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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 491/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015534300 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170017453566000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020283577000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200010157863000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063320080000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210075647436000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220014997667000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012366154000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/1/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249015534300 notificata in data 25/10/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 32.947,12, sul presupposto di 7 cartelle di pagamento e 7 avvisi di addebito, dei quali contestava la pretesa di € 1.913,26 per tassa auto. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle;
prescrizione; “mancata esibizione in giudizio della copia della cartella di pagamento”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica delle cartelle presupposte, proposizione di domande di definizione agevolata e di rateizzazione;
difetto di legittimazione passiva. Si costituiva l'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità.
Come osservato l'intimazione è emessa sul presupposto di diversi titoli. Il ricorrente ne contesta alcuni senza individuarli specificamente, in violazione dell'art. 18 d.Lv. 546/92, sostanzialmente rinviando, in bianco, al giudice, la individuazione di tali atti.
In ogni caso il ricorso sarebbe infondato.
L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità. La comunicazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
In ogni caso, ove il ricorso fosse rivolto alle seguenti cartelle a) Cartella n. 29520170017453566000 (Tassa auto anno 2013);
b) Cartella n. 29520180020283577000 (Tassa auto anno 2014);
c) Cartella n. 29520200010157863000 (Tassa auto anno 2017);
d) Cartella n. 29520210063320080000 (Tassa auto anno 2016);
e) Cartella n. 29520210075647436000 (Tassa auto anno 2018);
f) Cartella n. 29520220014997667000 (Tassa auto anno 2019).
Le resistenti hanno documentato (attestandone anche la conformità) la notifica delle cartelle e di successivi atti di intimazione (intimazione di pagamento n. 29520229001112054000, intimazione di pagamento n.
29520249015534300/000), nonché di domande di definizione agevolata e di rateizzazione. Tutti atti idonei a interrompere la prescrizione, oltre che a precludere qualsiasi eccezione avverso vicende anteriori.
Consegue che, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, insussistente sarebbe l'eccepita (ancorchè generica) prescrizione.
Quanto alla eccezione di “mancata esibizione in giudizio della copia della cartella di pagamento”, trattasi di eccezione incomprensibile. Non risulta alcun obbligo di produzione delle cartelle.
Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 940,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei resistenti costituito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 940,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei resistenti costituito.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 491/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015534300 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170017453566000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020283577000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200010157863000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063320080000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210075647436000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220014997667000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012366154000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/1/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249015534300 notificata in data 25/10/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 32.947,12, sul presupposto di 7 cartelle di pagamento e 7 avvisi di addebito, dei quali contestava la pretesa di € 1.913,26 per tassa auto. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle;
prescrizione; “mancata esibizione in giudizio della copia della cartella di pagamento”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica delle cartelle presupposte, proposizione di domande di definizione agevolata e di rateizzazione;
difetto di legittimazione passiva. Si costituiva l'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità.
Come osservato l'intimazione è emessa sul presupposto di diversi titoli. Il ricorrente ne contesta alcuni senza individuarli specificamente, in violazione dell'art. 18 d.Lv. 546/92, sostanzialmente rinviando, in bianco, al giudice, la individuazione di tali atti.
In ogni caso il ricorso sarebbe infondato.
L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità. La comunicazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
In ogni caso, ove il ricorso fosse rivolto alle seguenti cartelle a) Cartella n. 29520170017453566000 (Tassa auto anno 2013);
b) Cartella n. 29520180020283577000 (Tassa auto anno 2014);
c) Cartella n. 29520200010157863000 (Tassa auto anno 2017);
d) Cartella n. 29520210063320080000 (Tassa auto anno 2016);
e) Cartella n. 29520210075647436000 (Tassa auto anno 2018);
f) Cartella n. 29520220014997667000 (Tassa auto anno 2019).
Le resistenti hanno documentato (attestandone anche la conformità) la notifica delle cartelle e di successivi atti di intimazione (intimazione di pagamento n. 29520229001112054000, intimazione di pagamento n.
29520249015534300/000), nonché di domande di definizione agevolata e di rateizzazione. Tutti atti idonei a interrompere la prescrizione, oltre che a precludere qualsiasi eccezione avverso vicende anteriori.
Consegue che, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, insussistente sarebbe l'eccepita (ancorchè generica) prescrizione.
Quanto alla eccezione di “mancata esibizione in giudizio della copia della cartella di pagamento”, trattasi di eccezione incomprensibile. Non risulta alcun obbligo di produzione delle cartelle.
Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 940,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei resistenti costituito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 940,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei resistenti costituito.