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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9571/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249028342614000 REGISTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249028342614000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249028342614000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 MI NN adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 29.9.2024 sollecito di pagamento in relazione ad una cartella di € 2709.46 per imposta di registro ed ipotecaria anno 2006. Eccepiva l'omessa notifica della cartella con conseguente decadenza e prescrizione.
Non si costituiva ADER.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie AdE ha comprovato che la cartella in esame era già stata impugnata dal ricorrente ed il ricorso definitivamente rigettato con sentenza 3460/2020 della Commissione Tributaria Regionale.
Tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Evidente quindi che nessuna prescrizione è mai maturata, tenuto conto del contenzioso relativo alla medesima cartella.
Spese a carico del ricorrente.
Sussitono – infine - i presupposti per l'ulteriore condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di AdE del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, per avere resistito in giudizio almeno con colpa grave.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento (con particolare integrariferimento alla omessa notifica della cartella) i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 400.00.
Ancora. Ai sensi del novellato art. 96 comma IV c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”) segue la condanna della convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 500.00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente 1 contro Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate liquidate in complessivi € 400.00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3. condanna parte ricorrente all'ulteriore pagamento, in favore di AdE, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 400,00;
4. condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500.00 ex art. 96 comma IV c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.1.2026
IL GI CR
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9571/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249028342614000 REGISTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249028342614000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249028342614000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 MI NN adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 29.9.2024 sollecito di pagamento in relazione ad una cartella di € 2709.46 per imposta di registro ed ipotecaria anno 2006. Eccepiva l'omessa notifica della cartella con conseguente decadenza e prescrizione.
Non si costituiva ADER.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie AdE ha comprovato che la cartella in esame era già stata impugnata dal ricorrente ed il ricorso definitivamente rigettato con sentenza 3460/2020 della Commissione Tributaria Regionale.
Tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Evidente quindi che nessuna prescrizione è mai maturata, tenuto conto del contenzioso relativo alla medesima cartella.
Spese a carico del ricorrente.
Sussitono – infine - i presupposti per l'ulteriore condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di AdE del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, per avere resistito in giudizio almeno con colpa grave.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento (con particolare integrariferimento alla omessa notifica della cartella) i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 400.00.
Ancora. Ai sensi del novellato art. 96 comma IV c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”) segue la condanna della convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 500.00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente 1 contro Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate liquidate in complessivi € 400.00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3. condanna parte ricorrente all'ulteriore pagamento, in favore di AdE, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 400,00;
4. condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500.00 ex art. 96 comma IV c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.1.2026
IL GI CR
(dott. Giorgio Marino)