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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4859/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Barba Sebastiano, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 TRANA il 05/10/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANA (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 22.01.2009 e il 12.01.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con loro stabile collocamento e residenza presso la madre, con la precisazione che in un primo momento e precisamente fino alla vendita della casa coniugale, i predetti rimarranno anagraficamente residenti in [...], ossia nella attuale casa coniugale, abitandovi con la madre nel corso della settimana e con il padre nei WE dal venerdì sera sino al lunedì mattina e così parimenti nei festivi e nei giorni non lavorativi del sig. e che, decorso detto primo periodo, i figli avranno stabile collocamento con la madre, presso CP_1 la casa della loro ava materna, sita in Trana (TO) Via Cascina Usseglio n. 9;
DISPONE che, successivamente al trasferimento della sig.ra e dei figli in Trana Via Cascina Pt_1 Usseglio n. 9, il sig. possa esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, secondo gli CP_1 accordi di volta in volta presi con la madre, con preavviso telefonico alla stessa di 48 ore ed in ogni caso, in difetto di accordo, possa esercitare il diritto di visita come di seguito:
-tre week-end al mese dal venerdì sera fino alla domenica sera alle 20,00, oltre l'eventuale giorno infrasettimanale di rientro dalle trasferte e previo preavviso alla madre;
-nelle vacanze di Natale con alternanza negli anni successivi, rispettivamente gli anni dispari con la madre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con il padre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01 ore 20,00 e quindi negli anni pari con il padre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con la madre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01;
-le vacanze di Pasqua gli anni dispari con la madre e gli anni pari con il padre e quindi con alternanza;
almeno 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano a garantire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore nei periodi di vacanza, trascorsi fuori dalla casa di residenza ed in ogni caso ciò anche nella quotidianità durante il corso dell'anno.
Ove applicata la calendarizzazione, la stessa rimarrà invariata anche durante i periodi di sospensione pagina 2 di 4 scolastica;
-nel caso di assenza o malattia di uno dei due genitori, l'altro dovrà essere tempestivamente informato onde poter condividere l'organizzazione dei figli, che verranno presi in carico dall'altro genitore. Se ciò non sarà possibile del tutto o per il tempo in cui non sarà possibile, i genitori chiederanno la collaborazione dei nonni e dei parenti resisi disponibili;
DÀ ATTO che, nell'ottica del mantenimento delle relazioni attuali con parenti e affini, entrambi i genitori prestano il consenso affinché i figli frequentino i nonni e gli altri parenti significativi e importanti dal punto di vista affettivo;
DÀ ATTO che le parti concordano che il mutuo che grava sull'immobile sito in Trana Via XX settembre n. 10 continuerà ad essere pagato per intero dal sig. che rinuncia a chiedere qualsiasi CP_1 forma di partecipazione e/o ripetizione di quota parte di rata/e alla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che i ricorrenti sono intenzionati a vendere la loro casa sita in Trana Via XX settembre n. 10 ed hanno raggiunto un accordo secondo cui rispettivamente:
-il sig. si fa carico in modo esclusivo del pagamento delle rate di mutuo sino al momento della CP_1 effettiva vendita, rinunciando ad ogni azione in qualunque modo diretta a domandare alla sig.ra Pt_1 il pagamento della rispettiva quota parte di rata del mutuo, già pagata o paganda per intero dal sig.
CP_1
-Al momento della vendita, nel caso dovesse persistere una residua esposizione debitoria a titolo di mutuo, di detta esposizione debitoria si farà carico in modo esclusivo il sig. rinunciando ad ogni CP_1 azione in qualunque modo diretta a domandare alla sig.ra il pagamento della rispettiva quota Pt_1 parte di rata del mutuo, già pagata o paganda per intero dal sig. CP_1
- Al momento della vendita, nel caso dovesse residuare una somma positiva dopo l'avvenuta estinzione del mutuo, detta somma sarà divisa in misura del 50% ciascuno tra i ricorrenti;
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 l'importo complessivo di €. 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, (€. 400,00 per ciascun ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa Ordine Avvocati/Tribunale di Torino dellì 15 marzo 2016 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Per_3
e
[...] Persona_4
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali di base per i figli a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie detraibili spetteranno ad entrambi i genitori proporzionalmente alla quota di corresponsione;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese relative alle vacanze dei figli non sono oggetto di condivisione di spesa. Ciascun genitore effettuerà la spesa relativa alle vacanze da trascorrere con i figli, informando l'altro genitore sulla destinazione prescelta;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano a formulare reciproche richieste di mantenimento;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere proprietari in modo esclusivo rispettivamente la sig.ra di una autovettura Citroen C3 Picasso tg. ES368BJ ed il sig. di una Renault Clio tg. Pt_1 CP_1
GE704ZM Clio;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento delle presenti condizioni, i coniugi dichiarano inoltre di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti si danno fin d'ora reciproco assenso all'espatrio dei figli con l'altro coniuge, acconsentendo all'inserimento degli stessi sul passaporto di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4859/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Barba Sebastiano, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 TRANA il 05/10/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANA (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 22.01.2009 e il 12.01.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con loro stabile collocamento e residenza presso la madre, con la precisazione che in un primo momento e precisamente fino alla vendita della casa coniugale, i predetti rimarranno anagraficamente residenti in [...], ossia nella attuale casa coniugale, abitandovi con la madre nel corso della settimana e con il padre nei WE dal venerdì sera sino al lunedì mattina e così parimenti nei festivi e nei giorni non lavorativi del sig. e che, decorso detto primo periodo, i figli avranno stabile collocamento con la madre, presso CP_1 la casa della loro ava materna, sita in Trana (TO) Via Cascina Usseglio n. 9;
DISPONE che, successivamente al trasferimento della sig.ra e dei figli in Trana Via Cascina Pt_1 Usseglio n. 9, il sig. possa esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, secondo gli CP_1 accordi di volta in volta presi con la madre, con preavviso telefonico alla stessa di 48 ore ed in ogni caso, in difetto di accordo, possa esercitare il diritto di visita come di seguito:
-tre week-end al mese dal venerdì sera fino alla domenica sera alle 20,00, oltre l'eventuale giorno infrasettimanale di rientro dalle trasferte e previo preavviso alla madre;
-nelle vacanze di Natale con alternanza negli anni successivi, rispettivamente gli anni dispari con la madre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con il padre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01 ore 20,00 e quindi negli anni pari con il padre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con la madre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01;
-le vacanze di Pasqua gli anni dispari con la madre e gli anni pari con il padre e quindi con alternanza;
almeno 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano a garantire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore nei periodi di vacanza, trascorsi fuori dalla casa di residenza ed in ogni caso ciò anche nella quotidianità durante il corso dell'anno.
Ove applicata la calendarizzazione, la stessa rimarrà invariata anche durante i periodi di sospensione pagina 2 di 4 scolastica;
-nel caso di assenza o malattia di uno dei due genitori, l'altro dovrà essere tempestivamente informato onde poter condividere l'organizzazione dei figli, che verranno presi in carico dall'altro genitore. Se ciò non sarà possibile del tutto o per il tempo in cui non sarà possibile, i genitori chiederanno la collaborazione dei nonni e dei parenti resisi disponibili;
DÀ ATTO che, nell'ottica del mantenimento delle relazioni attuali con parenti e affini, entrambi i genitori prestano il consenso affinché i figli frequentino i nonni e gli altri parenti significativi e importanti dal punto di vista affettivo;
DÀ ATTO che le parti concordano che il mutuo che grava sull'immobile sito in Trana Via XX settembre n. 10 continuerà ad essere pagato per intero dal sig. che rinuncia a chiedere qualsiasi CP_1 forma di partecipazione e/o ripetizione di quota parte di rata/e alla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che i ricorrenti sono intenzionati a vendere la loro casa sita in Trana Via XX settembre n. 10 ed hanno raggiunto un accordo secondo cui rispettivamente:
-il sig. si fa carico in modo esclusivo del pagamento delle rate di mutuo sino al momento della CP_1 effettiva vendita, rinunciando ad ogni azione in qualunque modo diretta a domandare alla sig.ra Pt_1 il pagamento della rispettiva quota parte di rata del mutuo, già pagata o paganda per intero dal sig.
CP_1
-Al momento della vendita, nel caso dovesse persistere una residua esposizione debitoria a titolo di mutuo, di detta esposizione debitoria si farà carico in modo esclusivo il sig. rinunciando ad ogni CP_1 azione in qualunque modo diretta a domandare alla sig.ra il pagamento della rispettiva quota Pt_1 parte di rata del mutuo, già pagata o paganda per intero dal sig. CP_1
- Al momento della vendita, nel caso dovesse residuare una somma positiva dopo l'avvenuta estinzione del mutuo, detta somma sarà divisa in misura del 50% ciascuno tra i ricorrenti;
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 l'importo complessivo di €. 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, (€. 400,00 per ciascun ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa Ordine Avvocati/Tribunale di Torino dellì 15 marzo 2016 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Per_3
e
[...] Persona_4
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali di base per i figli a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie detraibili spetteranno ad entrambi i genitori proporzionalmente alla quota di corresponsione;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese relative alle vacanze dei figli non sono oggetto di condivisione di spesa. Ciascun genitore effettuerà la spesa relativa alle vacanze da trascorrere con i figli, informando l'altro genitore sulla destinazione prescelta;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano a formulare reciproche richieste di mantenimento;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere proprietari in modo esclusivo rispettivamente la sig.ra di una autovettura Citroen C3 Picasso tg. ES368BJ ed il sig. di una Renault Clio tg. Pt_1 CP_1
GE704ZM Clio;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento delle presenti condizioni, i coniugi dichiarano inoltre di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti si danno fin d'ora reciproco assenso all'espatrio dei figli con l'altro coniuge, acconsentendo all'inserimento degli stessi sul passaporto di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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