TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1046/2022 alla udienza del 21/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'Avv. A. Talamonti;
Parte_1
Ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. G. Camaioni Controparte_1
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, la ricorrente domandava di accertare e dichiarare che il in ordine al Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa, sulla base delle indicazioni normative e tariffarie del C.C.N.L. del settore Scuole private o della paga di Pt_2 fatto, e/o per il disposto dell'art. 36 Cost., era tenuto, e pertanto di condannarlo, a pagare a titolo di differenze retributive per il proprio errato inquadramento contrattuale, dall'1.10.2011 al 31.12.2021 al 6 livello anziché al 7 livello e a quelle successivamente maturate, la somma lorda di € 24.354,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze fino al saldo quale risultante della differenza tra il corrisposto ed il dovuto o di quella diversa ed anche maggiore che risulti in corso di causa nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ad essa afferenti;
domandava altresì di accertare e dichiarare la illegittimità della condotta datoriale e quindi degli assorbimenti/riduzioni della retribuzione c.d. accessoria nelle voco del Superminino, Salario Accessorio e Indennità speciale operati in danno della ricorrente ed in conseguenza di condannare il Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla
[...] ricostituzione della predetta voce nonché al pagamento in proprio favore di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute a tale titolo dall'Ottobre 2018 al
Settembre 2022 e a quelle successivamente trattenute che si indicano in via prudenziale in € 17.177,36 o a quelle minori rapportate all'orario effettivo di lavoro prestato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze fino al saldo o di quella diversa somma anche maggiore che risulti in corso di causa o sia ritenuta equa dal giudice, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ad essa afferenti.
La ricorrente osservava:
di aver prestato, nonché di presta attualmente, attività lavorativa di natura subordinata full time dallo 02.11.2004 a tempo pieno a favore del “Pio Istituto Del
2 Sacro Cuore Di Gesu'” con annessa Scuola dell'Infanzia paritaria non statale denominata “Mario De Berardinis”, avente sede in Ascoli Piceno al Viale Vellei n.
16 ed accreditato e convenzionato con il Comune di Ascoli Piceno;
CP_2
di essere stata inquadrata all'inizio del rapporto lavorativo con la qualifica di Impiegata, personale docente nelle scuole dell'infanzia, al 6° livello previsto dal
CCNL FISM-Area Seconda: servizi di istruzione, formativi ed educativi, con la mansione di Coordinatrice, osservando un orario lavorativo di 32 ore settimanali come previsto dall'art. 56 lettere a) del CCNL FISM;
di aver ricevuto, con una nota del 21.09.2011 Prot. 292/2011, formale incarico di Dirigente Istituto ” Parte_3 mantenendo detto livello di inquadramento inalterato sino al 23.10.2018, allorquando l' convenuto decideva il passaggio della l Livello 7 CP_1 Parte_1 lett. C) con mansioni di “Coordinatrice di Scuola della Infanzia , Asilo Nido, e
Responsabile amministrativa e gestionale;
di aver chiesto ed ottenuto, con una nota del 24.08.2018, la riduzione del proprio orario lavorativo a n. 16 ore settimanali con decorrenza 01.09.2018;
di aver svolto, durante l'intero rapporto di lavoro intrattenuto con il Pio
Istituto del Sacro Cuore di Gesù, mansioni superiori rispetto a quanto previsto dal livello di inquadramento 6° originariamente assegnatole sino all'1.10.2018, data in cui l' convenuto, con nota del 23.10.2018 Prot. 421/18, nel comunicarle il CP_1 passaggio al livello VII° richiamato nell'art 34 del C.C.N.L. FISM, optava per il riassorbimento degli elementi salariali variabili erogati sino alla data del 30.09.2018 rappresentati dal super minimo, indennità speciale e salario accessorio sempre stabilmente corrisposti;
di aver svolto, senza soluzione di continuità dalla sua assunzione, le seguenti mansioni in piena autonomia: predisposizione Bilancio preventivo e consuntivo;
gestione Scuola infanzia con intrattenimento relazioni con , Controparte_3
, , 22, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
3 , relazione con i genitori predisposizione Controparte_7 modulistica amministrativa e corrispondenza;
mansioni afferenti l'incarico di
Responsabile Pedagogico accreditato, con intrattenimento relazioni CP_2 con soggetti istituzionali che vi gravitano;
predisposizione importi e riscossione in contanti rette scolastiche;
accoglienza alunni con predisposizione modulistica;
organizzazione turni lavorativi personale educativo;
gestione di tutti i conti correnti dell'Istituto per effettuare i pagamenti e riscossione di denaro contante dalla utenza a titolo di rette per il completo funzionamento dell'Istituto stesso;
supporto contabile amministrativo del settore “Accoglienza Migranti” del;
CP_1
di risultare, sin dall'anno 2005, responsabile della struttura Asilo Nido del Pio
Istituto del Sacro Cuore di Gesù come accreditato ai sensi dell'art 15 Legge
Regionale n. 9/2003 con autorizzazione n. 1 del 12.09.2005 del Comune di Ascoli
Piceno rinnovata con determine dirigenziali n. 3477 dell'11.11.2021 e 3630 del
23.11.2021;
di aver eccepito, con una nota del 14.11.2018 che, pur avendo svolto senza soluzione di continuità le stesse mansioni sin dall'inizio del rapporto lavorativo, con l'assegnazione al livello superiore, aveva di fatto accusato una notevole ed arbitraria diminuzione della retribuzione in proporzione a quella precedentemente percepita;
che il precedente 'inquadramento del lavoratore al 6° livello del CCNL di riferimento ed il successivo passaggio a livello 7 con assorbimento di tutte la retribuzione accessoria, violava non solo l'art. 36 della Costituzione in materia di equa retribuzione e l'art. 2103 del CC in materia di mansioni del lavoratore, ma anche l'art. 34 del richiamato CCNL in tema di classificazione del personale;
che, come noto, il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica l'emolumento è assorbito dai
4 miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore di aver pertanto diritto al riconoscimento delle differenze retributive.
Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù si costituiva in giudizio, domandando, in via principale, di rigettare in toto il ricorso in quanto infondato, in fatto ed in diritto ed, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, domandava altresì di accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della signora Parte_1 della somma di € 14.077,72 a titolo di indennità speciale e di indennità ex art. 48
CCNL applicato e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo sopra indicato in favore del Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù;
in via subordinata, domandava di accertare e dichiarare l'esatto importo delle differenze retributive spettanti a , detratto quanto già Parte_1 percepito in corso di rapporto, nonché l'esatto importo delle somme indebitamente percepite dalla medesima ricorrente in corso di rapporto di lavoro e quindi dichiararne l'integrale compensazione.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per quanto di seguito.
Pacifica, in quanto documentata, è la circostanza relativa all'avvenuto formale conferimento dell'incarico, in capo alla ricorrente, di Dirigente d'Istituto delle attività di Assistenza all'Infanzia del Pio Istituto (allegato n. 2 ricorso). Tale conferimento veniva formalmente comunicato il 21.9.2011.
Altresì pacifica, poiché documentata (allegato n. 4 ricorso), è la circostanza relativa all'avvenuto passaggio di livello al quale era inquadrata la ricorrente. Specificamente, l'istituto resistente comunicava, alla ricorrente, in data
23.10.2018, il passaggio dal VI livello al VII livello, di cui all'art. 34 CCNL.
5 Nella medesima comunicazione si precisa che “in relazione al suddetto passaggio di livello, si farà luogo al riassorbimento degli elementi salariali variabili erogati fino alla data (….), ossia il superminimo, l'indennità speciale e il salario accessorio”.
In ordine alla richiesta di inquadramento superiore, la ricorrente, genericamente, sosteneva di aver diritto ad essere inquadrata al livello VII del
CCNL di riferimento, non specificando da quando dovesse partire tale inquadramento (se dall'inizio del rapporto di lavoro ovvero dal conferimento dell'incarico di Dirigente).
Inoltre, nulla dimostrava in ordine ai fatti costitutivi relativi a tale accertamento.
Il CCNL, debitamente versato in atti dalla stessa ricorrente (allegato n. 9 ricorso), disponeva, all'art. 34, l'appartenenza al livello VI di tutti quei lavoratori con funzione docente nella scuola dell'infanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e/o abilitante, nonché del personale docente di discipline culturali integrative del curricolo della Scuola, in possesso di abilitazione o apposito titolo di specializzazione ovvero del personale che coordina un servizio dell'infanzia senza attività di docenza.
Appartengono, invece, al livello VII, ferme restando la piena autonomia nell'ambito delle scelte direttive di carattere generale, nonché la responsabilità professionale, coloro che sono coordinatori di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni;
coordinatori di asilo nido con almeno 3 nuclei;
coordinatori di Scuola dell'infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni che gestiscano contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia ed infine responsabili amministrativi di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non dimostrava né il numero di sezioni a lei affidate né l'attribuzione di più servizi, per il periodo antecedente rispetto all'inquadramento superiore.
6 Quanto al periodo successivo rispetto al 23.10.2018, data in cui veniva comunicato alla ricorrente il passaggio al livello superiore (allegato n. 4 ricorso), nella stessa lettera si legge espressamente, contestualmente a tale passaggio, le venivano affidate le mansioni di “coordinatrice di Scuola dell'Infanzia, e CP_2
Responsabile amministrativa e gestionale”. Dunque, l'assegnazione di più servizi appare, sulla base di tale documentazione, contestuale all'operato inquadramento superiore.
Quanto, invece, all'assorbimento della retribuzione accessoria, si osserva quanto segue.
E' consolidato in giurisprudenza che “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,
l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (Ordinanza Cassazione n. 26017 del 2018).
Quindi, la regola è costituita dal principio dell'assorbimento, cui può essere opposta eccezione solo attraverso il consenso delle parti, volto ad escludere l'operatività di tale principio.
L'onere della prova su tale ultima circostanza grava sul lavoratore.
Dagli atti prodotti, non risulta alcuna volontà volta ad escludere l'operatività di tale principio.
7 Né ciò è rinvenibile all'interno di alcuna delle disposizioni del CCNL in questione, né con riferimento all'art. 34, attinente alla classificazione del personale, né con riferimento agli artt. 42 ss., attinenti alla retribuzione nonché alle sue varie voci accessorie.
Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto, in capo alla ricorrente, delle differenze retributive, come in parte motiva.
In considerazione della natura subordinata della riconvenzionale proposta dall' resistente, le motivazioni della decisione non ne rendono necessaria la CP_1 trattazione.
Le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Si ritiene equo porre, in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, in capo al resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio, che liquida nella somma di
€ 2.500,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali;
3. pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, in capo al resistente.
Così deciso in Ascoli Piceno il 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
8