Articolo 2 della Legge 25 febbraio 1960, n. 162
Articolo 1
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1 aprile 1960
Art. 2.
L'intero ricavo della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed a nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 aprile 1960