Art. 2.
L'intero ricavo della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed a nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'intero ricavo della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed a nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.