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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240011668078000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Ricorrente_1 , proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 05120240011668078000 e gli atti pretermessi eccependo la decadenza e la prescrizione per inesistenza o nullità delle notifiche dei suddetti atti pregressi;
Premesso altresì che si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che tra i vari motivi eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992;
Rilevato che questa Corte ha ritenuto quanto a tale ultimo profilo che, in caso di eccezione in merito a vizi della notificazione in relazione a un atto presupposto riferiti a un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il testo di tale comma 6 bis, introdotto con la novella D.lgs. n. 223 del 2020, prevedeva, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti, configurandosi una ipotesi di Litisconsorzio necessario;
Rilevato di conseguenza che questa Corte in composizione monocratica in data 26 novembre 2025 pronunciava l'ordinanza interlocutoria disponendo l'integrazione del contraddittorio con la citazione della Agenzia Direzione Provinciale Grosseto assegnando il termine di giorni trenta;
Considerato che
nell'odierna udienza non risultava essere stata disposta da alcuno la citazione del suddetto Ente;
Ritenuto pertanto che, scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio, il procedimento vada dichiarato estinto ex art. 45, d.lgs. 546/1992 per inattività delle parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 45, d.lgs. n. 546 del1992
DICHIARA l'estinzione del procedimento per inattività delle parti.
Spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240011668078000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Ricorrente_1 , proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 05120240011668078000 e gli atti pretermessi eccependo la decadenza e la prescrizione per inesistenza o nullità delle notifiche dei suddetti atti pregressi;
Premesso altresì che si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che tra i vari motivi eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992;
Rilevato che questa Corte ha ritenuto quanto a tale ultimo profilo che, in caso di eccezione in merito a vizi della notificazione in relazione a un atto presupposto riferiti a un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il testo di tale comma 6 bis, introdotto con la novella D.lgs. n. 223 del 2020, prevedeva, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti, configurandosi una ipotesi di Litisconsorzio necessario;
Rilevato di conseguenza che questa Corte in composizione monocratica in data 26 novembre 2025 pronunciava l'ordinanza interlocutoria disponendo l'integrazione del contraddittorio con la citazione della Agenzia Direzione Provinciale Grosseto assegnando il termine di giorni trenta;
Considerato che
nell'odierna udienza non risultava essere stata disposta da alcuno la citazione del suddetto Ente;
Ritenuto pertanto che, scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio, il procedimento vada dichiarato estinto ex art. 45, d.lgs. 546/1992 per inattività delle parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 45, d.lgs. n. 546 del1992
DICHIARA l'estinzione del procedimento per inattività delle parti.
Spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.