 3 D.M. 701/94 è relativo al momento dell'azione accertatrice dell'Ufficio e non è correlato con la notifica della rendita rettificata. Inoltre, i termini previsti dal DM n. 701 del 1994 non hanno natura perentoria.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    Gli oneri di motivazione sono affievoliti in relazione a procedure DocFa, e la motivazione contenuta nell'atto rispetta i requisiti di legge, indicando i dati catastali e i presupposti di fatto.

  • Rigettato
    Errore nell'attribuzione della classe catastale

    La classificazione catastale è indipendente dalla destinazione d'uso e legata alle caratteristiche intrinseche dell'immobile e all'uso appropriato. Le caratteristiche dell'unità immobiliare erano incompatibili con la destinazione C/3, giustificando l'accatastamento in A/10.

  • Altro
    Rinuncia al ricorso per subalterno 745

    Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso per quanto attiene al subalterno 745 e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 138
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 138
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo