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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1242/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1242/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita Parte_1
e difesa dall'avv. COLACITO MARIO
e
IO LE LI, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. COLACITO MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2025, e LI Parte_1
IO LE esponevano che in data 01/09/2002 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CARAMANICO TERME.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18/09/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
vista, altresì, l'autorizzazione del Giudice Tutelare, in data 26/05/2025, alla cessione di beni a favore del figlio minorenne, C.F. , Persona_1 C.F._1
nato a [...], il [...],
pagina 2 di 8 ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in 17/04/2013, si
è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e IO LE LI, provvede come segue: Parte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratti in
CARAMANICO TERME il 01/09/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CARAMANICO TERME, nell'anno
2002 atto numero 8 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 18/09/2025:
1) Le premesse dell'accordo di divorzio con trasferimento immobiliare, sottoscritto dalle parti e vidimato anche dal Presidente all'udienza del
18/09/2025, è parte integrante dell'oggetto della transazione e dell'accordo medesimo;
2) I ricorrenti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
3) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere all'altro un contributo mensile a titolo di mantenimento personale;
4) il figlio minore verrà definitivamente affidato alla madre, con la quale, Per_1 peraltro, già vive, la quale provvederà direttamente al suo mantenimento ed a quello del figlio maggiorenne, Per_2
5) Il padre avrà la facoltà di visitare il figlio tutti i giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ed inoltre la prima e la quarta domenica di ogni mese dalla pagina 3 di 8 mattina al tramonto, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e previo appuntamento telefonico con la madre;
6) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nel presente accordo di divorzio, al fine di assicurarne il mantenimento il trasferimento in favore dei figli della nuda proprietà dei beni immobili descritti nei successivi articoli, con riserva di usufrutto in favore della madre, IG.ra Parte_1
7) Precisamente, i IG.ri e CA FA EM, intendono Parte_1 cedere, come in effetti con il presente atto trasferiscono, in favore dei figli,
C.F. , nato a [...], il Persona_3 C.F._2
25.08.2004, e , nato a [...], il Persona_1 C.F._1
12.12.2007, che accettano, anche in virtù di apposita autorizzazione del
Giudice Tutelare (all. 8), la nuda proprietà dell'intero fabbricato, con riserva di usufrutto in favore della loro madre, del quale sono Parte_1 attualmente comproprietari pro indiviso al 50%, sito in Caramanico Terme
(PE) alla Via Duca degli Abruzzi n. 25-27-29, piano T-1-2, distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune Foglio 28, Particella 402, Sub. 1, Categoria A/3,
Classe 1, Consistenza 6,5 vani, rendita euro 335,70, confinante con detta Via
Duca Degli Abruzzi, Via Scarnati, proprietà e Controparte_1 CP_2
salvo altri. Il bene immobile è indicato nella planimetria catastale
[...] che si allega unitamente a visura catastale aggiornata relativa allo stesso ed alla visura storica ventennale;
8) Precisamente, in favore dei predetti, C.F. Persona_3
, nato a [...], il [...], maggiorenne, e C.F._2
, nato a [...], il [...] Persona_1 C.F._1 minorenne, entrambi residenti a [...]-27-29, quindi, con il presente atto viene trasferita dai genitori,
pagina 4 di 8 IG.ri e CA BI EM, la quota di 1/2 ciascuno Parte_1 della nuda proprietà indivisa sull'immobile sopra descritto;
su detto immobile;
viene altresì costituito diritto di usufrutto in favore della IG.ra
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._3 il giorno 29.01.1973 e residente in [...];
9) Il predetto immobile è attualmente occupato dalla IG.ra e Parte_1 dai predetti figli e Persona_3 Persona_1
10) Detta unità immobiliari si trasferisce in favore dei IG.ri e Persona_3
negli attuali stati e consistenze, noti alla parte acquirente, con Persona_1 ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare o ampliare il godimento, in conformità a quanto indicato nella provenienza. Restano attribuiti alla parte acquirente i diritti di comunione e condominio spettanti in proporzione a quanto trasferito dalla parte alienante;
11) Le dette identificazioni catastali sono riportate ai fini e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 29 della L 27.02.1985, N. 52, come introdotto dal c. 14 art. 19 DL 31.05.2010, 78 convertito in legge 31.07.2010, n. 122 e sono riferite alle relative planimetrie catastali attuali depositate in catasto ed esibite e verificate dalle parti, rispetto alle quali l'attuale parte cedente individuata come intestataria catastale ed in conformità con le risultanze dei registri immobiliari, dichiara, la piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
12) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001
n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte cedente dichiara che le opere relative alla costruzione di quanto in oggetto risultano iniziate in data antecedente al 1 Settembre 1967;
pagina 5 di 8 13) I IG.ri e previa consegna da parte del cedente Persona_3 Persona_1 dell'attestato di prestazione energetica immobile in parola, dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa;
14) I cedenti consegnano detto attestato di prestazione energetica rilasciato in data 28.03.2025, dal Geom. iscritto al Collegio dei Parte_2
Geometri di Pescara al n. 1557 che si allega al presente atto;
15) I IG.ri e CA FA EM assicurano e garantiscano Parte_1 la proprietà di quanto trasferito per averlo acquistato dalla IG.ra
[...]
, C.F. , nata il [...] a [...] Persona_4 C.F._4
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), con atto di compravendita redatto in data 05.01.2006, per atto Notar Rep. n. 93104, Racc. n. Persona_5
14412, registrato a Pescara (PE), il 10.01.2006 al n. 159;
16) I IG.ri e CA FA EM dichiarano che, quanto Parte_1 oggetto del presente atto di trasferimento è di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia dei mutui fondiari sopra citati e della successiva rinegoziazione, rilasciata in favore della Banca Caripe S.p.A.;
17) Le parti, al fine di regolare i loro rapporti economici in conseguenza della convenzione matrimoniale connessa e conseguente al divorzio convengono che la IG.ra , continuerà a provvedere in via esclusiva al Parte_1 versamento delle rate di mutuo già intestato esclusivamente in capo alla predetta, ancora gravante sull'immobile oggetto del presente trasferimento, ed acceso presso la Banca Caripe S.p.A.;
pagina 6 di 8 18) La IG.ra , altresì, si accollerà ogni e qualsiasi ulteriore Parte_1 imposta, tassa, tributo ecc. afferente al suddetto immobile;
19) Da parte sua, la IG.ra con l'avvenuto trasferimento della Parte_1 quota del 50% del IG. CA FA EM sulla predetta unità immobiliare, in favore dei figli, rinuncia al proprio credito vantato nei confronti dello stesso, pari alla somma complessiva di €uro 35,500,00, derivante dal mancato versamento dalla data dell'omologa della separazione consensuale, ad oggi, di tutte le somme che il IG. CA FA EM era tenuto mensilmente a corrispondere alla IG.ra ed ai Parte_1 figli, per quanto concordato e stabilito nel decreto di omologa;
20) Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n. 266/2005, dichiarano che il valore del presente trasferimento è di €uro 35,500,00 e convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e del fatto che il trasferimento viene effettuato a favore dei figli, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
21) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
22) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 e che tale clausola definisce il presente procedimento di modifica pagina 7 di 8 delle condizioni di divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale;
23) I legali delle parti e le Parti stesse, Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, richiamato nella sentenza definitiva del presente procedimento, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAMANICO
TERME per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1242/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita Parte_1
e difesa dall'avv. COLACITO MARIO
e
IO LE LI, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. COLACITO MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2025, e LI Parte_1
IO LE esponevano che in data 01/09/2002 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CARAMANICO TERME.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18/09/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
vista, altresì, l'autorizzazione del Giudice Tutelare, in data 26/05/2025, alla cessione di beni a favore del figlio minorenne, C.F. , Persona_1 C.F._1
nato a [...], il [...],
pagina 2 di 8 ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in 17/04/2013, si
è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e IO LE LI, provvede come segue: Parte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratti in
CARAMANICO TERME il 01/09/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CARAMANICO TERME, nell'anno
2002 atto numero 8 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 18/09/2025:
1) Le premesse dell'accordo di divorzio con trasferimento immobiliare, sottoscritto dalle parti e vidimato anche dal Presidente all'udienza del
18/09/2025, è parte integrante dell'oggetto della transazione e dell'accordo medesimo;
2) I ricorrenti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
3) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere all'altro un contributo mensile a titolo di mantenimento personale;
4) il figlio minore verrà definitivamente affidato alla madre, con la quale, Per_1 peraltro, già vive, la quale provvederà direttamente al suo mantenimento ed a quello del figlio maggiorenne, Per_2
5) Il padre avrà la facoltà di visitare il figlio tutti i giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ed inoltre la prima e la quarta domenica di ogni mese dalla pagina 3 di 8 mattina al tramonto, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e previo appuntamento telefonico con la madre;
6) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nel presente accordo di divorzio, al fine di assicurarne il mantenimento il trasferimento in favore dei figli della nuda proprietà dei beni immobili descritti nei successivi articoli, con riserva di usufrutto in favore della madre, IG.ra Parte_1
7) Precisamente, i IG.ri e CA FA EM, intendono Parte_1 cedere, come in effetti con il presente atto trasferiscono, in favore dei figli,
C.F. , nato a [...], il Persona_3 C.F._2
25.08.2004, e , nato a [...], il Persona_1 C.F._1
12.12.2007, che accettano, anche in virtù di apposita autorizzazione del
Giudice Tutelare (all. 8), la nuda proprietà dell'intero fabbricato, con riserva di usufrutto in favore della loro madre, del quale sono Parte_1 attualmente comproprietari pro indiviso al 50%, sito in Caramanico Terme
(PE) alla Via Duca degli Abruzzi n. 25-27-29, piano T-1-2, distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune Foglio 28, Particella 402, Sub. 1, Categoria A/3,
Classe 1, Consistenza 6,5 vani, rendita euro 335,70, confinante con detta Via
Duca Degli Abruzzi, Via Scarnati, proprietà e Controparte_1 CP_2
salvo altri. Il bene immobile è indicato nella planimetria catastale
[...] che si allega unitamente a visura catastale aggiornata relativa allo stesso ed alla visura storica ventennale;
8) Precisamente, in favore dei predetti, C.F. Persona_3
, nato a [...], il [...], maggiorenne, e C.F._2
, nato a [...], il [...] Persona_1 C.F._1 minorenne, entrambi residenti a [...]-27-29, quindi, con il presente atto viene trasferita dai genitori,
pagina 4 di 8 IG.ri e CA BI EM, la quota di 1/2 ciascuno Parte_1 della nuda proprietà indivisa sull'immobile sopra descritto;
su detto immobile;
viene altresì costituito diritto di usufrutto in favore della IG.ra
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._3 il giorno 29.01.1973 e residente in [...];
9) Il predetto immobile è attualmente occupato dalla IG.ra e Parte_1 dai predetti figli e Persona_3 Persona_1
10) Detta unità immobiliari si trasferisce in favore dei IG.ri e Persona_3
negli attuali stati e consistenze, noti alla parte acquirente, con Persona_1 ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare o ampliare il godimento, in conformità a quanto indicato nella provenienza. Restano attribuiti alla parte acquirente i diritti di comunione e condominio spettanti in proporzione a quanto trasferito dalla parte alienante;
11) Le dette identificazioni catastali sono riportate ai fini e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 29 della L 27.02.1985, N. 52, come introdotto dal c. 14 art. 19 DL 31.05.2010, 78 convertito in legge 31.07.2010, n. 122 e sono riferite alle relative planimetrie catastali attuali depositate in catasto ed esibite e verificate dalle parti, rispetto alle quali l'attuale parte cedente individuata come intestataria catastale ed in conformità con le risultanze dei registri immobiliari, dichiara, la piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
12) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001
n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte cedente dichiara che le opere relative alla costruzione di quanto in oggetto risultano iniziate in data antecedente al 1 Settembre 1967;
pagina 5 di 8 13) I IG.ri e previa consegna da parte del cedente Persona_3 Persona_1 dell'attestato di prestazione energetica immobile in parola, dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa;
14) I cedenti consegnano detto attestato di prestazione energetica rilasciato in data 28.03.2025, dal Geom. iscritto al Collegio dei Parte_2
Geometri di Pescara al n. 1557 che si allega al presente atto;
15) I IG.ri e CA FA EM assicurano e garantiscano Parte_1 la proprietà di quanto trasferito per averlo acquistato dalla IG.ra
[...]
, C.F. , nata il [...] a [...] Persona_4 C.F._4
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), con atto di compravendita redatto in data 05.01.2006, per atto Notar Rep. n. 93104, Racc. n. Persona_5
14412, registrato a Pescara (PE), il 10.01.2006 al n. 159;
16) I IG.ri e CA FA EM dichiarano che, quanto Parte_1 oggetto del presente atto di trasferimento è di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia dei mutui fondiari sopra citati e della successiva rinegoziazione, rilasciata in favore della Banca Caripe S.p.A.;
17) Le parti, al fine di regolare i loro rapporti economici in conseguenza della convenzione matrimoniale connessa e conseguente al divorzio convengono che la IG.ra , continuerà a provvedere in via esclusiva al Parte_1 versamento delle rate di mutuo già intestato esclusivamente in capo alla predetta, ancora gravante sull'immobile oggetto del presente trasferimento, ed acceso presso la Banca Caripe S.p.A.;
pagina 6 di 8 18) La IG.ra , altresì, si accollerà ogni e qualsiasi ulteriore Parte_1 imposta, tassa, tributo ecc. afferente al suddetto immobile;
19) Da parte sua, la IG.ra con l'avvenuto trasferimento della Parte_1 quota del 50% del IG. CA FA EM sulla predetta unità immobiliare, in favore dei figli, rinuncia al proprio credito vantato nei confronti dello stesso, pari alla somma complessiva di €uro 35,500,00, derivante dal mancato versamento dalla data dell'omologa della separazione consensuale, ad oggi, di tutte le somme che il IG. CA FA EM era tenuto mensilmente a corrispondere alla IG.ra ed ai Parte_1 figli, per quanto concordato e stabilito nel decreto di omologa;
20) Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n. 266/2005, dichiarano che il valore del presente trasferimento è di €uro 35,500,00 e convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e del fatto che il trasferimento viene effettuato a favore dei figli, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
21) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
22) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 e che tale clausola definisce il presente procedimento di modifica pagina 7 di 8 delle condizioni di divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale;
23) I legali delle parti e le Parti stesse, Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, richiamato nella sentenza definitiva del presente procedimento, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAMANICO
TERME per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8