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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9270/2024 promossa da:
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CURRELI FRANCESCA C.F._1
e
Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CURRELI FRANCESCA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“- hanno intrattenuto una relazione sentimentale da cui è nato, in data il 09/10/11, il figlio minore
, C.F. ; Persona_1 C.F._3
- l'unione, dopo qualche tempo, non si è rivelata felice tanto che i NOi – , hanno CP_1 CP_2
interrotto la relazione;
-è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, come sopra rappresentati e domiciliati - al solo fine di tutelare il benessere del proprio figlio,
visto l'art. 337-ter c.c.
Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minore con le modalità di seguito indicate:
1) I NOi – vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria CP_1 CP_2
residenza dove riterranno opportuno, impegnandosi, fin d'ora, a comunicarsi i mutamenti di residenza o dimora;
2) Il collocamento e la residenza anagrafica del figlio minore Persona_1
saranno presso l'abitazione della madre in Monserrato (CA), Via Sa Giara n. 24.
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno entrambi Persona_1
la responsabilità genitoriale. 4) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore , relative all'istruzione, Persona_1
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
5) Il NO avrà facoltà di vedere il figlio minore ogni volta che vorrà, CP_2 Persona_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, previo accordo con la OR
. CP_1
6) Il NO potrà tenere con sé il figlio minore una fine settimana si ed una no, CP_2 Persona_1
in alternanza con la madre;
sempre in alternanza con la madre, potrà tenere con sé il figlio minore il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, il giorno di Capodanno o quello Persona_1
dell'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il NO , inoltre, potrà tenere con CP_2
sé il figlio minore per un mese, durante le vacanze estive, durante il mese di Luglio o quello di Agosto,
o per 15 giorni, nei medesimi mesi, giorni da concordarsi con la OR , compatibilmente CP_1
con le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
7) A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , il NO dovrà Persona_1 CP_2
corrispondere mensilmente alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio di CP_1
questa, la somma di € 300,00 (trecento/00), onnicomprensiva, che dovrà essere aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
10) I NOi – si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano CP_1 CP_2
e sottoscrivono”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e CP_1
. Controparte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non CP_1 Controparte_3
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 19.05.2025
Il Presidente
Giorgio Latti