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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO R.G. n. 907/2019 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 907/2019
OGGETTO: risoluzione per inadempimento, risarcimento del danno.
T R A
(CF: ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Ambrogio Moriconi (C.F.: ) del Foro di Frosinone per delega in calce al C.F._2 presente atto ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avvocato Francesco Di Mambro sito in Cassino in via Gioacchino Rossini, 33 (si indicano la pec per comunicazioni e/o notificazioni) Email_1
Attore
CONTRO
, (PEC: residente in [...], 03049 Sant'Elia Fiume Rapido FR
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di conclusioni e come dai rispettivi atti e difese e comparse conclusionali
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del
1 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
In data 07/06/2018 la acquistava presso la ditta di cui la convenuta è Parte_1
l.r.p.t. il veicolo CITROEN C5 targato DS863NH;
2. Il prezzo corrisposto dall'attrice alla per la compravendita dell'automezzo di cui al capitolo che precede ammontava CP_1
ad euro 5.500,00 ed ulteriori euro 529,00 per le spese del passaggio di proprietà - costo complessivo di euro 6.029,00 – (allegato 01 contratto di compravendita) 3. Prima di procedere all'acquisto di cui si è riferito, veniva consegnato alla il certificato di Parte_1 conformità dell'autovettura ove si garantiva che il mezzo in commento era perfettamente funzionante e non necessitava di interventi meccanici né di sostituzione di componentistica
(allegato 02 certificato di conformità);
4. Dopo pochissimi giorni dalla compravendita,
l'autoveicolo presentava malfunzionamenti che di fatto ne impedivano l'utilizzo:
l'autovettura, infatti, si spegneva immediatamente dopo essere stata messa in moto;
5.
L'attrice, quindi contattava l'addetto alle vendite della ditta all'utenza telefonica
3880917095, fornendo puntuale descrizione degli accadimenti ed egli, riconosciuta l'esistenza delle anomalie evidenziate, indicava alla l'autofficina ove recapitare il Parte_1
mezzo per effettuare tutte le riparazioni specificando che avrebbe provveduto alla sistemazione dell'autoveicolo a spese della ditta;
6. La riparazione in commento, però, non si dimostrava risolutiva, tanto che, in un lasso temporale brevissimo, sono stati effettuati ben 4 interventi meccanici sull'auto e tutti i detti interventi non hanno affatto risolto il denunciato malfunzionamento poiché allo stato l'autoveicolo presenta ancora i medesimi vizi;
7. a causa delle descritte circostanze, la non ha potuto e non può utilizzare Parte_1 regolarmente l'autovettura acquistata solo 7 mesi fa;
8. l'inidoneità del veicolo all'uso a cui
è destinato è conseguenza di problemi dell'impianto a gas montato sull'autovettura;
9. i suddetti difetti e/o anomalie sono stati sottaciuti dal venditore al momento della compravendita e non sono stati rappresentati nel certificato di conformità; 10. il 11/10/2018 quindi l'attrice diffidava la a provvedere al risarcimento del danno, CP_1
riservandosi altresì di agire per ottenere la risoluzione del contratto compravendita (allegato
03 diffida); 11. In data 20/12/2018, poi, la invitava la convenuta a procedere alla Parte_1
conclusione di una negoziazione assistita nelle forme di legge senza tuttavia ricevere fattivo
2 riscontro (allegato 04 invito di negoziazione assistita e successiva PEC inviata all'avvocato
Michele Lanni) 12. in data 05/12/2018 la ditta veniva cancellata dal Registro delle Imprese per cessazione dell'attività; sussiste tuttavia responsabilità personale della in CP_1
quanto trattasi di ditta individuale. (CFR. atto di citazione)
Concludeva: perché in via preliminare fosse dichiarato il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 6.000,00 (euro 3.000,00 a titolo di danno patrimoniale ovvero per procedere alla sostituzione dell'impianto a gas malfunzionante sul veicolo per cui è causa ed euro 3.000,00 a titolo di danno patito a causa dell'impossibilità di utilizzo dell'autovettura) o in altra somma da stabilirsi secondo equità e condanni conseguentemente la convenuta al pagamento del suddetto importo in favore dell'attrice; In via subordinata dichiari il Giudice la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il
07/06/2018 condannando la ditta convenuta, a rifondere alla le spese sostenute Parte_1 per l'acquisto dell'autovettura per un totale di euro 6.029,00, condannando altresì la a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice quantificati in euro 3.000,00 o in altra CP_1
somma da stabilirsi secondo equità;
La convenuta ben citata rimaneva contumace.
Istruita la causa con la documentazione prodotta dall'attrice e la prova per testi, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta con ogni conseguenza di legge per i motivi che di seguito si diranno.
La parte attrice, ha provato attraverso la documentazione prodotta sia l'acquisto del veicolo dalla società rappresentata dalla convenuta poi cessata, ha quindi dato prova sia della legittimazione attiva che passiva.
I testi escussi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare hanno confermato che l'autovettura ha presentato subito dopo l'acquisto dei problemi tecnici. In particolare il teste dell'attrice. Sul capo 4) della premessa dell'atto di citazione ha così Testimone_1
riferito: Si è vero , appena portata l'autovettura a casa , abbiamo provata insieme a mio padre e l'auto, appena messa in moto, si spegneva. Sul capo 5) A.D.R. Si è vero , mia
3 madre mi ha riferito la circostanza. Sul capo 6) A.D.R. Si è vero, sull'autovettura sono stati fatti 4 interventi ma l'auto presenta ancora difetti, ovvero si spegne e non va bene. Sul capo
7) Si è vero. sul capo 8) A.D.R. Si è vero, l'autofficina dove è stata portata ha Pt_2
constatato che il problema era di impianto a gas. Sul capo 9) A.D.R. si è vero, non è mai stato detto niente ed io ero presente all'acquisto dell'auto.” Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altro teste.
Ciò posto ove si ritengano provate l'esistenza di tali vizi, la riconducibilità degli stessi ad un vizio di conformità del bene venduto e la mancata riparazione e/o sostituzione di tale bene da parte del venditore, non potrebbe revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 130 comma 7 lett. b) o c) D.Lgs. citato, in quanto i vizi sopra elencati rendono ictu oculi inidoneo il bene acquistato all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e non integrano, palesemente, vizi di conformità di lieve entità (precludendo infatti al veicolo la possibilità di circolare in modo sicuro). L'attrice sul punto ha provato che il veicolo si è fermato più volte all'improvviso costituendo un pericolo non solo per i passeggeri ma anche per gli altri automobilisti.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si sottolinea che grava evidentemente sull'attore l'onere di dimostrare la ricorrenza dei vizi lamentati e che tuttavia, una volta assolto a tale onere, deve presumersi ex art. 132 comma terzo D.Lgs. in commento che gli stessi esistessero sin dal momento della consegna (con conseguente responsabilità del venditore ex art. 130 comma primo D.Lgs. citato) allorquando si siano manifestati entro sei mesi dalla consegna stessa, sul punto valgono le dichiarazione dei testi.
Ebbene nella specie non è stata sostanzialmente contestata ed è comunque provata l'esistenza al momento della consegna dei vizi manifestatisi.
Al riguardo basta infatti evidenziare che tali vizi sono stati oggetto di interventi di riparazione da parte della convenuta (seppur non risolutivi stando alla tesi dell'attore).
In relazione a tali vizi occorrerà dunque unicamente valutare se gli interventi posti in essere dalla convenuta abbiano effettivamente portato alla riparazione del veicolo e se sussistano dunque i presupposti per risolvere il contratto ex art. 130 comma settimo lett. c)
4 D.Lgs. citato. Dalla prova orale è emerso che tali interventi non sono stati risolutivi tanto che i difetti dell'autovettura continuano a sussistere.
Ritiene la scrivente che sussistono sia gli elementi per la pronuncia di risoluzione del contratto che quelli di risarcimento del danno, atteso che l'attrice ha dato prova della circostanza che l'autovettura non poteva essere utilizzata proprio per la presenza dei difetti lamentati e pertanto era inidonea all'uso.
Ciò posto sebbene vi siano i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 07/06/2018 dell'autovettura CITROEN C5 targato DS863NH,
l'attrice ha formulato tale domanda solo come domanda subordinata alla principale che è
quella di risarcimento del danno, quantificato nella somma necessaria per il rifacimento dell'impianto di alimentazione a gpl quantificato in €.3.000,00 ed €. 3000,00 a titolo di danno per il mancato utilizzo del veicolo.
Tale ultima domanda di danno così quantificata può essere accolta anche in via equitativa.
Ne discende la condanna dalla convenuta al risarcimento del danno Controparte_1
subito dall'attrice alla somma complessiva di €. 6.000,00. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo applicando il DM
55/2014 tenendo conto dello scaglione di valore della causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
→ Accoglie la domanda per quanto di ragione e accoglie la domanda di risarcimento del danno e condanna al risarcimento del danno subito Controparte_1 dall'attrice alla somma complessiva di €. 6.000,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come per legge dalla domanda al soddisfo.
→ Condanna al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte Controparte_1
5 attrice che in assenza di notula vengono liquidate in €. 237,00 per spese ed €.
3000,00 per compensi oltre magg., Iva e cpa come per legge;
- Così deciso in Cassino
- Data del deposito telematico
Il G. O. P.
( d.ssa Orsola NAPOLANO)
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