Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 28/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 116 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
CF: provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via
Stanislao Caboni n.10, presso lo studio dell'avv. Marilena Pani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Bellavista n.38, CF: CP_1
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con C.F._2 delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei, elettivamente domiciliato in Tortolì nella Via
Mazzini n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistente
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse nel ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì in data 21.05.2005, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 1, Ufficio 1, anno 2005
(estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
Per_
- dall'unione sono nati (il 3.12.2005) e (il 19.09.2014), la prima Persona_1
economicamente autosufficiente.
In seguito a ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi, all'udienza presidenziale, svoltasi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) La figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione. La figlia minore continuerà a vivere stabilmente con la madre in altra abitazione sita in Tortolì di cui comunicherà a stretto giro indirizzo al padre;
3) I genitori stabiliscono i seguenti tempi di permanenza e cura della minore presso il padre, regolamentando il diritto di visita alle seguenti modalità: il padre potrà stare con la bambina il lunedì, mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi, dall'uscita di scuola, con l'impegno di riportarla presso l'abitazione della madre la sera, entro l'ora di cena (19.00 orario invernale 20.00 orario estivo). Il padre potrà trascorrere con la figlia minore, secondo il criterio dell'alternanza, la giornata del sabato e della domenica, in entrambi i casi, con esclusione del pernottamento. I coniugi si impegnano a convengono sin da ora, salvo differente volontà manifestata dalla minore, che siano esclusi pernottamenti nei week end e, comunque, periodi continuativi di convivenza del padre con la figlia minore.
Le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della minore verranno prese concordemente da entrambi i genitori nell'esclusivo interesse della figlia e, con particolare riguardo alla scuola, alla religione e allo sport, secondo le inclinazioni della figlia stessa.
4) Quanto al mantenimento della figlia minore il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento, entro il 10 di ogni mese mediante accredito sulla carta Poste-Pay Evolution, IBAN [...] intestata a
, la somma di Euro 200,00 mensile, che sarà soggetta alla rivalutazione Parte_1
monetaria annuale secondo gli indici Istat. Le parti convengono come momento iniziale di corresponsione del mantenimento il giorno 10.04.2024.
5) I ricorrenti sono altresì concordi che percepisca la totalità Parte_1 dell'assegno unico erogato in favore della figlia minore e ciò fin dal mese di aprile
2024.
6) e si faranno carico delle spese straordinarie per la Parte_1 CP_1
figlia in ragione della metà ciascuno, spese che saranno tra gli stessi concordate e documentate, salvo l'urgenza. Essi considerano spese straordinarie quelle per viaggi di istruzione, visite mediche, medicinali e ausili non coperti dal SSN e mensa scolastica, libri scolastici, trasporto, laddove non sia il padre ad accompagnare la figlia a scuola, salvo se altro. Sono concordi nell'escludere, invece, le spese per i medicinali da banco, l'abbigliamento (anche per la attività ricreativa/sportiva), il materiale scolastico (quaderni, penne, ecc.). Le spese straordinarie, qualora anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. E comunque le stesse dovranno sempre essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna. 7) L'assegno unico familiare verrà richiesto ed incassato dalla sola a Parte_1
far data dal mese di aprile 2024. Nelle more del perfezionamento della procedura il sig. si impegna a corrispondere, finché la percepirà, il 50% dell'importo CP_1 dell'assegno unico a Lui spettante in favore della sig.ra Pt_1
8) dichiara di non aver contratto debiti unitamente ad Parte_1 CP_1
e/o debiti dove la stessa sia garante/fideiussore. dichiara di non aver CP_1
contratto debiti unitamente a e/o debiti dove la stessa sia Parte_1
garante/fideiussore.
9) e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento reciproco.
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio.
11) il quale si impegna a perfezionare il passaggio di proprietà CP_1 dell'autovettura Kia Tg. DB581BP in uso a quest'ultimo entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, esonerando e manlevando, sin da tale momento e per il pregresso, da qualsiasi spesa derivante dall'utilizzo Parte_1 dell'autovettura, ivi compresa la tassa di circolazione, l'assicurazione e/o eventuali sanzioni derivanti dall'utilizzo da parte del sig. di predetta CP_1
autovettura.
12) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse delle figlie.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio in Tortolì in data 21.05.2005, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte I, Ufficio 1, anno 2005;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì con le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili