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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1178/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Pessi e Sigillò Massara)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.ti Petrocelli e Ponis)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9808 del 21/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei CP_1 confronti della - d'ora in poi, per brevità, anche “ ” o “ ” - si dichiarava Parte_1 Pt_1 CP_2 illegittimo il demansionamento subìto del ricorrente con decorrenza dall'1/7/2019, e si condannava la resistente: 1) ad assegnare il lavoratore nelle mansioni di cui al V livello del CCNL delle Telecomunicazioni,
2) a risarcire i danni da dequalificazione professionale, nella misura del 30% della retribuzione da ultimo percepita, per ciascun mese di demansionamento, dal luglio 2019 alla data di deposito del ricorso
(16/6/2021), oltre accessori dalla pubblicazione della stessa sentenza al saldo, e 3) a rifondere le spese di lite, quantificate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
La Società interponeva gravame, cui resisteva il lavoratore.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in tre motivi di gravame, esplicitati nei punti A), B) e C) del libello impugnatorio, dedicati, rispettivamente, all'acclarato demansionamento, al quantum risarcitorio e alle spese di lite, mentre ultroneo si rivela il reiterato punto C), sviluppato alle pagine 42-43, dedicato al risarcimento del danno non professionale (danno biologico, morale e esistenziale), che non registra la Società soccombente, tanto più in mancanza di un appello incidentale spiegato sul punto dallo CP_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, per un verso, rileva che le mansioni svolte dallo CP_1 alla luce di un'attenta lettura delle risultanze processuali acquisite nel giudizio di primo grado, fossero riconducibili al V (e non al III) livello del CCNL di settore, e, per altro verso, evidenzia che il lavoratore era, comunque, pienamente a conoscenza del settore in cui sarebbe stato assegnato.
Le deduzioni si rivelano nel complesso infondate.
Innanzitutto, il Tribunale ha correttamente perimetrato il thema decidendum della presente controversia, circoscrivendolo alle sole vicende lavorative intercorse tra lo e la Società relative al CP_1 periodo dal luglio 2009 al giugno 2021, atteso che il periodo pregresso è stato oggetto di distinte pronunce passate in giudicato le quali, pur rilevando ai soli fini di un'esatta ricostruzione della pregressa esperienza lavorativa - v. appresso sul versante della quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale - non rientrano nella cognizione del presente giudizio.
Così delimitato lo spazio temporale d'interesse, pacifico che lo era stato inquadrato nel V livello CP_1 del CCNL Telecomunicazioni, al fine di verificare se le mansioni svolte dallo stesso nel periodo dal luglio
2009 al giugno 2021 siano state corrispondenti a quelle del profilo formalmente attribuito o ricadano in un profilo appartenente ad una declaratoria contrattuale di livello inferiore, occorre, in primo luogo, esaminare le declaratorie relative alla qualifica formalmente attribuita ed a quella espletata e, in secondo luogo, verificare le attività lavorative in concreto svolte dall'odierno appellato.
In altri termini, giova richiamare, in primis, le declaratorie contrattuali che rilevano ai fini del decidere, sia con riferimento al livello di inquadramento di appartenenza dello sia riguardo al livello di asserito CP_1 demansionamento, e, poi, verificare in concreto le attività lavorative svolte dallo stesso nel periodo de quo, al fine ultimo di compiere gli steps valutativi contemplati nel ragionamento logico-giuridico richiesto per addivenire al suddetto convincimento circa la fondatezza dell'assunto attoreo. Orbene, in base alla normativa collettiva richiamata, ossia il CCNL Telecomunicazioni - che disciplina il sistema di classificazione del personale - rientrano nel V livello (di appartenenza dello Schifi): “I lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Le mansioni così descritte si caratterizzano, quindi, per il rilevante grado di “autonomia e decisionalità”, limitato all'àmbito dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano i lavoratori, nonché per il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate oppure lo svolgimento di
“compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Appartengono, invece, al III livello dello stesso CCNL - dove lamenta essere stato assegnato lo CP_1 dal luglio 2019 - i lavoratori che, “in possesso di specifiche cognizioni teorico pratiche, nell'àmbito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Nello specifico, in tale III livello, è inserito il lavoratore “che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center. addetto al call center”.
In quest'ottica, si condivide il convincimento del Tribunale capitolino, ad avviso del quale il raffronto tra le richiamate declaratorie e le mansioni asseritamente espletate dal lavoratore nel periodo in esame esclude la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte a quelle contenute nella declaratoria di formale attribuzione, e ciò sia sulla base delle stesse deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia alla luce di quanto emerso dalla prova orale.
Sotto il primo profilo, già l'elencazione delle attività lavorative così come esposte analiticamente nel ricorso - non contestate, peraltro, specificamente ex adverso e supportate da adeguata documentazione - induce a ritenere che le mansioni ivi indicate non potevano inquadrarsi nel V Livello, dovendo rientrare, invece, nel III livello.
L'analisi delle mansioni descritte, infatti, rivela la carenza dello svolgimento di funzioni per le quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità, né tanto meno è emerso lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Sotto il secondo profilo, l'espletata prova testimoniale - v., soprattutto, le dichiarazioni dei testi
[...]
e , i quali hanno riferito per scienza diretta, avendo lavorato con lo nel Tes_1 Testimone_2 CP_1 periodo in esame - ha confermato che le mansioni espletate da quest'ultimo erano effettivamente quelle da lui descritte in sede di ricorso, ossia di mero ordine e/o esecutive, che non consentivano alcuno spazio di iniziativa, né prevedevano alcun intervento di tipo informatico. Del resto - come sopra accennato - la Società non aveva specificamente contestato il contenuto delle stesse mansioni, limitandosi, anche in questa sede, ad affermarne che le attività esplicate presso la sede di assegnazione fossero “ben note” all'odierno appellato, sicché nessuna pretesa poteva essere avanzata da quest'ultimo, stante anche l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in concreto espletate.
Tuttavia - in disparte che non è risultato provato che lo avesse mai concordato o, comunque, CP_1 accettato le mansioni (assolutamente scadenti) che gli erano state, poi, assegnate - dalle risultanze processuali raccolte nel giudizio di primo grado, è emerso che, presso la sede di , Parte_2 esistevano settori ulteriori rispetto a quello di attribuzione dello stesso lavoratore, maggiormente in linea con la professionalità di quest'ultimo e, comunque, tali da non svilirla necessariamente (in particolare, “diversi back office, anche di settori informatici”, laddove “uno è l'IT solution che stava nello stesso nostro open space, era uno dei back office cui facevamo i ticket”: v. le deposizioni di cui sopra).
Risulta, dunque, corretta la conclusione a cui è giunto il primo giudice, nel senso che le attività cui è stato adibito lo nel periodo luglio 2019-giugno 2021, dopo il trasferimento presso la sede romana di CP_1
- segnatamente, “Control Rom”, del resto la stessa del periodo 2003/2008, già oggetto di Parte_2 accertata dequalificazione - costituiscano una (ulteriore) dequalificazione rispetto al livello di inquadramento di appartenenza dello stesso.
Invero, non può ritenersi che esse presuppongano il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, e che possano consentire al lavoratore alcun margine di autonomia operativa, pur nell'àmbito di procedure consolidate, atteso che, principalmente, l'attività si sostanziava in: a) rispondere alle chiamate dei clienti che lamentavano un disservizio, mettendoli in contatto con gli operatori nel back office e amministrando la call conference tra di loro;
b) aprire e chiudere il collegamento, senza entrare nel merito del problema e delle modalità di risoluzione dello stesso;
c) controllare postazioni, monitorando il funzionamento delle apparecchiature informatiche collegate e segnalando la presenza di guasti e disfunzioni mediante appositi sistemi di allarmistica.
Siamo in presenza, quindi, di mansioni di mero ordine, elementari, che non richiedono alcuna specifica professionalità, né consentono alcun àmbito, neppure ridotto, di iniziativa ed autonomia: nonostante la loro denominazione altisonante, si collocavano a metà tra il portierato (l'emissione dei badge per l'accesso ai data center, il monitoraggio degli allarmi visivi, ecc.), ed il centralino telefonico (lo smistamento della posta e delle telefonate dei clienti al back office competente, la creazione dei collegamenti per le conference call, il collegamento alle barre telefoniche, l'avviso ai clienti di allarmi informatici, ecc.).
In definitiva, le attività assegnate allo dal luglio 2019, esulavano senz'altro dal profilo lavorativo CP_1 delineato nella declaratoria contrattuale del V livello del CCNL Telecomunicazioni, in cui lo stesso lavoratore risulta inquadrato.
Infatti - lo si ripete - è emerso chiaramente che i compiti affidati da tale data non presupponevano in alcun modo il possesso di “capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, né per il loro svolgimento era richiesta alcuna “autonomia e decisionalità”, e nemmeno che essi erano esercitati “attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Di contro, le suddette mansioni risultavano inquadrabili nel III livello, al quale appartengono i lavoratori che “in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche […] svolgono attività operative di media complessità, ovvero […] con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Da tali circostanze, risulta, pertanto, la violazione del nuovo testo dell'art. 2103 c.c. - come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81/2015 - il quale prevede sì, al comma 2, che, “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore”, ma è irrilevante accertare l'esistenza della
“modifica degli assetti organizzativi aziendali” - a ben vedere, nemmeno accennata dalla Società - atteso che l'eventuale legittimità del demansionamento è circoscritta all'ipotesi in cui la dequalificazione operi riguardo ad un solo livello di inquadramento inferiore, laddove, nella specie, si è accertato il demansionamento di due livelli - che, d'altronde, alcuna “richiesta” da parte del lavoratore potrebbe giustificare - sicché va confermata la condanna della Società alla riassegnazione dello alle mansioni proprie del livello di inquadramento CP_1 di appartenenza (in quest'ottica, l'accertamento della riconducibilità al III livello, rende ultroneo, come pretende l'odierna appellante, la verifica della sussumibilità delle stesse mansioni nel IV livello).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura l'accertata esistenza del danno professionale desunta sulla base di elementi meramente indiziari, dovendosi escludere che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comportasse un'automatica perdita di chance o di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, contestando anche il quantum liquidato dal primo giudice.
Tali censure non meritano accoglimento.
Si condivide che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, la sola violazione dell'art. 2103 c.c. non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, tuttavia, in ordine all'an della pretesa risarcitoria, si ritiene che l'accertato inadempimento, da parte della , al disposto Pt_1 dell'art. 2103 c.c. sia suscettivo, nondimeno, di determinare una pluralità di conseguenze lesive.
Sotto il profilo patrimoniale - che qui maggiormente interessa - viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro: la violazione dell'art. 2103 c.c. può, infatti, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di “professionalità” (bene economicamente valutabile), stante che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 12/6/2015, n. 12253).
Resta inteso che tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva dall'assegnazione a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro, devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, tuttavia, ai fini della prova di tali pregiudizi, assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti - quali, ad esempio, caratteristiche, durata, gravità - si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno (v., per tutte, Cass., sez. lav., 23/7/2019, n. 19923).
Nell'àmbito di queste coordinate ermeneutiche, si condivide il puntuale ragionamento inferenziale del
Tribunale capitolino, nel senso che sussistano, nella fattispecie in esame, una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno, da demansionamento, di natura patrimoniale. Nello specifico, lo aveva allegato che il demansionamento subìto non gli avesse consentito di CP_1 preservare ed accrescere il proprio bagaglio professionale, sia interno che esterno all'azienda, comportando ciò uno svuotamento della propria professionalità; la fondatezza di tali allegazioni poteva desumersi dalla circostanza che il lavoratore era stato adibito a semplici mansioni di carattere meramente esecutivo, nettamente inferiori a quelle precedentemente svolte, che non gli avevano consentito di arricchire il bagaglio professionale precedentemente acquisito, né di sviluppare ulteriori conoscenze nel campo informatico - notoriamente contraddistinto da una rapida evoluzione - di cui lo non ne ha potuto beneficiare. CP_1
Si consideri, poi, che la situazione lavorativa dello risultava già fortemente limitata dalle CP_1 condotte datoriali poste in essere negli anni, come accertate dalle intervenute pronunce inter partes: ci si riferisce, in particolare, alle pronunce del Tribunale di Roma n. 21921/2017 relativa al periodo novembre
2003-novembre 2005, n. 10998/2012 (confermata da questa Corte con la sentenza n. 7453/2015) relativa al periodo novembre 2005-marzo 2008, e n. 5811/2019 relativa al periodo novembre 2016-gennaio 2017, che hanno accertato il lamentato demansionamento, confermando, quindi, la reiterazione di condotte già in precedenza acclarate come illegittime.
In ordine, infine, il profilo del quantum risarcitorio - la cui liquidazione può avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata al completo ristoro del pregiudizio effettivamente subìto (v. Cass., sez. lav., 3/11/2021, n. 31358; Cass., sez. lav., 12/6/2015, n.
12253) - il primo giudice ha legittimamente adottato, quale parametro, la retribuzione percepita dallo CP_1
Considerati, pertanto, gli elementi in precedenza indicati, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il danno patrimoniale potesse essere liquidato, per il periodo intercorso a circa il 30% della retribuzione mensile percepita, per ciascun mese di demansionamento: tale somma è stata, infatti, determinata in relazione alla quantità ed alla qualità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata dell'inattività e alle altre circostanze sopra descritte.
Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante rileva che la quantificazione delle spese di lite disposta dal primo giudice fosse “sproporzionata”, atteso il comportamento negligente dello la parziale CP_1 soccombenza ed il valore della controversia.
Le contestazioni sono prive di pregio.
Sul punto, è agevole osservare che: 1) la somma liquidata a titolo di compensi era pari a € 6.000,00, laddove l'importo indicato dalla Società di € 8.752,72 si riferiva anche al rimborso spese forfettarie, Iva e
Cpa; 2) il valore della causa era indeterminato, per cui l'importo liquidato rientrava nel range contemplato dalle tariffe forensi vigenti ratione temporis (l'importo indicato di € 3.930,86 si riferisce, invece, al valore massimo dei giudizi di valore compreso nello scaglione € 1.0001,00-€ 5.200,00); e 3) la soccombenza era assolutamente prevalente, stante il rigetto delle sole pretese risarcitorie del danno non patrimoniale e l'accoglimento delle domande di demansionamento, reintegra e risarcimento del danno patrimoniale.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo alla Società, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano € 9.990,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL TE)