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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3623/2024 reg.gen.sez.lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to CATAURO Parte_1
EZIO, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 la ricorrente esponeva di aver CP_ ricevuto dall' , in data 13.01.2024, la notifica del provvedimento n.
2015665911463, avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione agricola” anno 2014 per un totale di € 1.874,65 attesa la mancata iscrizione o l'avvenuta cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Rappresentava di aver proposto avverso tale provvedimento un ricorso al Comitato Provinciale, con esito negativo. Deduceva la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 dovuta alla carenza di motivazione e la sua illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e segnatamente del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e dell'avvio del procedimento.
Evidenziava di aver lavorato nell'anno 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola La Manna Nicola, svolgendo tutte le mansioni che le venivano assegnate e di essere stata in possesso di tutti i requisiti volti a beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola. Insistendo per l'irripetibilità delle somme erogate, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “In via preliminare, dichiarare nulli e/o illegittimi e comunque privi di qualsivoglia effetto i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, per violazione dell'art. 3 L.
241/1990; - Sempre in via preliminare, annullare il provvedimento avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione agricola n. 2015665911463”, in uno agli atti presupposti, perché adottati in palese dispregio alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo e perché mai notificati all'odierna ricorrente;
- CP_ Nel merito, accertare e dichiarare che l non ha diritto ad ottenere la ripetizione delle somme erogate in favore della sig.ra , a Parte_1 titolo di prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2014, e per l'effetto CP_ accertare e dichiarare che la predetta nulla deve all' , nonché annullare il disconoscimento delle prestazioni di lavoro e disporre la sua reiscrizione
CP_ negli elenchi nominativi degli OTD del Comune di Eboli. - Condannare l , in persona del suo direttore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e competenze del presente giudizio. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l e precisava che CP_1 il disconoscimento di n.78 giornate lavorative nel corso dell'anno 2014 era avvenuto a seguito dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo del
28.07.2016, emesso a carico dell'azienda La Manna;
che la ricorrente non aveva impugnato la detta cancellazione nei tempi di legge per cui era incorsa nella decadenza dall'azione giudiziaria. Deduceva che la liquidazione della disoccupazione era avvenuta in data 18.06.2015 per cui alcuna prescrizione delle somme richieste poteva dirsi intervenuta. Insisteva per la legittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito ricorrendo anche l'elemento soggettivo del dolo della ricorrente, data la percezione delle somme nella consapevolezza della loro non debenza stante il rapporto di lavoro fittizio per le giornate disconosciute. Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.01.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, con raccomandata
CP_ ricevuta il 13.01.2024 l chiedeva a parte attrice la restituzione della somma di euro € 1.874,65 precedentemente erogata a titolo di disoccupazione agricola relativa al periodo dall'01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, in quanto sarebbero state: “...corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”.
Ad avviso del giudicante, il chiaro tenore del provvedimento opposto consente di disattendere in primo luogo l'eccezione di genericità di tale atto asseritamente carente di motivazione, essendo palese che la causale dell'indebito consista nella restituzione della goduta indennità di disoccupazione relativa all'anno 2014 a causa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Inoltre, anche un eventuale difetto di motivazione non potrebbe condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorchè non venga allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al diritto di difesa. CP_ Ciò posto, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' .
Nella specie , infatti , il ricorrente è decaduto dalla possibilità di chiedere e ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli , presupposto per la percezione della prestazione previdenziale richiesta in restituzione
CP_ dall' .
Va premesso che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, R.D. n. 1949/1940, la quale - secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte - espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del
2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011,
2739 del 2016, 12001 del 2018).
Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi, l'art. 12, R.D. n. 1949/1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell'agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall'elenco principale. Sia
l'elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull'albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all'interessato del provvedimento di mancata iscrizione nell'elenco. Per effetto dell'art. 7, d. I. n. 7/70 (conv. con I. n. 83/1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi;
il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l'impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente,
l'impugnazione dell'elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ad opera dell'art. 6, I. n. 459/1972, che soppresse il comma 2° dell'art. 17, d.l. n.7/70, e fu poi reintrodotta dall'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993: esso infatti previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento
(allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall'elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l'impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera (art. 11, d.lgs. n. 375/1993).
Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt.
9-ter, 9- quinquies e 9-sexies, d.l. n. 510/1996 (conv. con I. n. 608/1996), con i quali si attribuirono all' le funzioni già proprie dello e si precisò che la CP_1 Pt_2
decisione di accoglimento sul ricorso di cui all'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.
L'unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali - come quelli annuali - dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate;
per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l'elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore, già disciplinati all'art. 8, d. Igs. n. 375/1993, e indicati dall'ultimo periodo del quarto comma dell'art.
9- quinquies, d. I. n. 510/1996, come di "riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale", con la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall'art. 8, ult. co ., d. Igs. n. 375/1993, dovevano essere comunicati dall' al lavoratore interessato (cfr. art.
9-quinquies, comma CP_1
4, ult. periodo, d.l. n. 510/1996, cit.).
Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall'art. 38, d. I. n. 98/2011 (conv. coh I. n.111/2011). Il comma 6 dell'art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al R. D. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 CP_1
e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio CP_1
sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". Il successivo comma 7 ha poi stabilito CP_2
che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 6 soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1 0ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica CP_1
ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n.
375/1993, né dell'art.
9- quinquies, comma 4, d. I. n. 510/1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non sono più distinti dall'elenco trimestrale CP_1 che prima, giusta l'art.
9-quinquíes, comma 2, d. I. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d. Igs.
n. 375/1993, e 9-quinquies, d. I. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali. CP_1
Esula ratione temporis dall'oggetto della presente controversia la previsione dell'art. 43, comma 7, d. I. n. 76/2020 (conv. con I. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. I. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell'originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale,
e riferiti anche ad iscrizioni negli elenchi nominativi annuali successivi all'annualità 2011, fermo restando la validità di siffatto sistema di notifica anche ai disconoscimenti relativi a giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma
(cfr Cass. 2124/2023; Cass. 33835/2023; Cass. 1294/2023).
Occorre poi aggiungere che Corte cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi CP_1
della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
Ciò detto, tenuto conto che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22, d.l. n. 7/1970 (così tra le più recenti
Cass. 1294/2023; Cass. n. 6229 del 2019), va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall . CP_1
Il D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l'esercizio dell'azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli recita testualmente: "Contro i provvedimenti definitivi adottati, in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Tanto chiarito , va evidenziato che nel caso di specie il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo è avvenuto con il quarto elenco di variazione del
2016 ossia con la pubblicazione entro il 25.03.2017. Pertanto, è da tale data che decorreva il termine per adire l'autorità giudiziaria, termine che non è stato rispettato .
È da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso.
Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la rado della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del
2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla. ( Cass 813/2007; N. 15813 del 2009, N. 18528 del 2011; Sez.
L, Sentenza n. 9622 del 12/05/2015 ; Cass. 843/17; 8457/2017).
Pertanto, nemmeno una proposizione tardiva del ricorso amministrativo - come nel caso di specie (del 2024)- può spostare in avanti il richiamato dies
a quo.
Il ricorrente dunque non ha provato di aver tempestivamente agito per la reiscrizione negli elenchi agricoli.
CP_ Pertanto, la pretesa dell' appare fondata in assenza dei presupposti per poter beneficiare della prestazione invocata.
Irrilevante è poi il richiamo all'art 13 legge 412 del 1991, in quanto disposizione esplicitamente disciplinante gli indebiti pensionistici, dunque, non applicabile al caso che ci occupa.
Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va disatteso.
La peculiarità della questione trattata consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese processuali tra le parti
In Salerno lì 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino