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Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
01032/23 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13161/2017 del ruolo generale, ad esso riuniti i procedimenti nn. 25624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale, proposti: DA il COMUNE DI CHIARI (codice fiscale 0060690174), con sede in Chiari (BS), alla Piazza Martiri della Libertà n. 26, in persona del Sindaco pro tempore, avv. Massimo Vizzardi, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di determinazione n. 128 del 27 marzo 2017 del Comune di Chiari, dagli avv.ti Eugenio Briguglio (codice fiscale [...]), Gianluca Boccalatte (codice fiscale BCC l di 27 .J l ~ Civile Sent. Sez. 5 Num. 1032 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 16/01/2023 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - GLC 68T30 F205 F) del Foro di Milano, domiciliati in Roma, alla Via Germanico n. 146, presso lo studio dell'avv. Ernesto Mocci. - RICORRENTE {NEL PROCEDIMI:NTO N. 13161/2017 R.G.)- - CONTRORICORRENTE (NEI PROCEDIMENTI NN. 5904/2020 E 5908/2020 R.G.)- CONTRO TRAFILERIE AR TI S.P.A. (codice fiscale 00276360179), con sede nel Comune di Chiari (BS), alla Via S. Bernardino n. 23/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Enrico TI, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. Domenico D'Arrigo (codice fiscale DRR DNC 54H28 C351 W), domiciliato in Roma, alla Via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avv. Paola Ramadori. - CONTRORICORRENTE (NEL PROCEDIMENTO N. 13161/2017 R.G. )- - RICORRENTE NEG _l ALTRI PROCEDIMENTI - E l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391.001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE (NEL PROCEDIMENTO r~. 25624/2017 R.G.)- per la cassazione delle sentenze: -n. 6061/7/2016 della Commissione tributaria regionale della AR (Milano), depositata il 21 novembre 2016, non notificata (procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale); - n. 1638/2017 della Commissione tributaria regionale della AR, depositata 1'11 aprile 2017, non notificata (procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale); l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 2 di 27 .J l } \ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - n. 2985/23/2019 della Commissione tributaria regionale della AR (Sezione distaccata di ES), depositata 1'8 luglio 2019, non notificata (procedimento n. 5904/2020 di ruolo generale); - n. 2983/23/2019 della Commissione tributaria regionale della AR (Sezione distaccata di ES), depositata 1'8 luglio 2019, non notificata (procedimento n. 5908/2020 di ruolo generale);
- CONTRORICORRENTE -
LETIE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Alberto Cardino, del 25 agosto 2022, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso in relazione al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale ed il rigetto dei ricorsi di cui agli altri procedimenti;
UDITA la relazione svolta all'udienza del 22 settembre 2022 dal Consigliere GO ND e sentite le parti. l FA DI US 1.- Premessa - Con avviso di accertamento n. BS0098908/2013 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di ES - Territorio rettificava la rendita catastale dello stabilimento industriale della RA AR TI S.p.A. (sito nel Comune di Chiari, alla Via San Bernardino n. 23/A- p. S l -T- l, in catasto Sez. Urb. NCT Folio 9. p.lla 305 graffate F. NCT/14 p.lla 36, sub. 3, NCT/15 p.ll 100, SUB. 3) pmposta dalla società nella somma di 1.000.258,00 €, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012, elevandola all'importo di 2.274.431,34 €, considerando suscettibili di rendita anche gli impianti fissi uniti al suolo, cd. "imbullonati". La controversia giudiziale sorta in relazione a tale accertamento integra i contenuti del procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale, oggetto del preliminare esame che seguirà (v. § 3 e parte motiva) dopo la narrazione della complessiva vicenda giudiziale in rassegna. l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 3 di 27 :==:J Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 2. - In relazione al giudizio n. 13161/2017 di ruolo generale - 2.1. A seguito della suindicata rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES - Territorio - il Comune di Chiari notificava, in data 11 dicembre 2013, l'avviso di accertamento n. 20070000607, avente ad og,getto il recupero a tassazione della maggiore ICI non versata nell'anno di imposta 2007, derivante dal predetto, presupposto, accertamento dell'Agenzia del Territorio. Tutto ciò, reputando il predetto anno d'imposta ancora "aperto" alla possibilità di una verifica, anche in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e quindi nonostante che il 3 maggio 2012 il Comune di Chiari e la società avessero sottoscritto l'atto di accertamento con adesione n. 6/12, con il quale avevano definito la controversia già insorta tra le parti in relazione agli anni di imposta 2006/2009, a seguito di quattro avvisi di accertamento notificati alla società il 21 dicembre 2011. 2.2. Con la sentenza n. 6061/7/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombal-dia (Milano) accoglieva l'appello proposto dalla società, così motivando: - « ... l'avviso di accertamento in rettifica di valore per l'anno 2007 deve essere annullato poiché non fondato su una rendita catastale dell'immobile irreversibilmente determinata dal giudice con sentenza definitiva e quindi passata in giudicato (art. 5/2°C. D.lvo n° 504/1992). Infatti nel caso in esame la relativa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ES n. 663/12/14 del 12-12-2013, depositata il 28-8- 2014, è stata impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della AR ed il ricorso pende innanzi alla Sezione 30 della citata Commissione»; - «Il Collegio ritiene comunque decaduto il Comune di Chiari dalla potestà di rettifica dell'ICI per l'anno di imposta 2007 il cui avviso doveva l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 4 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - essere notificato entro il 31-12-2012 cioè entro il quinquennio dal versamento dell'imposta e che invece venne notificato /'11-12-2013 non versandosi sicuramente nell'ipotesi di omessa dichiarazione ICI»; - «L 'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI fu introdotto a partire dal 2007 nell'invarianza dei cespiti immobiliari. Infatti la società contribuente correttamente tramite procedura DOCFA ha depositato in data 20-1-2012 la denuncia di aumento della rendita catastale per le tre cabine elettriche». 2.3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato alla Trafileria AR TI S.p.A., ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 18/19/24 maggio 2017, articolando due motivi di impugnazione, così introducendo il giudizio recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, successivamente avanzando istanza di discussione orale. 2.4. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., assumendo la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per non aver il Giudice regionale considerato che la rettifica della rendita, operata dall'Agenzia del Territorio, influisce direttamente sulla determinazione della base imponibile dell'Ici e retroagisce in relazione agli anni ancora "aperti". Nello specifico, il Comune di Chiari ha lamentato che la decisione del Giudice regionale risulterebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la nuova rendita catastale posta a base dell'accertamento impugnato, in quanto oggetto di contenzioso non ancora definito con sentenza passata in giudicato, assumendo - di contro - che l'orientamento del giudice di legittimità è nel senso dell'applicabilità della nuova rendita notificata anche ad annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di RI, dovendo attribuirsi «rilevanza alla rendita dall'epoca dell'ultima "variazione materiale che ha portato alla modifica del computo della base imponibile"» (v. pagina n. 18 del ricorso). l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 5 di 27 ~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - Conseguentemente - ha aggiunto il Comune - non occorre attendere l'accertamento con efficacia di giudicato sulla nuova rendita notificata, giacchè in caso di accoglimento delle tesi del contribuente, questi avrà diritto al relativo RI di quanto indebitamente versato, impregiudicata la facoltà di questi di chiedere la sospensione dell'efficacia dell'atto di rettifica della rendita ed il potere/dovere del giudice di merito sospendere il giudizio relativo all'accertamento dell'ICI in attesa della definitiva decisione sulla legittimità della nuova rendita catastale posta a base della pretesa impositiva. 2.5. Con il secondo motivo di impugnazione l'ente territoriale ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. l, co. 161, della legge n. 296/2006, ponendo in evidenza che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ICI per l'anno 2007, nemmeno nei modelli docfa presentati nell'anno 2011 e 2012, in relazione agli impianti fissi, cd. "imbullonati", avendo erroneamente ritenuto che tali elementi non dovessero rientrare nella determinazione della rendita catastale e quindi nella base imponibile dell'ICI. La predetta omissione- a dire della ricorrente- equivaleva ad omessa dichiarazione, il che valeva a rendere tempestivo l'avviso di accertamento, in quanto notificato nel dicembre 2013 e dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. 2.6 RA AR TI S.p.A. notificava controricorso, a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 3 luglio 2017, successivamente avanzando istanza di discussione orale, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, concludendo, in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, per la cassazione della sentenza, con rinvio al Giudice regionale per l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni ritenute assorbite in ragione del rigetto dell'appello sulle questioni esaminate. l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza _Pagina n. 6 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3. - In relazione al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale - 3.1. Con sentenza n. 663/12/2014 la Commissione tributaria provinciale di ES rigettava il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n. BS0098908/2013, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES - Territorio - come sopra anticipato aveva rettificato (determinandola nella misura di 2.274.431,34 €) la rendita catastale dello stabilimento industriale della RA AR TI S.p.A. proposta dalla società nella diversa somma di 1.000.258,00 €, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012. 3.2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della AR rigettava l'appello avanzato dalla società contro la menzionata pronuncia, ritenendo - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso - che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, riportando sul punto la decisione del primo Giudice secondo cui «la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati, e l'elenco delle voci della relazione estimale allegata, sono in sé sufficienti a porre il contribuente nella condizione di conoscere il valore catastale attribuito e quindi di por/o nelle condizioni di potersi difendere. Inoltre l'avviso riporta, nella propria stima, oltre alle voci di cui alla proposta DOC.FA., l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopra/luogo e valorizzati sulla scorta del valore de/libro cespiti deWazienda. La parte dunque attraverso il semplice confronto della proposta DOCFA con l'avviso di accertamento, è in grado di comprendere agevolmente le ragioni della rettifica (v. sentenza I grado p. 2)» (così la sentenza appellata alle pagine nn. 2 e 3). Sotto altro profilo e con riguardo alla contestata «congruità della va!orizzazione dei beni», la Commissione tributaria regionale premetteva che «il deprezzamento può essere considerato ii risultato della l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 7 di 27 .~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - combinazione di più fattori, quali il deterioramento fisico, l'obsolescenza funzionale e l'obsolescenza economica» (v. pagina n. 6 della sentenza appellata) e che per il calcolo del relativo coefficiente viene applicata la formula proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili con cui il «deprezzamento accumulato in un immobile viene determinato dal prodotto tra il costo di sostituzione o di rimpiazzo ed il rapporto tra l'età effettiva dell'immobile e la sua vita attuale» (così la sentenza appellata a pagina n. 7). Quindi, la Commissione reputava corretta la valutazione dell'Ufficio che aveva «determinato la vita utile per ciascun impianto ed il relativo valore residuo» e che aveva «attribuito un valore medio infracensuario (5 anni), deprezzando il valore così determinato sulla base della vita utile effettiva per vetustà ed obsolescenza funzionale, come previsto dall'allegato tecnico III della Circolare 6/12 ... » (così la sentenza appellata a pagina n. 7). Infine, il Giudice dell'appello riteneva congrui valori di deprezzamento considerati dall'Ufficio, benchè quelli della consulenza tecnica di parte (pur essendosi basati anch'essi sui criteri di stima di cui alla circolare n. 6 del 2012) fossero pervenuti a valori inferiori, ponendo in evidenza che l'Ufficio aveva «tenuto conto dei dati desunti dal libro cespiti, considerando pertanto l'anno di acquisto, il costo d'acquisto ed applicato il coefficiente di indicizzazione ISTAT per 6portare il valore all'epoca censuaria del 1988/89 con la successiva applicazione del coefficiente di deprezzamento rapportata alla vita utile del bene» (v. pagina n. 8 della sentenza appellata). 3.3. La società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, il tutto con atto notificato all'Agenzia dele Entrate a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 6 novembre 2017, successivamente depositando, in data 15 settembre 2022 memoria ex art. 378 c.p.c. ed istanza di discussione orale. l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 8 di 27 Corte Suprema di Cassazione ·· Sezione Tributaria - 3.4. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata, in data 28 novembre 2017, resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. 3.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, co. l, della legge n. 21/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, giacchè «nei/a fattispecie de qua, l'Agenzia del Territorio accerta una nuova rendita (2.274.431,34) senza indicare i criteri di valutazione del nuovo classamento, avendo disatteso i dati indicati dalla contribuente nella procedura DOCFA» e ponendo in evidenza che «la ricorrente nella DOCFA aveva indicato n. 9 impianti di fusione per un valore di € 14.500,00, mentre l'Agenzia nell'accertamento emesso individuava n. 61 impianti e macchinari oggetto di valutazione» (v. pagine nn. 15 e 16 del ricorso), indicando solo nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado, «con riferimento a detti impianti ... i coefficienti di deprezzamento, la vte e la vtu, allegando uno specifico prospetto», (v. pagina n. 16 del ricorso), così disattendendo gli elementi di fatto indicati dalla contribuente nella procedura docfa e senza offrire una adeguata motivazione che rendesse note le ragioni del nuovo classamento. 3.6. Con il secondo motivo di impugnazione la società ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 del R.D.L. n. 652/1939, 8, 29 e 30 del d.P.R. 1142/1942, nonché degli artt. 812 e 2697 c.c., rimproverando alla Commissione regionale di aver «ritenuto che il riferimento alla circolare fosse prova del coefficiente del deprezzamento utilizzato, sebbene la circolare non fornisse un coefficiente specifico e ii pericolo di vita utile degli impianti ivi indicati fosse differente da quello accertato, omettendo altresì di esaminare la prova contraria offerta dalla contribuente» (v. pagina n. 33 del ricorso). l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 9 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3.7. Con il terzo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, questa volta in relazione all'art. 360, co. l n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. n. 546/92», rappresentando che nella sentenza impugnata ed in ordine all'ultimo dei profili esaminati circa il deprezzamento operato non sarebbe stata rappresentata la ratio decidendi, essendosi il Giudice regionale limitato ad enunciare l'esito del proprio giudizio, non anche ad esprimerne le ragioni. 4. - In relazione al giudizio n. 5904/2020 di ruolo generale - 4.1. Con avviso di accertamento in rettifica 11. 471 (protocollo n. 30212) del 22 ottobre 2015 il Comune di Chiari recuperava a tassazione la somma di 506.621,00 € a titolo di maggiore ICI rispetto a quella versata da RA AR TI S .. p.A. in relazione all'anno di imposta 2010, richiamando l'art. l, co. 336, della legge n. 311/2004 e ponendo a base dell'atto impositivo l'accertamento compiuto dall'Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto non congrua la rend ita catastale proposta dalla società tramite le procedure docfa presentate il l 0 marzo 2011 ed il 20 gennaio 2012, così stabilendo il suo importo nella maggiore misura di 2.274.431,34 €. 4.2. Con la sentenza n. 2985/23/2019, oggetto di impugnazione, la Commissione tributaria regionale della AR - Sezione distaccata di ES - accoglieva l'appello proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 428/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di ES e dichiarava legittimo l'atto impugnato, assumendo che: - la rendita catastale determinata dall'Ufficio era efficace, ai sensi dell'art. l, co. 337, della legge 311/2004, sin dal l 0 gennaio 2002, in quanto «gli effetti fiscali della rendita decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, espressamente indicata dal Comune dal 010/03/2001» (così nella sentenza impugnata senza numerazione); l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 10 di 27 :~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - il Comune non poteva che porre a base della determinazione dell'ICI la rendita catastale accertata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, giacchè quella indicata dalla contribuente con la procedura docfa restava agli atti soltanto come rendita proposta, avendo natura solo ordinatoria il termine di dodici mesi previsto dall'art. l, co. l, del decreto ministeriale n. 701/1994 (regolamento docfa) per il riscontro dell'Ufficio in merito alla rendita presentata;
- la rendita catastale determinata dall'Ufficio, avente natura dichiarativa, operava anche in relazione all'annualità di imposta ancora suscettive di accertamento. 4.3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Chiari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5/7 febbraio 2020, articolando cinque motivi di impugnazione e successivamente depositando istanza di discussione orale. 4.4. Il Comune di Chiari notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata del 13 marzo 2020, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto 4.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, denunciando, in relazione all'art. 360, co. l n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., per avere il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello proposto dal Comune nella parte in cui l'ente territoriale aveva per la prima volta in sede di gravarne richiamato la previsione dell'art. l, co. 336 e 337, della legge n. 311/2004, laddove nell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione ICI la maggiore pretesa era stata basata sulla revisione, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES - Territorio, della r-endita catastale l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 11 di 27 ~ C) ~ C\l ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o C\l ·~ ~ o u C) o o ·~ N C\l rf1 rf1 C\l u ·~ "'C C) t:: o J u '\l ~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - proposta dalla società con la procedura docfa presentata il 20 gennaio 2012. La ricorrente ha ricordato che era stato eccepito nel giudizio di secondo grado che con il motivo di appello il Comune aveva introdotto elementi non evidenziati nell'atto impositivo e che ciò violava le previsioni degli artt. 57 del d.lgs. 546/1192 e dell'art. 342 c.p.c., lamentando, infine, che su tale eccezione di inammissibilità del motivo di appello la Commissione non si era espressa. 4.6. Con il secondo motivo di censura la contribuente ha dedotto, questa volta in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57, co. 2, del d.lgs. n. :;46/1992, ponendo in evidenza che l'appello era stato accolto, senza rilevare che il motivo di gravame aveva posto a fondamento dell'imposizione <
- CONTRORICORRENTE -
LETIE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Alberto Cardino, del 25 agosto 2022, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso in relazione al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale ed il rigetto dei ricorsi di cui agli altri procedimenti;
UDITA la relazione svolta all'udienza del 22 settembre 2022 dal Consigliere GO ND e sentite le parti. l FA DI US 1.- Premessa - Con avviso di accertamento n. BS0098908/2013 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di ES - Territorio rettificava la rendita catastale dello stabilimento industriale della RA AR TI S.p.A. (sito nel Comune di Chiari, alla Via San Bernardino n. 23/A- p. S l -T- l, in catasto Sez. Urb. NCT Folio 9. p.lla 305 graffate F. NCT/14 p.lla 36, sub. 3, NCT/15 p.ll 100, SUB. 3) pmposta dalla società nella somma di 1.000.258,00 €, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012, elevandola all'importo di 2.274.431,34 €, considerando suscettibili di rendita anche gli impianti fissi uniti al suolo, cd. "imbullonati". La controversia giudiziale sorta in relazione a tale accertamento integra i contenuti del procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale, oggetto del preliminare esame che seguirà (v. § 3 e parte motiva) dopo la narrazione della complessiva vicenda giudiziale in rassegna. l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 3 di 27 :==:J Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 2. - In relazione al giudizio n. 13161/2017 di ruolo generale - 2.1. A seguito della suindicata rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES - Territorio - il Comune di Chiari notificava, in data 11 dicembre 2013, l'avviso di accertamento n. 20070000607, avente ad og,getto il recupero a tassazione della maggiore ICI non versata nell'anno di imposta 2007, derivante dal predetto, presupposto, accertamento dell'Agenzia del Territorio. Tutto ciò, reputando il predetto anno d'imposta ancora "aperto" alla possibilità di una verifica, anche in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e quindi nonostante che il 3 maggio 2012 il Comune di Chiari e la società avessero sottoscritto l'atto di accertamento con adesione n. 6/12, con il quale avevano definito la controversia già insorta tra le parti in relazione agli anni di imposta 2006/2009, a seguito di quattro avvisi di accertamento notificati alla società il 21 dicembre 2011. 2.2. Con la sentenza n. 6061/7/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombal-dia (Milano) accoglieva l'appello proposto dalla società, così motivando: - « ... l'avviso di accertamento in rettifica di valore per l'anno 2007 deve essere annullato poiché non fondato su una rendita catastale dell'immobile irreversibilmente determinata dal giudice con sentenza definitiva e quindi passata in giudicato (art. 5/2°C. D.lvo n° 504/1992). Infatti nel caso in esame la relativa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ES n. 663/12/14 del 12-12-2013, depositata il 28-8- 2014, è stata impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della AR ed il ricorso pende innanzi alla Sezione 30 della citata Commissione»; - «Il Collegio ritiene comunque decaduto il Comune di Chiari dalla potestà di rettifica dell'ICI per l'anno di imposta 2007 il cui avviso doveva l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 4 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - essere notificato entro il 31-12-2012 cioè entro il quinquennio dal versamento dell'imposta e che invece venne notificato /'11-12-2013 non versandosi sicuramente nell'ipotesi di omessa dichiarazione ICI»; - «L 'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI fu introdotto a partire dal 2007 nell'invarianza dei cespiti immobiliari. Infatti la società contribuente correttamente tramite procedura DOCFA ha depositato in data 20-1-2012 la denuncia di aumento della rendita catastale per le tre cabine elettriche». 2.3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato alla Trafileria AR TI S.p.A., ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 18/19/24 maggio 2017, articolando due motivi di impugnazione, così introducendo il giudizio recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, successivamente avanzando istanza di discussione orale. 2.4. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., assumendo la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per non aver il Giudice regionale considerato che la rettifica della rendita, operata dall'Agenzia del Territorio, influisce direttamente sulla determinazione della base imponibile dell'Ici e retroagisce in relazione agli anni ancora "aperti". Nello specifico, il Comune di Chiari ha lamentato che la decisione del Giudice regionale risulterebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la nuova rendita catastale posta a base dell'accertamento impugnato, in quanto oggetto di contenzioso non ancora definito con sentenza passata in giudicato, assumendo - di contro - che l'orientamento del giudice di legittimità è nel senso dell'applicabilità della nuova rendita notificata anche ad annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di RI, dovendo attribuirsi «rilevanza alla rendita dall'epoca dell'ultima "variazione materiale che ha portato alla modifica del computo della base imponibile"» (v. pagina n. 18 del ricorso). l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 5 di 27 ~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - Conseguentemente - ha aggiunto il Comune - non occorre attendere l'accertamento con efficacia di giudicato sulla nuova rendita notificata, giacchè in caso di accoglimento delle tesi del contribuente, questi avrà diritto al relativo RI di quanto indebitamente versato, impregiudicata la facoltà di questi di chiedere la sospensione dell'efficacia dell'atto di rettifica della rendita ed il potere/dovere del giudice di merito sospendere il giudizio relativo all'accertamento dell'ICI in attesa della definitiva decisione sulla legittimità della nuova rendita catastale posta a base della pretesa impositiva. 2.5. Con il secondo motivo di impugnazione l'ente territoriale ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. l, co. 161, della legge n. 296/2006, ponendo in evidenza che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ICI per l'anno 2007, nemmeno nei modelli docfa presentati nell'anno 2011 e 2012, in relazione agli impianti fissi, cd. "imbullonati", avendo erroneamente ritenuto che tali elementi non dovessero rientrare nella determinazione della rendita catastale e quindi nella base imponibile dell'ICI. La predetta omissione- a dire della ricorrente- equivaleva ad omessa dichiarazione, il che valeva a rendere tempestivo l'avviso di accertamento, in quanto notificato nel dicembre 2013 e dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. 2.6 RA AR TI S.p.A. notificava controricorso, a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 3 luglio 2017, successivamente avanzando istanza di discussione orale, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, concludendo, in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, per la cassazione della sentenza, con rinvio al Giudice regionale per l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni ritenute assorbite in ragione del rigetto dell'appello sulle questioni esaminate. l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza _Pagina n. 6 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3. - In relazione al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale - 3.1. Con sentenza n. 663/12/2014 la Commissione tributaria provinciale di ES rigettava il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n. BS0098908/2013, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES - Territorio - come sopra anticipato aveva rettificato (determinandola nella misura di 2.274.431,34 €) la rendita catastale dello stabilimento industriale della RA AR TI S.p.A. proposta dalla società nella diversa somma di 1.000.258,00 €, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012. 3.2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della AR rigettava l'appello avanzato dalla società contro la menzionata pronuncia, ritenendo - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso - che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, riportando sul punto la decisione del primo Giudice secondo cui «la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati, e l'elenco delle voci della relazione estimale allegata, sono in sé sufficienti a porre il contribuente nella condizione di conoscere il valore catastale attribuito e quindi di por/o nelle condizioni di potersi difendere. Inoltre l'avviso riporta, nella propria stima, oltre alle voci di cui alla proposta DOC.FA., l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopra/luogo e valorizzati sulla scorta del valore de/libro cespiti deWazienda. La parte dunque attraverso il semplice confronto della proposta DOCFA con l'avviso di accertamento, è in grado di comprendere agevolmente le ragioni della rettifica (v. sentenza I grado p. 2)» (così la sentenza appellata alle pagine nn. 2 e 3). Sotto altro profilo e con riguardo alla contestata «congruità della va!orizzazione dei beni», la Commissione tributaria regionale premetteva che «il deprezzamento può essere considerato ii risultato della l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 7 di 27 .~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - combinazione di più fattori, quali il deterioramento fisico, l'obsolescenza funzionale e l'obsolescenza economica» (v. pagina n. 6 della sentenza appellata) e che per il calcolo del relativo coefficiente viene applicata la formula proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili con cui il «deprezzamento accumulato in un immobile viene determinato dal prodotto tra il costo di sostituzione o di rimpiazzo ed il rapporto tra l'età effettiva dell'immobile e la sua vita attuale» (così la sentenza appellata a pagina n. 7). Quindi, la Commissione reputava corretta la valutazione dell'Ufficio che aveva «determinato la vita utile per ciascun impianto ed il relativo valore residuo» e che aveva «attribuito un valore medio infracensuario (5 anni), deprezzando il valore così determinato sulla base della vita utile effettiva per vetustà ed obsolescenza funzionale, come previsto dall'allegato tecnico III della Circolare 6/12 ... » (così la sentenza appellata a pagina n. 7). Infine, il Giudice dell'appello riteneva congrui valori di deprezzamento considerati dall'Ufficio, benchè quelli della consulenza tecnica di parte (pur essendosi basati anch'essi sui criteri di stima di cui alla circolare n. 6 del 2012) fossero pervenuti a valori inferiori, ponendo in evidenza che l'Ufficio aveva «tenuto conto dei dati desunti dal libro cespiti, considerando pertanto l'anno di acquisto, il costo d'acquisto ed applicato il coefficiente di indicizzazione ISTAT per 6portare il valore all'epoca censuaria del 1988/89 con la successiva applicazione del coefficiente di deprezzamento rapportata alla vita utile del bene» (v. pagina n. 8 della sentenza appellata). 3.3. La società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, il tutto con atto notificato all'Agenzia dele Entrate a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 6 novembre 2017, successivamente depositando, in data 15 settembre 2022 memoria ex art. 378 c.p.c. ed istanza di discussione orale. l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 8 di 27 Corte Suprema di Cassazione ·· Sezione Tributaria - 3.4. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata, in data 28 novembre 2017, resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. 3.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, co. l, della legge n. 21/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, giacchè «nei/a fattispecie de qua, l'Agenzia del Territorio accerta una nuova rendita (2.274.431,34) senza indicare i criteri di valutazione del nuovo classamento, avendo disatteso i dati indicati dalla contribuente nella procedura DOCFA» e ponendo in evidenza che «la ricorrente nella DOCFA aveva indicato n. 9 impianti di fusione per un valore di € 14.500,00, mentre l'Agenzia nell'accertamento emesso individuava n. 61 impianti e macchinari oggetto di valutazione» (v. pagine nn. 15 e 16 del ricorso), indicando solo nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado, «con riferimento a detti impianti ... i coefficienti di deprezzamento, la vte e la vtu, allegando uno specifico prospetto», (v. pagina n. 16 del ricorso), così disattendendo gli elementi di fatto indicati dalla contribuente nella procedura docfa e senza offrire una adeguata motivazione che rendesse note le ragioni del nuovo classamento. 3.6. Con il secondo motivo di impugnazione la società ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 del R.D.L. n. 652/1939, 8, 29 e 30 del d.P.R. 1142/1942, nonché degli artt. 812 e 2697 c.c., rimproverando alla Commissione regionale di aver «ritenuto che il riferimento alla circolare fosse prova del coefficiente del deprezzamento utilizzato, sebbene la circolare non fornisse un coefficiente specifico e ii pericolo di vita utile degli impianti ivi indicati fosse differente da quello accertato, omettendo altresì di esaminare la prova contraria offerta dalla contribuente» (v. pagina n. 33 del ricorso). l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 9 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3.7. Con il terzo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, questa volta in relazione all'art. 360, co. l n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. n. 546/92», rappresentando che nella sentenza impugnata ed in ordine all'ultimo dei profili esaminati circa il deprezzamento operato non sarebbe stata rappresentata la ratio decidendi, essendosi il Giudice regionale limitato ad enunciare l'esito del proprio giudizio, non anche ad esprimerne le ragioni. 4. - In relazione al giudizio n. 5904/2020 di ruolo generale - 4.1. Con avviso di accertamento in rettifica 11. 471 (protocollo n. 30212) del 22 ottobre 2015 il Comune di Chiari recuperava a tassazione la somma di 506.621,00 € a titolo di maggiore ICI rispetto a quella versata da RA AR TI S .. p.A. in relazione all'anno di imposta 2010, richiamando l'art. l, co. 336, della legge n. 311/2004 e ponendo a base dell'atto impositivo l'accertamento compiuto dall'Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto non congrua la rend ita catastale proposta dalla società tramite le procedure docfa presentate il l 0 marzo 2011 ed il 20 gennaio 2012, così stabilendo il suo importo nella maggiore misura di 2.274.431,34 €. 4.2. Con la sentenza n. 2985/23/2019, oggetto di impugnazione, la Commissione tributaria regionale della AR - Sezione distaccata di ES - accoglieva l'appello proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 428/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di ES e dichiarava legittimo l'atto impugnato, assumendo che: - la rendita catastale determinata dall'Ufficio era efficace, ai sensi dell'art. l, co. 337, della legge 311/2004, sin dal l 0 gennaio 2002, in quanto «gli effetti fiscali della rendita decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, espressamente indicata dal Comune dal 010/03/2001» (così nella sentenza impugnata senza numerazione); l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 10 di 27 :~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - il Comune non poteva che porre a base della determinazione dell'ICI la rendita catastale accertata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, giacchè quella indicata dalla contribuente con la procedura docfa restava agli atti soltanto come rendita proposta, avendo natura solo ordinatoria il termine di dodici mesi previsto dall'art. l, co. l, del decreto ministeriale n. 701/1994 (regolamento docfa) per il riscontro dell'Ufficio in merito alla rendita presentata;
- la rendita catastale determinata dall'Ufficio, avente natura dichiarativa, operava anche in relazione all'annualità di imposta ancora suscettive di accertamento. 4.3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Chiari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5/7 febbraio 2020, articolando cinque motivi di impugnazione e successivamente depositando istanza di discussione orale. 4.4. Il Comune di Chiari notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata del 13 marzo 2020, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto 4.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, denunciando, in relazione all'art. 360, co. l n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., per avere il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello proposto dal Comune nella parte in cui l'ente territoriale aveva per la prima volta in sede di gravarne richiamato la previsione dell'art. l, co. 336 e 337, della legge n. 311/2004, laddove nell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione ICI la maggiore pretesa era stata basata sulla revisione, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES - Territorio, della r-endita catastale l Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 11 di 27 ~ C) ~ C\l ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o C\l ·~ ~ o u C) o o ·~ N C\l rf1 rf1 C\l u ·~ "'C C) t:: o J u '\l ~ Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - proposta dalla società con la procedura docfa presentata il 20 gennaio 2012. La ricorrente ha ricordato che era stato eccepito nel giudizio di secondo grado che con il motivo di appello il Comune aveva introdotto elementi non evidenziati nell'atto impositivo e che ciò violava le previsioni degli artt. 57 del d.lgs. 546/1192 e dell'art. 342 c.p.c., lamentando, infine, che su tale eccezione di inammissibilità del motivo di appello la Commissione non si era espressa. 4.6. Con il secondo motivo di censura la contribuente ha dedotto, questa volta in relazione all'art. 360, co. l n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57, co. 2, del d.lgs. n. :;46/1992, ponendo in evidenza che l'appello era stato accolto, senza rilevare che il motivo di gravame aveva posto a fondamento dell'imposizione <