Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 05.02.2025 n. r. g. l. 211/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 211 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERMARINO ROSA, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. COLESANTI ALDA, Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: rimborso spese legali dipendente ente locale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.05.2021, il sig. , premettendo di essere Parte_1 stato un dirigente del adiv i Isernia per chiedere il Controparte_1 rimborso delle spese l to penale n. 2572/2010 RG Mod. 21, che lo vedeva imputato presso il Tribunale di Isernia in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. in quanto, “quale Dirigente della Polizia Municipale del , in violazione delle norme di Controparte_1 cui alla Legge 241/1990 che disciplinano l'accesso agl i, intenzionalmente arrecava un ingiusto danno al …. omettendo di rilasciargli in copia gli ordini e le disposizioni di CP_2
servizio relativi alla sua posizione lavorativa del predetto anno 2009, così precludendogli la possibilità di agire innanzi all'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti”. Con provvedimento del 27/05/2019 il Tribunale dei Isernia in composizione monocratica, “ritenuto che il reato di cui all'art. 323 c.p. appartiene alla competenza del Giudice in composizione collegiale e che trattasi di nullità assoluta ai sensi dell'art.178 lett. a) c.p.p.”, ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dal e dichiarato la nullità di tutti gli atti Parte_1 sino a quel momento assunti, disponendo missione al P.M.. Il provvedimento, a detta del ricorrente, non veniva impugnato divenendo così definitivo. Successivamente alla retrocessione del procedimento alla fase delle indagini, il p.m. chiedeva al g.i.p. l'archiviazione, che veniva disposta con decreto del 23.01.2020. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il in persona del sindaco p.t. al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 nella persona tore antistatario avv. Attilio Piermarino delle spese le nel Proc. Pen. N. 25572/2010 RG Mod. 21 Tribunale di Isernia per complessivi €uro 13.072,27 (comprensivi di spese vive rimb. Forf. 15% CA 4% ed IVA 22%) giusta n. 2 parcelle vistate per conformità dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di;
2) con vittoria di spese ed onorari di causa CP_1 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legg iquidarsi in favore del proprio procuratore antistatario così nominato avv. Rosa Piermarino”. Si costituiva in giudizio il contestando la domanda proposta nei Controparte_1 confronti dell'Ente e dichi approvato la richiesta di liquidazione perché il procedimento penale non si era concluso con una pronuncia di accertamento negativo della responsabilità del ricorrente;
affermava, inoltre, di non essere tenuto a corrispondere un compenso superiore ai minimi tariffari. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 05.02.2025, trattata in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso può essere accolto in parte, per le ragioni che seguono. In linea teorica, è opportuno premettere che, riguardo alle spese di difesa sostenute da pubblici dipendenti a causa di fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, la ratio della normativa che prevede il rimborso ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle spese legali affrontate per procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, è quella di tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse, dell'amministrazione (Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2005 n. 913), sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali (Tar Lig., sez. I, 22 agosto 2002 n. 882). Secondo l'opinione prevalente, le diverse disposizioni che consentono, con varie modalità, l'assunzione da parte dell'amministrazione delle spese di difesa sostenute dai dipendenti costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo (sempre che sussista un interesse in proposito, da riconoscersi in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso), desumibile non solo dalla regola civilistica secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere il risarcimento dei danni subito a causa dell'incarico (Cass., sez. un., 13 gennaio 2006 n. 478; Tar Lazio, Roma, sez. I, 12 febbraio 2007 n. 1130; già Tar Puglia, Lecce, sez. II, 20 Allegato al verbale di udienza del 05.02.2025 n. r. g. l. 211/2021
luglio 1999 n. 671), ma anche dal divieto di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. (Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2005 n. 2630; Cons. St., sez. VI, 2 agosto 2004 n. 5367; Cons. St., sez. III, 13 febbraio 1996 n. 69; Cons. St., sez. V, 22 dicembre 1993 n. 1392); di conseguenza, il relativo rimborso spetta anche quando non sia espressamente previsto dalla legge (Tar Sic., Palermo, sez. I, 3 febbraio 2005 n. 127; Tar Sic., Palermo, sez. I, 30 settembre 2004 n. 2141; Tar Ven., sez. I, 23 marzo 2000 n. 835. Nega, invece, che venga in rilievo un principio generale immanente alla disciplina del pubblico impiego, che possa fondare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al rimborso delle spese legali, neppure in virtù delle regole sul mandato o l'ingiustificato arricchimento, Tar Puglia, Bari, 25 ottobre 2004 n. 4689; nel senso che dette disposizioni configurano norme applicabili ai soli casi espressamente disciplinati - oltre a Cass. 3 gennaio 2008 n.
2- anche Cass. 10 dicembre 2004 n. 23138). 2.1. La disciplina del rimborso delle spese legali per cause promosse nei confronti di pubblici dipendenti per attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni è differente a seconda che si tratti di dipendenti statali, ovvero di dipendenti della regione o degli enti locali. Per i dipendenti statali, l'art. 18 della L. 21.5.1997, n. 135, prevede il rimborso ex post e solo a seguito di sentenza "che escluda la loro responsabilità" (formulazione che non consente, ad esempio, il rimborso nell'ipotesi di assoluzione per estinzione del reato), e comunque, per quanto concerne l'entità del rimborso, questo è stabilito "nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ". Nel caso in questione, afferente a dipendente di ente locale, la materia è regolata dall'art. 67 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268 (abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 e vigente ratione temporis)- che dispone testualmente che: "1). L'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2) In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio ". I due differenti sistemi presentano per gli interessati vantaggi e svantaggi (si consideri, fra l'altro, che per i dipendenti statali il rimborso ex post, escluso comunque nel caso in cui non risulti l'assenza di dolo o colpa grave, presuppone un preventivo parere dell'Avvocatura dello Stato circa la congruità del rimborso). In un generico sistema di rimborso ex post (previsto per i dipendenti statali dall'art. 18 della L. 21.5.1997, n. 135) risulta la coerenza di un quadro giuridico in cui il rimborso è consentito esclusivamente in caso di assoluzione con formula piena che escluda in modo incontrovertibile la mancanza di dolo o di colpa grave;
la giurisprudenza, a tale proposito, fa riferimento ad assoluzione con formula piena e mai ad assoluzione per estinzione del reato o per prescrizione. Differente il sistema di garanzie, (sostanzialmente) ex ante, previsto per i dipendenti degli enti locali. La disposizione di cui all'art. 67 del D.P.R. 268/1987, n. 2), chiarisce la diversità della prospettiva di ausilio ex ante, giacché se il meccanismo fosse quello del rimborso, in caso di condanna l'Amministrazione non dovrebbe recuperare nulla, non avendo sostenuto Allegato al verbale di udienza del 05.02.2025 n. r. g. l. 211/2021
oneri; all'uopo giova evidenziarsi che l'espressione "fare assistere" non può che indicare una valutazione e un indefettibile ruolo preventivo da parte dell'Amministrazione. La norma soprarichiamata prevede l'onere a carico dell'ente "anche a tutela dei propri diritti e interessi": tale indicazione non può che significare che l'Amministrazione, nell'accollarsi un onere (qualora, beninteso, non vi sia "conflitto con l'ente"), si deve anche far carico che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla sua immagine pubblica. È questa la ragione per cui la disciplina vigente stabilisce che il legale deve essere di "comune gradimento". In effetti, l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 contiene una formula più favorevole nei confronti del dipendente o amministratore locale in quanto dispone che l'Amministrazione non recuperi le spese non solo nel caso in cui lo stesso ha dimostrato di non aver agito per dolo o colpa grave, ma anche nel caso in cui non ci sia condanna che, invece, affermi che tale dolo o colpa grave ci sono stati. Tale favor nei confronti del dipendente o dell'amministratore dell'ente locale per converso impone, nel caso di un procedimento civile o penale che coinvolga i medesimi in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, un preventivo ruolo attivo dell'Amministrazione, evitando che l'intervento ex post si risolva in un'attività di rimborso priva di limiti. La disciplina normativa di cui all'art 67 del D.P.R. 268/1987 impone, pertanto, all'Ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, di valutare la sussistenza delle seguenti circostanze essenziali:
1 - la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
2 - la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
3 - la non configurabilità di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente. L'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine. La ponderazione degli interessi in gioco ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori deve assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez, V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000). Invero, l'apprezzamento discrezionale dell'ente può riguardare la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi o la qualificazione dei fatti o degli atti per cui si procede in sede giudiziaria, se direttamente o meno connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ma non anche la scelta di tutelare gli interessi propri dell'ente, in modo tale da eludere l'assunzione di ogni onere di difesa legale del dipendente. In particolare, il rimborso è escluso qualora i fatti oggetto del procedimento giudiziario non siano riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'amministrazione (Cass., sez. lav., 17 settembre 2002 n. 13624; Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986; Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2005 n. 913), siano estranei al rapporto organico, come le attività Allegato al verbale di udienza del 05.02.2025 n. r. g. l. 211/2021
concernenti in via esclusiva e indissolubile la sfera del soggetto nella sua individualità, a prescindere dalla qualifica di pubblico dipendente (Tar Em. Rom., sez. Bologna, 3 agosto 2007 n. 1792; Cons. St., sez. III, 25 novembre 2003 n. 332/03; Tar Lig. 22 agosto 2002 n. 882) e, dunque, non attengano all'assolvimento dei compiti d'istituto, ma integrino violazione dei doveri dell'ufficio ( , sez. Milano, sez. I, 20 dicembre 2004 n. Tes_1
6498; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 20 luglio 1999 n. 671); tale violazione, in sostanza, recide il nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, sempre necessario per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri di difesa sostenuti dal proprio dipendente (Tar T.A.A., sez. Bolzano, 13 marzo 2007 n. 101). Chiarisce Cass. 20 dicembre 2003 n. 17651, che compete al giudice di merito accertare se l'imputazione è avvenuta per atti o comportamenti costituenti espletamento del servizio, ovvero in conflitto di interessi con l'amministrazione e la relativa valutazione è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione. La Corte suprema ritiene, altresì, che il diritto al rimborso delle spese legali sorga nel momento in cui il procedimento penale ha avuto inizio e le spese sono concretamente sostenute, essendo irrilevante ai fini della giurisdizione la data del giudicato o il momento in cui è avvenuto il pagamento del compenso al legale del dipendente (Cass., sez. un., 4 giugno 2007 n. 13048; Cass., sez. un., 21 giugno 2005 n. 13290; Cass., sez. un., 1° agosto 2002 n. 11486). Inoltre, poiché l'art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 rimette alla valutazione discrezionale ex ante dell'ente locale, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, è necessario, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute per ragioni di servizio, che l'ente sia, fin dall'inizio, partecipe delle decisioni inerenti al patrocinio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, n. 552). 3. Nel caso in esame, il contesta l'an del rimborso, poiché il proscioglimento CP_1 sarebbe stato disposto es nte per ragioni di rito, o comunque senza che sia stata effettivamente esclusa con certezza la responsabilità in ordine ai fatti addebitati;
contesta poi il quantum, affermando che non possono essere liquidate somme superiori ai minimi tariffari, poiché, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento disciplinante il patrocinio ed il rimborso delle spese legali agli amministratori ed ai dipendenti, di cui alla Delibera di Giunta n. 170 del 01-12-2017, “L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre circoscritto a spese legali contenute nei limiti dei minimi tariffari”.. Tuttavia, tale prospettazione non può essere accolta. Appare evidente che l'art 67 del D.P.R. 268/1987 escluda il diritto al rimborso delle spese legali in caso di condanna, ma non richieda, al contrario di quanto affermato dal che venga accertata in CP_1 giudizio l'assenza di responsabilità dolosa o colposa del dipendente sottoposto a procedimento penale. Peraltro, in seguito alla pronuncia di retrocessione del procedimento per incompetenza del giudice monocratico, il procedimento è stato archiviato, dunque c'è comunque stata una pronuncia giudiziale che ha acclarato la non opportunità di procedere con l'azione legale nei confronti del ricorrente. Ciò posto, va, dunque, esaminata la fondatezza della pretesa al rimborso delle spese legali da quest'ultimo sostenute sotto lo specifico profilo del quantum della stessa. Allegato al verbale di udienza del 05.02.2025 n. r. g. l. 211/2021
Dovendosi applicare i principi fondamentali in tema di onere della prova per i quali compete a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di dimostrare la bontà delle azionate ragioni e di fornire gli elementi probatori posti a sostegno della pretesa, ossia, nel caso in esame, l'effettività delle prestazioni professionali (e dell'esborso delle relative spese) svolte dall'avvocato Piermarino e poste a base del credito vantato dal nei confronti del resistente, bisogna, in via preliminare, considerare Parte_1 CP_1
state presentate a arcelle vistate dal competente ordine professionale;
queste costituiscono, essendo prevista una tariffa legalmente approvata, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non hanno valore probatorio, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, dell'effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né sono vincolanti per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorati. Infatti, la parcella delle spese e delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista la quale non esclude né inverte l'onere probatorio in sede di giudizio: il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria. In caso di contestazione, il professionista dovrà sempre provare l'esistenza dell'incarico ricevuto, nonché lo svolgimento e l'entità delle relative prestazioni, sì da giustificare, anche nel quantum, la pretesa creditoria. Di conseguenza la pretesa di rimborso concretamente esperibile nei confronti della P.A. può ragionevolmente procedere solo da una considerazione di quanto richiesto per onorari in relazione alla specifica attività svolta dal difensore. In termini piani, l'entità del rimborso resta sempre un valore non determinabile in astratto, ma da ricavare partendo dall'attività difensiva ivi in concreto dal legale spiegata. Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie di cui è causa in ricorso è stata illustrata l'attività istruttoria svolta, peraltro non contestata dall'ente resistente, tuttavia la parcella richiesta non tiene conto del fatto che non vi è mai stata un'attività istruttoria né esecutiva, dato che il procedimento dinanzi al giudice monocratico si è conclusa con una sentenza in rito senza nemmeno l'apertura del dibattimento, e che la fase svolta poi davanti al gip si è conclusa con l'archiviazione; dunque, devono calcolarsi per la fase davanti al giudice monocratico in euro 1.800,00 ed in euro 2.160 quella successiva conclusasi con l'archiviazione del gip, secondo i valori medi. 4. Dato l'accoglimento parziale del ricorso in punto di quantum, le spese sono compensate per la metà, e liquidate come in dispositivo nella misura media del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- in accoglimento parziale del ricorso, condanna il a corrispondere Controparte_1 euro 3.960,00 a titolo di rimborso spese legali come esplicitato in motivazione, oltre iva e spese generali nella misura vigente al momento della maturazione del compenso;
- previa compensazione per metà delle spese di lite, condanna il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorre he Allegato al verbale di udienza del 05.02.2025 n. r. g. l. 211/2021
liquida in complessivi euro 1.313,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Rosa Piermarino, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Isernia, il 09.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio