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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/09/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a CP_1 P.IVA_1
Messina presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia
Favata e Giandomenico Catalano del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: aggravamento postumi da infortunio sul lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 lamentando l'ingiusto rigetto della domanda di aggravamento presentata in via amministrativa il 22 febbraio
2023 e della successiva opposizione, chiedeva l'accertamento di una inabilità pari al 16% a seguito dei postumi dell'infortunio sul lavoro occorsigli il 26 novembre 2019, già riconosciuto e indennizzato dall' prima in misura pari al 9% e successivamente al 12%, con la condanna dell'Istituto alla CP_1 riliquidazione del relativo indennizzo in rendita o in capitale a far tempo dalla domanda amministrativa con interessi e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 3 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della presente controversia occorre muovere dall'esame del dato normativo che regola la materia. Esso si rinviene anzitutto nell'art. 137 del d.p.r. n. 1124/1965, secondo cui “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita …, in caso di diminuzione … della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita … La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta, a pena, di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente”.
Oggetto della revisione è, quindi, sia il materiale accertamento del grado di riduzione della integrità psicofisica, che il relativo provvedimento di determinazione della misura della rendita.
Si evidenzia che al contrario del miglioramento, che può anche derivare da cause extra lavorative,
l'aggravamento deve dipendere, in via esclusiva, dal danno generato dall'infortunio indennizzato, escludendo la rilevanza delle eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo assicurato.
Ciò posto, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dr. ha accertato “In base alla Per_1 documentazione in atti ed alla visita medica del ricorrente … che egli è affetto dai postumi dell'infortunio lavorativo del 26/11/2019, che aveva procurato la frattura del tratto distale del radio e dell'ulna del braccio destro e di cui è evidente il nesso causale tra il danno attuale e l'evento denunciato. Tale frattura è stata trattata chirurgicamente per 2 volte, con posizionamento di mezzi di sintesi tuttora in sede e ne residua una discreta limitazione funzionale dell'arto interessato con lievi parestesie in sede radiale distale.
Tutto ciò considerato, applicata la Tabella delle Menomazioni di cui al D.M. del 12.07.2000 i CP_1 codici di menomazione utilizzati ai fini della quantizzazione dei postumi sono:
234 esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, con sfumata compromissione funzionale 4%;
235 esiti frattura di ulna, viziosamente consolidata, con sfumata compromissione funzionale 4%;
237 anchilosi del polso destro in estensione rettilinea 10% come arto dominante” con una percentuale definitiva di danno biologico del 16%.
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. L' va quindi condannato al pagamento in favore di parte ricorrente del relativo indennizzo in CP_1 rendita dalla domanda di aggravamento, detratto quello in capitale già liquidato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva l'applicabilità dell'art. 16 legge n. 412/1991.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, si liquidano secondo i minimi in 4.636,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che , a seguito dell'infortunio sul lavoro del 26 novembre 2019, ha Parte_1 subito un danno biologico del 16% dal 22.2.2023;
2) condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in rendita con decorrenza da tale CP_1 data, detratto quanto già liquidato in capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
3) condanna, altresì, l'Istituto a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente metà delle altre spese del giudizio, liquidata in 4.636,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 4.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro