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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1778/2024 R.G. e promossa da
(avv.D.Mastrocinque) Parte_1
attore contro
(avv.L.Giovannini) CP_1
convenuta e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : modifica condizioni mantenimento
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Viene chiede la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne , nata il CP_1
4.7.2001.
L'obbligo nei confronti dei figli maggiorenni viene meno quando il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero quando il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso ( vedere in questo senso Cass.civ.n.12952/2016 e 5088/2018).
La prova non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorata alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (vedere tra Cass.civ, n. 19589/2011, n. 15756/2006).
E' incontestato che , che compirà 24 anni tra pochi mesi, ha terminato da anni il percorso di CP_1 studi ed abbia intrapreso la carriera lavorativo nel mondo della danza.
Attualmente svolge lavori saltuari, sia come ballerina sia come istruttrice di danza e pilates, CP_1 con un reddito annuo intorno ai 6 mila euro.
Non vi sono contestazioni sul reddito percepito.
Non sono stati richiesti sul punto mezzi istruttori.
Appare quindi indubbio :a) che il reddito attualmente percepito non sia certo sufficiente a garantire la piena autonomia economica;
b) non può ravvisarsi al momento una colposa inerzia, stante l'età della ricorrente e l'impegno profuso nel cercare e svolgere attività lavorative.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
rigetta il ricorso compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro il 6 maggio 2025
2 Il Giudice estensore dott.Davide Storti
Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni
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