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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2988/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI Parte_1 C.F._1 COSTANZA e dell'avv. TADDEUCCI SASSOLINI MARIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIRILLI
COSTANZA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA Controparte_1 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BRUNNELLESCHI 1 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COPPOLA LUCIA CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Pt_1
“Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità della – ora Parte_2
– nella causazione alla signora del danno descritto in Controparte_1 Parte_1
narrativa in atto di citazione
In tesi: condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della signora a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti la condotta della , della somma di €.34.500,00, CP_1
salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
pagina 1 di 12 In ipotesi: condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della signora a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti la condotta della , della somma di €. 18.000,00, CP_1
salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito della espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con rimborso delle spese di CTU e CTP come da documentazione allegata.
In ogni caso, con vittoria di compensi, rimborsi e spese, CAP e IVA come per legge”.
Controparte_1
“insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- in tesi: respingere siccome del tutto, infondata in fatto e in diritto e non provata, la domanda attorea proposta contro l' ; Controparte_1
- in ipotesi: ridurre in ogni caso l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno da parte attrice.
In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC,in data 12.03.2021, la IG.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'
[...] Controparte_1
lamentando quanto segue.
La signora in data 12.12.2008, a seguito di frattura del collo del femore Parte_1 destro, veniva ricoverata presso l'U.O. Traumatologia dell'Ospedale S. Iacopo di dove veniva Pt_2
sottoposta ad intervento di posizionamento di protesi totale di anca destra con protesi del tipo metallo- metallo prodotta dalla Zimmer. Uno dei componenti della protesi in questione era il Metasul ®
Durom® AC OM (cfr. doc.1).
Nel novembre 2018 la signora accusava un intenso ed improvviso dolore alla gamba Pt_1
destra, accompagnato da costante rialzo febbrile. Per tali motivi la signora veniva ricoverata in Pt_1 data 11.11.2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Jacopo di dove veniva sottoposta a Pt_2 valutazione ortopedica dalla quale emergeva: “… Clinicamente dolore tipo scosse se intra ed extrarotazioni estreme e flesso-estensioni estreme. RX componenti in sede, non fratture periprotesiche”. La comparente veniva dimessa con prescrizione farmacologica a base di Aulin 100
(cfr. doc.2).
Successivamente la situazione della paziente si aggravava e, in data 17.11.2018, la signora veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale San Jacopo di (cfr. doc.3). La paziente Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 12 lamentava febbre alta, cardiopalmo, ipotensione nonché dolore persistente all'anca destra;
veniva rilevato un rialzo degli indici di flogosi, fibrillazione atriale ad elevata frequenza, versamento pleurico bilaterale ed un addensamento alla base del polmone destro.
Venivano effettuati ulteriori accertamenti nel corso dei quali veniva diagnosticata sepsi con insufficienza d'organo (addensamento polmonare) a partenza da ascesso periprotesi d'anca. Emergeva, infatti, dagli accertamenti, la presenza di tumefazione polilobata a struttura non fluida, compatibile con raccolta organizzata, ispessimento periprotesico articolare, strie fluide in paracoccigea ed in fossa iliaca destra, ptosi del rene destro e formazione cistica anessiale destra.
Preso atto che la fonte della infezione era da ricondursi alla protesi, i sanitari in data 18.12.2018 sottoponevano la signora ad intervento di rimozione della protesi con posizionamento di Pt_1
impianto di spaziatore antibiotato.
La situazione della paziente rimaneva, tuttavia, grave anche nel periodo successivo all'intervento, in quanto permaneva lo stato di febbre e dispnea con iniziale decadimento della memoria;
veniva riscontrata un'ampia raccolta fluida in sede peritrocanterica, che si insinuava nei fasci muscolari, oltre a ulteriori raccolte in sede extrafasciale sottocutanea e posteriormente alla protesi.
Emergeva anche una reazione cutanea a seguito della quale la paziente veniva trasferita (in data
11.1.2019) presso l'Ospedale di S.M. Annunziata a Firenze, reparto malattie infettive e sottoposta a terapia con cortisone (cfr. doc.4).
In data 17.1.2019 veniva effettuata TAC al torace, che evidenziava un abbondante versamento pleurico bilaterale;
veniva altresì effettuato il dosaggio dei valori cromo-cobalto nel sangue e nelle urine, valori che, ad oltre un mese dall'espianto della protesi, risultavano ampiamente superiori alla norma. La situazione, tuttavia, migliorava e, dopo lunga degenza, la signora veniva dimessa, in Pt_1 data 30.1.2019, e veniva inserita in lista per l'esecuzione dell'intervento sostitutivo della protesi di anca.
In data 2.6.2019 la signora veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale S.M. Pt_1
Annunziata di Firenze per essere sottoposta all'intervento di rimozione di blocco spaziatore a livello dell'anca destra con installazione di nuovo impianto di protesi totale di anca. L'intervento aveva un decorso regolare e la signora veniva dimessa il 13.6.2019 (cfr. doc.5). Successivamente la Pt_1
signora apprendeva che la protesi che le era stata impiantata nel 2008 aveva causato la grave Pt_1
patologia occorsale nel 2018 e, in particolare, aveva dato luogo alla grave situazione di infezione che aveva determinato il lungo periodo di ricovero e di immobilità con conseguenze gravi sulla sua salute.
Infatti, tale protesi era del tipo “metallo-metallo” (MoM) ed uno dei componenti della stessa era il Metasul® Durom® AC OM. Con riferimento a tale tipologia di protesi la casa pagina 3 di 12 produttrice Zimmer, con un Urgent Field Safety Notice del 13.10.2009 (doc. 7) che aveva come destinatari principali tutti i chirurghi utilizzatori del prodotto Zimmer ed il Ministero della Salute, raccomandava di monitorare tutti i pazienti ai quali fosse stata impiantata una protesi del tipo metallo- metallo con il componente sopra indicato, consigliando di eseguire un follow up post-operatorio finalizzato ad escludere il prodursi di eventuali gravi conseguenze che potevano derivare da metallosi.
La questione risultava, peraltro, dibattuta in ambito scientifico, tanto che, fra il 2010 ed il 2012, venivano emessi numerosi avvisi e raccomandazioni da importanti organismi nazionali ed internazionali (cfr. docc. 11-14)1. Nonostante tali avvisi, l' - ora Controparte_2
- non provvedeva ad effettuare alcun richiamo della signora né Controparte_1 Pt_1 eseguiva alcun controllo sulla protesi impiantata, sino all'insorgere delle gravi patologie sopra descritte.
Tali patologie comportavano, oltre alla sostituzione della protesi, la lunga degenza ed il lungo periodo di immobilità e di malattia, gravi postumi permanenti per la signora Pt_1
Ritenendo di non essere stata adeguatamente assistita, la signora contestava quanto sopra Pt_1
alla (succeduta alla ed alla Regione Toscana Controparte_1 Parte_2
(doc.8). L' provvedeva ad istruire il sinistro, ma chiudeva la posizione Controparte_1
negando la propria responsabilità.
Proposta quindi domanda di mediazione (doc.9) con esito negativo (doc.10), nonostante la adesione della , si rivolgeva a questa Autorità giudiziaria, instando nelle Controparte_1
conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva l' , a sua volta riepilogando la vicenda della IG.ra Controparte_1
nei seguenti termini. Pt_1
1. La sig.ra di anni sessantanove all'epoca dei fatti, a seguito di caduta Pt_1
accidentale occorsa il 10.12.2008 si procurava una frattura del femore destro, trattata in data 12.12.2008 con impianto Zimmer di protesi all'anca destra del tipo metallo- metallo
(MoM). L'attrice riportava, pertanto, frattura scomposta sottocapitata destra del collo femorale.
2. Sottoposta in data 12.12.2008 ad intervento di protesi totale anca destra, le veniva impiantata protesi del tipo metallo-metallo Zimmer (Metasul Duro AC
OM ) non cementata 50/44 code J (Rif. 01.00214.050; Lot 2462366). Il decorso post-operatorio era regolare e la paziente veniva dimessa il 20.12.2008 con prescrizione di programma riabilitativo, già iniziato durante la degenza.
3. L'intervento chirurgico era così descritto: “Incisione posterolaterale. Si incidono gli extrarotatori e la capsula articolare. Asportazione della testa fratturata e regolarizzazione del collo femorale. Preparazione del cotile e impianto di coppa press fit Durom diametro 50. Preparazione del femore e impianto di stelo press fit CLS 13.75 135°, testa diametro 44 adattatore medio. Stabile alle manovre di lussazione. Reinserzione capsula ed extrarotatorio. Redon, sutura per piani ….”.
4. In data 11.11.2018, a causa di “dolore atraumatico anca dx ed impotenza funzionale” dal pomeriggio precedente, la IG.ra accedeva al Dipartimento Emergenza Pt_1
Urgenza del P.O. di , dove era sottoposta ad RX dell'anca destra, che Pt_2 documentava “artroprotesi in sede in assenza di rime fratturative.”
5. Veniva eseguita valutazione ortopedica, così refertata “Comparsa di coxalgia destra a seguito di brusco movimento. Portatrice di PTA dal 2008. Clinicamente dolore tipo scosse se intra ed extrarotazioni estreme e flesso estensioni estreme. RX: componenti in sede, non fratture periprotesiche.”Si prescriveva, pertanto, riposo e nuova valutazione ortopedica in caso di persistenza o peggioramento della sintomatologia.
6. Seguiva, a distanza di circa una settimana, un secondo accesso in DEA in data
17.11.2018 per “…febbre, ipotensione e coxalgia dx”. Erano effettuati accertamenti diagnostico-strumentali dimostrativi di addensamento polmonare, versamento pleurico e
FA (Fibrillazione Atriale) ad elevata risposta ventricolare. Si disponeva, pertanto, il ricovero in Medicina Subintensiva.
7. In questo Setting, a causa del persistente dolore all'anca destra, la IG.ra il Pt_1
19.11.18 veniva sottoposta ad indagini clinico-strumentali dimostrative della presenza di una raccolta periprotesica (ascesso) che la consulenza ortopedica, stante gli indici di flogosi elevati, ipotizzava essere compatibile con accumulo di ioni metallici.
8. In data 23.11.18 si procedeva al drenaggio e toilette dell'ascesso periprotesico dx con riscontro intraoperatorio di protesi in sede senza segni di metallosi ed esame microbiologico del materiale prelevato intra-operatoriamente (pus) risultato negativo.
pagina 5 di 12 9. Dal 23.11 al 26.11.18, la paziente era trasferita in Terapia Intensiva a causa di riscontro di ipoalbuminemia, stato settico e anasarcatico, ipopotassiemia ed anemia. Una volta stabilizzata dal punto di vista emodinamico, era presa in carico dal reparto di
Malattie Infettive e, non appena le condizioni cliniche lo rendevano possibile, si procedeva con intervento chirurgico di revisione della protesi anca destra in data
18.12.18, per rimozione protesi metallica e posizionamento di spaziatore antibiotato.
10. La paziente era nuovamente trasferita in Terapia Intensiva per monitoraggio intensivo in stato settico da infezione di Protesi di Anca e aritmia sopraventricolare (SV).
11. Ripresa in carico dalle Malattie Infettive per persistente quadro febbrile, nonostante emocolture tutte negative e ripetute modifiche alla terapia antibiotica, in data 8.1.19 la paziente veniva sottoposta a nuovo controllo TC, che mostrava residua raccolta flogistica in sede pertrocanterica anca destra.
12. In data 11.1.19, la IG.ra veniva trasferita ai colleghi delle Malattie Infettive Pt_1 dell'OSMA (Ospedale Santa Maria Annunziata) per il proseguimento delle cure con riscontro, ad un mese dall'espianto della protesi, di aumentati valori degli ioni cromo- cobalto.
13. La degenza in questo reparto si protraeva sino al 30.1.19, a causa di abbondante versamento pleurico bilaterale. Si rendeva necessaria toracentesi, ripristino della kaliemia e supporto di nutrizione parenterale. Una volta stabilizzata, la paziente veniva trasferita in Ortopedia dell' OSMA dove, in data 3.6.19, era sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione blocco spaziatore ed impianto Protesi Anca destra.. Anche in questa circostanza, gli esami colturali prelevati in corso di intervento risultarono negativi e alla dimissione, il 13.6.19, si indicava di proseguire la riabilitazione fisioterapica.
Contr La convenuta contestava in fatto l'attribuibilità ai propri sanitari di qualsivoglia condotta omissiva o commissiva alla luce della miglior scienza ed esperienza e contrastava la domanda anche in diritto, prospettando in ogni caso un danno inferiore a quello richiesto dall'attrice e concludendo in tesi per il rigetto della domanda e in ipotesi per un minor quantum risarcitorio, come in epigrafe.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU e, a seguito del deposito della relazione conclusiva, con ordinanza in data 14/04/2023, veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con la quale si prevedeva:
parte convenuta pagherà a parte attrice la somma di € 14.000,00 omnia (€ 6.544,54 per spese riconosciute;
€ 2.400,00 per inabilità temporanea iatrogena al 100%; il resto da imputare ai postumi consolidati e permanenti nella misura del 5% quale danno differenziale);
pagina 6 di 12 le spese di CTU nell'importo di € 3.925,00 definitivamente a carico di parte convenuta nella misura del 75% ed il resto a carico di parte attrice, in considerazione della non confermata integrale valutazione del danno da essa data, da liquidarsi pro quota con distinto provvedimento in caso di accettazione della proposta;
Spese di CTP interamente compensate;
Spese di lite a carico di parte convenuta, parametrate al decisum nell'importo di € 3.215,00.
La IG.ra dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice nella Pt_1
propria ordinanza 14.4.2023 con riferimento all'importo di €.14.000,00 omnia a titolo di risarcimento del danno differenziale e inabilità temporanea oltre alle spese riconosciute e di €.3.215,00 a titolo di spese di lite, a condizione che oltre alle spese di CTU, come previsto nella suddetta proposta transattiva, anche le spese di CTP vengano poste a carico della almeno nella misura del 75%. CP_1
L' comunicava che il proprio organismo interno (Comitato Controparte_1
Gestione Sinistri) aveva ritenuto di non poter accettare la proposta, dal momento che, con particolare riferimento al danno determinato dal presunto ritardo nel posizionamento dello spaziatore antibiotato, il tempo trascorso, comunque necessario a verificare l'efficacia di un approccio meno invasivo, non può aver avuto, data la sua breve durata, efficacia causale, con riferimento al danno biologico temporaneo né al danno biologico differenziale permanente del 5% stimato dai CCCTTUU.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa entrava in decisione.
***
La Consulenza medico legale espletata in corso di causa, priva di vizi logici e metodologici e pertanto condivisa dal Tribunale, ha sostanzialmente confermato il nesso causale fra l'infezione e le caratteristiche della protesi che poteva determinare la particolare patologia sopra descritta, nonché
l'iniziale ritardo nella diagnosi al momento del ricovero presso l'Ospedale San Jacopo di . Pt_2
Affermano i Consulenti a pag. 35 della relazione: “Rimane dunque l'incertezza sulla corretta diagnosi al momento dell'accesso presso il P.S. dell'Ospedale di il 17.11.2018, inizialmente il Pt_2
quadro era stato attribuito ad una sepsi a partenza della protesi d'anca. La febbre alta, la raccolta a livello della protesi, un quadro di sepsi con addensamento polmonare hanno giustificato tale diagnosi ma in realtà tutti i prelievi eseguiti sia al momento della pulizia chirurgica, dell'intervento di espianto
e successive emoculture non hanno mai consentito di isolare alcun germe e lo stesso infettivologo, sulla base degli elementi disponibili, non era stato in grado di formulare una diagnosi certa di infezione in protesi d'anca. (..) Contestualmente, il sospetto di una reazione infiammatoria da rilascio di ioni metallici ha reso necessario l'esecuzione del dosaggio di Cr. E Cb. I risultati di livelli di Cr. E
Cb superiori alla norma, anche se inferiori a quella soglia che è ritenuta di allarme, fanno ipotizzare
pagina 7 di 12 che potesse trattarsi di una reazione flogistica da protesi metallo-metallo che, sulla base dei dati disponibili, appare l'ipotesi più probabile. Per contro preme evidenziare come nel caso di specie la scelta di eseguire la procedura di toilette della raccolta periprotesica non risulta propriamente indicata in quanto, secondo i dettami attuali (e dell'epoca), l'espianto con posizionamento di eventuale spaziatore rappresentava il trattamento di prima scelta.” (cfr. relazione CTU, pagg. 35-36).
Circa la rilevanza ed incidenza dell'assenza di monitoraggio della paziente, monitoraggio che avrebbe potuto portare alla sostituzione della protesi in condizioni di benessere della paziente e senza necessità della installazione dello spaziatore e, quindi, senza i lunghi periodi di immobilità che ha subito la signora il Collegio peritale così si esprime sul punto: “Per quanto concerne l'intervallo Pt_1
di tempo trascorso dal primo impianto di protesi metallometallo del 2008, rilascio di ioni CR e CB e possibili conseguenze locali e sistemiche, questa era noto da tempo, ma in realtà le direttive regionali con attivazione di protocolli di sorveglianza risale al 2016-2017 e in particolare, per la regione
, risale al 2016. Esiste, pertanto, un intervallo di tempo di circa 2 anni in cui non risultano CP_1 essere stati eseguiti follow up;
va però specificato che l'assenza di sintomi clinici, l'assenza di segni radiografici di mobilizzazione (alle prime radiografie eseguite), i valori di ioni riscontrati al primo controllo (< 7), tutt'al più avrebbero richiesto la ripetizione dei controlli a distanza di 6 mesi” (cfr. relazione CTU, pag. 46).
Ed inoltre, in risposta alle osservazioni critiche svolte dal CTP dell'attrice: “si ribadisce quanto riportato alla risposta del quesito n° 5 e nello specifico che i primi protocolli nazionali e regionali di sorveglianza di quel tipo di protesi risalgono al 2016, e che quindi si tratterebbe di un ritardo di circa
2 anni. In base ai protocolli di sorveglianza però, la mancanza di sintomi clinici ed i livelli solo leggermente aumentati (comunque al di sotto della soglia di allarme) degli ioni avrebbero in questo caso richiesto un semplice monitoraggio clinico e laboratoristico a distanza di 6 mesi. In altri termini, la storia documentale della IGnora non fornisce elementi tali da ritenere che un monitoraggio Pt_1 della protesi più precoce avrebbe potuto cambiare l'evoluzione del quadro e determinare quindi un esito diverso della malattia”.
La relazione consulenziale, concludeva pertanto nel senso che
1) La IG.ra è stata sottoposta nel 2008 ad impianto di artroprotesi d'anca metallo-metallo e, Pt_1
nel 2018, in seguito alla comparsa di una sintomatologia dolorosa all'anca operata, associata ad un quadro di addensamento polmonare a iniziale pulizia chirurgica, seguita da espianto della protesi con posizionamento di spaziatore antibiotato. Nel 2019 l'attrice è stata infine sottoposta ad intervento di reimpianto di artroprotesi;
pagina 8 di 12 2) Secondo i dati di letteratura del 2008, la protesi metallo-metallo rappresentava un presidio affidabile e di largo uso;
3) Dal momento della comparsa di sintomi e per tutto il successivo periodo di ricovero fino al 2019, il trattamento a cui l'attrice è stata sottoposta è sostanzialmente corretto. Espianto della protesi e successivo reimpianto una volta stabilizzato il quadro clinico-strumentale rappresentano il trattamento corretto. L'unico aspetto censurabile è stata la decisione di eseguire una pulizia chirurgica laddove, secondo i dettami attuali (e dell'epoca), l'espianto con posizionamento di eventuale spaziatore rappresentavano il trattamento di scelta. Questo ha comportato un ritardo terapeutico di circa 30 giorni.
4) Non vi sono dati della letteratura che consentano con ragionevole certezza di mettere in relazione il quadro polmonare con l'impianto di protesi metallometallo. E' invece ragionevole presumere che il quadro locale (raccolta infiammatoria con pseudotumor) sia da ascrivere al tipo di impianto utilizzato;
5) Riguardo alla possibilità che un monitoraggio più precoce avrebbe consentito di migliorare gli esiti rispetto a quelli attuale va sottolineato che i primi protocolli nazionali e regionali di sorveglianza di quel tipo di protesi risalgono al 2016, anche se la segnalazione di reazioni avverse era già avvenuto in anni precedenti. Si tratterebbe pertanto di un ritardo di circa 2 anni. In base ai protocolli di sorveglianza però, la mancanza di sintomi clinici ed i livelli solo leggermente aumentati (comunque al di sotto della soglia di allarme) degli ioni avrebbero in questo caso richiesto un semplice monitoraggio clinico e laboratoristico a distanza di 6 mesi. In altri termini non vi sono elementi per ritenere che un monitoraggio della protesi più precoce avrebbe potuto cambiare l'evoluzione del quadro e determinare quindi un esito diverso della malattia. Si può pertanto riconoscere un periodo di 24 giorni di inabilità al 100% da ascrivere alla condotta dei in seguito al primo ricovero. Per quanto riguarda CP_2
l'invalidità permanente, è possibile riconoscere allo stato attuale un danno all'integrità psico-fisica nella misura del 20-21%. Considerando che nell'ipotesi alternativa di un approccio tecnico-chirurgico non gravato da segni di metallosi si possono tenere in considerazione quali parametri valutativi gli esiti regolarmente evolutivi di una sostituzione protesica totale di anca da valutarsi nella misura di circa 15-18 punti percentili quale “danno base”, risulta stimabile con criterio differenziale un
“maggior danno biologico”, del 5% (cinque percento) interamente attribuibile alla necessità di sottoporre la Paziente a una riprotesizzazione.
6) Allo stato attuale lo stato clinico della paziente è più che soddisfacente per il tipo di intervento a cui
è stata sottoposta e non si ritengono necessari altri trattamenti.
7) Congrue e pertinenti le spese documentante per assistenza alla persona pari a Euro 6.544,54.
pagina 9 di 12 Trova sostanziale conferma nella CTU una sostanziale correttezza e adeguatezza dell'operato dei medici in considerazione dell'esigenza primaria di salvaguardare vita e salute della paziente, risultando all'evidenza assolutamente prioritario stabilizzare la paziente dal punto di vista emodinamico e respiratorio (addensamento broncopneumonico complicato da versamento pleurico, fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare con ipotensione e scompenso, situazione che necessitava di terapia intensiva), per poi porre in essere, in regime di urgenza, gli altri interventi necessari collegati alla sepsi protesica. D'altra parte, proprio aderendo al tipico giudizio probabilistico valutativo richiesto in questa sede, i consulenti, nell'affermare che la storia documentale della IGnora non fornisce elementi tali da ritenere che Pt_1 un monitoraggio della protesi più precoce avrebbe potuto cambiare l'evoluzione del quadro e determinare quindi un esito diverso della malattia, escludono che anche se fosse stato tenuto il comportamento alternativo invocato dall'attrice, esso sarebbe stato in grado di evitare un esito diverso, operando un giudizio di probabilità secondo il canone “più probabile che non”., evidentemente per la difficoltà e impossibilità di rintracciare nella storia clinica della paziente gli indici indiscutibili di una derivazione di tutte le conseguenze negative verificatesi al ritardo nell'individuazione di una specifica causale protesica MoM delle affezioni.
Resta quindi in sostanza, riepilogando, che dalla comparsa di sintomi e per tutto il periodo di ricovero fino al 2019, il trattamento somministrato è sostanzialmente corretto, con l'espianto della protesi e successivo reimpianto una volta stabilizzato il quadro clinico-strumentale.
L'unico aspetto censurabile resta invece la decisione di eseguire una pulizia chirurgica laddove, secondo i dettami attuali (e dell'epoca), l'espianto con posizionamento di eventuale spaziatore rappresentavano il trattamento di scelta, ciò che ha comportato un ritardo terapeutico di circa 30 giorni.
Alla luce di quanto finora dibattuto, pertanto, deve tenersi ferma la valutazione dei CTU di un danno differenziale subito nella misura del 5% di invalidità permanente.
Il punto base tabellare è attestato dall'età al tempo del fatto: 79 anni, soggetto al relativo coefficiente di demoltiplicazione.
È riconoscibile il “danno biologico/dinamico-relazionale” ed il “danno da sofferenza soggettiva interiore”, non soltanto perché mediamente presumibile quale ordinaria conseguenza alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
È altresì riconoscibile un aumento per personalizzazione ultra tabellare sia per l'invalidità permanente che per l'inabilità temporanea, in considerazione, come pure evidenziato dalla CTU, dell'esigenza di riprotesizzazione (peraltro avvenuta nel contesto dei ricoveri ospedalieri qui esaminati)
pagina 10 di 12 e quindi di nuove sofferenze ed esposizione a fattori di rischio, oltre alla vulnerabilità della paziente per l'età avanzata e le difficoltà di intraprendere e mantenere una adeguata nuova riabilitazione.
Alla luce pertanto dei criteri indicati, il calcolo da effettuare, utilizzando le tabelle rilasciate dal
Tribunale di Milano il 05/06/2024, risulta il seguente:
Danno non patrimoniale Percentuale Invalidità Permanente 5% 5.312
Incremento per sofferenza soggettiva 25% 1.328
6.640
Aumento personalizzato 50% 3.320
9.960
Inabilità temporanea Totale Giorni 24 115/D
Aumento personalizzato 30%
3.600
Spese documentate Spese documentate 6.544
Totale 20.104
La liquidazione del danno è stata determinata secondo il criterio equitativo della taxatio ad oggi, così da rendere indebita ogni ulteriore rivalutazione monetaria.
Poiché è preciso “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez.
III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte attrice.
Le spese del giudizio seguono il regime della soccombenza, liquidate in dispositivo parametrate al decisum e ratione temporis in base allo svolgimento dell'attività forense.
Analogo criterio di addebito dovrà riguardare le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nonché le spese sostenute dall'attrice per i CTP richieste dall'attrice, gravando entrambe sulla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
al risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1
mediante il pagmento a quest'ultima della somma di € 20.104,00.
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € CP_1 CP_1
5.077,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP pagina 11 di 12 sull'imponibile come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato provvedimento ed al rimborso delle spese sostenuto dall'attrice per i CTP.
Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (doc. 11 Medical Device Alert di MHRA del 22-4-2010; doc. 12 Medical Device Alert di MHRA del 25.5.2010; doc. 13
Circolare Ministero della Salute del 7.11.2011; doc. 14 Parere Consiglio Superiore di Sanità del 20.7.2012. In quest'ultimo parere il CSS riteneva necessario: “1. l'approfondimento dell'analisi dei dati, segnalati alla banca dati di dispositivo vigilanza, relativi a incidenti e mancati incidenti correlati agli impianti effettuati con protesi MoM;
- 2. la rapida definizione dell'iter per la creazione di un Registro nazionale di tutti gli impianti protesici d'anca attraverso il quale sia possibile risalire alla tipologia di protesi impiantata, alla struttura presso la quale à avvenuto l'intervento, al chirurgo che lo ha eseguito, ai pazienti che vi si sono sottoposti e ai risultati del monitoraggio. ferma restando l'esigenza di tutela della riservatezza dei dati;
- 3. che siano svolte indagini periodiche, cliniche e di laboratorio, al fine di approfondire gli aspetti relativi alla possibile tossicità sistemica degli ioni metallo (cromo e cobalto) in pazienti portatori di protesi MoM”). pagina 4 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2988/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI Parte_1 C.F._1 COSTANZA e dell'avv. TADDEUCCI SASSOLINI MARIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIRILLI
COSTANZA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA Controparte_1 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BRUNNELLESCHI 1 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COPPOLA LUCIA CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Pt_1
“Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità della – ora Parte_2
– nella causazione alla signora del danno descritto in Controparte_1 Parte_1
narrativa in atto di citazione
In tesi: condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della signora a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti la condotta della , della somma di €.34.500,00, CP_1
salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
pagina 1 di 12 In ipotesi: condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della signora a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti la condotta della , della somma di €. 18.000,00, CP_1
salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito della espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con rimborso delle spese di CTU e CTP come da documentazione allegata.
In ogni caso, con vittoria di compensi, rimborsi e spese, CAP e IVA come per legge”.
Controparte_1
“insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- in tesi: respingere siccome del tutto, infondata in fatto e in diritto e non provata, la domanda attorea proposta contro l' ; Controparte_1
- in ipotesi: ridurre in ogni caso l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno da parte attrice.
In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC,in data 12.03.2021, la IG.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'
[...] Controparte_1
lamentando quanto segue.
La signora in data 12.12.2008, a seguito di frattura del collo del femore Parte_1 destro, veniva ricoverata presso l'U.O. Traumatologia dell'Ospedale S. Iacopo di dove veniva Pt_2
sottoposta ad intervento di posizionamento di protesi totale di anca destra con protesi del tipo metallo- metallo prodotta dalla Zimmer. Uno dei componenti della protesi in questione era il Metasul ®
Durom® AC OM (cfr. doc.1).
Nel novembre 2018 la signora accusava un intenso ed improvviso dolore alla gamba Pt_1
destra, accompagnato da costante rialzo febbrile. Per tali motivi la signora veniva ricoverata in Pt_1 data 11.11.2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Jacopo di dove veniva sottoposta a Pt_2 valutazione ortopedica dalla quale emergeva: “… Clinicamente dolore tipo scosse se intra ed extrarotazioni estreme e flesso-estensioni estreme. RX componenti in sede, non fratture periprotesiche”. La comparente veniva dimessa con prescrizione farmacologica a base di Aulin 100
(cfr. doc.2).
Successivamente la situazione della paziente si aggravava e, in data 17.11.2018, la signora veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale San Jacopo di (cfr. doc.3). La paziente Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 12 lamentava febbre alta, cardiopalmo, ipotensione nonché dolore persistente all'anca destra;
veniva rilevato un rialzo degli indici di flogosi, fibrillazione atriale ad elevata frequenza, versamento pleurico bilaterale ed un addensamento alla base del polmone destro.
Venivano effettuati ulteriori accertamenti nel corso dei quali veniva diagnosticata sepsi con insufficienza d'organo (addensamento polmonare) a partenza da ascesso periprotesi d'anca. Emergeva, infatti, dagli accertamenti, la presenza di tumefazione polilobata a struttura non fluida, compatibile con raccolta organizzata, ispessimento periprotesico articolare, strie fluide in paracoccigea ed in fossa iliaca destra, ptosi del rene destro e formazione cistica anessiale destra.
Preso atto che la fonte della infezione era da ricondursi alla protesi, i sanitari in data 18.12.2018 sottoponevano la signora ad intervento di rimozione della protesi con posizionamento di Pt_1
impianto di spaziatore antibiotato.
La situazione della paziente rimaneva, tuttavia, grave anche nel periodo successivo all'intervento, in quanto permaneva lo stato di febbre e dispnea con iniziale decadimento della memoria;
veniva riscontrata un'ampia raccolta fluida in sede peritrocanterica, che si insinuava nei fasci muscolari, oltre a ulteriori raccolte in sede extrafasciale sottocutanea e posteriormente alla protesi.
Emergeva anche una reazione cutanea a seguito della quale la paziente veniva trasferita (in data
11.1.2019) presso l'Ospedale di S.M. Annunziata a Firenze, reparto malattie infettive e sottoposta a terapia con cortisone (cfr. doc.4).
In data 17.1.2019 veniva effettuata TAC al torace, che evidenziava un abbondante versamento pleurico bilaterale;
veniva altresì effettuato il dosaggio dei valori cromo-cobalto nel sangue e nelle urine, valori che, ad oltre un mese dall'espianto della protesi, risultavano ampiamente superiori alla norma. La situazione, tuttavia, migliorava e, dopo lunga degenza, la signora veniva dimessa, in Pt_1 data 30.1.2019, e veniva inserita in lista per l'esecuzione dell'intervento sostitutivo della protesi di anca.
In data 2.6.2019 la signora veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale S.M. Pt_1
Annunziata di Firenze per essere sottoposta all'intervento di rimozione di blocco spaziatore a livello dell'anca destra con installazione di nuovo impianto di protesi totale di anca. L'intervento aveva un decorso regolare e la signora veniva dimessa il 13.6.2019 (cfr. doc.5). Successivamente la Pt_1
signora apprendeva che la protesi che le era stata impiantata nel 2008 aveva causato la grave Pt_1
patologia occorsale nel 2018 e, in particolare, aveva dato luogo alla grave situazione di infezione che aveva determinato il lungo periodo di ricovero e di immobilità con conseguenze gravi sulla sua salute.
Infatti, tale protesi era del tipo “metallo-metallo” (MoM) ed uno dei componenti della stessa era il Metasul® Durom® AC OM. Con riferimento a tale tipologia di protesi la casa pagina 3 di 12 produttrice Zimmer, con un Urgent Field Safety Notice del 13.10.2009 (doc. 7) che aveva come destinatari principali tutti i chirurghi utilizzatori del prodotto Zimmer ed il Ministero della Salute, raccomandava di monitorare tutti i pazienti ai quali fosse stata impiantata una protesi del tipo metallo- metallo con il componente sopra indicato, consigliando di eseguire un follow up post-operatorio finalizzato ad escludere il prodursi di eventuali gravi conseguenze che potevano derivare da metallosi.
La questione risultava, peraltro, dibattuta in ambito scientifico, tanto che, fra il 2010 ed il 2012, venivano emessi numerosi avvisi e raccomandazioni da importanti organismi nazionali ed internazionali (cfr. docc. 11-14)1. Nonostante tali avvisi, l' - ora Controparte_2
- non provvedeva ad effettuare alcun richiamo della signora né Controparte_1 Pt_1 eseguiva alcun controllo sulla protesi impiantata, sino all'insorgere delle gravi patologie sopra descritte.
Tali patologie comportavano, oltre alla sostituzione della protesi, la lunga degenza ed il lungo periodo di immobilità e di malattia, gravi postumi permanenti per la signora Pt_1
Ritenendo di non essere stata adeguatamente assistita, la signora contestava quanto sopra Pt_1
alla (succeduta alla ed alla Regione Toscana Controparte_1 Parte_2
(doc.8). L' provvedeva ad istruire il sinistro, ma chiudeva la posizione Controparte_1
negando la propria responsabilità.
Proposta quindi domanda di mediazione (doc.9) con esito negativo (doc.10), nonostante la adesione della , si rivolgeva a questa Autorità giudiziaria, instando nelle Controparte_1
conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva l' , a sua volta riepilogando la vicenda della IG.ra Controparte_1
nei seguenti termini. Pt_1
1. La sig.ra di anni sessantanove all'epoca dei fatti, a seguito di caduta Pt_1
accidentale occorsa il 10.12.2008 si procurava una frattura del femore destro, trattata in data 12.12.2008 con impianto Zimmer di protesi all'anca destra del tipo metallo- metallo
(MoM). L'attrice riportava, pertanto, frattura scomposta sottocapitata destra del collo femorale.
2. Sottoposta in data 12.12.2008 ad intervento di protesi totale anca destra, le veniva impiantata protesi del tipo metallo-metallo Zimmer (Metasul Duro AC
OM ) non cementata 50/44 code J (Rif. 01.00214.050; Lot 2462366). Il decorso post-operatorio era regolare e la paziente veniva dimessa il 20.12.2008 con prescrizione di programma riabilitativo, già iniziato durante la degenza.
3. L'intervento chirurgico era così descritto: “Incisione posterolaterale. Si incidono gli extrarotatori e la capsula articolare. Asportazione della testa fratturata e regolarizzazione del collo femorale. Preparazione del cotile e impianto di coppa press fit Durom diametro 50. Preparazione del femore e impianto di stelo press fit CLS 13.75 135°, testa diametro 44 adattatore medio. Stabile alle manovre di lussazione. Reinserzione capsula ed extrarotatorio. Redon, sutura per piani ….”.
4. In data 11.11.2018, a causa di “dolore atraumatico anca dx ed impotenza funzionale” dal pomeriggio precedente, la IG.ra accedeva al Dipartimento Emergenza Pt_1
Urgenza del P.O. di , dove era sottoposta ad RX dell'anca destra, che Pt_2 documentava “artroprotesi in sede in assenza di rime fratturative.”
5. Veniva eseguita valutazione ortopedica, così refertata “Comparsa di coxalgia destra a seguito di brusco movimento. Portatrice di PTA dal 2008. Clinicamente dolore tipo scosse se intra ed extrarotazioni estreme e flesso estensioni estreme. RX: componenti in sede, non fratture periprotesiche.”Si prescriveva, pertanto, riposo e nuova valutazione ortopedica in caso di persistenza o peggioramento della sintomatologia.
6. Seguiva, a distanza di circa una settimana, un secondo accesso in DEA in data
17.11.2018 per “…febbre, ipotensione e coxalgia dx”. Erano effettuati accertamenti diagnostico-strumentali dimostrativi di addensamento polmonare, versamento pleurico e
FA (Fibrillazione Atriale) ad elevata risposta ventricolare. Si disponeva, pertanto, il ricovero in Medicina Subintensiva.
7. In questo Setting, a causa del persistente dolore all'anca destra, la IG.ra il Pt_1
19.11.18 veniva sottoposta ad indagini clinico-strumentali dimostrative della presenza di una raccolta periprotesica (ascesso) che la consulenza ortopedica, stante gli indici di flogosi elevati, ipotizzava essere compatibile con accumulo di ioni metallici.
8. In data 23.11.18 si procedeva al drenaggio e toilette dell'ascesso periprotesico dx con riscontro intraoperatorio di protesi in sede senza segni di metallosi ed esame microbiologico del materiale prelevato intra-operatoriamente (pus) risultato negativo.
pagina 5 di 12 9. Dal 23.11 al 26.11.18, la paziente era trasferita in Terapia Intensiva a causa di riscontro di ipoalbuminemia, stato settico e anasarcatico, ipopotassiemia ed anemia. Una volta stabilizzata dal punto di vista emodinamico, era presa in carico dal reparto di
Malattie Infettive e, non appena le condizioni cliniche lo rendevano possibile, si procedeva con intervento chirurgico di revisione della protesi anca destra in data
18.12.18, per rimozione protesi metallica e posizionamento di spaziatore antibiotato.
10. La paziente era nuovamente trasferita in Terapia Intensiva per monitoraggio intensivo in stato settico da infezione di Protesi di Anca e aritmia sopraventricolare (SV).
11. Ripresa in carico dalle Malattie Infettive per persistente quadro febbrile, nonostante emocolture tutte negative e ripetute modifiche alla terapia antibiotica, in data 8.1.19 la paziente veniva sottoposta a nuovo controllo TC, che mostrava residua raccolta flogistica in sede pertrocanterica anca destra.
12. In data 11.1.19, la IG.ra veniva trasferita ai colleghi delle Malattie Infettive Pt_1 dell'OSMA (Ospedale Santa Maria Annunziata) per il proseguimento delle cure con riscontro, ad un mese dall'espianto della protesi, di aumentati valori degli ioni cromo- cobalto.
13. La degenza in questo reparto si protraeva sino al 30.1.19, a causa di abbondante versamento pleurico bilaterale. Si rendeva necessaria toracentesi, ripristino della kaliemia e supporto di nutrizione parenterale. Una volta stabilizzata, la paziente veniva trasferita in Ortopedia dell' OSMA dove, in data 3.6.19, era sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione blocco spaziatore ed impianto Protesi Anca destra.. Anche in questa circostanza, gli esami colturali prelevati in corso di intervento risultarono negativi e alla dimissione, il 13.6.19, si indicava di proseguire la riabilitazione fisioterapica.
Contr La convenuta contestava in fatto l'attribuibilità ai propri sanitari di qualsivoglia condotta omissiva o commissiva alla luce della miglior scienza ed esperienza e contrastava la domanda anche in diritto, prospettando in ogni caso un danno inferiore a quello richiesto dall'attrice e concludendo in tesi per il rigetto della domanda e in ipotesi per un minor quantum risarcitorio, come in epigrafe.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU e, a seguito del deposito della relazione conclusiva, con ordinanza in data 14/04/2023, veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con la quale si prevedeva:
parte convenuta pagherà a parte attrice la somma di € 14.000,00 omnia (€ 6.544,54 per spese riconosciute;
€ 2.400,00 per inabilità temporanea iatrogena al 100%; il resto da imputare ai postumi consolidati e permanenti nella misura del 5% quale danno differenziale);
pagina 6 di 12 le spese di CTU nell'importo di € 3.925,00 definitivamente a carico di parte convenuta nella misura del 75% ed il resto a carico di parte attrice, in considerazione della non confermata integrale valutazione del danno da essa data, da liquidarsi pro quota con distinto provvedimento in caso di accettazione della proposta;
Spese di CTP interamente compensate;
Spese di lite a carico di parte convenuta, parametrate al decisum nell'importo di € 3.215,00.
La IG.ra dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice nella Pt_1
propria ordinanza 14.4.2023 con riferimento all'importo di €.14.000,00 omnia a titolo di risarcimento del danno differenziale e inabilità temporanea oltre alle spese riconosciute e di €.3.215,00 a titolo di spese di lite, a condizione che oltre alle spese di CTU, come previsto nella suddetta proposta transattiva, anche le spese di CTP vengano poste a carico della almeno nella misura del 75%. CP_1
L' comunicava che il proprio organismo interno (Comitato Controparte_1
Gestione Sinistri) aveva ritenuto di non poter accettare la proposta, dal momento che, con particolare riferimento al danno determinato dal presunto ritardo nel posizionamento dello spaziatore antibiotato, il tempo trascorso, comunque necessario a verificare l'efficacia di un approccio meno invasivo, non può aver avuto, data la sua breve durata, efficacia causale, con riferimento al danno biologico temporaneo né al danno biologico differenziale permanente del 5% stimato dai CCCTTUU.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa entrava in decisione.
***
La Consulenza medico legale espletata in corso di causa, priva di vizi logici e metodologici e pertanto condivisa dal Tribunale, ha sostanzialmente confermato il nesso causale fra l'infezione e le caratteristiche della protesi che poteva determinare la particolare patologia sopra descritta, nonché
l'iniziale ritardo nella diagnosi al momento del ricovero presso l'Ospedale San Jacopo di . Pt_2
Affermano i Consulenti a pag. 35 della relazione: “Rimane dunque l'incertezza sulla corretta diagnosi al momento dell'accesso presso il P.S. dell'Ospedale di il 17.11.2018, inizialmente il Pt_2
quadro era stato attribuito ad una sepsi a partenza della protesi d'anca. La febbre alta, la raccolta a livello della protesi, un quadro di sepsi con addensamento polmonare hanno giustificato tale diagnosi ma in realtà tutti i prelievi eseguiti sia al momento della pulizia chirurgica, dell'intervento di espianto
e successive emoculture non hanno mai consentito di isolare alcun germe e lo stesso infettivologo, sulla base degli elementi disponibili, non era stato in grado di formulare una diagnosi certa di infezione in protesi d'anca. (..) Contestualmente, il sospetto di una reazione infiammatoria da rilascio di ioni metallici ha reso necessario l'esecuzione del dosaggio di Cr. E Cb. I risultati di livelli di Cr. E
Cb superiori alla norma, anche se inferiori a quella soglia che è ritenuta di allarme, fanno ipotizzare
pagina 7 di 12 che potesse trattarsi di una reazione flogistica da protesi metallo-metallo che, sulla base dei dati disponibili, appare l'ipotesi più probabile. Per contro preme evidenziare come nel caso di specie la scelta di eseguire la procedura di toilette della raccolta periprotesica non risulta propriamente indicata in quanto, secondo i dettami attuali (e dell'epoca), l'espianto con posizionamento di eventuale spaziatore rappresentava il trattamento di prima scelta.” (cfr. relazione CTU, pagg. 35-36).
Circa la rilevanza ed incidenza dell'assenza di monitoraggio della paziente, monitoraggio che avrebbe potuto portare alla sostituzione della protesi in condizioni di benessere della paziente e senza necessità della installazione dello spaziatore e, quindi, senza i lunghi periodi di immobilità che ha subito la signora il Collegio peritale così si esprime sul punto: “Per quanto concerne l'intervallo Pt_1
di tempo trascorso dal primo impianto di protesi metallometallo del 2008, rilascio di ioni CR e CB e possibili conseguenze locali e sistemiche, questa era noto da tempo, ma in realtà le direttive regionali con attivazione di protocolli di sorveglianza risale al 2016-2017 e in particolare, per la regione
, risale al 2016. Esiste, pertanto, un intervallo di tempo di circa 2 anni in cui non risultano CP_1 essere stati eseguiti follow up;
va però specificato che l'assenza di sintomi clinici, l'assenza di segni radiografici di mobilizzazione (alle prime radiografie eseguite), i valori di ioni riscontrati al primo controllo (< 7), tutt'al più avrebbero richiesto la ripetizione dei controlli a distanza di 6 mesi” (cfr. relazione CTU, pag. 46).
Ed inoltre, in risposta alle osservazioni critiche svolte dal CTP dell'attrice: “si ribadisce quanto riportato alla risposta del quesito n° 5 e nello specifico che i primi protocolli nazionali e regionali di sorveglianza di quel tipo di protesi risalgono al 2016, e che quindi si tratterebbe di un ritardo di circa
2 anni. In base ai protocolli di sorveglianza però, la mancanza di sintomi clinici ed i livelli solo leggermente aumentati (comunque al di sotto della soglia di allarme) degli ioni avrebbero in questo caso richiesto un semplice monitoraggio clinico e laboratoristico a distanza di 6 mesi. In altri termini, la storia documentale della IGnora non fornisce elementi tali da ritenere che un monitoraggio Pt_1 della protesi più precoce avrebbe potuto cambiare l'evoluzione del quadro e determinare quindi un esito diverso della malattia”.
La relazione consulenziale, concludeva pertanto nel senso che
1) La IG.ra è stata sottoposta nel 2008 ad impianto di artroprotesi d'anca metallo-metallo e, Pt_1
nel 2018, in seguito alla comparsa di una sintomatologia dolorosa all'anca operata, associata ad un quadro di addensamento polmonare a iniziale pulizia chirurgica, seguita da espianto della protesi con posizionamento di spaziatore antibiotato. Nel 2019 l'attrice è stata infine sottoposta ad intervento di reimpianto di artroprotesi;
pagina 8 di 12 2) Secondo i dati di letteratura del 2008, la protesi metallo-metallo rappresentava un presidio affidabile e di largo uso;
3) Dal momento della comparsa di sintomi e per tutto il successivo periodo di ricovero fino al 2019, il trattamento a cui l'attrice è stata sottoposta è sostanzialmente corretto. Espianto della protesi e successivo reimpianto una volta stabilizzato il quadro clinico-strumentale rappresentano il trattamento corretto. L'unico aspetto censurabile è stata la decisione di eseguire una pulizia chirurgica laddove, secondo i dettami attuali (e dell'epoca), l'espianto con posizionamento di eventuale spaziatore rappresentavano il trattamento di scelta. Questo ha comportato un ritardo terapeutico di circa 30 giorni.
4) Non vi sono dati della letteratura che consentano con ragionevole certezza di mettere in relazione il quadro polmonare con l'impianto di protesi metallometallo. E' invece ragionevole presumere che il quadro locale (raccolta infiammatoria con pseudotumor) sia da ascrivere al tipo di impianto utilizzato;
5) Riguardo alla possibilità che un monitoraggio più precoce avrebbe consentito di migliorare gli esiti rispetto a quelli attuale va sottolineato che i primi protocolli nazionali e regionali di sorveglianza di quel tipo di protesi risalgono al 2016, anche se la segnalazione di reazioni avverse era già avvenuto in anni precedenti. Si tratterebbe pertanto di un ritardo di circa 2 anni. In base ai protocolli di sorveglianza però, la mancanza di sintomi clinici ed i livelli solo leggermente aumentati (comunque al di sotto della soglia di allarme) degli ioni avrebbero in questo caso richiesto un semplice monitoraggio clinico e laboratoristico a distanza di 6 mesi. In altri termini non vi sono elementi per ritenere che un monitoraggio della protesi più precoce avrebbe potuto cambiare l'evoluzione del quadro e determinare quindi un esito diverso della malattia. Si può pertanto riconoscere un periodo di 24 giorni di inabilità al 100% da ascrivere alla condotta dei in seguito al primo ricovero. Per quanto riguarda CP_2
l'invalidità permanente, è possibile riconoscere allo stato attuale un danno all'integrità psico-fisica nella misura del 20-21%. Considerando che nell'ipotesi alternativa di un approccio tecnico-chirurgico non gravato da segni di metallosi si possono tenere in considerazione quali parametri valutativi gli esiti regolarmente evolutivi di una sostituzione protesica totale di anca da valutarsi nella misura di circa 15-18 punti percentili quale “danno base”, risulta stimabile con criterio differenziale un
“maggior danno biologico”, del 5% (cinque percento) interamente attribuibile alla necessità di sottoporre la Paziente a una riprotesizzazione.
6) Allo stato attuale lo stato clinico della paziente è più che soddisfacente per il tipo di intervento a cui
è stata sottoposta e non si ritengono necessari altri trattamenti.
7) Congrue e pertinenti le spese documentante per assistenza alla persona pari a Euro 6.544,54.
pagina 9 di 12 Trova sostanziale conferma nella CTU una sostanziale correttezza e adeguatezza dell'operato dei medici in considerazione dell'esigenza primaria di salvaguardare vita e salute della paziente, risultando all'evidenza assolutamente prioritario stabilizzare la paziente dal punto di vista emodinamico e respiratorio (addensamento broncopneumonico complicato da versamento pleurico, fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare con ipotensione e scompenso, situazione che necessitava di terapia intensiva), per poi porre in essere, in regime di urgenza, gli altri interventi necessari collegati alla sepsi protesica. D'altra parte, proprio aderendo al tipico giudizio probabilistico valutativo richiesto in questa sede, i consulenti, nell'affermare che la storia documentale della IGnora non fornisce elementi tali da ritenere che Pt_1 un monitoraggio della protesi più precoce avrebbe potuto cambiare l'evoluzione del quadro e determinare quindi un esito diverso della malattia, escludono che anche se fosse stato tenuto il comportamento alternativo invocato dall'attrice, esso sarebbe stato in grado di evitare un esito diverso, operando un giudizio di probabilità secondo il canone “più probabile che non”., evidentemente per la difficoltà e impossibilità di rintracciare nella storia clinica della paziente gli indici indiscutibili di una derivazione di tutte le conseguenze negative verificatesi al ritardo nell'individuazione di una specifica causale protesica MoM delle affezioni.
Resta quindi in sostanza, riepilogando, che dalla comparsa di sintomi e per tutto il periodo di ricovero fino al 2019, il trattamento somministrato è sostanzialmente corretto, con l'espianto della protesi e successivo reimpianto una volta stabilizzato il quadro clinico-strumentale.
L'unico aspetto censurabile resta invece la decisione di eseguire una pulizia chirurgica laddove, secondo i dettami attuali (e dell'epoca), l'espianto con posizionamento di eventuale spaziatore rappresentavano il trattamento di scelta, ciò che ha comportato un ritardo terapeutico di circa 30 giorni.
Alla luce di quanto finora dibattuto, pertanto, deve tenersi ferma la valutazione dei CTU di un danno differenziale subito nella misura del 5% di invalidità permanente.
Il punto base tabellare è attestato dall'età al tempo del fatto: 79 anni, soggetto al relativo coefficiente di demoltiplicazione.
È riconoscibile il “danno biologico/dinamico-relazionale” ed il “danno da sofferenza soggettiva interiore”, non soltanto perché mediamente presumibile quale ordinaria conseguenza alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
È altresì riconoscibile un aumento per personalizzazione ultra tabellare sia per l'invalidità permanente che per l'inabilità temporanea, in considerazione, come pure evidenziato dalla CTU, dell'esigenza di riprotesizzazione (peraltro avvenuta nel contesto dei ricoveri ospedalieri qui esaminati)
pagina 10 di 12 e quindi di nuove sofferenze ed esposizione a fattori di rischio, oltre alla vulnerabilità della paziente per l'età avanzata e le difficoltà di intraprendere e mantenere una adeguata nuova riabilitazione.
Alla luce pertanto dei criteri indicati, il calcolo da effettuare, utilizzando le tabelle rilasciate dal
Tribunale di Milano il 05/06/2024, risulta il seguente:
Danno non patrimoniale Percentuale Invalidità Permanente 5% 5.312
Incremento per sofferenza soggettiva 25% 1.328
6.640
Aumento personalizzato 50% 3.320
9.960
Inabilità temporanea Totale Giorni 24 115/D
Aumento personalizzato 30%
3.600
Spese documentate Spese documentate 6.544
Totale 20.104
La liquidazione del danno è stata determinata secondo il criterio equitativo della taxatio ad oggi, così da rendere indebita ogni ulteriore rivalutazione monetaria.
Poiché è preciso “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez.
III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte attrice.
Le spese del giudizio seguono il regime della soccombenza, liquidate in dispositivo parametrate al decisum e ratione temporis in base allo svolgimento dell'attività forense.
Analogo criterio di addebito dovrà riguardare le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nonché le spese sostenute dall'attrice per i CTP richieste dall'attrice, gravando entrambe sulla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
al risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1
mediante il pagmento a quest'ultima della somma di € 20.104,00.
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € CP_1 CP_1
5.077,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP pagina 11 di 12 sull'imponibile come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato provvedimento ed al rimborso delle spese sostenuto dall'attrice per i CTP.
Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (doc. 11 Medical Device Alert di MHRA del 22-4-2010; doc. 12 Medical Device Alert di MHRA del 25.5.2010; doc. 13
Circolare Ministero della Salute del 7.11.2011; doc. 14 Parere Consiglio Superiore di Sanità del 20.7.2012. In quest'ultimo parere il CSS riteneva necessario: “1. l'approfondimento dell'analisi dei dati, segnalati alla banca dati di dispositivo vigilanza, relativi a incidenti e mancati incidenti correlati agli impianti effettuati con protesi MoM;
- 2. la rapida definizione dell'iter per la creazione di un Registro nazionale di tutti gli impianti protesici d'anca attraverso il quale sia possibile risalire alla tipologia di protesi impiantata, alla struttura presso la quale à avvenuto l'intervento, al chirurgo che lo ha eseguito, ai pazienti che vi si sono sottoposti e ai risultati del monitoraggio. ferma restando l'esigenza di tutela della riservatezza dei dati;
- 3. che siano svolte indagini periodiche, cliniche e di laboratorio, al fine di approfondire gli aspetti relativi alla possibile tossicità sistemica degli ioni metallo (cromo e cobalto) in pazienti portatori di protesi MoM”). pagina 4 di 12