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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
AC IA, LA
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7672/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023012SC0000029500007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4327/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente1 ricorre avverso
- l'avviso di liquidazione n. 2023/012/SC/000002950/0/007
- notificato in data 15/07/2024,
- derivante da omessa registrazione della sentenza del TAR n. 2950/2023, emessa ad esito del giudizio N.R.G. 501/2018
deducendo l'insussistenza del debito tributario per mancanza di presupposto impositivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
Parte Ricorrente contesta la tassazione determinata dall'Ufficio, in quanto nessuna condanna al pagamento di somme di denaro è stata disposta in seno alla sentenza di cui sopra.
Con avviso di liquidazione n. 2023/012/SC/000002950/0/007 notificato a mezzo PEC ed assunto al protocollo dell'Ente ricorrente al n. 30090 del 15/07/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania ha chiesto al Comune di Ricorrente_1 il pagamento di complessivi € 8.131,75 a titolo di imposta principale di registro ed accessori sulla sentenza n. 2950/2023 resa nel giudizio iscritto al R.G. 501/2018 con cui il
TAR di Catania ha condannato il Comune di Ricorrente_1 all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni statuendo che “ … (l'Amministrazione) è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell'area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/2001, è nell'ambito di tale procedimento che dovrà essere accertato — nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente — il valore di mercato dell'area (cfr.
Associazione_3, Catania, sez. II, n. 1323/2021, cit.).” e, inoltre, che “..ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. ¢), cpa., è opportuno disporre, pertanto, che l'ente intimato si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza. Quanto alla questione della quantificazione degli importi (¢ alle questioni connesse), occorre specificare che l'effetto immediato della presente sentenza consiste solo nell'obbligo del Comune di valutare l'opzione tra restituzione dei suoli occupati, previa riduzione in pristino, e l'adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42- bis del d.p.r. n. 327 del 2001 e solo successivamente a tale scelta si potrà porre, eventualmente, la questione della quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti (cfr. di recente Cons. Stato, sez. IV, n.
4358 del 30 maggio 2022)….”.
Per quanto attiene il profilo di illegittimità adombrato dal Ricorrente afferente al fatto che la sentenza sia stata emessa non da Autorità Giudiziaria “ordinaria” ma “amministrativa”, l'Ufficio rappresenta che ha provveduto a tassare l'atto in ottemperanza dell'art. 8, comma 1 bis, della Tariffa, parte prima, che testualmente recita: “Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento”.
Eccepisce il ricorrente Comune che la sentenza, infatti, essendo volta ad ordinare all'amministrazione un
“facere” senza alcuna esplicita condanna al pagamento di somme di denaro, è del tutto estranea al campo impositivo dell'imposta di registro, così come prescritto per le normali sentenze del Giudice
Amministrativo.
Di contro, assume l'Ufficio, pertanto, sulla base di quanto statuito in sentenza, che ha determinato l'imposta applicando il 3% sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, calcolato in base ai dettami della sentenza, non essendo edotto della scelta effettuata dall'Amministrazione. Difatti, l'art. 53 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rubricato “Atti sprovvisti di indicazioni necessarie”, prevede che: “1. Se
l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51”. Tanto sull'assunto che ” … di conseguenza, nel momento in cui la sentenza prevede più ipotesi alternative fra loro, è l'Ufficio che stabilisce la tassazione da applicare, prendendo in considerazione l'opzione ad Società_1 più favorevole. Stessa cosa vale per la determinazione della base imponibile: laddove non indicata specificatamente, deve essere determinata dall'Ufficio, in base all'intero contenuto della sentenza. Spetta, eventualmente, al Contribuente dare dimostrazione della scelta di un'alternativa diversa da quella prospettata in sede di liquidazione dell'imposta. Nel caso di specie, l'imposta è stata determinata presumendo che il Comune abbia optato per la restituzione del bene, con il conseguente risarcimento del danno. Nulla è stato prodotto in giudizio per dimostrare che il Comune di Ricorrente_1 ha optato per una soluzione diversa”.
Orbene ritiene il Collegio di condividere e richiamare la consolidata giurisprudenza dell'adita C.G.T. di
Catania atteso che “è di palmare evidenza che la sentenza del Tar che non porta condanna a somme di danaro e rimette la determinazione delle stesse a futuro distinto procedimento amministrativo non può costituire fondamento della pretesa impositiva” (C.T.P. di Catania, sez. VII, sentenza n° 587/07/15 del
21.01.2015; C.T.P. di Catania, sent. n° 12948/2015; C.T.P. di Catania, Sez. Int. 13ª, sentenza n.
13557/13/2015 depositata il 21.12.2015, cui adde C.T.R. di Palermo, sez. staccata di Catania, sez. XVII, sent. n° 220/17/15). Soluzione interpretativa confermata dalla Ordinanza n. 25795/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione nella quale è stato statuito che
- “….con riguardo alla fattispecie in questione, la pronuncia giudiziaria del Tar non poteva essere fatta oggetto di registrazione, con relativa sua tassazione, da parte dell'Erario non essendo dato rinvenire, nella stessa, alcuna somma di denaro oggetto di condanna a titolo di risarcimento del danno, essendo stata rimessa tale quantificazione ad elementi extra —testuali, corrispondenti ad un evento futuro ed incerto quale il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327…”
- affermando il seguente principio di diritto “ Ai sensi del comma 1- bis dell'art. 8, Tariffa, parte I, secondo cui sono soggetti ad una aliquota del 3% gli «atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali», va esente da imposta di registro la sentenza del TAR recante condanna del Comune all'emanazione di un provvedimento di acquisizione di lotto di terreno, ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni, non contemplando affatto l'indicazione della prestazione in denaro in concreto dovuta ed essendo subordinata, un'eventuale condanna del Comune in tal senso, alla verifica del fatto costitutivo del diritto, costituito dal provvedimento di acquisizione del bene immobile»; dell'indennizzo spettante al proprietario del bene acquisito dal Comune, e che può successivamente essere oggetto di autonoma tassazione.”
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto dal Comune di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'anno impugnato, condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del Comune di Ricorrente_1 in quanto versato per contributo unificato e in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. Catania 1° dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott. Nominativo_2 dott. Filippo Pennisi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
AC IA, LA
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7672/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023012SC0000029500007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4327/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente1 ricorre avverso
- l'avviso di liquidazione n. 2023/012/SC/000002950/0/007
- notificato in data 15/07/2024,
- derivante da omessa registrazione della sentenza del TAR n. 2950/2023, emessa ad esito del giudizio N.R.G. 501/2018
deducendo l'insussistenza del debito tributario per mancanza di presupposto impositivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
Parte Ricorrente contesta la tassazione determinata dall'Ufficio, in quanto nessuna condanna al pagamento di somme di denaro è stata disposta in seno alla sentenza di cui sopra.
Con avviso di liquidazione n. 2023/012/SC/000002950/0/007 notificato a mezzo PEC ed assunto al protocollo dell'Ente ricorrente al n. 30090 del 15/07/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania ha chiesto al Comune di Ricorrente_1 il pagamento di complessivi € 8.131,75 a titolo di imposta principale di registro ed accessori sulla sentenza n. 2950/2023 resa nel giudizio iscritto al R.G. 501/2018 con cui il
TAR di Catania ha condannato il Comune di Ricorrente_1 all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni statuendo che “ … (l'Amministrazione) è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell'area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/2001, è nell'ambito di tale procedimento che dovrà essere accertato — nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente — il valore di mercato dell'area (cfr.
Associazione_3, Catania, sez. II, n. 1323/2021, cit.).” e, inoltre, che “..ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. ¢), cpa., è opportuno disporre, pertanto, che l'ente intimato si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza. Quanto alla questione della quantificazione degli importi (¢ alle questioni connesse), occorre specificare che l'effetto immediato della presente sentenza consiste solo nell'obbligo del Comune di valutare l'opzione tra restituzione dei suoli occupati, previa riduzione in pristino, e l'adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42- bis del d.p.r. n. 327 del 2001 e solo successivamente a tale scelta si potrà porre, eventualmente, la questione della quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti (cfr. di recente Cons. Stato, sez. IV, n.
4358 del 30 maggio 2022)….”.
Per quanto attiene il profilo di illegittimità adombrato dal Ricorrente afferente al fatto che la sentenza sia stata emessa non da Autorità Giudiziaria “ordinaria” ma “amministrativa”, l'Ufficio rappresenta che ha provveduto a tassare l'atto in ottemperanza dell'art. 8, comma 1 bis, della Tariffa, parte prima, che testualmente recita: “Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento”.
Eccepisce il ricorrente Comune che la sentenza, infatti, essendo volta ad ordinare all'amministrazione un
“facere” senza alcuna esplicita condanna al pagamento di somme di denaro, è del tutto estranea al campo impositivo dell'imposta di registro, così come prescritto per le normali sentenze del Giudice
Amministrativo.
Di contro, assume l'Ufficio, pertanto, sulla base di quanto statuito in sentenza, che ha determinato l'imposta applicando il 3% sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, calcolato in base ai dettami della sentenza, non essendo edotto della scelta effettuata dall'Amministrazione. Difatti, l'art. 53 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rubricato “Atti sprovvisti di indicazioni necessarie”, prevede che: “1. Se
l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51”. Tanto sull'assunto che ” … di conseguenza, nel momento in cui la sentenza prevede più ipotesi alternative fra loro, è l'Ufficio che stabilisce la tassazione da applicare, prendendo in considerazione l'opzione ad Società_1 più favorevole. Stessa cosa vale per la determinazione della base imponibile: laddove non indicata specificatamente, deve essere determinata dall'Ufficio, in base all'intero contenuto della sentenza. Spetta, eventualmente, al Contribuente dare dimostrazione della scelta di un'alternativa diversa da quella prospettata in sede di liquidazione dell'imposta. Nel caso di specie, l'imposta è stata determinata presumendo che il Comune abbia optato per la restituzione del bene, con il conseguente risarcimento del danno. Nulla è stato prodotto in giudizio per dimostrare che il Comune di Ricorrente_1 ha optato per una soluzione diversa”.
Orbene ritiene il Collegio di condividere e richiamare la consolidata giurisprudenza dell'adita C.G.T. di
Catania atteso che “è di palmare evidenza che la sentenza del Tar che non porta condanna a somme di danaro e rimette la determinazione delle stesse a futuro distinto procedimento amministrativo non può costituire fondamento della pretesa impositiva” (C.T.P. di Catania, sez. VII, sentenza n° 587/07/15 del
21.01.2015; C.T.P. di Catania, sent. n° 12948/2015; C.T.P. di Catania, Sez. Int. 13ª, sentenza n.
13557/13/2015 depositata il 21.12.2015, cui adde C.T.R. di Palermo, sez. staccata di Catania, sez. XVII, sent. n° 220/17/15). Soluzione interpretativa confermata dalla Ordinanza n. 25795/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione nella quale è stato statuito che
- “….con riguardo alla fattispecie in questione, la pronuncia giudiziaria del Tar non poteva essere fatta oggetto di registrazione, con relativa sua tassazione, da parte dell'Erario non essendo dato rinvenire, nella stessa, alcuna somma di denaro oggetto di condanna a titolo di risarcimento del danno, essendo stata rimessa tale quantificazione ad elementi extra —testuali, corrispondenti ad un evento futuro ed incerto quale il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327…”
- affermando il seguente principio di diritto “ Ai sensi del comma 1- bis dell'art. 8, Tariffa, parte I, secondo cui sono soggetti ad una aliquota del 3% gli «atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali», va esente da imposta di registro la sentenza del TAR recante condanna del Comune all'emanazione di un provvedimento di acquisizione di lotto di terreno, ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni, non contemplando affatto l'indicazione della prestazione in denaro in concreto dovuta ed essendo subordinata, un'eventuale condanna del Comune in tal senso, alla verifica del fatto costitutivo del diritto, costituito dal provvedimento di acquisizione del bene immobile»; dell'indennizzo spettante al proprietario del bene acquisito dal Comune, e che può successivamente essere oggetto di autonoma tassazione.”
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto dal Comune di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'anno impugnato, condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del Comune di Ricorrente_1 in quanto versato per contributo unificato e in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. Catania 1° dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott. Nominativo_2 dott. Filippo Pennisi