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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 852 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale legale rapp.te pro tempore della società C.F._2 CP_1
(P. Iva: (già , elettivamente domiciliati in Cosenza alla
[...] P.IVA_1 Controparte_2
Piazza Gullo n. 6, presso lo e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3
NZ EI, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- opponenti -
E
(P.I. ), in persona del Liquidatore Controparte_4 P.IVA_2
Giudiziale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Manfredi, presso il cui studio sito in Cosenza al viale
P. Borsellino n.20, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note ex art. 189 n. 1) c.p.c. depositate telematicamente.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della convenivano in giudizio la CP_1 Controparte_4
, spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Cosenza in data 5.12.2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente,
pagina 1 di 6 della somma di € 57.717,58, per asserito mancato pagamento di fatture per forniture di merci.
A fondamento della domanda gli opponenti eccepivano che nulla fosse dovuto alla Controparte_4
, negando l'esistenza di qualsiasi debito di cui disconoscevano il rapporto contrattuale.
[...]
Deducevano, in particolare, che la parte opposta – rappresentata dal Liquidatore Giudiziale nominato nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo – non aveva prodotto le fatture rispetto alle quali assumeva il mancato pagamento, né aveva in alcun modo specificato l'oggetto delle prestazioni o se le stesse fossero riferite a vendita di beni o attività di servizi;
che i soli estratti delle scritture contabili potevano essere ritenuti sufficienti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non erano, di per sé, idonei ad assurgere a prova del credito nel giudizio a cognizione piena;
che, peraltro, non era invocabile l'art. 2710 c.c. che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovando tale norma applicazione nei confronti del curatore del fallimento, a cui era equiparabile il liquidatore nel concordato preventivo;
che il credito era, altresì, da ritenersi prescritto.
Concludevano chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la , contestando le avverse argomentazioni. Controparte_4
Deduceva, in particolare, che la società aveva intrattenuto rapporti commerciali con la CP_4 società (trasformata nel 2017 in s.r.l. con mutamento della denominazione sociale Controparte_2 in ), dal 2008 fino al 2014; che dall'esame delle scritture contabili risultava che, alla fine CP_1 dell'anno 2009, il rapporto presentava un saldo a debito della ammontante ad € Controparte_5
225.974,32, riveniente da fatture insolute regolarmente registrate nel libro giornale della società; che, negli anni successivi, il credito della società opposta era stato solo parzialmente estinto, residuando un debito di € 57.717,58; che il presente giudizio riguardava una controversia tra imprenditori, sicchè l'art. 2710 c.c. prevedeva che le scritture contabili dell'imprenditore, se regolarmente tenute, possano costituire prova anche in favore dell'imprenditore che le ha redatte, trovando tale norma la sua ratio nella possibilità, per l'altro imprenditore coinvolto nella controversia, di avvalersi a sua volta delle proprie scritture onde neutralizzare, in caso di discordanza, la valenza probatoria delle scritture contabili avversarie;
che, nel caso di specie, gli opponenti non avevano allegato le proprie scritture e, segnatamente, il libro giornale, per dimostrare che in esse non risultassero annotate le fatture di acquisto indicate nel libro giornale dell'opposta ovvero che vi risultassero annotati i relativi pagamenti;
che alcuna prescrizione del credito era maturata, atteso che le missive inviate nel 2015 dal liquidatore e, successivamente, dal difensore, con le quali era stato chiesto il pagamento del complessivo credito risultante dalle scritture contabili della società opposta, erano idonee ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione. pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 3.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito azionato in via monitoria si riferisce al mancato pagamento della somma di
€ 57.717,58, richiesto dalla nei confronti della (già “ Controparte_4 CP_1 [...]
) e dei suoi soci illimitatamente responsabili, e , sulla Controparte_2 Parte_1 Parte_2 scorta delle risultanze delle scritture contabili della società, a titolo di residuo debito riveniente da fatture insolute regolarmente registrate nel libro giornale.
In particolare, la parte opposta ha dedotto che tra le parti fossero intercorsi rapporti commerciali, dal
2008 fino al 2014, che dall'esame delle scritture contabili risultasse che, alla fine dell'anno 2009, la
[...] avesse un debito pari ad € 225.974,32, nei confronti della e che, per Controparte_5 Controparte_4 effetto dei pagamenti registrati, residuasse l'importo di € 57.717,58, richiesto in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 6 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
La società opposta, nel caso di specie, ha allegato, a supporto del credito azionato in sede monitoria, esclusivamente gli estratti autentici delle scritture contabili (libro giornale), invocandone l'efficacia probatoria nelle controversie tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 c.c..
Non sono state allegate le fatture, né eventuali documenti di trasporto, né è stato specificato il tipo di prestazioni (forniture di merci e/o di servizi) rispetto alle quali è stata avanzata richiesta di pagamento del corrispettivo.
Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (cfr.
Cass. Civ., n. 28217 del 6.10.2023).
In particolare, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte. Pertanto, qualora l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, esse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr.
Cass. Civ., n. 9593 del 20.5.2004 conforme a Cass. Civ., n. 3108 del 3.4.1996).
Nella fattispecie in esame, la ha posto a fondamento del credito Controparte_4 azionato in sede monitoria esclusivamente le risultanze delle scritture contabili (mastrini e libro giornale) della società, riferiti agli anni compresi tra il 2008 ed il 2014, deducendo che da un debito complessivo di € 225.974,32, maturato dalla fino al 2009, fosse residuato l'importo Controparte_5 di € 57.717,58, per effetto dei pagamenti eseguiti nel corso degli anni.
A fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, in merito all'efficacia probatoria di tali risultanze, la parte opposta non ha allegato le fatture da cui desumere la tipologia di merci e/o servizi oggetto di fornitura ed il periodo di riferimento, né ha articolato ulteriori richieste istruttorie al fine di fornire al giudicante elementi utili a supportare la valenza presuntiva ed indiziaria delle scritture contabili.
Si aggiunga che l'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del pagina 4 di 6 curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (cfr. Cass. Civ., n. 33728 del
16.11.2022) e che, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto dal
Liquidatore Giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo della Controparte_4 sostanzialmente equiparabile, ai fini che rilevano nel presente giudizio, al curatore fallimentare.
Né, in senso contrario, è sostenibile la tesi allegata dalla parte opposta, in ordine alla mancata produzione, da parte degli opponenti, delle scritture contabili della (ora , Controparte_5 CP_1 al fine di dimostrare che in esse non risultassero annotate le fatture di acquisto indicate nel libro giornale dell'opposta ovvero che vi risultassero annotati i relativi pagamenti, atteso che, in tal modo, si verificherebbe un'inversione dell'onere probatorio, spettando al creditore provare i fatti costitutivi da cui desumere l'esistenza del credito e la sua esatta quantificazione.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, le sole risultanze delle scritture contabili, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, non consentono di ritenere fondata la pretesa economica, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 57.717,58, azionata dalla
[...]
in forza del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_4
Va, quindi, accolta l'opposizione proposta da e , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della con conseguente revoca del decreto ingiuntivo CP_1
n. 1195/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2023.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), tenuto conto della natura non particolarmente complessa e dello svolgimento del giudizio, sono poste a carico della parte opposta risultata soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1195/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2023, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della e, per l'effetto, revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1195/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2023;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore degli opponenti, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario pagina 5 di 6 spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 852 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale legale rapp.te pro tempore della società C.F._2 CP_1
(P. Iva: (già , elettivamente domiciliati in Cosenza alla
[...] P.IVA_1 Controparte_2
Piazza Gullo n. 6, presso lo e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3
NZ EI, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- opponenti -
E
(P.I. ), in persona del Liquidatore Controparte_4 P.IVA_2
Giudiziale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Manfredi, presso il cui studio sito in Cosenza al viale
P. Borsellino n.20, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note ex art. 189 n. 1) c.p.c. depositate telematicamente.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della convenivano in giudizio la CP_1 Controparte_4
, spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Cosenza in data 5.12.2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente,
pagina 1 di 6 della somma di € 57.717,58, per asserito mancato pagamento di fatture per forniture di merci.
A fondamento della domanda gli opponenti eccepivano che nulla fosse dovuto alla Controparte_4
, negando l'esistenza di qualsiasi debito di cui disconoscevano il rapporto contrattuale.
[...]
Deducevano, in particolare, che la parte opposta – rappresentata dal Liquidatore Giudiziale nominato nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo – non aveva prodotto le fatture rispetto alle quali assumeva il mancato pagamento, né aveva in alcun modo specificato l'oggetto delle prestazioni o se le stesse fossero riferite a vendita di beni o attività di servizi;
che i soli estratti delle scritture contabili potevano essere ritenuti sufficienti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non erano, di per sé, idonei ad assurgere a prova del credito nel giudizio a cognizione piena;
che, peraltro, non era invocabile l'art. 2710 c.c. che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovando tale norma applicazione nei confronti del curatore del fallimento, a cui era equiparabile il liquidatore nel concordato preventivo;
che il credito era, altresì, da ritenersi prescritto.
Concludevano chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la , contestando le avverse argomentazioni. Controparte_4
Deduceva, in particolare, che la società aveva intrattenuto rapporti commerciali con la CP_4 società (trasformata nel 2017 in s.r.l. con mutamento della denominazione sociale Controparte_2 in ), dal 2008 fino al 2014; che dall'esame delle scritture contabili risultava che, alla fine CP_1 dell'anno 2009, il rapporto presentava un saldo a debito della ammontante ad € Controparte_5
225.974,32, riveniente da fatture insolute regolarmente registrate nel libro giornale della società; che, negli anni successivi, il credito della società opposta era stato solo parzialmente estinto, residuando un debito di € 57.717,58; che il presente giudizio riguardava una controversia tra imprenditori, sicchè l'art. 2710 c.c. prevedeva che le scritture contabili dell'imprenditore, se regolarmente tenute, possano costituire prova anche in favore dell'imprenditore che le ha redatte, trovando tale norma la sua ratio nella possibilità, per l'altro imprenditore coinvolto nella controversia, di avvalersi a sua volta delle proprie scritture onde neutralizzare, in caso di discordanza, la valenza probatoria delle scritture contabili avversarie;
che, nel caso di specie, gli opponenti non avevano allegato le proprie scritture e, segnatamente, il libro giornale, per dimostrare che in esse non risultassero annotate le fatture di acquisto indicate nel libro giornale dell'opposta ovvero che vi risultassero annotati i relativi pagamenti;
che alcuna prescrizione del credito era maturata, atteso che le missive inviate nel 2015 dal liquidatore e, successivamente, dal difensore, con le quali era stato chiesto il pagamento del complessivo credito risultante dalle scritture contabili della società opposta, erano idonee ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione. pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 3.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito azionato in via monitoria si riferisce al mancato pagamento della somma di
€ 57.717,58, richiesto dalla nei confronti della (già “ Controparte_4 CP_1 [...]
) e dei suoi soci illimitatamente responsabili, e , sulla Controparte_2 Parte_1 Parte_2 scorta delle risultanze delle scritture contabili della società, a titolo di residuo debito riveniente da fatture insolute regolarmente registrate nel libro giornale.
In particolare, la parte opposta ha dedotto che tra le parti fossero intercorsi rapporti commerciali, dal
2008 fino al 2014, che dall'esame delle scritture contabili risultasse che, alla fine dell'anno 2009, la
[...] avesse un debito pari ad € 225.974,32, nei confronti della e che, per Controparte_5 Controparte_4 effetto dei pagamenti registrati, residuasse l'importo di € 57.717,58, richiesto in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 6 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
La società opposta, nel caso di specie, ha allegato, a supporto del credito azionato in sede monitoria, esclusivamente gli estratti autentici delle scritture contabili (libro giornale), invocandone l'efficacia probatoria nelle controversie tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 c.c..
Non sono state allegate le fatture, né eventuali documenti di trasporto, né è stato specificato il tipo di prestazioni (forniture di merci e/o di servizi) rispetto alle quali è stata avanzata richiesta di pagamento del corrispettivo.
Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (cfr.
Cass. Civ., n. 28217 del 6.10.2023).
In particolare, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte. Pertanto, qualora l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, esse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr.
Cass. Civ., n. 9593 del 20.5.2004 conforme a Cass. Civ., n. 3108 del 3.4.1996).
Nella fattispecie in esame, la ha posto a fondamento del credito Controparte_4 azionato in sede monitoria esclusivamente le risultanze delle scritture contabili (mastrini e libro giornale) della società, riferiti agli anni compresi tra il 2008 ed il 2014, deducendo che da un debito complessivo di € 225.974,32, maturato dalla fino al 2009, fosse residuato l'importo Controparte_5 di € 57.717,58, per effetto dei pagamenti eseguiti nel corso degli anni.
A fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, in merito all'efficacia probatoria di tali risultanze, la parte opposta non ha allegato le fatture da cui desumere la tipologia di merci e/o servizi oggetto di fornitura ed il periodo di riferimento, né ha articolato ulteriori richieste istruttorie al fine di fornire al giudicante elementi utili a supportare la valenza presuntiva ed indiziaria delle scritture contabili.
Si aggiunga che l'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del pagina 4 di 6 curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (cfr. Cass. Civ., n. 33728 del
16.11.2022) e che, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto dal
Liquidatore Giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo della Controparte_4 sostanzialmente equiparabile, ai fini che rilevano nel presente giudizio, al curatore fallimentare.
Né, in senso contrario, è sostenibile la tesi allegata dalla parte opposta, in ordine alla mancata produzione, da parte degli opponenti, delle scritture contabili della (ora , Controparte_5 CP_1 al fine di dimostrare che in esse non risultassero annotate le fatture di acquisto indicate nel libro giornale dell'opposta ovvero che vi risultassero annotati i relativi pagamenti, atteso che, in tal modo, si verificherebbe un'inversione dell'onere probatorio, spettando al creditore provare i fatti costitutivi da cui desumere l'esistenza del credito e la sua esatta quantificazione.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, le sole risultanze delle scritture contabili, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, non consentono di ritenere fondata la pretesa economica, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 57.717,58, azionata dalla
[...]
in forza del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_4
Va, quindi, accolta l'opposizione proposta da e , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della con conseguente revoca del decreto ingiuntivo CP_1
n. 1195/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2023.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), tenuto conto della natura non particolarmente complessa e dello svolgimento del giudizio, sono poste a carico della parte opposta risultata soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1195/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2023, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della e, per l'effetto, revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1195/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2023;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore degli opponenti, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario pagina 5 di 6 spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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